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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 09029/2023

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 19360/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.28; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’ avv ocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via F. Siacci n.4; - controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza n.1031/2021della Corte di Appello di Venezia pubblicata il 12/4/2021; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazionedella controricorrent e e ricorrente incidentale; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente e ricorrente incidentale; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, 8 marzo 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 19360/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.28; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’ avv ocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via F. Siacci n.4; - controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza n.1031/2021della Corte di Appello di Venezia pubblicata il 12/4/2021; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazionedella controricorrent e e ricorrente incidentale; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente e ricorrente incidentale; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 8 marzo 202
Decreto Cassazione n. 09029/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris