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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 4 ottobre 2022

Cassazione n. 39173/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Firenze, giudicando in sede di rinvio disposto con sentenza della Corte di Cassazione n. 29676/21, in parziale riforma della sentenza del Gip presso il Tribunale di Ancona in data 30.11.2017, come parzialmente modificata dalla sentenza della Corte d'appello di Ancona in data del 29.11.2018 e dalla Corte d'appello di Perugia con sentenza del 29.6.2020, ha rideterminato la pena finale inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] in anni sette e mesi otto di reclusione ed Euro 24.600,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, depositato in data 4 ottobre 2022, con cui deduceva il vizio di legittimità ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in ordine all'art. 627 comma 2 cod.proc.pen. e 81 cod.pen. lamentando l' omessa pronuncia sulla richiesta ritualmente formulata dalla difesa con i motivi aggiunti per il riconoscimento della continuazione tra i fatti demandati al giudizio di rinvio ed altri fatti giudicati separatamente.

Con ordinanza emessa in data 14 novembre 2022, la Corte di appello di Firenze, rilevato che il predetto ricorso era stato depositato in via telematica ai sensi dell'art. 24, comma 6 bis, della

I. n. 176 del 2020 e che dalle verifiche compiute dalla cancelleria risultava che, in violazione delle modalità di trasmissione previste dal comma 6 sexies dell'art. citato, gli allegati al ricorso non erano firmati digitalnnente, ne ha dichiarato l'inammissibilità ex art. 24 d.l. 137 del 2020.

Avverso detta ordinanza l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, depositato in data 24 novembre 2022, con cui lamenta la violazione di legge processuale in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel dichiarare l'inammissibilità del primo ricorso per cassazione precisando che gli allegati al ricorso erano già stati inoltrati alla cancelleria della Corte d'appello di Firenze con i motivi aggiunti.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso é inammissibile.

Il provvedimento impugnato ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto gli allegati non sono firmati digitalmente.

A riguardo giova precisare che l'art. 24, comma 6-bis del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19", prevede testualmente quanto segue: «Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1 e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale».

Il successivo comma 6-sexies della medesima disposizione normativa, inoltre, stabilisce che «Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione è altresì inammissibile: a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale; c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4; d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore; e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo dì posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4».

Osserva la Corte, però, che è anche indispensabile controllare la natura rilevante o meno, degli atti allegati all'impugnazione inoltrata; tale verifica è doverosa in ossequio alla regola generale, che impone di considerare l'efficacia degli atti, ove possibile, in una prospettiva di complessivo funzionamento del sistema processuale.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «in tema di disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19, non è causa di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 24, comma 6-sexies, lett. b), d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata sottoscrizione digitale del difensore, per conformità all'originale, delle copie informatiche degli allegati all'atto di gravame trasmesso a mezzo p.e.c., ove si tratti di allegati inessenziali, perché non inerenti al contenuto dell'impugnazione, a tanto ostando il principio di conservazione degli atti processuali» (Sez. 6, n. 37704 del 11/07/2022, M., Rv. 283936).

Ebbene, nella specie, premessa l'essenzialità di detti allegati in relazione al contenuto dell'impugnazione originaria, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente avrebbe dovuto allegare e produrre detti atti, o quanto meno indicare quando gli allegati non firmati digitalmente erano stati prodotti nell'incarto processuale, onere che non risulta essere stato assolto.

2. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così de 'so il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Firenze, giudicando in sede di rinvio disposto con sentenza della Corte di Cassazione n. 29676/21, in parziale riforma della sentenza del Gip presso il Tribunale di Ancona in data 30.11.2017, come parzialmente modificata dalla sentenza della Corte d'appello di Ancona in data del 29.11.2018 e dalla Corte d'appello di Perugia con sentenza del 29.6.2020, ha rideterminato la pena finale inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] in anni sette e mesi otto di reclusione ed Euro 24.600,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, depositato in data 4 ottobre 2022, con cui deduceva il vizio di legittimità ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in ordine all'art. 627 comma 2 cod.proc.pen. e 81 cod.pen. lamentando l' omessa pronuncia sulla richiesta ritualmente formulata dalla difesa con i motivi aggiunti per il riconoscimento della continuazione tra i fatti demandati al giudizio di rinvio ed altri fatti giudicati separatamente. Con ordinanza emessa in data 14 novembre 2022, la Corte di appello di Firenze, rilevato che il predetto ricorso era stato depositato in via telematica ai sensi dell'art. 24, comma 6 bis, della I. n. 176 del 2020 e che dalle verifiche compiute dalla cancelleria risultava che, in violazione delle modalità di trasmissione previste dal comma 6 sexies dell'art. citato, gli allegati al ricorso non erano firmati digitalnnente, ne ha dichiarato l'inammissibilità ex art. 24 d.l. 137 del 2020. Avverso detta ordinanza l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, depositato in data 24 novembre 2022, con cui lamenta la violazione di legge processuale in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel dichiarare l'inammissibilità del primo ricorso per cassazione precisando che gli allegati al ricorso erano già stati inoltrati alla cancelleria della Corte d'appello di Firenze con i motivi aggiunti. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso é inammissibile. Il provvedimento impugnato ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto gli allegati non sono firmati digitalmente. A riguardo giova precisare che l'art. 24, comma 6-bis del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19", prevede testualmente quanto segue: «Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1 e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale». Il successivo comma 6-sexies della medesima disposizione normativa, inoltre, stabilisce che «Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione è altresì inammissibile: a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale; c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4; d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore; e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo dì posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4». Osserva la Corte, però, che è anche indispensabile controllare la natura rilevante o meno, degli atti allegati all'impugnazione inoltrata; tale verifica è doverosa in ossequio alla regola generale, che impone di considerare l'efficacia degli atti, ove possibile, in una prospettiva di complessivo funzionamento del sistema processuale. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «in tema di disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19, non è causa di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 24, comma 6-sexies, lett. b), d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata sottoscrizione digitale del difensore, per conformità all'originale, delle copie informatiche degli allegati all'atto di gravame trasmesso a mezzo p.e.c., ove si tratti di allegati inessenziali, perché non inerenti al contenuto dell'impugnazione, a tanto ostando il principio di conservazione degli atti processuali» (Sez. 6, n. 37704 del 11/07/2022, M., Rv. 283936). Ebbene, nella specie, premessa l'essenzialità di detti allegati in relazione al contenuto dell'impugnazione originaria, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente avrebbe dovuto allegare e produrre detti atti, o quanto meno indicare quando gli allegati non firmati digitalmente erano stati prodotti nell'incarto processuale, onere che non risulta essere stato assolto. 2. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de 'so il
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