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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2025

Cassazione n. 35612/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello - Sezione Minorenni - di Salerno dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diXXXXXXXXXX; Letta la memoria trasmessa telematicamente in data 26 agosto 2025 con la quale il difensore dell’imputato ha insistito per la ammissibilità e la fondatezza del ricorso richiamando argomentazioni già esposte nell’atto di impugnazione con particolare riguardo sia alla natura strumentale della confessione resa dall’imputato che alla ritenuta circostanza aggravante della minorata difesa.

Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Salerno – Sezione penale per i minorenni - ha confermato la sentenza in data 6 giugno 2024 del Tribunale per i minorenni della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità del XXXXX in relazione al concorso nei reati di truffa e di tentata estorsione (artt. 110, 640 e 56, 629 cod. pen.) ai danni di XXXXXXXXXXXXXXX consumati in data 18 settembre 2018. [OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:

1. Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità dell’imputato e alla valutazione delle prove avendo i Giudici desunto la responsabilità dell’imputato sulla sola base della confessione da parte dello stesso nonostante che hanno dato atto che le ulteriori acquisizioni probatorie si presentano generiche e riguardano fatti storici diversi da quello per il quale si procede e, comunque le telefonate intimidatorie non forniscono prova certa in merito alla loro riferibilità all'odierno imputato;

2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’aggravante della minorata difesa non potendosi ritenere che la persona offesa versasse in una condizione di particolare vulnerabilità solo perché la trattiva con la stessa si è svolta interamente a distanza.

Rilevato che entrambi i motivi di ricorso in esame si presentano riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito; che la Corte di appello con motivazione congrua e logica risulta avere spiegato le ragioni per le quali assume piena valenza probatoria la confessione resa dell’imputato; che la confessione può costituire prova sufficiente della responsabilità di colui che la renda, indipendentemente dall'esistenza di riscontri esterni, a condizione che il giudice ne apprezzi favorevolmente la veridicità, la genuinità e l'attendibilità, fornendo ragione dei motivi per i quali debba respingersi ogni sospetto sul suo contenuto (Sez. 1, n. 35336 del 04/05/2022, Ruà, Rv. 283571 – 01); che, nel caso in esame la Corte di appello, pur dando correttamente atto della genericità delle ulteriori acquisizioni probatorie, ha comunque indicato le ragioni per le quali non vi sono elementi per ritenere che la confessione dell’imputato fosse caratterizzata da intenti diversi da quello di ammettere la propria responsabilità; [OSCURATO:PERSONA] poi che la valutazione di manifesta infondatezza investe anche il secondo motivo di ricorso avendo i Giudici di merito fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale «Sussiste l'aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti "on- line", poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l'agente, determina una posizione di maggior favore di quest'ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta» (Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Cristaldi, Rv. 269893 – 01; in tempi più recenti anche Sez. 6, n. 3096 del 03/12/2024, dep. 2025, Masi, Rv. 287452 - 01).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Rilevato, altresì, che, ricorrendone le condizioni di legge, va disposto, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso.

Così è deciso, 21/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello - Sezione Minorenni - di Salerno dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diXXXXXXXXXX; Letta la memoria trasmessa telematicamente in data 26 agosto 2025 con la quale il difensore dell’imputato ha insistito per la ammissibilità e la fondatezza del ricorso richiamando argomentazioni già esposte nell’atto di impugnazione con particolare riguardo sia alla natura strumentale della confessione resa dall’imputato che alla ritenuta circostanza aggravante della minorata difesa. Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Salerno – Sezione penale per i minorenni - ha confermato la sentenza in data 6 giugno 2024 del Tribunale per i minorenni della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità del XXXXX in relazione al concorso nei reati di truffa e di tentata estorsione (artt. 110, 640 e 56, 629 cod. pen.) ai danni di XXXXXXXXXXXXXXX consumati in data 18 settembre 2018. [OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo: 1. Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità dell’imputato e alla valutazione delle prove avendo i Giudici desunto la responsabilità dell’imputato sulla sola base della confessione da parte dello stesso nonostante che hanno dato atto che le ulteriori acquisizioni probatorie si presentano generiche e riguardano fatti storici diversi da quello per il quale si procede e, comunque le telefonate intimidatorie non forniscono prova certa in merito alla loro riferibilità all'odierno imputato; 2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’aggravante della minorata difesa non potendosi ritenere che la persona offesa versasse in una condizione di particolare vulnerabilità solo perché la trattiva con la stessa si è svolta interamente a distanza. Rilevato che entrambi i motivi di ricorso in esame si presentano riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito; che la Corte di appello con motivazione congrua e logica risulta avere spiegato le ragioni per le quali assume piena valenza probatoria la confessione resa dell’imputato; che la confessione può costituire prova sufficiente della responsabilità di colui che la renda, indipendentemente dall'esistenza di riscontri esterni, a condizione che il giudice ne apprezzi favorevolmente la veridicità, la genuinità e l'attendibilità, fornendo ragione dei motivi per i quali debba respingersi ogni sospetto sul suo contenuto (Sez. 1, n. 35336 del 04/05/2022, Ruà, Rv. 283571 – 01); che, nel caso in esame la Corte di appello, pur dando correttamente atto della genericità delle ulteriori acquisizioni probatorie, ha comunque indicato le ragioni per le quali non vi sono elementi per ritenere che la confessione dell’imputato fosse caratterizzata da intenti diversi da quello di ammettere la propria responsabilità; [OSCURATO:PERSONA] poi che la valutazione di manifesta infondatezza investe anche il secondo motivo di ricorso avendo i Giudici di merito fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale «Sussiste l'aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti "on- line", poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l'agente, determina una posizione di maggior favore di quest'ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta» (Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Cristaldi, Rv. 269893 – 01; in tempi più recenti anche Sez. 6, n. 3096 del 03/12/2024, dep. 2025, Masi, Rv. 287452 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Rilevato, altresì, che, ricorrendone le condizioni di legge, va disposto, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo in caso di diffusione del presente provvedimento. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 21/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 35612/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris