CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04538/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e del [OSCURATO:PERSONA] del Suolo, Patrimonio e Viabilità pro tempore, autorizzato ad instaurare il presente procedimento in virtù di determina resa dal medesimo Dirigente il 3 aprile 2024, n. 342, ai sensi dell’art. 25 dello statuto provinciale, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Padova, ove elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c. per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] di Belluno, in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 6 maggio 2024, n. 71, e di determina resa dal Coordinatore dell’[OSCURATO:PERSONA] e Servizi alla Persona -[OSCURATO:PERSONA] il 7 maggio 2024, n. 421, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con ICI -[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] A.S.L. [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] studio in Lecce, elettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL] ), giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto il 5 ottobre 2023, n. 971/1/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 febbraio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Belluno ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto il 5 ottobre 2023, n. 971/1/2023, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento n. 44542 del 9 dicembre 2019 emesso dal Comune di Belluno per omesso versamento dell’IMU relativa all’anno 2014, in relazione ad immobili concessi dalla stessa in comodato a tempo indeterminato sin dall’anno 1989 (in particolare, mediante contratto stipulato in forma pubblica amministrativa l’1 agosto 1989, rep. n. 6723) in favore dell’U.L.S.S. di Belluno con destinazione a presidio multizonale “al servizio degli handicappati gravi e gravissimi”, essendo stata riconosciuta dal giudice di prime cure l’esenzione prevista dagli artt. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e 9, comma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ha accolto l’appello proposto dall’amministrazione comunale nei confronti della Provincia di Belluno avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Belluno il 30 dicembre 2021, n. 53/1/2021, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. 2. Disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello per inesistenza della relativa procura, il giudice del gravame ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che: «(…) in tema di esenzione prevista dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 7, comma 1, lettera i), per gli immobili posseduti dallo Stato e dagli enti pubblici ivi indicati, la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9982 del 15 aprile 2021 ha ribadito che spetta soltanto se l'immobile è adibito ad un compito istituzionale riferibile, in via diretta ed immediata, allo stesso ente che lo possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale (e che sarebbe perciò soggetto passivo dell'imposta ai sensi del Decreto Legislativo n. 504 dei 1992, articolo 3, comma 1) e non a compiti istituzionali di soggetti pubblici diversi, cui pure l'ente proprietario abbia in ipotesi l'obbligo, per disposizione di legge, di mettere a disposizione l'immobile, restando però del tutto estraneo alle funzioni ivi svolte. (Cass. 16797/17; Cass. 16791/17; Cass. n. 10483/16; Cass. 14912/16; Cass. 15025/15; Cass. n. 22156/06; Cass., 14146/03; Cass. 142/04)». 3. Il Comune di Belluno ha resistito con controricorso. 4. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a quattro motivi. 2. Con il primo motivo, si denuncia: « vizi della procura rilasciata per l’appello del comune: violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.). inesistenza della procura ad litem prodotta dal difensore del comune di B elluno ; violazione dell’art. 182 c.p.c. (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.). in via subordinata sul punto, nullità non sanata della procura ad litem prodotta dal difensore del comune di Belluno; violazione dell’art. 182 c.p.c. (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.)». 2.1 Il predetto motivo è infondato. 2.2 Nelle controdeduzioni della Provincia di Belluno nel giudizio di secondo grado,aveva eccepito che il “difensore” del Comune di Belluno avevaprodotto in giudizio una “procura a margine”, con il corpo del testo della pagina completamente in bianco, nella quale la firma risultava illeggibile , mancava qualsiasi riferimento all'identità della persona fisica che appone la firma nonché alla carica e ai poteri di rappresentanza della persona fisica che appone la firma; opponeva inoltre che la procura a margine recava una sorta di titolo, sopra il trafiletto e da esso staccato, recante il seguente contenuto: “Avv. [OSCURATO:PERSONA]”. 2.3 Si legge nella sentenza impugnata: « [OSCURATO:PERSONA], preliminarmente, osserva l’infondatezza dell’inammissibilità dell’appello eccepita da parte appellata, posto che la Corte di Cassazione, Sezione Unite, sentenza 9 dicembre 2022, n. 36057, ha considerato valida la procura speciale separata dall’atto, precisando che a seguito della riforma dell’art. 83 cod. proc. civ. disposta dalla legge n. 141 del 1997, il requisito della specialità della procura, richiesto dall’art. 365 cod. proc. civ. come condizione per la proposizione del ricorso è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica; nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso. Tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio de quo anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio stesso; tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 cod. civ. e dall’art. 159 cod. proc. civ., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti». 2.4Ora, dal contesto dell’atto di appello si può agevolmente evincere che [OSCURATO:PERSONA] ha sottoscritto – sia pure con firma di disagevole o scarsa leggibilità - la procura allegata in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Belluno, sulla base dell’autorizzazione appositamente rilasciatagli con la deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 14 marzo 2022, n. 45. 2.5Per cui, al di là dell’inconferente motivazione del giudice di appello, che ben può essere emendata ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., si può richiamare l’orientamento di questa Corte secondo cui la procura speciale alle liti ex art. 83 terzo comma, cod. proc. civ., ove sottoscritta con firma illeggibile, è nulla soltanto quando dall'intestazione o dal contesto dell'atto o dalla procura stessa non emerga il nome del mandante, in quanto, se questa indicazione emerge, l'atto è comunqueidoneo a realizzare il suo scopo tipico, che è quello di fornire alla controparte la certezza giuridica della riferibilità dell'attività svolta dal difensore al sottoscrittore, in proprio o quale rappresentante di un ente (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 19 agosto 2004, n. 16264; Cass., Sez. 3^, 29 agosto 2011, n. 17693; Cass., Sez. 5^, 26 marzo 2014, n. 7056; Cass., Sez. 3^, 20 ottobre 2016, n. 21231; Cass., Sez. Lav., 29 novembre 2021, n. 37291). 2.6Nella specie, quindi, il collegamento testuale tra l’atto di appello e la procura ad litem consentiva la sicura riconducibilità al Comune di Belluno dell’impugnazione avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Belluno il 30 dicembre 2021, n. 53/1/2021, come emerge con tutta evidenza dall’atto di appello e dalla procura allegati al ricorso. 3. Con il secondo motivo, si denuncia: « illegittimità della pretesa. violazione del combinato disposto della lett. i)d. l.vo n. 504 del 1992 e dell’art. 59 comma 1 lett. c), d. l.vo 15 dicembre 1997, n. 446 (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.)». 3.1 Il predetto motivo è fondato. 3.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, spetta soltanto se l'immobile viene impiegato direttamente dall'ente possessore per lo svolgimento di compiti istituzionali, sicché l'utilizzazione indiretta, in virtù di concessione, comodato o locazione, da parte di un soggetto diverso da quello a cui spetta l'esenzione, anche se senza scopo di lucro e con destinazione di pubblico interesse, esclude l'agevolazione, essendo necessario che il bene, oltre ad essere utilizzato, sia anche posseduto dall'ente commerciale che ne fruisce, in ragione di un diritto di proprietà o di altro diritto reale (Cass., Sez. 5^, 20 maggio 2016, n. 10483; Cass., Sez. 5^, 20 luglio 2016, n. 14912; Cass., Sez. 6^-5, 23 luglio 2019, n. 19773; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2018, n. 5765; Cass., Sez. 5^, 21 maggio 2019, n. 13691; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30896; Cass., Sez. Trib., 7 dicembre 2022, n. 36032; Cass., Sez. Trib., 2 ottobre 2023, n. 27761; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2024, n. 32357; Cass., Sez. Trib., 10 luglio 2025, n. 18933). 3.3 Richiamando l’art. 7, comma 1, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, l’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, riguarda gli immobili appartenenti a «enti pubblici e privati diversi dalle società», sempreché «destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222». Per cui, oltre all’esenzione prevista dalla lett. a) dell’art. 7, comma 1, che concerne specificamente «gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali», gli enti pubblici (compresi gli enti locali) –al pari degli enti privati non societari - possono beneficiare anche dell’ulteriore esenzione prevista dalla lett. i) dell’art. 7, comma 1, con riguardo agli immobili che non sono destinati in via esclusiva a compiti istituzionali di propria pertinenza (in senso analogo: Cass., Sez. Trib., 2 ottobre 2023, n. 27761). 3.4 Ne discende che, anche per gli enti pubblici, vale il principio per cui, in tema di nuova IMU, l'art. 1, comma 759, lett. g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e, in tema di vecchia IMU, l'art. 9, comma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, così come interpretati alla luce dell'art. 1, comma 71, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, riconoscono l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in caso di destinazione esclusiva allo svolgimento delle attività ivi elencate con modalità non commerciali, anche quando l’immobile sia concesso in comodato ad altri enti (pubblici o privati), purché l'ente comodatario sia strutturalmente o funzionalmente collegato all'ente comodante, intendendosi, per "collegamento funzionale", una relazione sinergica di collaborazione o cooperazione tra enti autonomi che trova titolo in una convenzione indipendente dal contratto di comodato sull'immobile e che colloca l'ente comodatario in una posizione ausiliaria, e, viceversa, per "collegamento strutturale", l'inserimento di una pluralità di enti con ruoli diversificati in una più ampia organizzazione di tipo orizzontale o verticale, che colloca uno o più enti (tra cui l'ente comodante) in posizione di dominio, controllo, direzione o coordinamento e gli altri enti (tra cui l'ente comodatario) in posizione di subordinazione o dipendenza (Cass., Sez. Trib., 6 dicembre 2024, n. 31346; Cass., Sez. Trib., 9 dicembre 2024, n. 31648; Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2025, n. 33584). 3.5 Né l'art. 59, comma 1, lett. c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevedeva che: «Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i comuni possono: ( ... ) c) stabilire che l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore», aveva consentito ai Comuni di escludere (con regolamento) l’esenzione in caso di utilizzo indiretto dell’immobile da parte di enti non commerciali (Cass., Sez. Trib., 6 dicembre 2024, n. 31346; Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2025, n. 33584). 3.6.Difatti, investita dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 30 maggio 2005, n. 11426), «in riferimento agli artt.3, 23, 53, 76 e 77 Cost., (sul)la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nella parte in cui stabilisce che l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore», la Corte Costituzionale, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, ha ritenuto, per un verso, «che il citato art. 59, comma 1, lettera c), ha il solo scopo di attribuire ai Comuni, in deroga a quanto previsto all’art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504 del 1992, la facoltà di escludere gli enti non commerciali che possiedono terreni agricoli e aree fabbricabili dal novero dei soggetti esenti – e, perciò, di applicare l’ICI anche nei loro confronti – , ferma restando l’esenzione per i fabbricati posseduti dai medesimi enti non commerciali e da essi direttamente utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 7», e, per altro verso, «che, pertanto, l’art. 59, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 446 del 1997, prevedendo che l’esenzione dall’ICI spetta per i fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore, attribuisce all’art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504 del 1992 lo stesso significato riconosciutogli dalle pronunce della Corte di cassazione richiamate nell’ordinanza di rimessione e quindi, sotto questo aspetto, non innova la disciplina dei requisiti soggettivi dell’esenzione» (Corte Cost., 19 dicembre 2006, n. 429). 3.7In tale accertamento, per la verifica dei requisiti necessari al godimento dell’esenzione, il giudice di merito si atterrà al ai principi giurisprudenziali orami consolidati secondo cui « In tema di IMU, in forza del richiamo disposto dall'art. 9, comma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nonché dall'art. 1, comma 759, lett. g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo l’interpretazione autentica datane dall'art. 1, comma 71, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, oltre all’esenzione prevista dalla lett. a) dell’art. 7, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che concerne specificamente gli immobili «destinati esclusivamente ai compiti istituzionali» che sono «posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali», questi ultimi enti – al pari degli enti privati non societari - possono beneficiare anche dell’ulteriore esenzione prevista dalla lett. i) dell’art. 7, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, con riguardo agli immobili sottratti ai compiti istituzionali di propria pertinenza, anche in caso di concessione in comodato ad enti (pubblici o privati) strutturalmente o funzionalmente collegati all'ente comodante, ferma restando la destinazione esclusiva allo svolgimento delle attività ivi elencate con modalità non commerciali». 4. Con il terzo motivo, si denuncia: «i conteggi e la liquidazione dell’imu dovuta dalla provincia di Belluno nel 2014 (ma anche negli anni seguenti) erano effettuati dal comune di Belluno, e comunicati per iscritto alla provincia di Belluno (e per l’immobile in questione non conteggiavano imu). violazione dei principi di affidamento e buona fede, sia come principi generali dell'ordinamento (e conseguente annullamento integrale della pretesa), sia come applicati nell'art. 10 l. 212/’00 (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.)». 5. Con il quarto motivo, si denuncia: «omessa pronuncia sulla lamentata erroneità della quantificazione di imposta, sanzioni ed interessi, e sul correlativo difetto di motivazione. violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.)». 6. I predetti motivi sono complessivamente assorbiti dall’accoglimento del secondo motivo, rendendosene superfluo ed ultroneo lo scrutinio in questa sede, in quanto proponibili innanzi al giudice di merito. 7. In conclusione, valutandosi la fondatezza del secondo motivo, l’infondatezza del primo motivo e l’assorbimento dei restanti motivi, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo motivo e dichiara l’assorbimento dei restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Venet