CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 dicembre 2022
Cassazione n. 34597/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Lecce, con ordinanza in data 13/12/2022, depositata il 16/12/2022, ha confermato l'ordinanza emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Lecce in data 17/7/2022 che ha accertato l'attualità della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla misura di sicurezza della libertà vigilata per anni due. 2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il condannato che, a mezzo del difensore ha dedotto i seguenti motivi. 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 679 cod. proc. pen. e 228 cod. pen. 3. In data 30 marzo 2023 è pervenuta in cancelleria là requisitoria con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e deve essere disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata e di quella emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Lecce. 1. [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Lecce, con sentenza del 22/5/2015, ha disposto la misura della libertà vigilata di anni due nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], misura da eseguirsi al termine dell'espiazione della pena. La pena applicata con quella sentenza, e con essa la disposta misura di sicurezza, sono ora comprese in un provvedimento di cumulo del 23/2/2017. [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza, nelle more di altro processo per il quale il ricorrente era in custodia cautelare, ha proceduto all'accertamento dell'attualità della pericolosità sociale. Avverso l'ordinanza ha proposto appello la difesa rielevando che il Magistrato di Sorveglianza, a fronte della posizione giuridica del ricorrente, avrebbe dovuto astenersi dal procedere al citato accertamento che, invece, avrebbe dovuto essere effettuato solo in prossimità dell'esecuzione della pena. 2. Il Tribunale di Sorveglianza, dato atto che nel frattempo è divenuta irrevocabile anche la pena relativa al processo che era inizialmente in corso e che la pena in esecuzione ha ora scadenza all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha evidenziato che la pericolosità dovrà essere oggetto di nuovo accertamento in prossimità dell'esecuzione della misura e ha rigettato l'appello 3. Nell'unico articolato motivo di ricorso la difesa, ripercorsa la giurisprudenza e la dottrina quanto all'accertamento dell'attualità della pericolosità sociale, ha evidenziato che la conclusione del Tribunale sarebbe errata in quanto la verifica del presupposto di applicazione della misura di sicurezza ora effettuato non può evidentemente tenere conto di quella che sarà la situazione personale del ricorrente e quale sarà l'esito del percorso rieducativo dallo stesso seguito alla data in cui la libertà vigilata dovrà essere applicata. 4. La doglianza è fondata. All'accertamento dell'attualità dello, pericolosità si deve procedere in prossimità dell'applicazione della misura poiché solo in tale momento è possibile verificare l'effettiva e concreta situazione e l'attualità della sussistenza delle condizioni previste per l'applicazione della misura stessa. Solo allora, infatti, il magistrato, anche tenendo conto dei fatti successivi e del comportamento tenuto dal condannato durante e dopo l'espiazione della pena (cfr. Sez. 2, n. 28582 del 11/03/2015, Romeo, Rv. 264563 - 01), può effettuare la valutazione in termini di attualità, non essendo all'evidenza possibile ritenere che sia fisiologico procedere alla verifica in un periodo antecedente a quello in cui la misura sarà in concreto eseguita, non potendo assumere sul punto alcun rilievo dirimente il fatto che poi, comunque, si dovrà poi procedere al riesame. La necessità che il giudice proceda al riesame della pericolosità sociale, al di là dell'ipotesi ordinaria della verifica periodica (cfr. Sez. 6, n. 12608 del 16/12/2020, dep. 2021, Morisciano, Rv. 281514 - 01), d'altro canto, è conseguenza della diversa e peculiare situazione che si verifica allorché la delibazione in ordine all'applicazione della misura sia stata già effettuata e l'esecuzione della stessa non sia iniziata per cause sopravvenute ovvero quando questa sia stata sospesa e debba successivamente riprendere. 5. L'accoglimento del ricorso per le esposte ragioni impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e di quella emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Lecce. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Lecce. Sentenza redatta con motivazione sempli