Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2015
ECLI:EU:T:2015:512
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62010TJ0422_IT
[OSCURATO:PERSONA] causa T‑422/10,
[OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Pescara (Italia), rappresentata da G. Visconti, E. Vassallo di Castiglione, M. Siragusa, M. Beretta e P. Ferrari, avvocati,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata inizialmente da B. Gencarelli e V. Bottka, successivamente da V. Bottka e R. Striani e infine da V. Bottka e G. Conte, in qualità di agenti, assistiti da P. Manzini, avvocato,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di annullamento e di riforma della decisione C (2010) 4387 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’[OSCURATO:PERSONA] SEE (caso COMP/38344 – Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], del 4 aprile 2011,
IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),
composto da S. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), presidente, F. Dehousse e A.M. Collins, giudici,
cancelliere: J. [OSCURATO:PERSONA], amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 luglio 2014,
ha pronunciato la seguente
Sentenza (1)
[ omissis ]
Procedimento e conclusioni delle parti
42. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 settembre 2010.
43. Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 ottobre 2010, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, in via d’urgenza, la sospensione dell’esecuzione della decisione.
44. Con decisione del 29 ottobre 2010, il Tribunale (Prima Sezione) ha informato la ricorrente che essa disponeva della facoltà di adeguare i suoi motivi e le sue conclusioni per tener conto delle modifiche apportate dalla prima decisione di modifica.
45. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato le proprie osservazioni sulla prima decisione di modifica nell’ambito della sua replica, depositata il 19 aprile 2011.
46. Con decisione del 6 giugno 2011, il Tribunale ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di trasmetterle taluni documenti.
47. Il 22 giugno 2011 la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] la seconda decisione di modifica.
48. Il 12 luglio 2011, il Presidente del Tribunale ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori per insussistenza dell’urgenza (ordinanza del 12 luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑422/10 R, EU:T:2011:349).
49. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato le sue osservazioni sulla seconda decisione di modifica il 1º agosto 2011.
50. Il 20 ottobre 2011, la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato l’originale della propria controreplica nella lingua processuale nonché i propri commenti sulle osservazioni presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla seconda decisione di modifica; ciò ha comportato la chiusura della fase scritta del procedimento.
51. A seguito della modifica della composizione del Tribunale, a partire dal 23 settembre 2013 il giudice relatore è stato assegnato alla Sesta Sezione, alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.
52. La relazione preliminare ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991 è stata comunicata alla Sesta Sezione l’8 novembre 2013.
53. Il 17 dicembre 2013, nell’ambito di misure di organizzazione del procedimento adottate in applicazione dell’articolo 64 del suo regolamento di procedura del 2 maggio 1991, il Tribunale ha chiesto alle parti di rispondere a una serie di quesiti e alla [OSCURATO:PERSONA] di produrre taluni documenti.
54. Il 28 febbraio 2014, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato le loro risposte a tali richieste. [OSCURATO:PERSONA] propria risposta, la [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che, il 18 novembre 2013, essa aveva presentato alla [OSCURATO:PERSONA] una nuova domanda con cui chiedeva che fosse presa in considerazione la sua incapacità contributiva a causa della situazione economica e finanziaria della società a tale data.
55. Il 16 maggio 2014, nell’ambito di misure istruttorie assunte in applicazione dell’articolo 65 del suo regolamento di procedura del 2 maggio 1991, il Tribunale ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di produrre i documenti che quest’ultima aveva rifiutato di presentare in risposta alle misure di organizzazione del procedimento adottate il 17 dicembre 2013.
56. Il 28 maggio 2014 la [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto i documenti richiesti, ai quali la [OSCURATO:PERSONA] ha avuto accesso prima dell’udienza.
57. Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 2 luglio 2014.
58. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata nella parte in cui le irroga un’ammenda o ridurre l’importo dell’ammenda inflittale;
– disporre, a norma dell’articolo 68 del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, la citazione e l’audizione di un rappresentate della [OSCURATO:PERSONA] Italia all’epoca del cartello, al fine di comprovare taluni fatti indicati nel punto 98 del ricorso;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
59. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– respingere tutte le domande della ricorrente;
– condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
60. A sostegno del suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] deduce cinque motivi relativi alla sua partecipazione all’intesa e all’incidenza che ciò può avere sulla determinazione dell’ammenda: il primo verte sull’infrazione unica; il secondo, sull’esclusione del trefolo a tre fili dall’intesa alla quale essa ha partecipato; il terzo, sul suo periodo di partecipazione all’infrazione; il quarto, sul suo ruolo marginale e sull’assenza di effetti dell’intesa sul mercato; e, il quinto, sull’elemento intenzionale dell’infrazione. A seguito della seconda decisione di modifica, la [OSCURATO:PERSONA] ha modificato i propri motivi per fare valere anche la violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento nella determinazione dell’importo dell’ammenda alla luce del trattamento concesso alla ArcelorMittal e alla [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quello ad essa riservato. [OSCURATO:PERSONA] fa valere parimenti, in un sesto motivo, la sua incapacità contributiva per il pagamento dell’ammenda.
A – Osservazioni preliminari
1. Contenuto della decisione impugnata
61. Dall’articolo 1 della decisione impugnata risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha infranto l’articolo 101 TFUE e, dal 1º gennaio 1994, l’articolo 53 dell’[OSCURATO:PERSONA] SEE, partecipando, per i periodi indicati nella decisione impugnata, a «un accordo continuato e/o a una pratica concordata nel settore dell’acciaio per precompresso nel mercato interno nonché, dall’1 gennaio 1994, all’interno del SEE» (in prosieguo: l’«intesa», il «cartello» o l’«infrazione unica»; quest’ultima è altresì complessa e continuata secondo la terminologia usualmente impiegata).
a) Componenti dell’intesa e qualificazione della stessa come infrazione unica
62. Al punto 122 della decisione impugnata, l’intesa è descritta come «un accordo paneuropeo articolato in una fase di Zurigo e una europea, e/o in accordi nazionali/regionali a seconda dei casi». Ai punti da 123 a 135 della decisione impugnata vengono descritti brevemente i diversi accordi e pratiche concordate, successivamente illustrati in dettaglio e valutati alla luce dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. Schematizzando, l’intesa si compone dei seguenti accordi:
– il [OSCURATO:PERSONA] di Zurigo, ossia la prima fase dell’accordo paneuropeo. Tale accordo è perdurato dal 1° gennaio 1984 al 9 gennaio 1996 e verteva sulla fissazione delle quote nazionali (per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Italia e [OSCURATO:PERSONA]), sulla ripartizione dei clienti, sui prezzi e sulla condivisione d’informazioni commerciali riservate. I suoi membri erano le società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], WDI, DWK e [OSCURATO:PERSONA] – quest’ultima in rappresentanza di diverse società italiane almeno a partire dagli anni 1993 e 1995, alle quali si sono unite in seguito la [OSCURATO:PERSONA], nel 1992, e la [OSCURATO:PERSONA], nel 1993.
– il [OSCURATO:PERSONA] Italia, un accordo nazionale che è perdurato dal 5 dicembre 1995 al 19 settembre 2002. Tale accordo verteva sulla fissazione di quote per l’Italia nonché sulle esportazioni da tale paese verso il resto dell’[OSCURATO:PERSONA]. I suoi membri erano le imprese italiane [OSCURATO:PERSONA], ITC, CB e [OSCURATO:PERSONA], alle quali si sono unite successivamente le imprese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Italia (il 3 aprile 1995), SLM (il 10 febbraio 1997), [OSCURATO:PERSONA] (il 4 marzo 1997), [OSCURATO:PERSONA] (il 17 dicembre 1996), DWK (il 24 febbraio 1997) e [OSCURATO:PERSONA] (il 15 aprile 1997);
– l’accordo meridionale, un accordo regionale negoziato e concluso nel 1996 dalle imprese italiane [OSCURATO:PERSONA], ITC, CB e [OSCURATO:PERSONA] con la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] con lo scopo di fissare il tasso di penetrazione di ciascun partecipante nei paesi meridionali ([OSCURATO:PERSONA], Italia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Lussemburgo) e che sanciva l’impegno a negoziare congiuntamente le quote con gli altri produttori dell’[OSCURATO:PERSONA] settentrionale;
– il [OSCURATO:PERSONA], ossia la seconda fase dell’accordo paneuropeo. Tale accordo è stato concluso nel maggio 1997 dalle imprese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], WDI, DWK, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (denominate i «membri permanenti» o i «sei produttori»») ed è giunto al termine nel settembre 2002. L’accordo aveva l’obiettivo di superare la crisi del [OSCURATO:PERSONA] di Zurigo, procedere ad una nuova ripartizione delle quote (calcolate sul periodo compreso tra il quarto trimestre del 1995 e il primo trimestre del 1997), ripartirsi i clienti e fissare i prezzi. I sei produttori hanno convenuto regole di coordinamento, compresa la nomina di coordinatori responsabili dell’attuazione degli accordi nei vari paesi, nonché del coordinamento con altre società interessate, attive negli stessi paesi o relative agli stessi clienti. I loro rappresentanti s’incontravano regolarmente a diversi livelli per monitorare l’attuazione degli accordi. Essi si sono scambiati informazioni commerciali riservate. In caso di discrepanze rispetto alla condotta concordata, veniva applicato uno schema di compensazione.
– il coordinamento relativo al cliente Addtek. Nell’ambito di detto accordo paneuropeo i sei produttori, cui talvolta si univano i produttori italiani e la [OSCURATO:PERSONA], intrattenevano anche contatti bilaterali (o multilaterali) e partecipavano a contatti ad hoc finalizzati alla fissazione dei prezzi e alla ripartizione dei clienti, se avevano interesse a farlo. Per esempio, le società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], WDI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CB e [OSCURATO:PERSONA] coordinavano congiuntamente prezzi e volumi relativi al cliente Addtek. Tali progetti riguardavano principalmente la Finlandia, la Svezia e la Norvegia, ma anche i [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], gli Stati baltici e l’[OSCURATO:PERSONA] centrale e orientale. Il coordinamento concernente l’Addtek era già stato attuato durante la fase del [OSCURATO:PERSONA] di Zurigo dell’accordo paneuropeo ed è continuato almeno fino alla fine del 2001;
– le discussioni tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] Italia. Nel periodo compreso almeno dal settembre 2000 al settembre 2002, i sei produttori, ossia le società ITC, CB, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e SLM, si sono incontrati regolarmente allo scopo di far convogliare le società italiane nel [OSCURATO:PERSONA] quali membri permanenti. Le imprese italiane desideravano accrescere la quota italiana in [OSCURATO:PERSONA], mentre il [OSCURATO:PERSONA] appoggiava il mantenimento dello statu quo. A tal fine si sono tenute riunioni all’interno del [OSCURATO:PERSONA] Italia per definire una posizione uniforme; riunioni all’interno del [OSCURATO:PERSONA] per esaminare tale posizione e definire la propria posizione, e riunioni tra partecipanti al [OSCURATO:PERSONA] e rappresentanti italiani per trovare un accordo sulla ripartizione delle quote italiane in un mercato specifico. Le società coinvolte si scambiavano informazioni commerciali riservate. Al fine di ridistribuire le quote europee per includere i produttori italiani, tali società hanno concordato di usare un nuovo periodo di riferimento (30 giugno 2000‑30 giugno 2001). Dette società hanno altresì concordato il volume globale delle esportazioni all’interno dell’[OSCURATO:PERSONA] da assegnare alle società italiane, volume che le società italiane si sono a loro volta spartite per paese. Al contempo, sono stati discussi i prezzi e i membri del [OSCURATO:PERSONA] hanno cercato di adottare a livello europeo il meccanismo di fissazione dei prezzi applicato dai produttori italiani nel [OSCURATO:PERSONA] Italia;
– il [OSCURATO:PERSONA]. Parallelamente all’accordo paneuropeo e al [OSCURATO:PERSONA] Italia, almeno dal dicembre 1992 al settembre 2002, cinque società spagnole (la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima dal maggio 1994) e due società portoghesi (la [OSCURATO:PERSONA], dall’aprile 1994, e la [OSCURATO:PERSONA], dal dicembre 1998) hanno concordato, per quanto concerne [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di mantenere stabili le proprie quote di mercato, di fissare le quote, di ripartirsi i clienti, comprese le opere pubbliche, e di fissare prezzi e condizioni di pagamento. Inoltre, si sono scambiate informazioni commerciali riservate.
63. Per la [OSCURATO:PERSONA], l’insieme degli accordi descritti al precedente punto 62 presentano le caratteristiche di un’infrazione unica all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE (decisione impugnata, punti 135 e 609, e sezione 12.2.2).
64. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che gli accordi prima illustrati rientrassero in un sistema generale che definiva le linee d’azione dei membri del cartello in tutte le aree geografiche, «limitandone le attività commerciali al fine di perseguire un unico oggetto anticoncorrenziale e un unico, identico obiettivo economico anticoncorrenziale, ossia quello di falsare o eliminare le normali condizioni della concorrenza per l’AP nel SEE e di instaurare un equilibrio generale, segnatamente fissando quote e prezzi, ripartendo i clienti e scambiando informazioni commerciali riservate» (decisione impugnata, punto 610 e sezione 9.3).
65. Al riguardo la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato quanto segue:
«Il piano, che è stato sottoscritto da DWK, WDI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CB, ITC, [OSCURATO:PERSONA], SLM, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (sia pur in momenti diversi), è stato elaborato e messo in atto nell’arco di un periodo che è durato almeno diciotto anni, attraverso un complesso di accordi collusivi, accordi specifici e/o pratiche concordate, finalizzati a perseguire lo stesso comune obiettivo di limitare la concorrenza tra le imprese coinvolte e a sfruttare meccanismi analoghi per raggiungere questo obiettivo comune (cfr. la sezione 9.3.1). Persino nei periodi di crisi di un accordo, le altre intese continuavano a funzionare normalmente» (decisione impugnata, punto 612).
66. Nell’ambito del suo ragionamento la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato quanto segue:
– «Le fasi del [OSCURATO:PERSONA] di Zurigo e del [OSCURATO:PERSONA] dell’accordo paneuropeo rientrano in un’unica infrazione, che non si è interrotta durante il periodo di crisi compreso tra il 9.1.1996 e il 12.5.1997. (...) Inoltre, come nel [OSCURATO:PERSONA] di Zurigo, i partecipanti al [OSCURATO:PERSONA] hanno continuato a stabilire le quote, spartire i clienti e fissare i prezzi. Le discussioni e gli accordi di natura anticoncorrenziale hanno interessato lo stesso territorio del [OSCURATO:PERSONA] di Zurigo, sia pur esteso a comprendere alcuni altri paesi (...)». (punto 613)
– «L’organizzazione dello stesso cartello [(e, in particolare, il sistema di coordinamento (...)] e il suo funzionamento pratico (...), sono la dimostrazione che gli accordi paneuropei, iberici e italiani costituiscono un’infrazione unica. Le decisioni più importanti, tra cui la fissazione delle quote europee relative a un territorio di riferimento, che si sono evolute nel tempo (...), in base ai volumi delle vendite per un periodo di riferimento, che veniva periodicamente aggiornato (...), venivano prese a livello direttivo nel corso di riunioni multilaterali tra i sei produttori del [OSCURATO:PERSONA] (...). Oltre a ciò, i dirigenti si occupavano della spartizione di taluni clienti (di riferimento) (per esempio, Betonson e Addtek, (...) o della fissazione di prezzi minimi per taluni paesi e clienti di riferimento. Alcuni membri permanenti dell’accordo paneuropeo erano incaricati, a livello di venditori, anzitutto di monitorare l’attuazione degli accordi raggiunti a livello europeo in uno o più paesi, in particolare riguardo al coordinamento dei prezzi e dei clienti (in paesi quali Italia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che fanno parte del territorio di riferimento e in cui hanno sede i partecipanti al [OSCURATO:PERSONA] Italia e al [OSCURATO:PERSONA]), e inoltre di mantenere i contatti con gli altri produttori interessati che operavano nelle rispettive aree geografiche (tra cui le imprese aderenti agli accordi del [OSCURATO:PERSONA] Italia e del [OSCURATO:PERSONA] e, per esempio, [OSCURATO:PERSONA] per quanto concerne il coordinamento del cliente Addtek)». (punto 614)
– «[OSCURATO:PERSONA] il funzionamento pratico del cartello dimostra che gli accordi paneuropei e nazionali costituiscono un’infrazione unica: fin dal principio gli accordi italiano e iberico erano strettamente correlati con l’accordo paneuropeo. Il sistema delle quote del [OSCURATO:PERSONA] Italia è servito da modello per la creazione del sistema delle quote del [OSCURATO:PERSONA] di Zurigo e, durante la fase del [OSCURATO:PERSONA] di Zurigo e il periodo di crisi, i partecipanti al [OSCURATO:PERSONA] di Zurigo e al [OSCURATO:PERSONA] Italia negoziavano e concordavano intese sulle quote, sui prezzi e sulla spartizione della clientela, in relazione ai mercati italiano e di altri paesi europei nel territorio di riferimento. Sebbene i produttori italiani non fossero più membri permanenti del [OSCURATO:PERSONA], il coordinamento tra i due [OSCURATO:PERSONA] ha continuato a essere assicurato tramite [OSCURATO:PERSONA], coordinatore per l’Italia, che partecipava a quasi tutte le discussioni del [OSCURATO:PERSONA] Italia e che, in quanto tale, poteva influenzare le trattative e le discussioni di un [OSCURATO:PERSONA], consentendo a tutti i partecipanti di tenere in considerazione i piani e gli accordi raggiunti dall’altro [OSCURATO:PERSONA]. Lo stesso dicasi per DWK, [OSCURATO:PERSONA] e, in un secondo momento, [OSCURATO:PERSONA], produttori paneuropei che partecipavano regolarmente alle riunioni del [OSCURATO:PERSONA] Italia e che incontravano i produttori italiani a livello bilaterale. Analogamente, i produttori del [OSCURATO:PERSONA] di Zurigo/[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] negoziavano e raggiungevano accordi su quote, prezzi e assegnazione dei clienti, sia in seno ai [OSCURATO:PERSONA] sia a livello bilaterale. [OSCURATO:PERSONA] (coordinatore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) ed [OSCURATO:PERSONA], che partecipavano a entrambi i [OSCURATO:PERSONA], potevano influenzare le trattative in corso all’interno di un [OSCURATO:PERSONA] alla luce delle aspirazioni e delle intese raggiunte in seno all’altro [OSCURATO:PERSONA]. Le discussioni all’interno di tutti e tre i [OSCURATO:PERSONA] riguardavano inoltre regolarmente le negoziazioni, gli accordi o le decisioni prese dagli altri [OSCURATO:PERSONA]. A partire dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], per di più, le trattative tra i principali produttori di AP si sono intensificate, nel tentativo di includere nel sistema delle quote del [OSCURATO:PERSONA] tutti i principali produttori di AP (...)». (punto 615)
– «[OSCURATO:PERSONA] considera pertanto le misure concordate e adottate a livello nazionale o regionale (iberico, italiano e/o meridionale) come un insieme di misure coerente con gli accordi raggiunti a livello paneuropeo. Dai fatti riferiti nel capitolo IV, relativo alla descrizione dei fatti, risulta con evidenza che tutti i partecipanti agli accordi anticoncorrenziali hanno aderito e contribuito, a seconda delle loro possibilità (ossia a seconda del loro coinvolgimento in uno o più accordi), a un piano anticoncorrenziale comune». (punto 616)
67. Per quanto attiene, più in particolare, alla continuità della partecipazione all’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha espresso le due osservazioni seguenti:
– da una parte, «[t]utti i soggetti destinatari della [decisione impugnata] hanno partecipato al cartello, che è perdurato per 18 anni, e alcuni di essi hanno partecipato contemporaneamente a diversi livelli. Il fatto che un’impresa interessata non abbia partecipato direttamente a tutti gli elementi costitutivi del cartello generale non può sollevarla dalla responsabilità dell’infrazione all’articolo 101 del TFUE e/o all’articolo 53 dell’accordo SEE. Nel caso di specie, il fatto che talune società non abbiano preso parte a tutti gli incontri paneuropei o nazionali non sminuisce in alcun modo il giudizio sulla loro partecipazione al cartello, in quanto tutte potevano esserne informate e tutte hanno tenuto conto delle informazioni scambiate con i loro concorrenti, traendone vantaggio nel determinare il loro comportamento commerciale sul mercato. Come si è detto, la maggior parte dei partecipanti ha aderito al sistema generale e lo ha attuato per un periodo di alcuni anni, adottando meccanismi simili e perseguendo lo stesso scopo comune di limitare la concorrenza. (...) Tutti i soggetti destinatari erano inoltre consapevoli di partecipare a un sistema generale articolato in diversi livelli, sebbene alcuni di essi ne fossero venuti probabilmente a conoscenza soltanto in una fase piuttosto tardiva della violazione» (decisione impugnata, punto 622)
– dall’altra, «[s]i deve notare comunque che l’intensità della partecipazione di ciascuna impresa al cartello non è uguale, se si considera la durata della partecipazione individuale all’intesa (...), la presenza geografica (area di produzione e vendita) e le rispettive dimensioni (grandi o piccoli operatori). Tutti questi elementi sono presi in considerazione nel capitolo VIII [della decisione impugnata, relativo agli elementi presi in considerazione per determinare l’importo delle ammende]» (decisione impugnata, punto 623).
b) Elementi considerati per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA]
68. La partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’intesa di cui all’articolo 1 della decisione impugnata (v. punto 61 supra) è stata accertata per il periodo compreso tra il 4 marzo 1997 e il 19 settembre 2002.
69. Gli elementi principali che consentono di stabilire tale partecipazione sono indicati qui di seguito.
[OSCURATO:PERSONA] Italia (dal 4 marzo 1997 al 19 settembre 2002)
70. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse partecipato al [OSCURATO:PERSONA] Italia dal 4 marzo 1997 al 19 settembre 2002 (decisione impugnata, punti 124, 385 e seguenti, nonché punti da 467 a 473 nella sezione 9.2.1.8, recante il titolo «Singoli partecipanti al [OSCURATO:PERSONA] Italia»).
71. In particolare, dalla decisione impugnata si evince che:
– la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’intesa è confermata da numerosi documenti reperiti durante le ispezioni e dalle dichiarazioni di almeno tre membri dell’intesa (la SLM, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]) (decisione impugnata, punto 467);
– anche se la [OSCURATO:PERSONA] non ha partecipato sin dall’inizio alla spartizione del mercato italiano, i partecipanti alla riunione del 18 dicembre 1995 (le società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CB e ITC) hanno deciso di informare fra gli altri la [OSCURATO:PERSONA] delle conclusioni raggiunte riguardo ai nuovi prezzi da applicare nel 1996. Allo stesso modo, alla riunione del 17 dicembre 1996 è stata distribuita una tabella che riportava l’assegnazione delle tonnellate per cliente e la nomina dei fornitori principali per un certo numero di clienti nel mercato italiano per il 1997. Sebbene le colonne relative alla [OSCURATO:PERSONA] siano state lasciate in bianco, il fatto che tale società fosse già contemplata nella tabella indica che le discussioni tra le parti dovevano aver avuto luogo o erano quanto meno prospettate (decisione impugnata, punto 467);
– la prima indicazione di un contatto diretto del [OSCURATO:PERSONA] Italia con la [OSCURATO:PERSONA] è costituita da un documento relativo alla riunione del 4 marzo 1997. Tale documento contiene appunti manoscritti della riunione da cui emerge che la «[OSCURATO:PERSONA] ha informato i membri del [OSCURATO:PERSONA] Italia del suo intento di entrare a far parte dell’accordo italiano» («[OSCURATO:PERSONA] vuole partecipare – viene la prossima volta») (decisione impugnata, punto 467);
– la [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato alla riunione del [OSCURATO:PERSONA] Italia del 10 marzo 1997 (decisione impugnata, punto 467);
– nel corso del procedimento amministrativo la [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso di aver preso parte alle riunioni del [OSCURATO:PERSONA] Italia, anzitutto in sei occasioni: nelle date 5 ottobre 1998, 9 novembre 1998, 18 gennaio 1999, 8 febbraio 1999, 22 febbraio 1999 e 15 marzo 1999 (nella nota a piè di pagina, si precisa che la [OSCURATO:PERSONA] nega tuttavia di aver concluso un accordo di cartello e dichiara di essersi limitata a partecipare alle riunioni allo scopo di ricevere informazioni), e successivamente tra il 28 febbraio 2000 e il 19 giugno 2000 (nella nota a piè di pagina, si precisa che la [OSCURATO:PERSONA] ammette in particolare di aver partecipato alle riunioni del 28 febbraio 2000, 6 marzo 2000, 13 marzo 2000, 21 marzo 2000, 15 maggio 2000, 12 giugno 2000 e 19 giugno 2000); e infine alle riunioni del 10 aprile 2001 e del 16 settembre 2002 (decisione impugnata, punto 468);
– la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] Italia non è mai stata interrotta tra il 4 marzo 1997 e il 19 settembre 2002. Per quanto concerne le riunioni del [OSCURATO:PERSONA] Italia tenutesi tra il 15 marzo1999 e il 28 febbraio 2000, nonostante l’assenza della [OSCURATO:PERSONA] a tali riunioni, gli altri partecipanti al cartello hanno continuato a essere informati sui dati della [OSCURATO:PERSONA] e a discutere della sua situazione. La sua assenza è stata esplicitamente segnalata alle riunioni del 12 luglio 1999 e del 17 gennaio 2000, il che lascia intendere che la sua presenza era prevista, e non vi sono prove del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia mai preso le distanze dal cartello. Quanto alle riunioni tenutesi dopo il giugno 2000, la [OSCURATO:PERSONA] ha continuato a partecipare al cartello, non solo alle riunioni del 10 aprile 2001 e del 16 settembre 2002, per le quali essa ammette la propria presenza, bensì anche alle riunioni del 9 ottobre 2000 e 30 luglio 2002, e la sua situazione ha continuato a essere discussa fino alla fine dell’infrazione (decisione impugnata, punti 469 e 470).
72. In sintesi, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva presenziato direttamente a diciotto riunioni del [OSCURATO:PERSONA] Italia, che essa era stata esplicitamente dichiarata assente a quattro riunioni di tale club, il che implicava che la sua presenza fosse prevista, e che la sua situazione è stata continuamente discussa in seno a questo club (decisione impugnata, nota al punto 468).
[OSCURATO:PERSONA] e sistema paneuropeo (dal 15 maggio 2000 al 19 settembre 2002)
73. Per affermare la natura unica e continuata dell’infrazione addebitata alla [OSCURATO:PERSONA], e segnatamente la «consapevolezza della partecipazione a un sistema più ampio da parte di tale società» (v. il titolo della sezione 12.2.2.4 della decisione impugnata), la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato quanto segue:
«(651) [OSCURATO:PERSONA], nella risposta alla [comunicazione degli addebiti], non ha addotto alcun argomento in merito alla propria conoscenza di altri accordi. In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] dispone di prove del fatto che [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza dei diversi livelli su cui era articolato il cartello. Ad esempio, nella riunione del 15.5.2000 alla quale [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato, [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato che sia il [OSCURATO:PERSONA] sia il [OSCURATO:PERSONA] Italia erano in crisi (...). Il 12.6.2000, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato a una riunione con [OSCURATO:PERSONA], ITC, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Italia, CB, SLM, [OSCURATO:PERSONA] e DWK, nella quale si affermava che il [OSCURATO:PERSONA] si lamentava di [OSCURATO:PERSONA], che era anche un membro del [OSCURATO:PERSONA]. In questa riunione venivano citati anche i nomi di altri due membri del [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (...). Peraltro, il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato a una riunione in cui i membri del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] Italia avevano iniziato a cercare una soluzione congiunta per le crescenti esportazioni dei produttori italiani in [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, nel corso di questa riunione era stata fatta un’analisi del mercato europeo e si era discusso della percentuale di interpenetrazione tra i sei produttori (a esclusione di [OSCURATO:PERSONA]) e i produttori italiani (...). [OSCURATO:PERSONA] conclude pertanto che almeno dal 15.5.2000 [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza di fare parte di un sistema paneuropeo più ampio articolato su diversi livelli [avente l’obiettivo di stabilizzare il livello dei prezzi sul mercato dell’AP per evitare la flessione dei prezzi]. In ogni caso, durante l’intero periodo dell’infrazione [OSCURATO:PERSONA] non ha effettuato vendite al di fuori del territorio italiano (...)».
74. Pertanto, parallelamente alla partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] Italia dal 4 marzo 1997 al 19 settembre 2002, la [OSCURATO:PERSONA] ha altresì affermato che, dal 15 maggio 2000, la [OSCURATO:PERSONA] «era a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza dei diversi livelli su cui era articolato il cartello» e specialmente il [OSCURATO:PERSONA].
c) Calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA]
75. In via preliminare, la [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato che, a norma dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, nel determinare l’ammontare dell’ammenda essa deve tener conto di tutte le circostanze rilevanti e, in particolare, della gravità e della durata dell’infrazione. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì precisato che a tal fine essa si ispirava ai principi sanciti negli orientamenti del 2006 (decisione impugnata, punto 920).
76. L’ammenda di EUR 3,249 milioni inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] è stata calcolata nel modo di seguito descritto.
77. In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] è stata considerata responsabile di un cartello generale sul mercato dell’AP all’interno del SEE. Quindi, al fine di determinare l’importo di base dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato di essersi basata, conformemente al punto 13 degli orientamenti del 2006, sul «valore delle vendite dei beni o dei servizi cui l’infrazione si riferisce, realizzate dall’impresa nell’area geografica interessata all’interno del SEE» nell’ultimo anno intero in cui questa ha partecipato all’infrazione (decisione impugnata, punti 929 e seguenti).
78. Per la [OSCURATO:PERSONA], il valore delle vendite preso in considerazione ammontava a EUR 8 231 277 (prima decisione di modifica, punto 5). Si tratta del valore delle vendite dell’AP relativo all’area geografica interessata dall’infrazione, vale a dire, per il periodo considerato relativamente alla [OSCURATO:PERSONA]: la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], l’Italia, i [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA], il Lussemburgo, la [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA], la Danimarca, la Svezia, la Finlandia e la Norvegia (decisione impugnata, punti 931 e 932). Nel caso di specie, tuttavia, si è tenuto conto delle sole vendite della [OSCURATO:PERSONA] in Italia, dal momento che quest’ultima non effettuava vendite al di fuori dell’Italia durante detto periodo (decisione impugnata, punto 651).
79. In secondo luogo, la percentuale da applicare al valore delle vendite così calcolato dipende dalla gravità dell’infrazione in quanto tale. Al riguardo la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto, tra i vari fattori rilevanti nel caso specifico, della natura della violazione, della quota di mercato cumulativa di tutte le imprese interessate, dell’estensione geografica della violazione e del fatto che la violazione sia stata o meno perpetrata (decisione impugnata, punti 936 e seguenti).
80. Per quanto attiene alla natura dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che il cartello nel suo complesso prevedeva spartizioni del mercato, assegnazioni dei clienti e accordi orizzontali sui prezzi (decisione impugnata, punto 939).
81. [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre tenuto conto del fatto che la quota di mercato cumulativa delle imprese coinvolte nell’infrazione corrispondeva circa all’80% (decisione impugnata, punto 946) e che l’infrazione si estendeva ad una parte sostanziale del SEE. Per quanto riguarda le società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], società che hanno partecipato, le prime tre, esclusivamente al [OSCURATO:PERSONA] (operante in [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA]) o – nel caso dell’ultima società – al coordinamento di Addtek, e la cui conoscenza dell’infrazione unica è stata stabilita soltanto in una fase molto tardiva dell’infrazione (rispettivamente il 17 maggio 2001 per le imprese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il 14 maggio 2001 per la [OSCURATO:PERSONA]), la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato l’ambito geografico più limitato nel determinare la percentuale del valore delle vendite di cui tenere conto nella valutazione del grado di gravità dell’infrazione. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la si tuazione fosse diversa per gli altri partecipanti al [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]), che hanno partecipato contemporaneamente a vari livelli del cartello o la cui conoscenza dell’infrazione unica ha potuto essere stabilita in una fase molto anteriore. Allo stesso modo, per i partecipanti al [OSCURATO:PERSONA] Italia, la situazione differiva da quella delle società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto l’ambito geografico del [OSCURATO:PERSONA] Italia si sovrapponeva ampiamente a quello degli accordi paneuropei ed era di gran lunga più esteso dell’ambito geografico del [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) (decisione impugnata, punto 949).
82. Per ciò che concerne l’attuazione degli accordi, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che gli accordi siano stati di fatto attuati, anche se non sempre con pieno successo ed efficacia (decisione impugnata, punto 950).
83. Viste le circostanze del caso in esame e tenuto conto dei criteri prima citati, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che la percentuale del valore delle vendite da prendere in considerazione nella valutazione del grado di gravità dell’infrazione fosse del 16% per la [OSCURATO:PERSONA], del 18% per le imprese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e del 19% per tutte le altre imprese, tra cui la [OSCURATO:PERSONA] (decisione impugnata, punto 953).
84. In terzo luogo, per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], la durata dell’infrazione è stata fissata in cinque anni e sei mesi, cioè dal 4 marzo 1997 al 19 settembre 2002 (decisione impugnata, punto 956).
85. In quarto luogo, relativamente alla percentuale da includere nell’importo di base indipendentemente dalla durata della partecipazione di un’impresa all’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto appropriato il 16% per la [OSCURATO:PERSONA], il 18% per le imprese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il 19% per tutte le altre imprese, tra cui la [OSCURATO:PERSONA] (decisione impugnata, punto 962).
86. In quinto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato le circostanze attenuanti invocate dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento amministrativo. Si trattava segnatamente degli argomenti relativi al ruolo minimo o passivo (decisione impugnata, punti 987 e 992) e al fatto di essersi sottratta all’attuazione degli accordi illeciti o alla partecipazione sostanzialmente marginale all’infrazione (decisione impugnata, punti 1023 e 1025), a proposito dei quali la [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto che, al pari della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto un ruolo «sostanzialmente più limitato di quello degli altri partecipanti al cartello e che a dette società [doveva] pertanto essere accordata una riduzione dell’ammenda» ed ha rilevato che la «[OSCURATO:PERSONA] rivestiva un ruolo marginale nel [OSCURATO:PERSONA] Italia, il che generava tensioni con gli altri partecipanti», circostanza che giustificava una riduzione del 5% dell’importo dell’ammenda.
87. Di conseguenza, l’importo di base dell’ammenda di EUR 10 milioni è stato ridotto dalla [OSCURATO:PERSONA] a EUR 9,5 milioni. Dal momento che tale importo oltrepassava la soglia del 10% del fatturato totale della [OSCURATO:PERSONA] realizzato nel 2009 (circa EUR 32,5 milioni), esso è stato poi riportato a EUR 3,249 milioni (decisione impugnata, punti 963, 1057 e 1071).
2. Richiamo dei principi
a) Prova dell’esistenza e della durata dell’infrazione
88. In primo luogo, occorre ricordare che, come risulta dalla giurisprudenza, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a provare non solo l’esistenza dell’intesa, ma anche la sua durata. Più in particolare, sotto il profilo dell’onere della prova di un’infrazione all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, la [OSCURATO:PERSONA] deve fornire la prova delle infrazioni che constata e produrre gli elementi di prova idonei a dimostrare, in modo giuridicamente valido, l’esistenza dei fatti che integrano un’infrazione. La circostanza che il giudice nutra un dubbio deve avvantaggiare l’impresa destinataria della decisione che constata l’infrazione. Il giudice non può quindi concludere che la [OSCURATO:PERSONA] abbia adeguatamente dimostrato, sotto il profilo giuridico, l’esistenza dell’infrazione di cui trattasi qualora egli nutra ancora dubbi in merito a tale questione, in particolare nel contesto di un ricorso diretto all’annullamento o alla riforma di una decisione che infligge un’ammenda. Infatti, in quest’ultima situazione, occorre tener conto del principio della presunzione d’innocenza, che fa parte dei diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico dell’Unione e che è stato sancito dall’articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Considerata la natura delle infrazioni di cui trattasi nonché la natura e il grado di severità delle sanzioni che vi sono connesse, il principio della presunzione d’innocenza si applica, in particolare, alle procedure relative a violazioni delle norme sulla concorrenza applicabili alle imprese, violazioni che possono sfociare nella pronuncia di multe o penali. Pertanto, è necessario che la [OSCURATO:PERSONA] produca prove precise e concordanti per corroborare il fermo convincimento che l’asserita infrazione sia stata commessa (v. sentenza del 17 maggio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑147/09 e T‑148/09, Racc., EU:T:2013:259, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).
89. Peraltro, le attività connesse ad accordi anticoncorrenziali si svolgono in genere in modo clandestino, le riunioni sono segrete e la documentazione ad esse relativa è ridotta al minimo. Ne consegue che, anche qualora la [OSCURATO:PERSONA] scopra documenti attestanti in modo esplicito un contatto illecito tra operatori, come i resoconti di riunioni, essi saranno di regola solo frammentari e sporadici, di modo che si rivela spesso necessario ricostruire taluni dettagli per via di deduzioni. [OSCURATO:PERSONA] maggior parte dei casi, pertanto, l’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale dev’essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi i quali, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle norme sulla concorrenza (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 88 supra, EU:T:2013:259, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).
90. Inoltre, la giurisprudenza esige che, in mancanza di elementi di prova atti a dimostrare direttamente la durata di un’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] si fondi quantomeno su elementi di prova che si riferiscano a fatti sufficientemente ravvicinati nel tempo, in modo tale che si possa ragionevolmente ammettere che l’infrazione sia durata ininterrottamente entro due date precise (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 88 supra, EU:T:2013:259, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).
b) Nozione d’infrazione unica, nel senso d’infrazione complessa
91. In secondo luogo, sempre secondo una giurisprudenza costante, una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE può risultare non soltanto da un atto isolato, ma anche da una serie di atti o, ancora, da un comportamento continuato, sebbene uno o più elementi di questa serie di atti o di questo comportamento continuato possano altresì costituire, di per sé e presi isolatamente, una violazione di dette disposizioni. Pertanto, qualora le diverse azioni facciano parte di un «piano d’insieme», a causa del loro identico oggetto di distorsione della concorrenza all’interno del mercato comune, la [OSCURATO:PERSONA] può imputare la responsabilità di tali azioni in funzione della partecipazione all’infrazione considerata nel suo insieme (sentenze dell’8 luglio 1999, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑49/92 P, Racc., EU:C:1999:356, punto 81; del 7 gennaio 2004, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Racc., EU:C:2004:6, punto 258, e del 6 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑441/11 P, Racc., EU:C:2012:778, punto 41).
92. Un’impresa che abbia partecipato a una tale infrazione unica e complessa con comportamenti suoi propri, rientranti nella nozione di accordo o di pratica concordata a scopo anticoncorrenziale ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e miranti a contribuire alla realizzazione dell’infrazione nel suo complesso, può essere quindi responsabile anche dei comportamenti attuati da altre imprese nell’ambito della medesima infrazione per tutto il periodo della sua partecipazione alla stessa. Questa ipotesi ricorre quando è dimostrato che detta impresa intendeva contribuire con il proprio comportamento agli obiettivi comuni perseguiti da tutti i partecipanti e che era al corrente dei comportamenti illeciti previsti o attuati da altre imprese nel perseguire i medesimi obiettivi, oppure che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne il rischio (sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 91 supra, EU:C:1999:356, punti 83, 87 e 203; [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 91 supra, EU:C:2004:6, punto 83, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 91 supra, EU:C:2012:778, punto 42).
93. In tal senso, un’impresa può avere partecipato direttamente al complesso dei comportamenti anticoncorrenziali che compongono l’infrazione unica e continuata, nel qual caso correttamente la [OSCURATO:PERSONA] può imputarle la responsabilità di tutti questi comportamenti e, pertanto, di detta infrazione nel suo insieme. Un’impresa può anche avere partecipato direttamente solo ad alcuni dei comportamenti anticoncorrenziali che compongono l’infrazione unica e continuata, ma essere stata al corrente di tutti gli altri comportamenti illeciti previsti o attuati dagli altri partecipanti all’intesa nel perseguire i medesimi obiettivi, o aver potuto ragionevolmente prevederli ed essere stata pronta ad accettarne il rischio. In un caso del genere, la [OSCURATO:PERSONA] può senz’altro imputare a tale impresa la responsabilità di tutti i comportamenti anticoncorrenziali che compongono tale infrazione e, di conseguenza, dell’infrazione nel suo insieme (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 91 supra, EU:C:2012:778, punto 43).
94. Per contro, se un’impresa ha preso parte direttamente a uno o più comportamenti anticoncorrenziali che compongono un’infrazione unica e continuata, ma non risulta provato che, tramite il proprio comportamento, essa intendesse contribuire al complesso degli obiettivi comuni perseguiti dagli altri partecipanti all’intesa e che fosse al corrente di tutti gli altri comportamenti illeciti previsti o attuati da detti partecipanti nel perseguire i medesimi obiettivi, o che potesse ragionevolmente prevederli e fosse pronta ad accettarne il rischio, la [OSCURATO:PERSONA] deve limitarsi a imputarle la responsabilità dei soli comportamenti ai quali essa ha partecipato direttamente e dei comportamenti previsti o attuati dagli altri partecipanti nel perseguire obiettivi analoghi a quelli che essa perseguiva, e dei quali sia dimostrato che essa era al corrente o che poteva ragionevolmente prevederli e che era pronta ad accettarne il rischio (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 91 supra, EU:C:2012:778, punto 44).
95. Ciò non può però portare a escludere la responsabilità di tale impresa per i comportamenti ai quali è pacifico che essa abbia preso parte o per i quali possa effettivamente essere ritenuta responsabile. Tuttavia, una siffatta separazione di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che qualifichi un’intesa globale come infrazione unica e continuata è possibile soltanto qualora, da un lato, detta impresa sia stata posta nella condizione, nel corso del procedimento amministrativo, di comprendere che le veniva altresì contestato ciascuno dei comportamenti che componevano l’infrazione e, quindi, di difendersi su tale punto, e qualora, dall’altro, la decisione stessa sia sufficientemente chiara al riguardo (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 91 supra, EU:C:2012:778, punti 45 e 46).
96. Infine, il fatto che un’impresa non abbia preso parte a tutti gli elementi costitutivi di un’intesa, o che abbia ricoperto un ruolo secondario negli aspetti cui ha partecipato, dev’essere tenuto in considerazione nel valutare la gravità dell’infrazione ed eventualmente nel determinare l’ammenda (sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 91 supra, EU:C:1999:356, punto 90; [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 91 supra, EU:C:2004:6, punto 86, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 91 supra, EU:C:2012:778, punto 45).
c) Nozione di dissociazione in caso di partecipazione ad una riunione
97. In terzo luogo, da giurisprudenza costante emerge anche che è sufficiente che la [OSCURATO:PERSONA] dimostri che l’impresa interessata ha partecipato a riunioni in cui siano stati stipulati accordi di natura anticoncorrenziale, senza esservisi manifestamente opposta, per provare adeguatamente la partecipazione della suddetta impresa all’intesa. Ove sia stata dimostrata la partecipazione a riunioni siffatte, spetta a tale impresa dedurre indizi atti a provare che la sua partecipazione a dette riunioni fosse priva di qualunque spirito anticoncorrenziale, dimostrando di aver dichiarato ai suoi concorrenti di partecipare alle riunioni in un’ottica diversa dalla loro (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 91 supra, EU:C:2004:6, punto 81 e giurisprudenza ivi citata).
d) Principi relativi alla valutazione della situazione particolare
98. In quarto luogo, la giurisprudenza si è adoperata al fine di sviluppare determinati principi relativamente alla responsabilità individuale derivante da una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, quale un cartello (v., in tal senso, sentenza del 19 maggio 2010, Chalkor/[OSCURATO:PERSONA], T‑21/05, Racc., EU:T:2010:205, punti 90 e seguenti).
99. Infatti, dopo aver dimostrato l’esistenza di un’infrazione unica e dopo aver identificato i suoi partecipanti, la [OSCURATO:PERSONA], al fine di infliggere ammende, è tenuta ad esaminare la gravità relativa della partecipazione di ciascuno di essi a quest’infrazione. Ciò emerge tanto dalla giurisprudenza quanto dagli orientamenti, che prevedono sia un trattamento differenziato per quanto riguarda l’importo di partenza (importo di partenza specifico), sia la valutazione di circostanze aggravanti e attenuanti che consentano di modulare l’importo dell’ammenda, segnatamente in funzione del ruolo attivo o passivo delle imprese interessate nell’attuazione dell’infrazione (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 91 supra, EU:C:1999:356, punti 90 e 150, e, per quanto concerne gli orientamenti del 1998 (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti»), sentenza Chalkor/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 98 supra, EU:T:2010:205, punto 92 e giurisprudenza ivi citata).
100. In ogni caso, ad un’impresa non può mai infliggersi un’ammenda il cui importo sia calcolato in funzione della partecipazione a una collusione di cui essa non sia ritenuta responsabile (sentenza Chalkor/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 98 supra, EU:T:2010:205, punto 93 e giurisprudenza ivi citata).
101. Allo stesso modo, un’impresa può essere sanzionata esclusivamente per fatti ad essa individualmente ascritti (sentenza del 13 dicembre 2001, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] speciali Terni/[OSCURATO:PERSONA], T‑45/98 e T‑47/98, Racc., EU:T:2001:288, punto 63).
102. Le sanzioni devono essere quindi individualizzate, nel senso che devono essere stabilite in funzione dei comportamenti e delle caratteristiche propri delle imprese interessate (sentenze del 29 giugno 2006, SGL [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑308/04 P, Racc., EU:C:2006:433, punto 46, e del 7 giugno 2007, [OSCURATO:PERSONA] & Chemicals/[OSCURATO:PERSONA], C‑76/06 P, Racc., EU:C:2007:326, punto 44).
103. In particolare, la Corte ha già avuto modo di affermare che un’impresa la cui responsabilità sia accertata rispetto a più componenti di un’intesa contribuisce all’efficacia e alla gravità di tale intesa più di un contravventore implicato unicamente in una sola componente della stessa intesa. Pertanto, la prima impresa commette un’infrazione più grave di quella commessa dalla seconda (sentenza Chalkor/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 98 supra, EU:T:2010:205, punto 99).
104. È alla luce del contenuto della decisione impugnata e dei principi prima illustrati che occorre valutare gli argomenti delle parti, esposti in modo dettagliato nella relazione d’udienza comunicata dal Tribunale.
B – Sulla partecipazione ad un’infrazione unica
1. Argomenti delle parti
105. [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] non può contestarle di aver partecipato per un periodo di cinque anni e sei mesi ad un’infrazione unica costituita da accordi ai livelli europeo ([OSCURATO:PERSONA]), regionale e nazionale ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] meridionale e [OSCURATO:PERSONA] Italia). All’epoca dei fatti la [OSCURATO:PERSONA] vendeva unicamente in Italia, e questo non già per effetto di un asserito accordo di ripartizione del mercato, ma per l’assenza di omologazione per la commercializzazione dei propri prodotti all’estero. Le informazioni relative a Stati diversi dall’Italia non avrebbero rivestito alcun interesse per essa. Inoltre, non vi sarebbe alcun elemento di prova che testimoni la sua partecipazione al livello sovranazionale dell’infrazione o ad un’intesa diversa dal [OSCURATO:PERSONA] Italia. Da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai partecipato a riunioni a livello europeo né scambiato informazioni al riguardo. Dall’altro, la partecipazione all’infrazione unica non potrebbe dedursi dal semplice fatto che, all’interno del [OSCURATO:PERSONA] Italia, taluni concorrenti abbiano fatto allusione, in modo sporadico o incidentale, al [OSCURATO:PERSONA] in presenza della [OSCURATO:PERSONA]. In proposito, la stessa [OSCURATO:PERSONA] riconoscerebbe che la [OSCURATO:PERSONA] non era a conoscenza del livello europeo dell’infrazione prima del 15 maggio 2000 (decisione impugnata, punto 651), elemento di cui essa avrebbe dovuto quantomeno tener conto per determinare l’importo dell’ammenda. Il solo riferimento al [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe da un documento relativo alla riunione del 15 maggio 2000, dal quale emergerebbe unicamente che detto club è in crisi. Per la [OSCURATO:PERSONA] si tratterebbe del resto di un riferimento «probabil[e]» al [OSCURATO:PERSONA], il che evidenzierebbe i suoi dubbi al riguardo. I documenti relativi alle riunioni del 12 giugno e del 9 ottobre 2000 non conterrebbero riferimenti espliciti al [OSCURATO:PERSONA]. Nel corso del periodo di durata dell’infrazione ascrittale la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe, né avrebbe potuto avere, alcuna effettiva conoscenza del [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi meccanismi.
106. Parallelamente, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che alla [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] è stata addebitata soltanto una componente dell’infrazione unica (il [OSCURATO:PERSONA]) in considerazione segnatamente della loro tardiva conoscenza del suo livello paneuropeo. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] ha contestato alla [OSCURATO:PERSONA] una partecipazione all’intesa tra il dicembre 1998 e il settembre 2002, ma ha unicamente preso in considerazione la partecipazione di tale impresa al solo [OSCURATO:PERSONA], poiché la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai partecipato agli incontri europei e sarebbe venuta a conoscenza degli stessi solamente nel maggio 2001. Tale situazione sarebbe simile a quella della [OSCURATO:PERSONA], alla quale la [OSCURATO:PERSONA] ha contestato una partecipazione al [OSCURATO:PERSONA] Italia tra il marzo 1997 e il settembre 2002 e una conoscenza del livello europeo dell’intesa a decorrere dal maggio 2000. Dette imprese pertanto non avrebbero avuto alcun ruolo a livello europeo e sarebbero venute a conoscenza di tale livello dell’intesa solo una volta decorsa più della metà del periodo d’infrazione contestata. L’arbitraria disparità di trattamento tra tali due imprese implicherebbe ripercussioni negative in sede di determinazione dell’ammontare dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA], la quale sarebbe stata fissata ad un livello eccessivo in considerazione di una situazione che non è la sua.
107. [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata verrebbe dimostrato che i partecipanti al [OSCURATO:PERSONA] Italia erano costantemente tenuti informati di quanto deciso nel [OSCURATO:PERSONA] e, a loro volta, tenevano informati i membri del [OSCURATO:PERSONA] delle proprie decisioni. Esisteva un forte coordinamento tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] Italia. Tanto per la fase del [OSCURATO:PERSONA] di Zurigo che per la fase del [OSCURATO:PERSONA], i partecipanti al [OSCURATO:PERSONA] Italia hanno potuto adottare le proprie decisioni contando sulle informazioni loro trasmesse dal loro rappresentante a livello paneuropeo (la [OSCURATO:PERSONA] durante la fase del [OSCURATO:PERSONA] di Zurigo, la [OSCURATO:PERSONA] durante la fase del [OSCURATO:PERSONA]). Risulterebbe altresì dimostrato che, a partire dal 15 maggio 2000, la [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza di far parte di un sistema paneuropeo più ampio articolato su diversi livelli. La situazione della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe inoltre diversa da quella delle imprese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che non erano consapevoli di partecipare ad un sistema paneuropeo fino al 15 maggio 2001, molto più tardi del momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] ne è divenuta consapevole. In più, dovrebbe tenersi conto del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] Italia e il [OSCURATO:PERSONA] si sovrapponevano sul piano geografico.
2. Giudizio del Tribunale
108. Anzitutto, va rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] ha imputato a torto alla [OSCURATO:PERSONA] di aver partecipato ad un’infrazione unica per un periodo di cinque anni e sei mesi, dal 4 marzo 1997 al 19 settembre 2002 (v. decisione impugnata, articolo 1, e punti 61 e 68 supra), dal momento che è solo a partire dal 15 maggio 2000 che la [OSCURATO:PERSONA] è stata in grado di affermare che la [OSCURATO:PERSONA] «era a conoscenza o avrebbe dovuto (...) essere a conoscenza» del fatto che, partecipando al [OSCURATO:PERSONA] Italia, essa partecipava anche ad un sistema paneuropeo più ampio articolato su diversi livelli (v. decisione impugnata, punto 651, e punto 73 supra).
109. In ogni caso, dunque, alla [OSCURATO:PERSONA] può unicamente addebitarsi, da un lato, di aver partecipato al [OSCURATO:PERSONA] Italia dal 4 marzo 1997 al 19 settembre 2002 e, dall’altro, di essersi trovata – all’interno del [OSCURATO:PERSONA] Italia – in una situazione in cui può ritenersi che essa fosse a conoscenza o dovesse essere a conoscenza, a partire dal 15 maggio 2000, del fatto che la sua partecipazione a tale componente dell’intesa si inseriva in un sistema più ampio, al quale la stessa intendeva contribuire con il proprio comportamento, il che consentirebbe alla [OSCURATO:PERSONA] di affermare che essa partecipava ad un’infrazione unica nel senso definito dalla giurisprudenza citata ai precedenti punti 91 e seguenti.
110. È in questo contesto che occorre verificare, in particolare, se la [OSCURATO:PERSONA] fosse in grado di affermare che, a partire dal 15 maggio 2000, la [OSCURATO:PERSONA] «era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza» del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] Italia si inseriva in un piano d’insieme, che comprendeva segnatamente la seconda fase dell’accordo paneuropeo, il [OSCURATO:PERSONA], all’epoca contemporaneo al [OSCURATO:PERSONA] Italia.
a) Situazione della [OSCURATO:PERSONA] paragonata a quella degli altri partecipanti al [OSCURATO:PERSONA] Italia
111. Innanzi tutto si deve rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] non viene citata nel novero delle imprese che hanno partecipato alla riunione del [OSCURATO:PERSONA] Italia del 16 dicembre 1997, considerata una delle riunioni più illustrative dello stretto legame sussistente tra gli accordi italiani e paneuropei durante la fase del [OSCURATO:PERSONA] (decisione impugnata, punto 558). In effetti, è in occasione di tale riunione che la [OSCURATO:PERSONA] ha descritto in dettaglio alle società [OSCURATO:PERSONA], CB, [OSCURATO:PERSONA] e ITC le regole del [OSCURATO:PERSONA] (v. la voce relativa alla riunione del 16 dicembre 1997 figurante nell’allegato 3 alla decisione impugnata).
112. Per i suddetti cinque produttori, la [OSCURATO:PERSONA] può fondatamente ritenere, come fa nella prima parte della sua argomentazione (v. punto 107 supra), che i partecipanti al [OSCURATO:PERSONA] Italia fossero tenuti informati delle decisioni adottate dal [OSCURATO:PERSONA] e che informassero i partecipanti al [OSCURATO:PERSONA] delle loro decisioni. Infatti, dalla decisione impugnata risulta che la [OSCURATO:PERSONA] era non solo membro del [OSCURATO:PERSONA] Italia, ma anche uno dei membri permanenti del [OSCURATO:PERSONA] e che le società [OSCURATO:PERSONA], CB, [OSCURATO:PERSONA] e ITC, nonché in seguito SLM, hanno partecipato o sono state l’oggetto sostanziale di numerose discussioni in seno al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA] Italia allo scopo di definire una quota di esportazioni dei produttori italiani al di fuori dell’Italia. Il contenuto delle discussioni a tale riguardo può essere così schematizzato: i produttori europei intendevano proporre ai produttori italiani una quota di esportazioni da essi tollerabile, quota che i produttori italiani trovavano insufficiente, il che ha dato luogo a discussioni prima che si trovasse una soluzione che fosse reciprocamente accettabile (v., nella decisione impugnata, i punti 278 e seguenti nella parte intitolata «Descrizione delle principali riunioni multilaterali», da cui risulta che, su una quota di 47 000 tonnellate proposta dai produttori europei, contro le 60 000 tonnellate proposte dai produttori italiani, un accordo di principio è stato raggiunto per 50 000 tonnellate).
113. Tuttavia, come fatto valere dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua argomentazione (v. punto 105 supra), si deve necessariamente constatare che la sua situazione differisce da quella delle società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CB, [OSCURATO:PERSONA], ITC e, poi, SLM. Difatti, come rilevato al punto 651 della decisione impugnata, «durante l’intero periodo dell’infrazione [OSCURATO:PERSONA] non ha effettuato vendite al di fuori del territorio italiano». Inoltre, come rilevato nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] era presente a diciotto riunioni del [OSCURATO:PERSONA] Italia (decisione impugnata, nota al punto 468). [OSCURATO:PERSONA] precisa al riguardo che si tratta di diciotto riunioni su un totale di 234. Tale cifra è di gran lunga inferiore a quella delle riunioni cui hanno partecipato i principali attori del [OSCURATO:PERSONA] Italia. In via generale e fatte salve le riunioni espressamente identificate dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, risulta altresì che la [OSCURATO:PERSONA] non era presente alle principali riunioni relative alle discussioni che interessavano allo stesso tempo il [OSCURATO:PERSONA] Italia e il [OSCURATO:PERSONA] (v., a titolo di esempio, oltre alla riunione del 16 dicembre 1997, le voci relative alle riunioni del 12 e del 23 luglio 2001, figuranti all’allegato 3 alla decisione impugnata).
114. La particolarità della situazione della [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quella dei principali attori del [OSCURATO:PERSONA] Italia è implicitamente riconosciuta dalla [OSCURATO:PERSONA], dato che è solo a partire dal 15 maggio 2000, e non a partire dalla sua adesione al [OSCURATO:PERSONA] Italia nel marzo 1997, che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] «era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza» del fatto che, partecipando al [OSCURATO:PERSONA] Italia, essa partecipava anche ad un sistema paneuropeo. Ciò risulta anche da una dichiarazione presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] a nome di uno dei rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] all’interno del [OSCURATO:PERSONA] Italia, in cui in particolare si afferma che «[la [OSCURATO:PERSONA]] ha partecipato ad un numero assai ridotto di riunioni nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA] Italia, di regola presso la Federacciai (...). [A]ccadeva con frequenza che [la [OSCURATO:PERSONA]] venisse introdotta in sede d’incontro solo in un secondo momento. Altre volte, era essa stessa ad abbandonare la riunione in anticipo».
115. Da quanto precede risulta che, in difetto di elementi di prova concernenti specificamente la situazione della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non può limitarsi ad affermare che il fatto che risulti dimostrato che i cinque principali attori del [OSCURATO:PERSONA] Italia, e successivamente la SLM, siano stati implicati nelle discussioni avvenute tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] Italia a proposito della quota di esportazioni dei produttori italiani al di fuori dell’Italia sia sufficiente a provare che la [OSCURATO:PERSONA], in quanto membro del [OSCURATO:PERSONA] Italia, fosse a conoscenza o dovesse essere a conoscenza di tali discussioni. Contrariamente a quanto afferma la [OSCURATO:PERSONA], i membri del [OSCURATO:PERSONA] Italia non costituiscono una categoria omogenea, ma si compongono di imprese che presentano notevoli differenze. Infatti, taluni membri del [OSCURATO:PERSONA] Italia erano parimenti membri di altri club, come la [OSCURATO:PERSONA] o la [OSCURATO:PERSONA]. Altri membri del [OSCURATO:PERSONA] Italia erano imprese presenti non solo in Italia, ma anche in altri Stati membri, come le società [OSCURATO:PERSONA], CB, [OSCURATO:PERSONA], ITC e, successivamente, la SLM. Nel caso specifico, sebbene la [OSCURATO:PERSONA] sia stata effettivamente membro del [OSCURATO:PERSONA] Italia, la sua partecipazione si distingue tanto a livello materiale (mancanza di esportazioni, conoscenza tardiva della dimensione paneuropea dell’intesa) quanto a livello probatorio (esiguo numero di riunioni rispetto alle quali è riferita la presenza della [OSCURATO:PERSONA]) rispetto a quella dei cinque principali attori del [OSCURATO:PERSONA] Italia, che partecipavano sin dagli esordi a tali accordi, e per quanto riguarda tanto il loro aspetto interno quanto il loro aspetto esterno.
b) Esame degli elementi riguardanti le riunioni di maggio, giugno e ottobre 2000
116. Dalla decisione impugnata e dalla seconda parte dell’argomentazione della [OSCURATO:PERSONA] (v. punto 107 supra) emerge che quest’ultima ritiene di poter considerare che, a partire dal 15 maggio 2000, la [OSCURATO:PERSONA] abbia partecipato a un’infrazione unica giacché, a partire da tale momento, la [OSCURATO:PERSONA] «era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza» di essere parte integrante di un sistema paneuropeo più ampio. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], una simile conclusione potrebbe dedursi dagli elementi di prova che si riferiscono alle tre riunioni indicate al considerando 651 della decisione impugnata: quelle del 15 maggio, del 12 giugno e del 9 ottobre 2000.
117. L’analisi di detti elementi di prova non consente tuttavia al Tribunale di giungere alle medesime conclusioni cui è giunta la [OSCURATO:PERSONA].
118. La prima riunione citata dalla [OSCURATO:PERSONA] per affermare che la [OSCURATO:PERSONA] fosse in grado di sapere, sin dal 15 maggio 2000, che il [OSCURATO:PERSONA] Italia si inseriva in un piano d’insieme, più ampio, in particolare in quanto esso prevedeva il coordinamento del [OSCURATO:PERSONA] Italia con il [OSCURATO:PERSONA], è la riunione del [OSCURATO:PERSONA] Italia svoltasi in tale data. [OSCURATO:PERSONA] voce relativa a tale riunione figurante nell’allegato 3 alla decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che vi erano rappresentate le società: CB, [OSCURATO:PERSONA], ITC, [OSCURATO:PERSONA] Italia, SLM, [OSCURATO:PERSONA] e DWK, mentre la [OSCURATO:PERSONA] veniva indicata come assente.
119. [OSCURATO:PERSONA] suddetta voce, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato nel modo seguente i punti sui quali si è incentrata la riunione del 15 maggio 2000:
– «[d]iscussione sui prezzi delle materie prime e sulla crisi del mercato. Secondo [uno dei rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA]], il [OSCURATO:PERSONA] (costituito da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DWK, WDI) e il [OSCURATO:PERSONA] Italia sono entrambi in crisi»;
– «[OSCURATO:PERSONA] sta lasciando il [OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA]]» e «[[OSCURATO:PERSONA]] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno sottratto grandi quantitativi a [OSCURATO:PERSONA]»; «Vengono inoltre menzionati “[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]”»;
– «[OSCURATO:PERSONA] conferma un incontro sul mercato italiano».
120. Tali informazioni provengono dalle società ITC, CB, SLM e [OSCURATO:PERSONA] e sono state ottenute o in occasione delle ispezioni o nell’ambito di una richiesta di trattamento favorevole. Un verbale manoscritto della riunione del 15 maggio 2000, comunicato dalla ITC, consente segnatamente di provare le indicazioni contenute nel primo e nel secondo trattino del precedente punto 119.
121. La seconda riunione in questione è quella del [OSCURATO:PERSONA] Italia del 12 giugno 2000. [OSCURATO:PERSONA] voce relativa a tale riunione figurante nell’allegato 3 alla decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che vi erano rappresentate le società: [OSCURATO:PERSONA], CB, [OSCURATO:PERSONA], ITC, [OSCURATO:PERSONA] Italia, SLM, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e DWK.
122. In tale voce, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato nel modo seguente i punti sui quali si è incentrata la riunione del 12 giugno 2000:
– «[d]iscussione sul mercato. [OSCURATO:PERSONA] chiede anche di vendere a prezzi più bassi (si precisa che la società vende 4 000 tonnellate sul mercato italiano, pari al 4% della quota di mercato). I portoghesi sono messi sotto pressione dagli spagnoli. Si fa menzione dei nomi “[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]”. Riferimento (probabilmente) al [OSCURATO:PERSONA], che si lamenta di [OSCURATO:PERSONA] (Anversa-Düsseldorf lamentano di TY)»;
– «[r]ipartizione di taluni clienti (elencati) con consegne a fornitori denominati “leader”».
123. Tali informazioni provengono dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla ITC e sono state ottenute in occasione delle ispezioni o nell’ambito di una richiesta di trattamento favorevole. Un verbale manoscritto della riunione del 12 giugno 2000, comunicato dalla ITC, consente segnatamente di stabilire le indicazioni contenute nel primo trattino del precedente punto 122.
124. La terza riunione in questione è quella del [OSCURATO:PERSONA] Italia del 9 ottobre 2000. [OSCURATO:PERSONA] voce relativa a tale riunione figurante nell’allegato 3 alla decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che vi erano rappresentate le società: [OSCURATO:PERSONA], CB, [OSCURATO:PERSONA], ITC, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Italia, SLM, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DWK, [OSCURATO:PERSONA] e WDI.
125. In tale voce, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato nel modo seguente i punti sui quali si è incentrata la riunione del 9 ottobre 2000:
– «[d]iscussione sulle quote in alcuni paesi europei (compresi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). In tale contesto: si discute su ciò che SLM sarebbe disposta ad accettare (1 400 tonnellate su un volume complessivo di vendite [italiane] nel 2001 stimato in 50 000 tonnellate). Si dichiara che SLM sarebbe stata pronta a negoziare ulteriormente la sua posizione con l’[OSCURATO:PERSONA]»;
– «[s]econdo CB, la riunione verteva sull’analisi del mercato europeo e sulla percentuale di interpenetrazione. Trattative con i produttori italiani per raggiungere un accordo sulla ripartizione del mercato»;
– «[OSCURATO:PERSONA]: analisi di mercato, e una richiesta avanzata da alcuni produttori per garantire le quote per paese non è stata accettata»;
– «[OSCURATO:PERSONA]: l’obiettivo (non raggiunto) era quello di integrare i produttori italiani in una rinnovata attribuzione delle quote. Durante l’incontro i produttori italiani (CB, ITC, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SLM) hanno chiesto a WDI, DWK, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] una quota di 60 000 tonnellate per le loro esportazioni»;
– «Questo incontro è stato preparato dai partecipanti al [OSCURATO:PERSONA] nel corso di una riunione del 26.9.2000 a Bruxelles (...)».
126. Tali informazioni provengono in particolare dalle società ITC, CB, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], WDI, [OSCURATO:PERSONA], DWK e [OSCURATO:PERSONA].
127. Alla luce del verbale manoscritto della riunione del 9 ottobre 2000, comunicato dall’ITC, non è possibile concludere che la discussione abbia riguardato tutto quanto è indicato al primo trattino del precedente punto 125. Infatti, dalle indicazioni pertinenti riportate su tale verbale emerge quanto segue: anzitutto, l’annotazione «– NO» viene riferita alla «SLM» e alla «RT [[OSCURATO:PERSONA]]» nell’elenco delle persone presenti e delle imprese rappresentate alla riunione e l’annotazione «ore 15» è posta a lato del nome del rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] (la riunione era cominciata alle ore 10, secondo quanto peraltro indicato; d’altra parte, l’esame del nome di tale rappresentante sembra dimostrare che tale nome sia stato sovrapposto all’indicazione «–», che sarebbe stata posta inizialmente accanto alla menzione «[OSCURATO:PERSONA]»); poi, la discussione sulle quote in alcuni paesi europei, che avrebbe avuto luogo all’inizio della riunione secondo la sua collocazione nel verbale, risulterebbe soltanto da quattro righe che riportano le seguenti indicazioni: «UK+[OSCURATO:PERSONA] 40; [Norvegia, Svezia, Danimarca] 40; [OSCURATO:PERSONA] 25; [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] 10» (potrebbe trattarsi di percentuali o di tassi di penetrazione delle esportazioni, ma ciò non è evidente alla luce del verbale); infine, diverse annotazioni fatte in relazione con la SLM, tra cui un riferimento a «1 400 [tonnellate]», a una «produzione 2001» di «50 000 [tonnellate]» e alla disponibilità della SLM a continuare a negoziare una posizione in [OSCURATO:PERSONA], senza che sia manifesto che tali annotazioni riguardino le indicazioni relative alle presunte quote in alcuni paesi europei, giacché esse sono separate da un’ampia linea tracciata su tutta la pagina e da altre annotazioni relative ad altri elementi.
128. Da quanto precede risulta che il documento sul quale la [OSCURATO:PERSONA] si fonda per stabilire il contenuto di quanto indicato al primo trattino del precedente punto 125 non consente di stabilire realmente quanto riportato alla seconda e alla terza frase di detto trattino, non essendovi prova sufficiente per concludere che tale parte della discussione si sia svolta in presenza della SLM e della [OSCURATO:PERSONA], oppure in un momento in cui il rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] fosse presente, dal momento che può verosimilmente ritenersi che, mentre la riunione è iniziata alle ore 10, il rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] sia giunto soltanto alle ore 15.
129. Inoltre, dalle altre indicazioni riferite dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’esposizione delle informazioni di cui essa dispone a proposito della riunione del 9 ottobre 2000 risulta che, allorché la [OSCURATO:PERSONA] ha citato i produttori italiani e le discussioni sulle quote di esportazione, essa ha indicato che tali produttori erano le società CB, ITC, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e SLM, senza menzionare la [OSCURATO:PERSONA]. Se la [OSCURATO:PERSONA] fosse stata presente in tale momento della discussione, è legittimo ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe citato tale impresa.
130. Considerati nel loro insieme, gli elementi di prova relativi alle tre riunioni suddette consentono di constatare tre cose per quanto attiene alla [OSCURATO:PERSONA]. In primo luogo, nel corso di tali riunioni è stata fatta menzione del [OSCURATO:PERSONA] in forma verosimilmente esplicita nel maggio 2000, giacché la [OSCURATO:PERSONA] poteva anche comprendere la composizione di detto club e, in modo quantomeno implicito, nel giugno 2000 (tramite il riferimento ad Anversa e a Düsseldorf, che potrebbe essere inteso come riferito alla sede sociale di imprese membri del [OSCURATO:PERSONA]). In secondo luogo, risulta anche che i riferimenti fatti al [OSCURATO:PERSONA] nel corso di dette riunioni riguardavano un’impresa, la [OSCURATO:PERSONA] (in più presente alle riunioni di giugno e di ottobre 2000), la quale era presente in Italia solo marginalmente, oppure altre imprese non italiane (la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]). Ciò consente di ritenere ragionevolmente che l’intesa sull’AP esistesse solo in Italia o che vi fossero coinvolti solo produttori principalmente interessati all’Italia. In terzo luogo, si può altrettanto ragionevolmente ritenere che i dubbi che potevano sussistere circa la natura e le attività del [OSCURATO:PERSONA] cui veniva accennato alle riunioni del maggio e del giugno 2000 siano stati superati nell’ottobre 2000, dato che risulta che i partecipanti a tale riunione non sono solo i principali attori del [OSCURATO:PERSONA] Italia o i produttori che operavano nel mercato italiano. Un dubbio permane, tuttavia, quanto al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia potuto assistere alla parte di detta riunione in cui si è discusso delle intenzioni della SLM al di fuori dell’Italia.
131. In ogni caso, però, risulta che, anche supponendo che il rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] sia arrivato solo alle ore 15 alla riunione del 9 ottobre 2000, egli ha allora partecipato ad una riunione in cui erano presenti, in particolare, rappresentanti della DWK, della WDI e della [OSCURATO:PERSONA], i quali non sono produttori interessati principalmente all’Italia.
132. Alla luce degli elementi suindicati, quindi, è possibile ritenere che, almeno a partire dalla terza riunione, quella del 9 ottobre 2000, la [OSCURATO:PERSONA], al pari di qualunque altra impresa che abbia partecipato alle tre riunioni suddette, fosse in grado di comprendere che esisteva, parallelamente al [OSCURATO:PERSONA] Italia, un altro club, il [OSCURATO:PERSONA], che è stato menzionato nel maggio e al quale era stato fatto cenno nel giugno di tale anno, le cui attività non solo dovevano essere simili a quelle del [OSCURATO:PERSONA] Italia, ma formavano altresì oggetto di un coordinamento con quest’ultimo, come attestava la presenza di produttori non italiani, quale la DWK, alle riunioni del [OSCURATO:PERSONA] Italia.
133. Per contro, contrariamente a quanto affermato nella decisione impugnata, non è dimostrato in modo adeguato che, a partire dalla partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] alla prima delle tre riunioni in questione del [OSCURATO:PERSONA] Italia, il 15 maggio 2000, tale impresa si trovasse in una situazione in cui era a conoscenza o doveva essere a conoscenza della dimensione paneuropea del cartello. Il fatto che durante detta riunione sia stato menzionato il solo nome «[OSCURATO:PERSONA]» non è sufficiente per far presumere la conoscenza degli accordi conclusi dai partecipanti a tale club. Una simile interpretazione è ancor più attendibile, tenuto conto del fatto che la menzione di detto club è accompagnata dalla specificazione «in crisi» e dall’indicazione secondo cui «[OSCURATO:PERSONA] sta lasciando il [OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA]]» o ancora per il fatto che «TY(csa) ed [OSCURATO:PERSONA] hanno sottratto grandi quantitativi a [OSCURATO:PERSONA]». Tali precisazioni consentono di ritenere che, qualunque cosa esso potesse rappresentare, il [OSCURATO:PERSONA] stesse perdendo terreno.
134. Allo stesso modo, per quanto riguarda la seconda riunione, quella del 12 giugno 2000, la menzione relativa alla [OSCURATO:PERSONA] (che chiede di abbassare i prezzi) riguarda il mercat o italiano in cui essa rappresenterebbe il 4% del mercato con 4 000 tonnellate vendute. Tale società poteva pertanto essere percepita quale membro del [OSCURATO:PERSONA] Italia, membro peraltro perturbatore, e non quale membro del [OSCURATO:PERSONA]. Sembra che anche le altre indicazioni risultanti da tale riunione possano essere invocate per sostenere l’idea che, se un [OSCURATO:PERSONA] esiste (quello menzionato in occasione della prima riunione), in esso siano presenti membri aventi un comportamento concorrenziale aggressivo, come le società spagnole ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) che mettono sotto pressione le società portoghesi ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).
135. In questa fase, dunque, non può concludersi in modo giuridicamente valido che la [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza o non potesse ignorare la dimensione paneuropea dell’infrazione a partire dal 15 maggio 2000. È solo a partire dal 9 ottobre 2000 che può essere tratta una simile conclusione.
136. In modo incidentale deve rilevarsi, come osserva la [OSCURATO:PERSONA] nella sua argomentazione (v. punto 105 supra), che, anche se può ritenersi che la [OSCURATO:PERSONA] fosse o dovesse essere a conoscenza della dimensione paneuropea dell’infrazione a partire dal 9 ottobre 2000, un simile ragionamento non può in ogni caso condurre la [OSCURATO:PERSONA] a considerare che la [OSCURATO:PERSONA] abbia partecipato, in quanto tale, al [OSCURATO:PERSONA] allorché si tratta di determinare l’importo dell’ammenda. Ancora una volta, nella fattispecie, la situazione della [OSCURATO:PERSONA] è particolare nel senso che, durante tutto il periodo dell’infrazione addebitatale, non viene contestato che tale impresa abbia partecipato al solo [OSCURATO:PERSONA] Italia. Più precisamente ancora, nel corso di tutto il periodo in questione la [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato unicamente all’aspetto interno del [OSCURATO:PERSONA] Italia, non disponendo essa delle autorizzazioni necessarie per vendere AP al di fuori di tale paese. [OSCURATO:PERSONA] riconosce del resto nella decisione impugnata che la [OSCURATO:PERSONA] non ha realizzato vendite al di fuori dell’Italia nel corso del suddetto periodo, il che è vero per quanto riguarda l’[OSCURATO:PERSONA] continentale, oggetto del cartello, mentre la [OSCURATO:PERSONA] realizzava talune vendite nel [OSCURATO:PERSONA], non interessato dall’infrazione unica. Tale situazione differisce pertanto da quella dei principali attori del [OSCURATO:PERSONA] Italia (come la [OSCURATO:PERSONA]), che operavano tanto in Italia quanto in altri Stati membri, o da quella di taluni membri permanenti del [OSCURATO:PERSONA] (come la [OSCURATO:PERSONA]), che agivano nel resto d’[OSCURATO:PERSONA], ma anche in Italia.
c) Situazione della [OSCURATO:PERSONA] paragonata a quella di determinati attori del [OSCURATO:PERSONA]
137. Deve porsi in evidenza l’ultimo elemento menzionato nell’argomentazione delle parti (v. punti 106 e 107 supra), vale a dire la questione se la situazione della [OSCURATO:PERSONA] fosse simile a quella delle società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], circostanza che avrebbe dovuto indurre la [OSCURATO:PERSONA] ad accordarle un trattamento analogo.
138. Mutatis mutandis, tali situazioni effettivamente devono essere considerate analoghe. Al pari della [OSCURATO:PERSONA], la cui situazione si distingue all’interno del [OSCURATO:PERSONA] Italia rispetto a quella dei cinque principali attori di tale club, le società [OSCURATO:PERSONA], CB, [OSCURATO:PERSONA], ITC e [OSCURATO:PERSONA], la situazione delle società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tre attori del [OSCURATO:PERSONA], si distingue da quella degli altri attori di tale club, tra cui la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], che partecipavano anche al [OSCURATO:PERSONA] nonché, per la [OSCURATO:PERSONA], al [OSCURATO:PERSONA] Italia.
139. Orbene, dalla decisione impugnata risulta che la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono state sanzionate dalla [OSCURATO:PERSONA] non complessivamente a titolo della loro partecipazione ad un’infrazione unica durante tutta la durata dell’infrazione loro addebitata, bensì in considerazione della loro partecipazione ad una componente soltanto di tale infrazione, nel caso specifico il [OSCURATO:PERSONA], in particolare a motivo della loro conoscenza tardiva della dimensione paneuropea dell’intesa (a partire dal maggio 2001) (decisione impugnata, punto 949, per quanto concerne la distinzione operata dalla [OSCURATO:PERSONA] a tale proposito nella fase della determinazione dell’importo di base dell’ammenda definito dagli orientamenti del 2006). Ciò non avviene per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], la quale è stata sanzionata per la sua partecipazione ad un’infrazione unica dal marzo 1997 al settembre 2002.
140. Per giustificare il fatto di non aver trattato la [OSCURATO:PERSONA] in modo simile alle società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] adduce due elementi: da un lato, il fatto che dalla decisione impugnata risulti che dette società sono state consapevoli di partecipare ad un sistema più ampio a partire dal 15 maggio 2001 (decisione impugnata, punti 658, 660 e 661), vale a dire un anno dopo la [OSCURATO:PERSONA], che ne sarebbe stata consapevole fin dal 15 maggio 2000, e, dall’altro, il fatto che, a differenza delle imprese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l’«ambito geografico del [OSCURATO:PERSONA] Italia si sovrappone ampiamente a quello degli accordi paneuropei ed è quindi di gran lunga più esteso dell’ambito geografico del [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA])» (decisione impugnata, punto 949).
141. Tuttavia, deve necessariamente rilevarsi che, nonostante le differenze evidenziate dalla [OSCURATO:PERSONA], resta il fatto che le medesime circostanze fatte valere dalla [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] – cioè, da un lato, la conoscenza tardiva della dimensione paneuropea dell’infrazione (nell’ottobre 2000 e non nel maggio 2000) e, dall’altro, l’ambito geografico del [OSCURATO:PERSONA] Italia, che poteva essere esclusivamente interno per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], la quale non ha esportato al di fuori dell’Italia in difetto di autorizzazioni in tal senso – per quanto concerne la [OSCURATO:PERSONA] trovano applicazione in forma attenuata. Deve altresì rilevarsi che dalla decisione impugnata risulta che, anche se il [OSCURATO:PERSONA] ha riguardato principalmente la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], vi erano considerate anche le esportazioni dei produttori iberici (v. voce relativa alla riunione del 6 luglio 2001 figurante nell’allegato 4 alla decisione impugnata).
d) Conclusioni
142. In conclusione, da quanto precede risulta che la valutazione esposta dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata per quanto riguarda la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] ad un’infrazione unica è censurabile sotto tre profili.
143. In primo luogo, erroneamente la [OSCURATO:PERSONA] ha imputato alla [OSCURATO:PERSONA] la partecipazione ad un’infrazione unica, vale a dire «a un accordo continuato e/o a una pratica concordata nel settore dell’acciaio per precompresso nel mercato interno nonché, dall’1 gennaio 1994, all’interno del SEE» dal 4 marzo 1997 al 19 settembre 2002, dal momento che dalla decisione impugnata risulta che la [OSCURATO:PERSONA] è venuta a conoscenza della dimensione paneuropea del cartello soltanto a partire dal 15 maggio 2000.
144. In secondo luogo, altrettanto erroneamente la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza o dovesse essere a conoscenza della dimensione paneuropea del cartello a partire dal 15 maggio 2000, dato che non sussistono prove sufficienti che permettano di stabilire, a tale data, che la [OSCURATO:PERSONA] fosse in grado di conoscere la natura e gli obiettivi perseguiti dal [OSCURATO:PERSONA]. Sulla scorta del materiale probatorio invocato sul punto, una simile situazione può essere accertata soltanto a partire dal 9 ottobre 2000, data in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato ad un incontro in cui erano riuniti membri del [OSCURATO:PERSONA] Italia e imprese che non partecipavano a tale club, ma solo al [OSCURATO:PERSONA], circostanza che doveva essere idonea a rimuovere qualunque dubbio essa potesse ancora avere circa il significato da dare ai termini «[OSCURATO:PERSONA]» menzionati o evocati prima di tale momento nel quadro delle riunioni del [OSCURATO:PERSONA] Italia.
145. A partire da tale data, la [OSCURATO:PERSONA] può legittimamente considerare dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] intendesse contribuire, con il proprio comportamento, agli obiettivi comuni perseguiti dall’insieme dei partecipanti al cartello, anche se essa non esportava, e che fosse a conoscenza dei comportamenti illeciti pianificati o attuati da altre imprese nel perseguire i medesimi obiettivi, oppure che potesse ragionevolmente prevederli e fosse pronta ad accettarne il rischio ai sensi della giurisprudenza.
146. In terzo luogo, per quanto riguarda la valutazione della natura e della portata della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione unica, la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto sufficientemente conto delle differenze sussistenti tra la situazione della [OSCURATO:PERSONA] e quelle dei cinque principali attori del [OSCURATO:PERSONA] Italia, nonché delle somiglianze che esistono, mutatis mutandis, tra la situazione della [OSCURATO:PERSONA] e quelle dei tre attori meno importanti del [OSCURATO:PERSONA].
147. Per tale motivo, occorre sin d’ora annullare l’articolo 1, punto 17, della decisione impugnata, nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] alla parte paneuropea dell’infrazione di cui trattasi dal 4 marzo 1997 al 9 ottobre 2000. Le diverse conseguenze che discendono da quanto precede saranno complessivamente valutate al termine dell’esame degli argomenti delle parti.
148. Deve rilevarsi fin da subito, tuttavia, che l’incidenza che tali conseguenze possano avere sull’importo dell’ammenda determinato dalla [OSCURATO:PERSONA] non può essere particolarmente significativa, dal momento che il calcolo di essa è stato effettuato a partire dall’importo totale delle vendite di AP realizzate dalla [OSCURATO:PERSONA] soltanto in Italia. Al riguardo, non può ritenersi che la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] al solo aspetto interno del [OSCURATO:PERSONA] Italia non presenti, in quanto tale, un certo grado di gravità, anche se, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 103, tale partecipazione resta intrinsecamente meno grave rispetto a quella di un’impresa che abbia partecipato non solo all’aspetto interno del [OSCURATO:PERSONA] Italia, ma anche al suo aspetto esterno, o ad altri club, come al [OSCURATO:PERSONA] o al [OSCURATO:PERSONA].
C – Sul trefolo a tre fili
1. Argomenti delle parti
149. [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in un errore tenendo conto delle sue vendite di trefolo a tre fili (la «treccia») per determinare l’importo dell’ammenda. Tale errore sarebbe rilevante, dal momento che nel 2001 il valore delle vendite del trefolo a tre fili rappresentava oltre il 50% dell’ammontare totale delle sue vendite di trefolo. Il valore delle vendite di trefolo a sette fili (il «trefolo») della [OSCURATO:PERSONA] ammontava, quindi, solo a EUR 4,05 milioni, su un totale delle vendite, compreso il trefolo a tre fili, di EUR 8,2 milioni.
150. In via generale, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il trefolo a tre fili non è mai stato oggetto del [OSCURATO:PERSONA] Italia. Tale prodotto sarebbe menzionato talvolta nel materiale probatorio, ma non vi sarebbe tuttavia alcuna evidenza che i membri del [OSCURATO:PERSONA] Italia si siano effettivamente accordati in merito a questo prodotto. Per sostenere il contrario, la [OSCURATO:PERSONA] baserebbe la sua dimostrazione su una tabella intitolata «accordo 1996», la quale reca la data del dicembre 1995 e non menziona la [OSCURATO:PERSONA]. L’affermazione secondo cui le quote indicate in tale tabella sarebbero state applicate fino al 2002 non sarebbe confortata da altri elementi del fascicolo del procedimento amministrativo. In realtà un solo tentativo, poi non andato a buon fine, di includere il trefolo a tre fili nell’intesa ci sarebbe stato nel corso delle riunioni del 28 febbraio e del 6 marzo 2000. Quando fa riferimento alla riunione del 28 febbraio 2000, la [OSCURATO:PERSONA] indicherebbe quindi che vi sarebbero state discussioni sulla «valutazione della possibilità di includere i trefoli a tre fili nell’accordo commerciale italiano».
151. In seguito alla riunione del 28 febbraio 2000, non vi sarebbe alcuna prova che il [OSCURATO:PERSONA] Italia abbia effettivamente incluso il trefolo a tre fili. [OSCURATO:PERSONA] invocherebbe nella fattispecie un documento relativo all’incontro del 6 marzo 2000, che includerebbe «un elenco estremamente dettagliato con i nomi di oltre 80 clienti (italiani) per i quali vengono ripartite la forniture di [t]refoli a tre fili tra [OSCURATO:PERSONA], ITC, CB, [OSCURATO:PERSONA], SLM, [OSCURATO:PERSONA] e [[OSCURATO:PERSONA]]». Ebbene, non si tratterebbe di una ripartizione prospettica di quote o clienti, bensì, come chiarito dall’ITC, l’impresa che ha fornito tale documento, di «un esame delle spedizioni effettuate dai produttori nel 1999». Un rappresentante dell’ITC, che ha contribuito alle dichiarazioni dell’ITC ai fini del trattamento favorevole, lo confermerebbe in una dichiarazione presentata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Questi affermerebbe anche che, «nel corso del periodo rilevante, le discussioni in seno al [OSCURATO:PERSONA] Italia si sono focalizzate sul trefolo a sette fili». Le informazioni in questione sarebbero state fornite nel quadro del tentativo infruttuoso, attuato nel febbraio 2000, di inserire il trefolo a tre fili nel cartello. Quand’anche si volesse considerare che la diffusione di simili informazioni integri gli estremi di una violazione alle norme sulla concorrenza (quod non), si tratterebbe di un’infrazione meno grave rispetto ad un accordo di allocazione di quote di mercato, e di questo si sarebbe dovuto tener conto in sede di quantificazione dell’importo dell’ammenda. Inoltre, emergerebbe dalla tabella successiva di cui al documento 15905 del fascicolo del procedimento amministrativo, che la [OSCURATO:PERSONA] identifica come «piano di distribuzione delle quote del 2001 e le previsioni per il 2002», che i volumi ivi indicati riguardano esclusivamente il trefolo a sette fili, a ulteriore riprova di come il trefolo a tre fili non fosse oggetto di intesa.
152. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] si avvale di una dichiarazione resa da un rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], che conferma che il trefolo a tre fili è rimasto estraneo all’intesa, in cui si afferma che: «Nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA] Italia, nessun accordo è mai stato concluso dai concorrenti, o quantomeno da[lla [OSCURATO:PERSONA]], in relazione al [trefolo a tre fili]», che «la produzione, commercializzazione ed esportazione di tale prodotto non rientrava tra gli argomenti in discussione nelle riunioni intervenute tra i produttori italiani di acciaio per precompresso, in quanto tali imprese non avevano un interesse per [tale prodotto]», e che «si tratta infatti di un prodotto marginale e destinato prevalentemente al mercato italiano». Il fatto che, nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA] Italia, si sia fatto sporadicamente riferimento anche al trefolo a tre fili, ad esempio nel tentativo, fallito, di includerlo nell’intesa, non inficerebbe la veridicità di tali dichiarazioni. [OSCURATO:PERSONA] precisa parimenti che la domanda italiana di trefolo a tre fili tra il 1997 e il 2002 si aggirava intorno alle 20 000‑22 000 tonnellate annue e diminuiva negli anni a seguire, mentre quella di trefolo a sette fili nel medesimo periodo è stata pari a 100 000‑120 000 tonnellate annue.
153. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il trefolo a tre fili era oggetto del cartello, anche per quanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA] Italia, ben prima della data del 28 febbraio 2000 (decisione impugnata, punti da 409 a 411). [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe affermare quindi che tale prodotto non facesse parte degli accordi conclusi all’interno di detto club. Per quanto attiene alla riunione del 28 febbraio 2000, il verbale manoscritto della ITC relativo a tale riunione dimostrerebbe che la discussione si è sviluppata in base a precisi dati numerici attinenti alle quantità e al prezzo del trefolo a tre fili. Difficilmente le imprese avrebbero potuto discutere di simili informazioni se esse non fossero state loro già preventivamente note. In ogni caso, il predetto verbale metterebbe in evidenza uno scambio di informazioni commerciali. Analogamente, gli elementi di prova relativi alla riunione del 6 marzo 2000 non presenterebbero alcuna ambiguità. In risposta all’affermazione della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui gli appunti manoscritti relativi a tale riunione si riferirebbero all’esame delle spedizioni effettuate dai produttori nel 1999, il che sarebbe confermato dall’ITC, la [OSCURATO:PERSONA] fa notare che, nella prima pagina di tali appunti, l’autore di essi ha indicato che le cifre si riferiscono a «quote» relative al «trefolo a tre fili». [OSCURATO:PERSONA] dalla dichiarazione della CB del 26 novembre 2002 emergerebbe che le riunioni del 13 marzo 2000, del l0 aprile 2001 e del 16 settembre 2002 avevano come oggetto specifico la ripartizione dei clienti del trefolo a tre e a sette fili. Inoltre, la dichiarazione di un rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe poco credibile, considerato quello che la [OSCURATO:PERSONA] affermerebbe essere il tentativo di inclusione del trefolo a tre fili fatto in occasione delle riunioni del 28 febbraio e del 6 marzo 2000. Allo stesso modo, quanto alla dichiarazione di un rappresentante dell’ITC, nella tabella del 6 marzo 2000 niente indicherebbe che si tratti di «dati storici relativi a spedizioni di [trefolo a tre fili]». Simili dichiarazioni non possono diminuire il valore degli elementi di prova disponibili.
2. Giudizio del Tribunale
154. In via preliminare, occorre ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] è stata sanzionata per la sua partecipazione ad un cartello nel settore dell’AP. [OSCURATO:PERSONA] precisa a questo riguardo nella decisione impugnata che l’espressione AP designa fili e trefoli metallici formati da vergelle. [OSCURATO:PERSONA] utilizza del pari l’espressione «fili/trefoli» per riferirsi all’AP, il che consente di ritenere che i due termini siano sinonimi. In ogni caso, la decisione indica espressamente che «i trefoli in AP sono costituiti da 3 o 7 fili» (decisione impugnata, punti 2 e 3).
155. Conseguentemente, dalla decisione impugnata risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato effettivamente che il cartello avesse ad oggetto tanto il trefolo a tre fili quanto il trefolo a sette fili. Peraltro, tra questi due tipi di prodotti sussistono alcune differenze, sia a livello delle caratteristiche dei prodotti in quanto tali sia per quanto riguarda la domanda e l’offerta.
156. Dalle risposte alle misure di organizzazione del procedimento risulta infatti che il trefolo a tre fili non è sostituibile al trefolo a sette fili, nonostante abbiano la stessa materia prima, la vergella. Mentre il primo può essere impiegato in strutture di limitata portanza, come i pali utilizzati nei vigneti, il secondo è utilizzato come struttura portante di grandi elementi prefabbricati.
157. Ciò premesso, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in un errore integrando nel cartello il trefolo a tre fili. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], solo il trefolo a sette fili era oggetto dell’infrazione addebitatale. Ciò avrebbe dovuto far sì che la [OSCURATO:PERSONA], per determinare l’importo dell’ammenda, prendesse in considerazione soltanto le sue vendite relative al trefolo a sette fili, le quali rappresentavano circa la metà delle sue vendite di trefolo a tre e a sette fili nel 2001.
a) Elementi di prova relativi ai primi anni del [OSCURATO:PERSONA] Italia
158. In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il trefolo a tre fili non è mai stato oggetto del [OSCURATO:PERSONA] Italia. Si deve tuttavia constatare che tale argomentazione contraddice la decisione impugnata e gli elementi di prova ivi menzionati per quanto riguarda i primi anni del [OSCURATO:PERSONA] Italia.
159. Secondo la decisione impugnata, il [OSCURATO:PERSONA] Italia era un accordo nazionale che è perdurato dal 5 dicembre 1995 al 19 settembre 2002. Tale accordo verteva sulla fissazione di quote per l’Italia nonché sulle esportazioni da tale paese verso il resto d’[OSCURATO:PERSONA]. I suoi membri erano le società [OSCURATO:PERSONA], CB, [OSCURATO:PERSONA] e ITC, cui in seguito si sono unite le società [OSCURATO:PERSONA] (il 3 aprile 1995), SLM (il 10 febbraio 1997), [OSCURATO:PERSONA] (il 4 marzo 1997), [OSCURATO:PERSONA] (il 17 dicembre 1996), DWK (il 24 febbraio 1997) e [OSCURATO:PERSONA] (il 15 aprile 1997).
160. In proposito, come correttamente ha fatto valere la [OSCURATO:PERSONA], dalla decisione impugnata risulta che il 5 dicembre 1995 le società [OSCURATO:PERSONA], CB, [OSCURATO:PERSONA] e ITC hanno stipulato un accordo sull’attribuzione di quote per il filo, e i trefoli a tre e sette fili nel mercato italiano e nel mercato interno (decisione impugnata, punto 409). Tale accordo trova espressione segnatamente nella tabella riportata al punto 409 della decisione impugnata, che menziona un totale di 85 000 tonnellate (di cui 9 000 tonnellate di filo; 13 000 tonnellate di treccia e 63 000 tonnellate di trefolo) per il mercato italiano e un totale di 45 000 tonnellate (di cui 16 300 tonnellate di filo, 3 900 tonnellate di treccia e 24 800 tonnellate di trefolo) per il mercato interno.
161. Come rilevato anche dalla [OSCURATO:PERSONA] in risposta alle misure di organizzazione del procedimento, dal summenzionato accordo risulta chiaramente che le società [OSCURATO:PERSONA], CB, [OSCURATO:PERSONA] e ITC hanno deciso insieme di ripartirsi le quantità indicate per la vergella, il trefolo a tre fili e il trefolo a sette fili in Italia e nel resto dell’Unione e che tale accordo è stato concluso, dal momento che risulta sottoscritto dalle parti interessate.
162. Alla riunione del 18 dicembre 1995, le società [OSCURATO:PERSONA], ITC, [OSCURATO:PERSONA] e CB hanno confermato le loro quote di esportazione di AP (vergella, tre fili e sette fili) verso il resto d’[OSCURATO:PERSONA] (decisione impugnata, punto 410 e allegato 3).
163. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] afferma a torto che il [OSCURATO:PERSONA] Italia, al quale essa ancora non partecipava, riguardava soltanto il trefolo a sette fili, dal momento che le società [OSCURATO:PERSONA], CB, [OSCURATO:PERSONA] e ITC si erano messe d’accordo per ripartirsi il 100% delle quantità indicate nella tabella riportata al punto 409 della decisione impugnata.
164. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale accordo è stato applicato fino al 2002. Per dimostrare ciò, la [OSCURATO:PERSONA] riferisce segnatamente al punto 411 della decisione impugnata che «l’accordo ha continuato a essere applicato da [OSCURATO:PERSONA], ITC, CB e [OSCURATO:PERSONA] (cui in seguito si sono unit e [OSCURATO:PERSONA] Italia, [OSCURATO:PERSONA], SLM e i produttori paneuropei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e DWK) fino al 2002» e che, «a titolo di esempio, le 85 000 e 45 000 tonnellate, stabilite nell’accordo italiano (...) sono riportate in una tabella del 3.2.1997 dell’accordo meridionale».
165. Sul punto, la [OSCURATO:PERSONA] deduce un unico elemento di prova, il quale vale unicamente per le società [OSCURATO:PERSONA], CB, [OSCURATO:PERSONA] e ITC, che partecipavano all’accordo del 5 dicembre 1995. È logico quindi che tali quattro membri del [OSCURATO:PERSONA] Italia si riferiscano al loro accordo nell’ambito delle discussioni intervenute relativamente all’accordo meridionale (v. punto 62 supra). Pertanto, nella fattispecie niente consente di dedurre che a tale accordo abbia aderito la [OSCURATO:PERSONA], la quale del resto non è contemplata nella ripartizione delle 85 000 e 45 000 tonnellate riferite dalla [OSCURATO:PERSONA] e non ha preso parte all’accordo meridionale.
166. Mentre gli elementi di prova dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] sono rilevanti per quanto riguarda le società [OSCURATO:PERSONA], CB, [OSCURATO:PERSONA] e ITC, che hanno siglato l’accordo del dicembre 1995, essi non sono invece minimamente probanti allorché si tratta di dimostrare che, a partire dalla sua adesione al [OSCURATO:PERSONA] Italia, nel marzo 1997, la [OSCURATO:PERSONA] sapeva, o non poteva ignorare, che l’intesa riguardava tanto il trefolo a sette fili quanto il trefolo a tre fili, se non anche la vergella. L’argomentazione della [OSCURATO:PERSONA] a questo riguardo, infatti, non rimanda al minimo elemento di prova che consenta effettivamente di considerare la [OSCURATO:PERSONA] implicata a titolo del periodo dal 3 febbraio 1997, data di una tabella che rinvia alle quote decise nel dicembre 1995, senza che la [OSCURATO:PERSONA] sia associata a tale discussione, e fino al 28 febbraio 2000, data fatta valere dalla [OSCURATO:PERSONA] come quella relativa alla prima discussione sul trefolo a tre fili.
167. Interrogata a questo proposito nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] non è stata in grado di indicare elementi di prova pertinenti sul punto, dato che il materiale probatorio che essa invoca è relativo a due riunioni del [OSCURATO:PERSONA] Italia, quelle del 30 settembre 1997 e del 7 ottobre 1997, in cui non è riferita la presenza della [OSCURATO:PERSONA] (v. voci relative a tali riunioni figuranti nell’allegato 3 alla decisione impugnata).
168. In questa fase, pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non è in grado di dimostrare, in modo concreto ed effettivo, così come è tenuta a fare (v. punto 88 supra), che la [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza o dovesse essere a conoscenza, per il periodo compreso tra il marzo 1997 e il febbraio 2000, del fatto che il cartello avesse ad oggetto il trefolo a tre fili.
b) Analisi degli elementi riguardanti la riunione del 28 febbraio 2000
169. In secondo luogo, dalla voce che si riferisce alla riunione del 28 febbraio 2000 figurante nell’allegato 3 alla decisione impugnata risulta che, in occasione di tale riunione, alla quale partecipavano le società [OSCURATO:PERSONA], CB, [OSCURATO:PERSONA] e ITC, nonché [OSCURATO:PERSONA], SLM e [OSCURATO:PERSONA], sono stati affrontati i seguenti argomenti:
– «[d]iscussioni in risposta a una proposta [di un rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]] sulle dimensioni del mercato per i trefoli a 3 fili (25 000 tonnellate anziché 35 000 calcolate sulla base delle vendite dichiarate dei produttori)»;
– «[v]alutazione della possibilità di includere i trefoli a 3 fili nell’accordo commerciale per il mercato italiano»;
– «[i]noltre, discussione dettagliata sui prezzi e fissazione del prezzo (compresa la maggiorazione) tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ITC, SLM, CB e [OSCURATO:PERSONA]».
170. Tale esposizione depone a favore della tesi della [OSCURATO:PERSONA], dal momento che dagli elementi di prova a disposizione della [OSCURATO:PERSONA], ossia principalmente il verbale manoscritto della riunione in parola comunicato dalla ITC, risulta che è a seguito di una proposta in tal senso da parte della [OSCURATO:PERSONA] che ha avuto luogo una discussione in merito al trefolo a tre fili. Si può quindi ragionevolmente ritenere che, se la [OSCURATO:PERSONA] fosse stata già informata del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] Italia aveva ad oggetto tale prodotto, essa non avrebbe certamente ritenuto utile avviare una discussione al riguardo. Ciò evidenzia, del resto, che sussisteva una differenza significativa tra la percezione dell’uno rispetto agli altri.
171. In aggiunta, nell’allegato 1 al controricorso la [OSCURATO:PERSONA] riporta la dichiarazione della CB del 26 dicembre 2002, da cui risulta che la riunione del 28 febbraio 2000 riguardava le «Valutazioni per l’inserimento del prodotto cd. “treccia” nell’accordo commerciale per il mercato italiano». [OSCURATO:PERSONA] tale elemento di prova, riportato al secondo trattino del precedente punto 169, milita a favore della tesi della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui non sarebbe stato dimostrato che essa fosse a conoscenza o dovesse essere a conoscenza del fatto che le discussioni svoltesi in seno al [OSCURATO:PERSONA] Italia, prima che essa vi aderisse nel marzo 1997, avessero già riguardato il trefolo a tre fili.
172. [OSCURATO:PERSONA] ritiene nondimeno che dal verbale manoscritto dell’ITC (allegato B.2 al controricorso) si deduca che il trefolo a tre fili era già oggetto di tale accordo, dato che la discussione si è svolta in considerazione di precisi dati numerici afferenti sia alla quantità che al prezzo di tale prodotto, di cui le imprese difficilmente avrebbero potuto discutere se essi non fossero stati loro già preventivamente noti.
173. Ad avviso del Tribunale, l’interpretazione del verbale manoscritto redatto dall’ITC non è tale da far venire meno qualunque dubbio nella mente del giudice. Risulta infatti che le quantità e i prezzi in questione sono stati indicati nel corso delle discussioni che hanno seguito la proposta della [OSCURATO:PERSONA] di valutare la possibilità di includere il trefolo a tre fili nel [OSCURATO:PERSONA] Italia, quanto meno per quanto riguarda produttori diversi dai firmatari dell’accordo del dicembre 1995. I diversi produttori presenti alla riunione potevano quindi fornire tali dati, e in particolare i prezzi praticati. Per di più, risulta che le quantità in questione hanno tutte carattere approssimativo e non realmente preciso. Esse sono indicate in migliaia di unità.
174. Oltretutto, occorre rilevare che la tesi della [OSCURATO:PERSONA] è suffragata dal contenuto delle due dichiarazioni fornite sul punto a sostegno della sua argomentazione in considerazione di quella della [OSCURATO:PERSONA], ossia quella di un rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] (allegato 10 al ricorso) e quella di un rappresentante dell’ITC (allegato Z.1 alla replica), menzionati tra le persone presenti alla riunione del 28 febbraio 2000 (v. voce corrispondente a tale riunione figurante nell’allegato 3 alla decisione impugnata e punto 152 supra).
175. In conclusione, da quanto precede risulta che la [OSCURATO:PERSONA] non è in grado di dimostrare in modo giuridicamente adeguato che la [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza o non potesse ignorare che il [OSCURATO:PERSONA] Italia avesse ad oggetto tanto il trefolo a sette fili quanto il trefolo a tre fili prima della riunione del 28 febbraio 2000, durante la quale fu la [OSCURATO:PERSONA] ad avviare la discussione al riguardo, come riferito da altri partecipanti presenti a detta riunione, il che dimostra che essa non ne era a conoscenza prima.
c) Analisi degli elementi relativi alla riunione del 6 marzo 2000
176. In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, a seguito della riunione del 28 febbraio 2000, non esisterebbero prove del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] Italia avesse effettivamente incluso il trefolo a tre fili nel cartello. Per la [OSCURATO:PERSONA], a questo proposito non potrebbe essere fatto valere il documento concernente la riunione del 6 marzo 2000 (allegato 7 al ricorso), dal momento che esso non riguarderebbe la ripartizione a priori delle quote di mercato o dei clienti per il futuro, ma riguarderebbe unicamente dati storici relativi alle «spedizioni effettuate dai produttori nel 1999». Essa invoca a tal fine le dichiarazioni rese dalla ITC alla [OSCURATO:PERSONA] (allegato 8 al ricorso) e la dichiarazione di un rappresentante di tale impresa (allegato Z.1 alla replica), che suffragano effettivamente ed espressamente tale tesi.
177. Dalla voce relativa alla riunione del 6 marzo 2000 figurante nell’allegato 3 alla decisione impugnata, tuttavia, risulta che, in occasione di tale riunione che ha seguito quella del 28 febbraio 2000 e alla quale partecipavano le società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ITC, [OSCURATO:PERSONA], SLM e [OSCURATO:PERSONA], sono stati affrontati i seguenti punti:
– «[i]l verbale di questa riunione contiene un elenco estremamente dettagliato con i nomi di oltre 80 clienti (italiani) per i quali vengono ripartite le forniture di trefoli a 3 fili tra [OSCURATO:PERSONA], ITC, CB, [OSCURATO:PERSONA], SLM, [OSCURATO:PERSONA] e [[OSCURATO:PERSONA]]»;
– «[s]econdo CB, la ripartizione comprende i clienti che acquistano trefoli a 3 e a 7 fili».
178. La prima informazione promana dall’ITC, che ha comunicato il verbale manoscritto in questione, mentre la seconda proviene dalla CB che, nell’ambito della sua richiesta di trattamento favorevole, ha reso noto il contenuto di detta riunione, rispetto alla quale però la sua presenza non è riportata nel verbale dell’ITC.
179. Contrariamente a quanto fatto valere dalla [OSCURATO:PERSONA], non può ritenersi che il contenuto riferito nel verbale manoscritto dell’ITC non consenta di stabilire che nel [OSCURATO:PERSONA] Italia si siano tenute discussioni sul trefolo a tre fili.
180. Come indicato dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue risposte alle misure di organizzazione del procedimento, dal suddetto verbale emerge chiaramente che alla riunione del 6 marzo 2000, alla quale erano presenti due rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA], si è svolta una discussione dettagliata circa le consegne di trefolo a tre fili di otto imprese (le società [OSCURATO:PERSONA], ITC, CB, [OSCURATO:PERSONA], SLM, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) riguardo a svariate decine di clienti italiani.
181. L’espressione utilizzata al riguardo nel verbale per descrivere la tabella relativa alle consegne è «Quote – elenco clienti». A tale proposito, la questione se le discussioni si siano incentrate su consegne effettuate o su consegne da effettuare non è in sé determinante, dal momento che da tale verbale quantomeno risulta che, quand’anche le informazioni di cui trattasi fossero state fornite in considerazione del passato, è possibile ritenere che esse facciano seguito alle discussioni avviate il 28 febbraio 2000 al fine di contemplare la possibilità di concludere un accordo relativo al trefolo a tre fili per quanto concerne le otto imprese menzionate nel precedente punto 180 all’interno del [OSCURATO:PERSONA] Italia.
182. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto giustamente osservare che, secondo la tabella del 5 dicembre 1995 di cui al punto 409 della decisione impugnata, il mercato del trefolo a tre fili in Italia, o almeno le quote attribuite ai produttori menzionati in tale tabella, corrispondeva a circa 13 000 tonnellate. Orbene, alla luce delle informazioni riportate nel verbale della riunione del 6 marzo 2000, le tonnellate ripartite tra i diversi produttori ivi indicati equivalgono ad un totale di circa 12 000 tonnellate. Si può pertanto verosimilmente ritenere che il prodotto che è stato oggetto delle discussioni durante la riunione del 6 marzo 2000 sia effettivamente il trefolo a tre fili, e non l’insieme del trefolo a tre fili e del trefolo a sette fili come dichiarato dalla CB. Diversamente, il numero di tonnellate da suddividere tra i membri del [OSCURATO:PERSONA] Italia sarebbe stato significativamente più elevato.
183. Quindi, si deve convenire con la [OSCURATO:PERSONA] quando fa valere che, almeno a partire dalle riunioni del 28 febbraio e del 6 marzo 2000, da cui risulta che sono state discusse informazioni commerciali riservate relativamente al trefolo a tre fili, può addebitarsi alla [OSCURATO:PERSONA], come agli altri partecipanti a tali due riunioni, di aver espresso la propria volontà comune di coordinare le loro azioni relativamente a tale prodotto allo scopo di sostituire consapevolmente tra gli stessi una cooperazione pratica ai rischi della concorrenza, il che configura una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.
d) Analisi degli elementi successivi al 6 marzo 2000
184. In quarto luogo, le parti dissentono su quanto possa dedursi dal materiale probatorio successivo alla riunione del 6 marzo 2000 relativamente alla questione se la [OSCURATO:PERSONA] sapesse che il [OSCURATO:PERSONA] Italia aveva ad oggetto anche il trefolo a tre fili.
185. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il tentativo di inserire il trefolo a tre fili nel [OSCURATO:PERSONA] Italia sarebbe rimasto infruttuoso. Ciò risulterebbe segnatamente dal contenuto delle dichiarazioni dei rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] e della ITC e da una tabella successiva corrispondente al documento 15905 del fascicolo del procedimento amministrativo (allegato 9 al ricorso), che la [OSCURATO:PERSONA] ha qualificato come «piano di distribuzione delle quote del 2001 e le previsioni per il 2002», da cui emergerebbe che i volumi indicati riguardano esclusivamente il trefolo a sette fili, il che proverebbe che il trefolo a tre fili non fosse oggetto di un cartello tra i concorrenti.
186. Ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], sarebbe evidente che il [OSCURATO:PERSONA] Italia riguardasse il trefolo a tre fili, come risulterebbe dalle dichiarazioni della CB del 26 novembre 2002 (allegato B.1 al controricorso) (pagg. 16942, 16945 e 16951 del fascicolo del procedimento amministrativo), che afferma che tale prodotto è stato citato in occasione delle riunioni del 13 marzo 2000, del 10 aprile 2001 e del 16 settembre 2002, in concomitanza con le discussioni relative al trefolo a sette fili.
187. Tuttavia, è giocoforza rilevare che le informazioni fornite dalla CB nella sua dichiarazione del 26 novembre 2002 costituiscono soltanto affermazioni consistenti in poche parole, prive in quanto tali di elementi di prova che ne suffraghino il contenuto.
188. In relazione alle riunioni del 13 marzo 2000, del 10 aprile 2001 e del 16 settembre 2002, infatti, la CB ha affermato che si trattava, per quanto riguarda la prima, rispetto alla quale non è riportata la presenza della [OSCURATO:PERSONA], di una «riunione commerciale: ripartizione clienti trefolo e treccia»; per quanto riguarda la seconda, in cui viene riportata la presenza della [OSCURATO:PERSONA], di una riunione sul «mercato della treccia: ripartizione clienti trefolo Italia», e per quanto riguarda la terza, in cui è riportata la presenza della [OSCURATO:PERSONA], di una «riunione definitiva per ripartizione clienti quote del mercato prodotti trefolo e treccia».
189. In confronto, le seguenti informazioni sono fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle voci relative alle predette riunioni figuranti nell’allegato 3 alla decisione impugnata, in cui per ciascuna è riportata la presenza della [OSCURATO:PERSONA]:
– riunione del 13 marzo 2000: «[d]iscussione sui clienti acquirenti di trefoli a 7 fili (con l’indicazione di prezzi e tonnellate) e, in particolare, discussione sui clienti riforniti da [OSCURATO:PERSONA] e DWK» e «[v]iene discussa anche la situazione in [OSCURATO:PERSONA] e nei [OSCURATO:PERSONA] (“[OSCURATO:PERSONA]-NL”)» (la CB non viene menzionata nel novero delle fonti indicate dalla [OSCURATO:PERSONA] per suffragare il contenuto di tali informazioni, la quale cita unicamente la ITC e la SLM);
– riunione del 10 aprile 2001: «[d]iscussioni sulle vendite e sulla ripartizione dei clienti italiani e sui prezzi. Promemoria delle regole. Incontri: titolare ogni penultimo lunedì del mese; venditori (“commerciale”) ogni secondo e ultimo lunedì del mese. Appunti SLM sui dati di [OSCURATO:PERSONA]»; «[OSCURATO:PERSONA] e CB confermano la riunione» e «Secondo CB: anche ripartizione dei clienti per l’Italia»;
– riunione del 16 settembre 2002: «[i]ncontro per assegnare le quote per i trefoli a tre e a sette fili e per fissare i prezzi»; viene fatto riferimento ad una email interna che menziona in particolare l’aumento del costo delle materie prime e l’arrivo di un nuovo concorrente, e «CB e [OSCURATO:PERSONA] confermano l’incontro».
190. Risulta pertanto che solo per la terza delle suddette riunioni, quella del 16 settembre 2002, la [OSCURATO:PERSONA] ha riportato completamente il contenuto di quanto le era stato comunicato dalla CB, e cioè che si sarebbero svolte discussioni in merito tanto al trefolo a sette fili quanto al trefolo a tre fili. In mancanza di elementi di prova atti a corroborare le dichiarazioni della CB, quindi, non è possibile considerare le stesse dotate di sufficiente forza probatoria per stabilire che le riunioni che vi sono indicate abbiano avuto ad oggetto il trefolo a tre fili. È in effetti possibile che la CB abbia abitualmente considerato che tutte le discussioni vertessero sui due tipi di prodotti, senza veramente tentare di effettuare una distinzione, mentre per la [OSCURATO:PERSONA] – ad esempio – le discussioni si incentravano soltanto sul trefolo a sette fili fintanto che essa non discuteva concretamente del trefolo a tre fili. A titolo di paragone, nella richiesta di trattamento favorevole dell’ITC si afferma che, in merito alla riunione del 13 marzo 2000 «durante la riunione si discute di clienti di trefolo» .
191. Tuttavia, dall’analisi del materiale probatorio presentato a questo riguardo dalla [OSCURATO:PERSONA] in risposta alle misure di organizzazione del procedimento emerge che, nel verbale manoscritto della riunione del 10 aprile 2001, comunicato dall’ITC alla [OSCURATO:PERSONA] (allegati E.25 ed E.26 alla risposta della [OSCURATO:PERSONA] alle MOP), viene riportato il nome di vari clienti e, verosimilmente, delle quantità vendute per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2001. Orbene, il nome e le quantità relative ad almeno uno di detti clienti coincidono, o sono simili, ai dati corrispondenti menzionati nel verbale della riunione del 6 marzo 2000. Allo stesso modo, l’email interna citata in relazione alla riunione del 16 settembre 2002 (allegato E.30 alla risposta della [OSCURATO:PERSONA] alle MOP) fa riferimento all’arrivo sul mercato di un nuovo concorrente, il quale, si precisa, opera nel settore del trefolo a tre fili e che discussioni si sono svolte circa la strategia da adottare per farvi fronte.
192. Per di più, dagli elementi di prova disponibili per quanto riguarda la riunione del 30 luglio 2002, (allegati E.31 ed E.32 alla risposta della [OSCURATO:PERSONA] alle MOP) tra le società [OSCURATO:PERSONA], CB, [OSCURATO:PERSONA], ITC, SLM e [OSCURATO:PERSONA] risulta che tale riunione ha riguardato segnatamente i clienti e i prezzi minimi e l’analisi del «mercato dei trefoli a tre fili in Italia» (v. voci relative a tale riunione figuranti nell’allegato 3 alla decisione impugnata). Sebbene talune informazioni contenute nel verbale manoscritto di tale riunione comunicato dall’ITC riguardino il trefolo a sette fili, tali indicazioni compaiono alla fine di detto documento e sono precedute dalla menzione «trefolo», il che consente di ritenere che tutte le informazioni che precedono tale menzione, relative a determinati clienti, riguardino il trefolo a tre fili.
193. Alla luce dei diversi elementi di prova suddetti, la [OSCURATO:PERSONA] può ritenere che, almeno a partire dalle riunioni del 28 febbraio e del 6 marzo 2000, e fino al 19 s ettembre 2002, all’interno del [OSCURATO:PERSONA] Italia la [OSCURATO:PERSONA] abbia partecipato ad incontri il cui oggetto era, a titolo principale o a titolo accessorio, il coordinamento dell’azione dei diversi partecipanti relativamente al trefolo a tre fili in Italia.
e) Conclusioni
194. Da quanto precede risulta che, mentre è dimostrato che i quattro membri iniziali del [OSCURATO:PERSONA] Italia si riferissero ad un’infrazione relativa contemporaneamente al trefolo a sette fili e al trefolo a tre fili, non è sufficientemente provato che la [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza o dovesse essere a conoscenza del fatto che il trefolo a tre fili era parimenti oggetto delle discussioni tenute in seno al [OSCURATO:PERSONA] Italia prima che tale questione fosse affrontata in occasione delle riunioni del 28 febbraio e del 6 marzo 2000.
195. Dagli elementi di prova citati dalla [OSCURATO:PERSONA], senza pregiudizio dell’esito della valutazione degli argomenti presentati per quanto riguarda la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] al cartello dal 10 aprile 2001 al 16 settembre 2002, risulta adeguatamente comprovato che, a seguito delle riunioni del 28 febbraio e del 6 marzo 2000, e fino al 16 settembre 2002, all’interno del [OSCURATO:PERSONA] Italia si sono svolte discussioni relative al trefolo a tre fili in presenza o tenendo conto della [OSCURATO:PERSONA].
196. Tali elementi di prova consentono di dimostrare che le discussioni attinenti al trefolo a tre fili hanno riguardato, quantomeno, lo scambio di informazioni commerciali riservate, sulle quantità vendute e sui prezzi proposti tra svariati produttori riuniti in seno al [OSCURATO:PERSONA] Italia e, pertanto, è possibile ritenere che esse abbiano avuto un oggetto anticoncorrenziale ai sensi dell’articolo 101 TFUE.
197. In conclusione, la valutazione esposta dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata per quanto riguarda la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] ad accordi anticoncorrenziali che si riferivano contemporaneamente al trefolo a sette fili e al trefolo a tre fili è parzialmente erronea. Da un lato, erratamente la [OSCURATO:PERSONA] ha ascritto alla [OSCURATO:PERSONA] di aver preso parte, in seno al [OSCURATO:PERSONA] Italia dal 4 marzo 1997 al 28 febbraio 2000, ad un’infrazione concernente non solo il trefolo a sette fili, ma anche il trefolo a tre fili, posto che non è adeguatamente provato che la [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza o dovesse essere a conoscenza del fatto che il trefolo a tre fili fosse già oggetto di un accordo tra i quattro membri iniziali del [OSCURATO:PERSONA] Italia. Dall’altro, correttamente la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che, dal 6 marzo 2000 al 19 settembre 2002 (senza pregiudizio dell’esito dell’analisi del terzo motivo, vertente sull’interruzione della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’intesa a partire dal 10 aprile 2001), la [OSCURATO:PERSONA] abbia partecipato ad accordi anticoncorrenziali relativi al contempo al trefolo a sette fili e, su sua iniziativa, al trefolo a tre fili.
198. Per tali motivi, occorre annullare anche l’articolo 1, punto 17, della decisione impugnata, nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione di cui trattasi vertesse sul trefolo a tre fili dal 4 marzo 1997 al 28 febbraio 2000. Le altre conseguenze che discendono da quanto precede saranno valutate complessivamente al termine dell’analisi degli argomenti delle parti.
D – Sul periodo dal 10 aprile 2001 al 16 settembre 2002
1. Argomenti delle parti
199. [OSCURATO:PERSONA] nega di aver partecipato all’intesa nel periodo successivo alla riunione del 10 aprile 2001. Un documento dell’ITC relativo alla riunione del 30 agosto 2001 consentirebbe infatti di rilevare che «[la [OSCURATO:PERSONA]] [v]olutamente non fa parte del cartello». Da una dichiarazione di un rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] emergerebbe inoltre che «sin dall’anno 2001 [la [OSCURATO:PERSONA]] si allontanò definitivamente dal [OSCURATO:PERSONA] Italia in quanto aveva espressamente dichiarato di non voler accettare le proposte di ripartizione delle quote di mercato del trefolo avanzate dagli altri componenti» e che «tale dissociazione era stata chiaramente intesa dai membri del [OSCURATO:PERSONA] Italia». Nel corso di un anno e cinque mesi, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe partecipato al cartello, mentre nel medesimo periodo i membri di questo si sono riuniti per 93 volte.
200. Al riguardo la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che non può esserle addebitato di aver partecipato alla riunione del 16 settembre 2002 nei locali della Federazione imprese siderurgiche italiane (Federacciai). In tale data, sarebbe stato evidente per tutti i membri del [OSCURATO:PERSONA] Italia che la sua presenza era priva di qualunque spirito anticoncorrenziale, dato che la [OSCURATO:PERSONA] rifiutava le quote di mercato proposte. [OSCURATO:PERSONA] sostiene parimenti che il periodo d’infrazione successivo alla riunione del 10 aprile 2001 non può esserle imputato fondandosi sul fatto che la sua situazione avrebbe continuato ad essere oggetto di discussione da parte dei membri del [OSCURATO:PERSONA] Italia. Diversi documenti citati dalla [OSCURATO:PERSONA] al riguardo non conterrebbero alcuna informazione commerciale relativa alla [OSCURATO:PERSONA], ma solo, talvolta, il suo nome. [OSCURATO:PERSONA] nei documenti che riportano un’informazione commerciale relativa alla [OSCURATO:PERSONA], si tratterebbe di dati agevolmente reperibili (v. pagg. 16166 e 16807 del fascicolo del procedimento amministrativo). Da una dichiarazione di un rappresentante dell’ITC emergerebbe al riguardo che, «nel corso del 2001, [OSCURATO:PERSONA] prese definitivamente le distanze dal [OSCURATO:PERSONA] Italia, dichiarando esplicitamente di non essere interessata alla proposta di ripartizione del mercato del trefolo avanzata dalle altre imprese», che «tale dissociazione era stata chiaramente recepita e intesa sia da [lui] che dagli altri partecipanti al [OSCURATO:PERSONA] Italia», che «può essere capitato che – anche successivamente alla dissociazione di [OSCURATO:PERSONA] – nel corso delle riunioni del [OSCURATO:PERSONA] Italia alcune imprese abbiamo accennato a [OSCURATO:PERSONA]», ma che «si tratta, tuttavia, di episodi marginali e non rilevanti ai fini dell’economia del cartello contestato dalla decisione» e che «[OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva ormai interrotto la sua partecipazione al [OSCURATO:PERSONA] Italia, e neppure [gli] risulta che, direttamente o indirettamente, veicolasse informazioni sensibili di carattere commerciale ai membri di tale club».
201. [OSCURATO:PERSONA] ricorda di aver accertato la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] Italia dal 4 marzo 1997 al 19 settembre 2002, ivi compreso il periodo successivo al 10 aprile 2001 (v., segnatamente, decisione impugnata, punti 469 e 470). In particolare, oltre alle riunioni del 10 aprile 2001 e del 16 settembre 2002, alle quali la [OSCURATO:PERSONA] ammetterebbe di aver partecipato, la sua situazione sarebbe stata oggetto di discussioni in altre occasioni nel corso delle quali sarebbero stati fatti precisi riferimenti alla [OSCURATO:PERSONA] e al suo comportamento sul mercato.
202. Per quanto attiene ad uno dei documenti dell’ITC relativi alla riunione del 30 agosto 2001, non sarebbe certo che il cartello cui si allude in tale documento sia il cartello paneuropeo o il [OSCURATO:PERSONA] Italia. Tale dichiarazione non costituirebbe del resto un atto pubblico di dissociazione dal cartello da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la frase «l’iniziativa è a conoscenza anche dei [nostri] concorrenti» si riferirebbe alla precedente frase secondo cui «[la [OSCURATO:PERSONA]] [v]olutamente non fa parte del cartello», ossia quella secondo cui «[OSCURATO:PERSONA]: insiste per la cessione del ramo di azienda per [trefolo a tre fili] e trefolo [a sette fili]». Questa sarebbe l’informazione che era a conoscenza di tutti i concorrenti e non il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non partecipasse al cartello. Per quanto riguarda il documento contenuto alla pagina 16166 del fascicolo, la [OSCURATO:PERSONA] fa notare che vi si fa riferimento a dati relativi ad un trimestre (terzo trimestre) e a dati relativi ai «primi 9 mesi». Questi dati sarebbero dettagliati e riguarderebbero sette imprese (tra cui la [OSCURATO:PERSONA]). Simili dati potrebbero promanare unicamente dalla [OSCURATO:PERSONA] per quanto la riguarda. Quanto al documento contenuto alla pagina 16807 del fascicolo, esso indicherebbe la fonte di determinati dati a fondo pagina e sarebbe evidente che questi provengano dalle imprese coinvolte nel cartello.
2. Giudizio del Tribunale
203. Nell’ambito del presente motivo, la [OSCURATO:PERSONA] nega di aver partecipato all’infrazione unica per tutto il periodo compreso tra il 10 aprile 2001, data della penultima riunione del [OSCURATO:PERSONA] Italia alla quale essa avrebbe partecipato, e il 16 settembre 2002, data dell’ultima riunione del [OSCURATO:PERSONA] Italia alla quale essa avrebbe partecipato (in prosieguo: il «periodo di un anno e cinque mesi»).
a) Elementi fatti valere per imputare l’infrazione alla [OSCURATO:PERSONA]
204. Per dimostrare la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione unica relativamente al periodo di un anno e cinque mesi, nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere i seguenti elementi (v. anche punto 71 supra).
205. In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato quanto segue al punto 470 della decisione impugnata:
«(...) contrariamente a quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] dispone di prove che dimostrano che [OSCURATO:PERSONA] ha continuato a partecipare al cartello, non solo alle riunioni del 10.4.2001 e del 16.9.2002 per le quali [OSCURATO:PERSONA] stessa ammette la sua presenza, bensì anche [alla riunione] del 30.7.2002, e la sua situazione ha continuato a essere discussa fino alla fine dell’infrazione».
206. Quanto agli elementi di prova fatti valere dalla [OSCURATO:PERSONA] per dimostrare che la «situazione di [OSCURATO:PERSONA] ha continuato ad essere discussa fino alla fine dell’infrazione», una nota a piè di pagina sotto il punto 470 della decisione impugnata cita segnatamente le seguenti riunioni:
«(…) le riunioni del (...) 10.6.2001, 12.7.2001, 30.8.2001, 1.10.2001, 23.10.2001, 11.1.2002, 22.1.2002, 1.3.2002, 10.6.2002 riportate nell’allegato 3 [alla decisione impugnata]».
207. In secondo luogo, in risposta alla [OSCURATO:PERSONA] che faceva valere il contenuto di un documento dell’ITC relativo alla riunione del 30 agosto 2001 (allegato 11 alla replica), al punto 471 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] fa anche riferimento alla riunione del 30.8.2001 in cui [si sarebbe dichiarato che essa avrebbe] “ (...) scelto di non far parte del cartello ”, per sostenere che, all’epoca, non partecipava più al cartello. [OSCURATO:PERSONA] osserva tuttavia che non è certo che il “cartello” cui si allude in tale dichiarazione sia il cartello dell’AP o il [OSCURATO:PERSONA] Italia, in particolare considerato il fatto che [OSCURATO:PERSONA] ha continuato a essere attivamente presente e la sua situazione ha seguitato a essere esaminata e discussa in varie riunioni del [OSCURATO:PERSONA] Italia sui prezzi e sulla ripartizione della clientela successivamente a tale data. Tale dichiarazione non può quindi costituire un atto pubblico di dissociazione dal cartello (...)».
208. In terzo luogo, per corroborare la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’intesa nel corso del periodo di un anno e cinque mesi, la [OSCURATO:PERSONA] ha altresì rilevato che:
«Inoltre, anche SLM conferma la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alle riunioni tenute dai membri del [OSCURATO:PERSONA] Italia e [OSCURATO:PERSONA] conferma anch’essa che [OSCURATO:PERSONA] faceva parte del [OSCURATO:PERSONA] Italia anche quando sono insorte tensioni tra questa società e gli altri membri del gruppo» (decisione impugnata, punto 472 in fine).
209. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la «partecipazione [della [OSCURATO:PERSONA]] al [OSCURATO:PERSONA] Italia sia iniziata (...) il 4.3.1997 e che la società abbia fatto parte di tale club in maniera continuativa fino al 19.9.2002 [data delle ispezioni]» (decisione impugnata, punto 473 in fine).
b) Analisi
210. Per suffragare la sua affermazione riguardante la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’intesa nel periodo di un anno e cinque mesi, la [OSCURATO:PERSONA] combina due serie di elementi di prova: da un lato, quelli che attestano la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] a svariate riunioni nel corso del periodo di un anno e cinque mesi e, dall’altro, quelli che attestano la continuità della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione anche se la medesima non era presente alle riunioni del [OSCURATO:PERSONA] Italia.
Elementi relativi alla partecipazione diretta della [OSCURATO:PERSONA] alle riunioni
211. Da quanto precede risulta che, per il periodo di un anno e cinque mesi, la [OSCURATO:PERSONA] riconosce soltanto di aver partecipato a due riunioni alle quali hanno presenziato membri del [OSCURATO:PERSONA] Italia, quella del 10 aprile 2001 e quella del 16 settembre 2002, all’inizio e alla fine di tale periodo, mentre la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato nella decisione impugnata una terza riunione, quella del 30 luglio 2002.
212. In risposta alle misure di organizzazione del procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] alla riunione del [OSCURATO:PERSONA] Italia del 30 luglio 2002 si evincerebbe dalla dichiarazione resa dalla CB nella sua richiesta di trattamento favorevole. Si tratta dell’unico documento fatto valere a questo riguardo dalla [OSCURATO:PERSONA]. In tale dichiarazione la [OSCURATO:PERSONA] è menzionata tra i partecipanti alla riunione del 30 luglio 2002, definita come un «incontro per analizzare il mercato del prodotto cd. “treccia” in Italia» (allegato E.32 alla risposta della [OSCURATO:PERSONA] alle MOP).
213. Una simile affermazione, contenuta in una voce riportata in una tabella sintetica che indica le diverse riunioni del [OSCURATO:PERSONA] Italia, tuttavia, non è suffragata da altri elementi idonei a confermarne il contenuto. Il verbale manoscritto di tale riunione, comunicato dall’ITC nell’ambito della sua richiesta di trattamento favorevole, e parimenti citato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella voce corrispondente alla riunione del 30 luglio 2002 figurante nell’allegato 3 alla decisione impugnata, non contiene a sua volta alcun riferimento alla presenza della [OSCURATO:PERSONA] a tale riunione né fornisce informazioni relative alla [OSCURATO:PERSONA] (pagg. da 16194 a 16197 del fascicolo del procedimento amministrativo).
214. Di conseguenza, gli unici elementi che consentono di dimostrare adeguatamente la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] a riunioni del [OSCURATO:PERSONA] Italia svoltesi nel corso del periodo di un anno e cinque mesi sono quelli indicati nella decisione impugnata riguardo alle riunioni del 10 aprile 2001 e del 16 settembre 2002 a Federacciai.
Elementi relativi alla menzione della situazione della [OSCURATO:PERSONA] in sua assenza
215. A parte gli elementi suddetti, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] al cartello nel corso del periodo di un anno e cinque mesi risultasse anche dal fatto che, pure in sua assenza, la sua situazione era stata discussa dagli altri partecipanti al [OSCURATO:PERSONA] Italia in occasione di diverse riunioni. Ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], siffatte discussioni potevano aver luogo solo se la [OSCURATO:PERSONA] continuava ad informare gli altri membri del [OSCURATO:PERSONA] Italia della sua situazione, circostanza che dimostrerebbe la continuità della sua partecipazione a tale componente dell’infrazione.
– Sulle dichiarazioni rese dalla SLM e dalla [OSCURATO:PERSONA]
216. In via preliminare, occorre ricordare che dalla decisione impugnata risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che gli elementi di cui essa dispone per dimostrare la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] al cartello nonostante la sua assenza alle riunioni del [OSCURATO:PERSONA] Italia svoltesi tra il 10 aprile 2001 e il 16 settembre 2002 siano confermati dalle dichiarazioni rese dalla SLM e dalla [OSCURATO:PERSONA].
217. In risposta alle misure di organizzazione del procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto il contenuto della lettera della SLM alla [OSCURATO:PERSONA] in data 25 ottobre 2002 (allegato E.36 alla risposta della [OSCURATO:PERSONA] alle MOP), dalla quale risulta che due rappresentanti della SLM hanno partecipato a riunioni con rappresentanti di altri produttori italiani alla fine del 1999 e nel corso degli anni 2000, 2001 e 2002.
218. Al riguardo la SLM ha menzionato le seguenti imprese: [OSCURATO:PERSONA], CB, [OSCURATO:PERSONA], ITC, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per le riunioni a livello della direzione, e [OSCURATO:PERSONA], CB, [OSCURATO:PERSONA], ITC, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per le riunioni a livello dei venditori.
219. Dalla decisione impugnata emerge altresì che, in risposta all’osservazione della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui tali dichiarazioni della SLM non indicano esplicitamente la data delle riunioni alle quali uno dei rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] citato dalla SLM avrebbe partecipato, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che dette dichiarazioni sono «integrate da documenti risalenti all’epoca dei fatti che indicano le date esatte di queste riunioni» (decisione impugnata, nota a piè di pagina sotto il punto 472).
220. In quanto tali, come del resto rileva la [OSCURATO:PERSONA], le dichiarazioni della SLM necessitano quindi di altri elementi di prova perché sia possibile ritenerne suffragato il contenuto. Al riguardo deve peraltro rilevarsi che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che le informazioni fornite dalla SLM nel corso del procedimento amministrativo non recassero alcun significativo valore aggiunto rispetto alle informazioni già in suo possesso. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato segnatamente che la descrizione delle riunioni che avevano avuto luogo a livello di direzione e di venditori era vaga e si evinceva già da prove preesistenti (decisione impugnata, punti da 1126 a 1129).
221. Quanto al contenuto delle dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA], in risposta alle misure di organizzazione del procedimento la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato di non essere in grado di fornire ulteriori dettagli circa le tensioni esistenti tra la [OSCURATO:PERSONA] e i membri del [OSCURATO:PERSONA] Italia riferite da detta impresa, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] era venuta a conoscenza di tali tensioni solo attraverso le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA]. Dal fascicolo risulta inoltre che, mentre detta impresa fa riferimento alla [OSCURATO:PERSONA] per il periodo compreso tra il 1997 e gli inizi del 2001, i riferimenti fatti successivamente agli «italiani», segnatamente per quanto riguarda il periodo successivo di integrazione delle imprese italiane in seno al [OSCURATO:PERSONA], non citano in modo specifico la [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima, inoltre, non figura nel novero delle imprese che il rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] ricorda di aver incontrato nel corso delle prime riunioni dedicate a tale integrazione nel maggio e nell’ottobre 2000 (allegato F.5 alla risposta della [OSCURATO:PERSONA] alle MI).
222. Ancora nella fattispecie, le dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della sua richiesta di trattamento favorevole necessitano, per poter essere prese in considerazione, di essere suffragate da elementi atti a dimostrare che, per il periodo di un anno e cinque mesi, si possa ritenere in modo giuridicamente valido che la [OSCURATO:PERSONA] abbia partecipato al cartello, mentre la [OSCURATO:PERSONA] non è in grado di dimostrare la sua partecipazione diretta alle riunioni del [OSCURATO:PERSONA] Italia svoltesi tra il 10 aprile 2001 e il 19 settembre 2002. Il solo riferimento al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] sia un produttore italiano o che essa abbia partecipato dal marzo 1997 all’aprile 2001 con gli «italiani» alla dimensione interna del [OSCURATO:PERSONA] Italia non può bastare a tale fine, in difetto di qualunque elemento probatorio atto a dimostrare la continuità di detta partecipazione fino al settembre 2002.
– Sulla riunione del 10 giugno 2001
223. La prima riunione citata dalla [OSCURATO:PERSONA] per dimostrare che, a seguito della riunione del 10 aprile 2001, la [OSCURATO:PERSONA] ha continuato a partecipare al [OSCURATO:PERSONA] Italia, è la riunione che si è svolta due mesi dopo, il 10 giugno 2001. [OSCURATO:PERSONA] voce relativa a tale riunione figurante nell’allegato 3 alla decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che vi erano rappresentate le società: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ITC, [OSCURATO:PERSONA] e SLM, nonché una persona che lavorava per la CB e per l’[OSCURATO:PERSONA].
224. In tale voce, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato nel modo seguente il contenuto della riunione del 10 giugno 2001: «Tabella che illustra la ripartizione del mer cato in tonnellate e in percentuale per [[OSCURATO:PERSONA], CB, [OSCURATO:PERSONA], ITC, [OSCURATO:PERSONA] e SLM], da un lato (= 89% o 106 800 tonnellate), e [OSCURATO:PERSONA], TY, DWK e [OSCURATO:PERSONA], dall’altro lato: 13 200 tonnellate (= 11%)».
225. Tali informazioni provengono da un documento acquisito presso l’ITC in occasione dell’ispezione (allegato E.37 alla risposta della [OSCURATO:PERSONA] alle MOP).
226. La suddetta tabella distingue due categorie di imprese, come peraltro rileva la [OSCURATO:PERSONA]: da un lato, i principali membri del [OSCURATO:PERSONA] Italia, ossia i quattro membri iniziali (le società [OSCURATO:PERSONA], CB, [OSCURATO:PERSONA] e ITC), la [OSCURATO:PERSONA], che coordinava il [OSCURATO:PERSONA] Italia e il [OSCURATO:PERSONA], e la SLM, che all’epoca esportava anche al di fuori dell’Italia, e, dall’altro, le altre imprese che vendono in Italia, ossia le società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DWK e [OSCURATO:PERSONA].
227. Risulta altresì che tale tabella contiene tre colonne, oltre ai nomi delle imprese: la prima colonna riguarda le quantità e ripartisce 120 000 tonnellate tra le due categorie suindicate; la seconda colonna identifica la quota parte in percentuale rappresentata da tali quantità all’interno di dette due categorie (cioè, in totale, l’89% per i produttori della prima categoria e l’11% per gli operatori della seconda categoria); la terza colonna riporta due tipi di valori, percentuali ricalcolate per i produttori della prima categoria (percentuali che provengono dalla ripartizione all’interno dei produttori della prima categoria delle sole quantità vendute dai summenzionati sei produttori e non da tutti i produttori) e nuove quantità arrotondate per i produttori della seconda categoria (quantità che passano da 13 200 a 14 000 tonnellate).
228. Per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], sulla tabella in discorso sono riportati i seguenti dati: 4 920 tonnellate (prima colonna), 4,10% (seconda colonna) e 5 500 tonnellate (terza colonna). A titolo di paragone, i dati riguardanti l’ITC sono 22 500 tonnellate (prima colonna), 18,75% (seconda colonna, cioè la quota dell’ITC rispetto al totale di 120 000 tonnellate) e 21,07% (terza colonna, cioè la quota dell’ITC quando sono prese in considerazione solo le vendite dei sei produttori appartenenti alla prima categoria).
229. Così riferito, il contenuto di detta riunione non è sufficiente a dimostrare in modo giuridicamente adeguato che le informazioni summenzionate provenivano dalla [OSCURATO:PERSONA].
230. Infatti, la discussione in esame ha avuto luogo tra rappresentanti dei sei produttori appartenenti alla prima categoria ed è consentito ritenere che questi ultimi abbiano stimato le quantità vendute dagli operatori appartenenti alla seconda categoria nel mercato italiano. Simili stime potevano essere precise, come nel caso dei dati riportati nella prima colonna, ma ciò può essere spiegato con la conoscenza del mercato e dei suoi attori. Nel tentativo di determinare le quote di mercato, non sorprende che i sei primi produttori, che rappresentano congiuntamente circa il 90% delle quantità vendute, fossero in grado di valutare le quantità vendute dagli altri quattro produttori presenti su tale mercato. Una simile spiegazione è coerente e verosimile almeno tanto quanto quella proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale giudica che solo la [OSCURATO:PERSONA] possa essere la fonte dei dati che la riguardano riportati nella tabella oggetto di discussione in occasione di una riunione alla quale partecipavano i sei principali produttori italiani.
– Sulla riunione del 12 luglio 2001
231. La seconda riunione citata dalla [OSCURATO:PERSONA] è quella del 12 luglio 2001. [OSCURATO:PERSONA] voce relativa a tale riunione figurante nell’allegato 3 alla decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che vi erano rappresentate le società: [OSCURATO:PERSONA], CB, [OSCURATO:PERSONA], ITC, [OSCURATO:PERSONA] e SLM, nonché DWK, WDI e [OSCURATO:PERSONA].
232. In tale voce, la [OSCURATO:PERSONA] ha segnatamente indicato che la riunione del 12 luglio 2001 aveva avuto ad oggetto il mercato europeo e, in particolare, le rivendicazioni dei produttori italiani che volevano ottenere 60 000 tonnellate. [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente osservato che dal verbale manoscritto relativo a tale riunione comunicato dall’ITC risultava che i suoi partecipanti, «[p]iù nello specifico, hanno discusso le esportazioni di [OSCURATO:PERSONA], CB, ITC e SLM (escludendo le esportazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) per il periodo compreso tra giugno 2000 e giugno 2001». In base agli appunti, «la cifra totale delle esportazioni di trefoli a 7 fili di queste quattro società ammontava a 32 872 tonnellate, esportate in 14 paesi e così suddivise: [OSCURATO:PERSONA]: 2 889, CB: 12 427; ITC: 12 861, SLM 2 685; AFT: -; [OSCURATO:PERSONA]: 17 000 (+4 000 t 3 fili +5 000 t filo); [OSCURATO:PERSONA]: 1 000 (come ITC)». Gli appunti menzionano anche un “accordo su 30 862 MT + supplemento del 10% (suddiviso tra tutti gli italiani)”». Si precisa altresì che dagli appunti della [OSCURATO:PERSONA] e della SLM risulta che i principali paesi esportatori sono menzionati per la CB, la [OSCURATO:PERSONA], la ITC e la SLM.
233. Tali informazioni provengono da appunti propedeutici e da un verbale manoscritto della riunione redatto dalla [OSCURATO:PERSONA], da documenti raccolti presso le società ITC, SLM e [OSCURATO:PERSONA], da informazioni trasmesse dalle società CB, SLM e [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della loro cooperazione con la [OSCURATO:PERSONA] e da un verbale manoscritto della riunione redatto dalla ITC (allegato E.38 alla risposta della [OSCURATO:PERSONA] alle MOP). Al riguardo deve rilevarsi che la [OSCURATO:PERSONA] dispone di numerosi elementi di prova per stabilire il contenuto della riunione del 12 luglio 2001. Ciò è ancor più significativo dal momento che tali elementi provengono da membri dei due club presenti a tale riunione, il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] Italia.
234. Così attestato, il contenuto della riunione del 12 luglio 2001 non è, in quanto tale, atto a dimostrare che, nonostante la sua assenza a tale riunione, la [OSCURATO:PERSONA] continuasse a partecipare al [OSCURATO:PERSONA] Italia.
235. Svariati documenti fanno riferimento in effetti ad una quantità di 1 000 tonnellate, corrispondenti alle «spedizioni Italia verso estero» della [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, un’informazione del genere emerge nelle discussioni solo in via incidentale. Dette vendite, peraltro, corrispondono verosimilmente alle vendite realizzate dalla [OSCURATO:PERSONA] nel [OSCURATO:PERSONA], che non faceva parte degli Stati interessati dall’intesa secondo la decisione impugnata. In una discussione svoltasi tra i membri del [OSCURATO:PERSONA] Italia e i membri del [OSCURATO:PERSONA] a proposito del mercato europeo, compresi il [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], più verosimilmente si può ritenere che l’informazione relativa alla [OSCURATO:PERSONA] sia stata fornita da un’impresa presente alla riunione, di sua iniziativa e non, come suggerisce la [OSCURATO:PERSONA], su richiesta della [OSCURATO:PERSONA], che desiderava così ottenere una parte della quota di esportazioni accordata agli italiani dal [OSCURATO:PERSONA] relativamente ai territori interessati da tale club. Dai documenti presentati a proposito di tale riunione emerge anche che le discussioni si sono incentrate principalmente sulle esportazioni realizzate dalle società CB, [OSCURATO:PERSONA], ITC e SLM, per le quali vengono indicati dati precisi, mentre ciò non si verifica per la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].
236. Diversi documenti risultano avere in proposito particolare forza probatoria. Si tratta anzitutto di un documento trasmesso dalla SLM alla [OSCURATO:PERSONA] il 25 ottobre 2002 (pagina 16 807 del fascicolo del procedimento amministrativo), relativo alla riunione del 12 luglio 2001. In un «rilievo delle spedizioni Italia verso estero», tale documento menziona effettivamente «spedizioni [OSCURATO:PERSONA] 1 000 [tonnellate]». Tuttavia, nel suddetto rilievo, il documento in parola riporta altre due menzioni, da una parte, le «spedizioni del gruppo 30 872 [tonnellate]» e, dall’altra, le «spedizioni [OSCURATO:PERSONA] 17 000 [tonnellate] (+ 4 000 [tonnellate] treccia e 5 000 [tonnellate] filo)». In base ad un’altra parte di detto documento, le spedizioni del gruppo sono così ventilate: «[OSCURATO:PERSONA] 2889; [CB] 12 427 [tonnellate]; ITC 12861 [tonnellate]; SLM 2685 [tonnellate]; AFT: -; totale 30 872» e che i «paesi importanti per gli italiani» sono «[OSCURATO:PERSONA]: [[OSCURATO:PERSONA]]; [CB]: [[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]]; [ITC]: [[OSCURATO:PERSONA]]; SLM: [[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]]». Tale documento stabilisce quindi chiaramente una distinzione tra il «gruppo» e la [OSCURATO:PERSONA], non menzionata quale membro di detto gruppo.
237. Pertanto, l’indicazione «30 862 accordo MT + 10% supplemento (suddiviso tra tutti gli italiani)» che si riscontra in un documento della [OSCURATO:PERSONA] (pagina 30850 del fascicolo del procedimento amministrativo) o in un documento dell’ITC (pagina 5022 del fascicolo del procedimento amministrativo) non comprende «senza il minimo dubbio» la [OSCURATO:PERSONA], come suggerisce la [OSCURATO:PERSONA], dal momento che dai documenti succitati risulta, esplicitamente per quanto riguarda i documenti della SLM e della [OSCURATO:PERSONA] e implicitamente per quanto riguarda l’ITC, che l’espressione «italiani» designa le società «[OSCURATO:PERSONA], [CB, ITC] e SLM» e non la [OSCURATO:PERSONA].
– Sull’email della SLM alla ITC del 13 luglio 2001
238. Nelle sue risposte alle misure di organizzazione del procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato che, per mezzo di un’email reperita in occasione dell’ispezione, la SLM ha trasmesso all’ITC il 13 luglio 2001 (pagina 5272 del fascicolo del procedimento amministrativo) una tabella intitolata «Trefolo anno 2001» su cui erano riportati i dati relativi alle quantità vendute da dieci imprese, cioè le società [OSCURATO:PERSONA], CB, [OSCURATO:PERSONA], ITC, [OSCURATO:PERSONA], SLM, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DWK e [OSCURATO:PERSONA], nel 2001, per numerosi clienti (v. la voce relativa a tale documento figurante nell’allegato 3 alla decisione impugnata, ove detta tabella è catalogata in allegato con la denominazione «trefolo pulito»). Si tratta peraltro della stessa tabella allegata ad un’email trasmessa dalla SLM alla ITC il 4 febbraio 2002 (pagina 5281 del fascicolo del procedimento amministrativo), alla quale è fatto riferimento in tale ambito con la denominazione «ipotesi mercato trefolo 2002».
239. A parere della [OSCURATO:PERSONA], dai dati prima riferiti, e in particolare dal fatto che in detta tabella è riportato il numero esatto di tonnellate per cliente e la percentuale di quote supplementari per ciascuna impresa, risulta che simili informazioni non costituiscono affatto dati generici agevolmente reperibili presso clienti o altri produttori, come asserito dalla [OSCURATO:PERSONA].
240. Analizzando tale documento, risulta effettivamente che, per 400 clienti italiani, sono forniti dati precisi (arrotondati in genere a 10 o a 5 unità), per quanto attiene alle quantità vendute dalle dieci imprese summenzionate. Tuttavia, a differenza di quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA] e come evidenziato dalla [OSCURATO:PERSONA], deve osservarsi che tale tabella riporta, nuovamente, una distinzione tra due categorie di operatori. Infatti, dal riepilogo finale che ripartisce tra le dieci imprese le quantità di trefolo a sette fili vendute sul mercato italiano (ossia 119 200 tonnellate nel 2001), emerge che una distinzione viene operata tra, da una parte, le società [OSCURATO:PERSONA], CB, [OSCURATO:PERSONA], ITC, [OSCURATO:PERSONA] e SLM, rispetto alle quali figurano anche dati concernenti le vendite effettuate e le vendite provvisorie («percentuali spettanti»/«percentuali provvis.»/«quote spettanti»/«quote provvisorie»/«differenze»), e, dall’altra, gli altri operatori, ossia le società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DWK e [OSCURATO:PERSONA], per le quali sono riportati soltanto i dati relativi alle quantità vendute nel 2001 e le percentuali che essi rappresentano (ossia per la [OSCURATO:PERSONA], i dati seguenti «6 960 tonnellate», vale a dire il «5,84%» delle 119 200 tonnellate vendute nel 2001; la [OSCURATO:PERSONA] viene anche menzionata come fornitore di 20 clienti citati nella tabella).
241. Di conseguenza, alla luce della suddetta distinzione, non è possibile respingere subito, come suggerito dalla [OSCURATO:PERSONA], l’eventualità che le informazioni presentate nella tabella in parola relativamente alle società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DWK e [OSCURATO:PERSONA] (impresa, quest’ultima, che si trovava in una situazione particolare, dal momento che il suo agente commerciale in Italia lavorava anche per la CB) consistano in stime fatte dalle società [OSCURATO:PERSONA], CB, [OSCURATO:PERSONA], ITC, [OSCURATO:PERSONA] e SLM alla luce dei dati di cui esse disponevano insieme o dei contatti che le medesime potevano avere presso i loro clienti.
242. Si deve inoltre rilevare che talune indicazioni riportate nella tabella trasmessa dalla SLM all’ITC con email il 13 luglio 2001 risultano essere solo ipotesi, come si evince ad esempio dalle annotazioni «???», «??? TM» o «??? TYS» che si rinvengono in una colonna «note» a margine dei dati relativi ai dieci produttori.
243. Per di più, deve rilevarsi che la suddetta tabella non è inedita, ma si inserisce nell’ambito di un continuo tentativo all’interno del [OSCURATO:PERSONA] Italia fino dal 1995 di identificare i clienti e i volumi forniti per quanto riguarda il trefolo a sette fili (decisione impugnata, punti 441 e seguenti). A questo proposito moltissimi elementi di prova sono stati raccolti dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle ispezioni o sono stati comunicati nell’ambito delle domande di trattamento favorevole, dai quali risulta che più volte sono stati elaborati elenchi di clienti al fine di precisare e stimare le quantità vendute dai membri del [OSCURATO:PERSONA] Italia e da altri produttori presenti in Italia. A titolo d’esempio, esiste una tabella dal titolo «mercato italiano trefolo CAP anno 98» che riporta un elenco di 383 clienti con indicazioni per le società [OSCURATO:PERSONA], CB, [OSCURATO:PERSONA], ITC e [OSCURATO:PERSONA] e colonne vuote per le società SLM, [OSCURATO:PERSONA], DWK e [OSCURATO:PERSONA] (v. voce relativa al 1998 contenuta nell’allegato 3 alla decisione impugnata) (pagg. da 29639 a 29646 del fascicolo del procedimento amministrativo). In altre tabelle viene riportata la «ripartizione spedizione trefolo Italia anno 1998 in ton», con un raffronto rispetto al 1999, oppure la «ripartizione spedizione trefolo Italia anno 1999 in ton», per un elevato numero di clienti relativamente alle società [OSCURATO:PERSONA], CB, [OSCURATO:PERSONA], ITC e [OSCURATO:PERSONA] (pagg. da 29655 a 29670 del fascicolo del procedimento amministrativo). Esistono altre tabelle contenenti informazioni che si riferiscono alle società [OSCURATO:PERSONA], SLM, [OSCURATO:PERSONA], DWK e [OSCURATO:PERSONA] oltre ai riferimenti alle società [OSCURATO:PERSONA], CB, [OSCURATO:PERSONA], ITC e [OSCURATO:PERSONA] (pagg. da 5640 a 5643, da 29671 a 29689 del fascicolo del procedimento amministrativo).
– Sulla riunione del 30 agosto 2001
244. La terza riunione citata dalla [OSCURATO:PERSONA] è quella del 30 agosto 2001. [OSCURATO:PERSONA] voce relativa a tale riunione contenuta nell’allegato 3 alla decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato in particolare che, nel corso di detta riunione tra la [OSCURATO:PERSONA], l’ITC e la SLM, si era discusso di una «ripartizione dettagliata dei clienti tra le seguenti società (tra le altre): SLM, [OSCURATO:PERSONA], CB, [OSCURATO:PERSONA] [ed una persona che lavora per la CB e per l’[OSCURATO:PERSONA]]» e del fatto che «[OSCURATO:PERSONA] desidera vendere i suoi impianti» e «ha deciso di non partecipare al cartello».
245. Le suddette informazioni provengono da due documenti concernenti la riunione del 30 agosto 2001, dei quali l’uno è un verbale manoscritto dell’ITC presentato nell’ambito della richiesta di trattamento favorevole (in prosieguo: il «primo documento», pagina 16158 del fascicolo del procedimento amministrativo), e, l’altro, è un verbale dattilografato acquisito presso l’ITC in occasione dell’ispezione (in prosieguo: il «secondo documento», pagina 4989 del fascicolo del procedimento amministrativo) (allegato E.39 alla risposta della [OSCURATO:PERSONA] alle MOP).
246. Come indicato dalla [OSCURATO:PERSONA], dal primo documento risulta che questo contiene indicazioni precise, dal titolo «[OSCURATO:PERSONA]» riferite a 23 clienti posti in relazione con la [OSCURATO:PERSONA].
247. Sono altresì riportate, in forma meno precisa, altre indicazioni relative a clienti per quanto riguarda la SLM, la [OSCURATO:PERSONA] e la CB. Infatti, dal primo documento risulta distintamente che, per ciascuno dei 23 clienti citati per la [OSCURATO:PERSONA], viene menzionata una tonnellata. Inoltre, per quindici di detti clienti, a margine viene annotata l’indicazione «x» per «OK», mentre per gli altri nove l’indicazione riportata è «–» per «no». È altresì annotato un punto interrogativo accanto a tre clienti, nonché l’indicazione «exl», che verosimilmente significa cliente esclusivo, accanto ad altri quattro clienti. In totale, le quantità riportate per i 23 clienti della [OSCURATO:PERSONA] sono pari a 6 520 tonnellate. Sebbene tali quantità talvolta coincidano con quelle attestate nell’email del 13 luglio 2000, ciò non si verifica sempre.
248. Nel caso di specie, il riferimento al termine «richiesta», il grado di precisione delle informazioni summenzionate nonché il trattamento di cui esse sono state oggetto da parte delle società [OSCURATO:PERSONA], ITC e SLM consentono di ritenere, come suggerisce la [OSCURATO:PERSONA], che la [OSCURATO:PERSONA] sia verosimilmente all’origine delle «richieste» relative ai suoi clienti discusse nella riunione del 30 agosto 2001. Tali indicazioni consentono quindi di stabilire l’esistenza di contatti tra i membri del [OSCURATO:PERSONA] Italia e la [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda la «ripartizione dettagliata dei clienti» come indicato nella decisione impugnata.
249. Inoltre, nel secondo documento l’ITC riferisce la scelta manifestata dalla [OSCURATO:PERSONA] di non far parte del cartello (pagina 4989 del fascicolo del procedimento amministrativo). Il testo del documento è il seguente:
«5. [OSCURATO:PERSONA]: insiste per la cessione del ramo d’azienda per treccia e trefolo. Attualmente produce 6000 ton di trefolo e 9000 di treccia; ha impianti obsoleti. Volutamente non fa parte del cartello. L’iniziativa è a conoscenza anche dei ns. concorrenti».
250. Così riferito, il contenuto del secondo documento certamente non consente di dedurre la partecipazione indiretta della [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] Italia. Contrariamente a quanto fatto valere dalla [OSCURATO:PERSONA], tale dichiarazione non può ragionevolmente essere intesa come relativa al [OSCURATO:PERSONA], dal momento che le quantità citate relativamente alla [OSCURATO:PERSONA] riguardano l’Italia.
251. Tuttavia, l’esame del contenuto del secondo documento considerato nel suo complesso consente di affermare che è poco verosimile che tale documento riguardi la stessa riunione a cui hanno partecipato il 30 agosto 2001 le società [OSCURATO:PERSONA], ITC e SLM. Infatti, anche se il secondo documento reca il titolo «verbale» e riporta la data del 30 agosto 2001, esso riprende il contenuto dei punti discussi in tale data da un «Consiglio di Amm.ne». In tale verbale viene menzionato segnatamente, al punto n. 1, un progetto di collaborazione con un’università italiana, che non è menzionato come uno degli argomenti di discussione della riunione del [OSCURATO:PERSONA] Italia.
252. Si può pertanto verosimilmente ritenere che la discussione relativa al punto n. 5 del secondo documento, richiamata al precedente punto 249, abbia avuto luogo solo in seno al consiglio di amministrazione dell’ITC e non già all’interno del [OSCURATO:PERSONA] Italia.
253. Ciò premesso, il secondo documento e il riferimento in esso fatto alla mancata partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’intesa non consente, di per sé, di escludere quanto concretamente può dedursi dal contenuto del primo documento, ossia che il 30 agosto 2001 tre membri del [OSCURATO:PERSONA] Italia hanno discusso di «richieste» relative a 23 clienti della [OSCURATO:PERSONA], che hanno dato luogo a decisioni negative o positive da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], dell’ITC e della SLM.
254. [OSCURATO:PERSONA] se l’ITC, e verosimilmente altri operatori, erano consapevoli della volontà della [OSCURATO:PERSONA] di uscire dal settore dell’AP, così come sapevano che la [OSCURATO:PERSONA] non doveva essere considerata uno dei principali membri del [OSCURATO:PERSONA] Italia, ciò non esclude in alcun modo che la [OSCURATO:PERSONA] abbia tentato di beneficiare di taluni aspetti del [OSCURATO:PERSONA] Italia, in particolare per quanto attiene al suo aspetto interno, come risulta dal primo documento.
– Sulla riunione del 1° ottobre 2001
255. La quarta riunione citata dalla [OSCURATO:PERSONA] è quella del 1° ottobre 2001. [OSCURATO:PERSONA] voce relativa a tale riunione figurante nell’allegato 3 alla decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che vi erano rappresentate le società: [OSCURATO:PERSONA], CB, [OSCURATO:PERSONA], ITC, [OSCURATO:PERSONA] e SLM.
256. In detta voce, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato nel modo seguente il contenuto della riunione del 1° ottobre 2001: «ITC: discussione sulla ripartizione dei clienti e sulle importazioni, (...): “[OSCURATO:PERSONA]: non rispetta gli accordi, (…) ha già superato le 4 000 ed è già a 6 000”, [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] – proposta di cedere tutto o parte (solo “CAP”). Si rivela che [OSCURATO:PERSONA] vuole una quota di 8,7» e «Appunti di [OSCURATO:PERSONA]: ripartizione della quota esterna».
257. Dette informazioni provengono da un documento acquisito presso la ITC e la [OSCURATO:PERSONA] in occasione dell’ispezione e nell’ambito della richiesta di trattamento favorevole dell’ITC (allegato E.40 alla risposta della [OSCURATO:PERSONA] alle MOP).
258. Esaminando gli elementi di prova presentati al riguardo dalla [OSCURATO:PERSONA], dal verbale relativo alla riunione del 1° ottobre 2001 redatto dall’ITC risulta effettivamente che vi viene riportata la seguente annotazione: «[OSCURATO:PERSONA] – Treccia 23/25 000 [dimensione totale del mercato] vuole 8,7 – trefolo 6 000».
259. Interrogata sul punto a titolo delle misure di organizzazione del procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che «la quota 8,7 corrisponde al valore offerto a [[OSCURATO:PERSONA]] al fine di giungere a un accordo anche sulla treccia (...). Tali tentativi di estensione dell’accordo alla treccia non ebbero alcun esito. Per mero scrupolo di completezza, si rammenta che [OSCURATO:PERSONA] non ha partecipato [a tale riunione]».
260. Tuttavia, deve necessariamente rilevarsi che, sebbene sia pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia partecipato alla suddetta riunione, risulta peraltro dal verbale redatto dall’ITC contestualmente ai fatti che l’intenzione, attribuita alla [OSCURATO:PERSONA] dalle imprese presenti, di ottenere una quantità determinata di trefolo a tre fili è stata oggetto delle discussioni svoltesi alla riunione del 1° ottobre 2001. Alla luce del contenuto di tale documento, tenuto conto del grado di precisione delle quantità richieste (8 700 tonnellate) e del fatto che un altro documento relativo a una riunione successiva corrobora tale indicazione, si può più verosimilmente ritenere, come suggerisce la [OSCURATO:PERSONA], che la [OSCURATO:PERSONA] sia l’autore di detta domanda, piuttosto che considerare, come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], che siano stati i membri del [OSCURATO:PERSONA] Italia che le hanno proposto detta quantità.
– Sulla riunione del 23 ottobre 2001
261. La quinta riunione citata dalla [OSCURATO:PERSONA] è quella del 23 ottobre 2001. [OSCURATO:PERSONA] voce relativa a tale riunione figurante nell’allegato 3 alla decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che vi erano segnatamente rappresentate le società: [OSCURATO:PERSONA], CB, [OSCURATO:PERSONA], ITC, [OSCURATO:PERSONA] e SLM.
262. In tale voce, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato come segue il contenuto della riunione del 23 ottobre 2001: «Determinazione delle quote di vendita per i produttori italiani. Confronto con le vendite effettive al 30.9.2001 (74 814 tonnellate)». [OSCURATO:PERSONA] ha indicato altresì che un punto interrogativo risultava annotato relativamente ai dati per «[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e DWK».
263. Le suddette informazioni provengono da un documento acquisito presso l’ITC durante l’ispezione (allegato E.41 alla risposta della [OSCURATO:PERSONA] alle MOP).
264. In effetti, da tale documento, che raffronta, alla data del 30 settembre 2001, le vendite effettuate rispetto alle vendite previste, risulta che il riferimento fatto alla [OSCURATO:PERSONA] è immediatamente accompagnato dall’indicazione «?!», così come avviene anche per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] e la DWK. Allo stesso modo, dall’esame di tale documento si evince ancora una volta (v. punti 226 e 240 supra) che i dati relativi al raffronto delle vendite sono indicati soltanto per le società [OSCURATO:PERSONA], CB, [OSCURATO:PERSONA], ITC, [OSCURATO:PERSONA] e SLM, per le quali viene annotata la quota parte rispettiva del 100% delle quantità che esse hanno venduto, senza che siano considerati, nella fattispecie, gli altri quattro produttori che vendono in Italia.
265. Il suddetto documento, pertanto, non può essere fatto valere utilmente per dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] partecipasse in quel momento, essendo assente, alle riunioni relative al trefolo a sette fili all’interno del [OSCURATO:PERSONA] Italia.
– Sulla riunione dell’11 gennaio 2002
266. La sesta riunione citata dalla [OSCURATO:PERSONA] è quella dell’11 gennaio 2002. [OSCURATO:PERSONA] voce relativa a tale riunione figurante nell’allegato 3 alla decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che vi erano in particolare rappresentate le società: [OSCURATO:PERSONA], CB, [OSCURATO:PERSONA], ITC [OSCURATO:PERSONA] e SLM.
267. In tale voce, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato come segue il contenuto della riunione dell’11 gennaio 2002:
– «[d]iscussioni sui clienti»;
– «[s]cambio di informazioni dettagliate sulle quantità vendute dai produttori (produttori italiani: [[OSCURATO:PERSONA], CB, [OSCURATO:PERSONA], ITC, [OSCURATO:PERSONA] e SLM] e stranieri: [OSCURATO:PERSONA], DKW, [OSCURATO:PERSONA]) in Italia nel 2001»;
– «[d]iscussione su [OSCURATO:PERSONA]»;
– «[p]er quanto riguarda i produttori, volumi pianificati ed effettivi e differenze tra i due per [[OSCURATO:PERSONA], CB, [OSCURATO:PERSONA], ITC, [OSCURATO:PERSONA] e SLM]»;
– «[p]rossimo incontro il 22 gennaio, proposte concrete: ridurre il più possibile il numero dei clienti».
268. Tali informazioni provengono dai verbali manoscritti relativi alla suddetta riunione presentati dall’ITC e dalla SLM nel corso del procedimento amministrativo (allegato E.42 alla risposta della [OSCURATO:PERSONA] alle MOP).
269. Dall’analisi di tali documenti risulta che nella discussione relativa ai clienti non emergono informazioni concernenti la [OSCURATO:PERSONA]. Il nome di questa impresa è menzionato sul verbale dell’ITC con due righe di testo il cui significato non è stato fornito e che non risulta chiaramente. Si tratta verosimilmente della parte relativa alla «discussione su [OSCURATO:PERSONA]» cui viene fatto riferimento nella decisione impugnata.
270. Per il resto, si deve necessariamente rilevare anche che, quando si tratta di indicare i volumi venduti dai dieci produttori menzionati nei due verbali, il nome della [OSCURATO:PERSONA] con l’annotazione «7 000» su un volume totale di 112 524 o di 112 742 tonnellate secondo il verbale è immediatamente accompagnato da un punto interrogativo, il che non avviene per quanto riguarda i dati precisi relativi alle società [OSCURATO:PERSONA], CB, [OSCURATO:PERSONA], ITC, [OSCURATO:PERSONA] e SLM. I dati afferenti alle società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e DKW, inoltre, risultano essere stati oggetto di discussioni, in quanto sul verbale dell’ITC sono presenti a questo riguardo numerose cancellature. Per la [OSCURATO:PERSONA] la discussione varia tra 7 000 e 6 000 tonnellate e la stima di 7 000 è quella che poi permane, mentre la stima iniziale relativa alla [OSCURATO:PERSONA] è stata successivamente accompagnata dall’indicazione «OK», ed è stata poi posta dopo i dati relativi ai principali produttori.
271. Analogamente, per la discussione concernente i volumi pianificati ed effettivi riguardanti il 2001 e di dati relativi agli anni 1999, 2000 e 2001, sono considerati soltanto i seguenti produttori: [OSCURATO:PERSONA], CB, [OSCURATO:PERSONA], ITC, [OSCURATO:PERSONA] e SLM. [OSCURATO:PERSONA] non compare in tale parte delle discussioni.
272. Tali documenti, pertanto, non possono essere fatti valere utilmente per dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] partecipasse in tale momento, essendo assente, alle riunioni relative al trefolo a sette fili all’interno del [OSCURATO:PERSONA] Italia.
– Sulla riunione del 22 gennaio 2002
273. La settima riunione citata dalla [OSCURATO:PERSONA] è quella del 22 gennaio 2002. [OSCURATO:PERSONA] voce relativa a tale riunione figurante nell’allegato 3 alla decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che vi erano in particolare rappresentate le società: [OSCURATO:PERSONA], CB, [OSCURATO:PERSONA], ITC, [OSCURATO:PERSONA] e SLM.
274. In tale voce, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato come segue il contenuto della riunione del 22 gennaio 2002:
– «[d]iscussioni sui clienti, scambio di informazioni sui prezzi»;
– «[OSCURATO:PERSONA] vuole 8 700 tonnellate» e «Proposta a [OSCURATO:PERSONA] relativa al 2002 (soprattutto, elenco di possibili clienti) e accordo per il futuro: prima contattare [un rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] e un rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]], quindi discussione e conferma da parte di tutti»;
– «[s]i legge infine negli appunti: recuperare i propri clienti e, se del caso, fare uno scambio».
275. Tali informazioni provengono da verbali manoscritti relativi alla suddetta riunione presentati dalla ITC e dalla SLM nel corso del procedimento amministrativo (allegato E.43 alla risposta della [OSCURATO:PERSONA] alle MOP).
276. L’analisi dei suddetti documenti conferma che la riunione ha riguardato la situazione della [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta inoltre del primo dei tre punti esposti nei verbali dell’ITC e della SLM. Dal verbale dell’ITC risulta anche che i partecipanti alla riunione in questione sapevano che delle «27 000 [tonnellate]» che costituivano il mercato del trefolo a tre fili nel 2001, «[OSCURATO:PERSONA] [voleva] 8 700 [tonnellate]». I due verbali attestano altresì un accordo tra i partecipanti alla riunione per fare una proposta alla [OSCURATO:PERSONA], mentre il verbale dell’ITC precisa che si trattava di una proposta per il 2002.
277. I dati che precedono si collocano chiaramente nel contesto risultante dal verbale dell’ITC relativo alla riunione del 1° ottobre 2001 (v. punti 255 e seguenti supra). Considerati congiuntamente, tali dati illustrano i persistenti tentativi della [OSCURATO:PERSONA] per trovare un accordo presso i membri del [OSCURATO:PERSONA] Italia per quanto attiene al trefolo a tre fili.
278. In tale contesto può ritenersi che, a partire dal 1º ottobre 2001, la [OSCURATO:PERSONA] abbia manifestato la propria volontà di tornare a far parte del [OSCURATO:PERSONA] Italia indicando le condizioni del proprio ritorno, le quali erano note ai membri del [OSCURATO:PERSONA] Italia. Una simile manifestazione di volontà da parte della [OSCURATO:PERSONA], di cui i membri del [OSCURATO:PERSONA] Italia erano a conoscenza fin da tale data, ha dato luogo ad una presa di posizione da parte loro il 22 gennaio 2002. Si tratta della proposta cui viene fatto riferimento a proposito di tale riunione, la quale doveva, per essere ratificata, passare ancora attraverso due fasi: anzitutto un contatto tra un rappresentante del [OSCURATO:PERSONA] Italia (il quale doveva essere il rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]) e un rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], quindi una discussione ed una conferma da parte di tutti i membri di questo club.
279. In ogni caso, dai documenti suindicati risulta che i termini «proposta» e «probabili clienti [OSCURATO:PERSONA]» mostrano che, il 22 gennaio 2002, la [OSCURATO:PERSONA] non era ancora percepita come un membro a pieno titolo del [OSCURATO:PERSONA] Italia.
– Sulla riunione del 1° marzo 2002
280. L’ottava riunione citata dalla [OSCURATO:PERSONA] è quella del 1° marzo 2002. [OSCURATO:PERSONA] voce relativa a tale riunione figurante nell’allegato 3 alla decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che vi erano rappresentate le società: [OSCURATO:PERSONA], CB, [OSCURATO:PERSONA], ITC, [OSCURATO:PERSONA] e SLM.
281. [OSCURATO:PERSONA] suddetta voce la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che si è tenuta una discussione sulle vendite relativamente ai clienti italiani. Essa afferma anche che un rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] ha incontrato un rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], come emerge dal verbale dell’ITC relativo a tale riunione acquisito durante l’ispezione (allegato E.44 alla risposta della [OSCURATO:PERSONA] alle MOP).
282. La riunione in questione si colloca pertanto nel contesto di quanto emerso alla riunione del 22 gennaio 2002, dato che essa consente di stabilire che la presa di contatto pianificata ha avuto luogo.
– Sulla riunione del 10 giugno 2002
283. La nona riunione citata dalla [OSCURATO:PERSONA] è quella del 10 giugno 2002. [OSCURATO:PERSONA] voce relativa a tale riunione figurante nell’allegato 3 alla decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che vi erano rappresentate le società: CB, [OSCURATO:PERSONA], ITC, [OSCURATO:PERSONA] e SLM.
284. In detta voce, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che si è tenuta una discussione sulle quote di vendita in Italia e su una ripartizione dei clienti per il 2002. Vi si afferma inoltre quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] è molto interessat[a] all’accordo sui clienti», come emerge dal verbale dell’ITC relativo a tale riunione comunicato a titolo della richiesta di trattamento favorevole (allegato E.45 alla risposta della [OSCURATO:PERSONA] alle MOP).
285. In effetti, nel verbale suddetto (pagina 16191 del fascicolo del procedimento amministrativo) l’ITC riporta varie indicazioni riguardanti la [OSCURATO:PERSONA]. Innanzitutto, vi si afferma che la [OSCURATO:PERSONA] ha un accordo con un cliente. In secondo luogo, nell’ambito di una valutazione del mercato del trefolo a tre fili in Italia (totale pari a 24 375 tonnellate), la quota di mercato della [OSCURATO:PERSONA] è stimata pari a 7 700 tonnellate (equivalenti al 31,59%). In terzo luogo, relativamente ad un cliente, s’ipotizza di «lasciare tutto a [OSCURATO:PERSONA]», e ciò nell’ambito di una discussione concernente svariati clienti in cui le decisioni sono prese «per accontentare tutti». In quarto luogo, nel verbale in parola si riporta l’indicazione: «[OSCURATO:PERSONA]: molto interessat[a] all’accordo ex treccia».
286. Nel caso specifico, come fa valere la [OSCURATO:PERSONA], si deve ritenere adeguatamente dimostrato sotto il profilo giuridico che, anche se la [OSCURATO:PERSONA] non ha presenziato alla riunione, la sua situazione è stata presa in considerazione dai membri del [OSCURATO:PERSONA] Italia, che hanno adattato il proprio comportamento in funzione delle aspettative della [OSCURATO:PERSONA]. Così come è possibile giungere ad una simile conclusione per quanto riguarda la riunione del 30 agosto 2001 per la presenza in particolare dei termini «richieste [OSCURATO:PERSONA]» su un verbale di detta riunione, il riferimento fatto alla decisione di «lasciare tutto a [OSCURATO:PERSONA]» nell’ambito di una discussione avente l’obiettivo di «accontentare tutti», con la precisazione che la [OSCURATO:PERSONA] è molto interessata ad un accordo sul trefolo a tre fili, attesta che continuano ad avere luogo contatti tra i membri del [OSCURATO:PERSONA] Italia e la [OSCURATO:PERSONA] e che può ritenersi che verosimilmente i primi agiscano tenendo conto delle richieste formulate dalla seconda.
– Sulla riunione del 16 settembre 2002
287. In ultimo luogo, si deve rilevare che la reintegrazione della [OSCURATO:PERSONA] in seno al [OSCURATO:PERSONA] Italia è dimostrata dalla sua presenza alla riunione del [OSCURATO:PERSONA] Italia del 16 settembre 2002, insieme alle società [OSCURATO:PERSONA], CB, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e SLM, riunione durante la quale si sono tenute discussioni con l’obiettivo di allocare quote per il trefolo a tre e a sette fili e di fissare i prezzi.
c) Conclusioni
288. Da quanto precede si evince che la [OSCURATO:PERSONA] può ritenere in modo giuridicamente valido che, a seguito della riunione del [OSCURATO:PERSONA] Italia del 10 aprile 2001, alla quale la [OSCURATO:PERSONA] era presente, la situazione della [OSCURATO:PERSONA] sia stata oggetto di discussione e sia stata presa in considerazione dai membri del [OSCURATO:PERSONA] Italia in occasione della riunione del [OSCURATO:PERSONA] Italia del 30 agosto 2001 (v. punti 244 e seguenti supra).
289. Per il resto, risulta che per un certo periodo la [OSCURATO:PERSONA] non è più in grado di dimostrare in modo giuridicamente adeguato che, nonostante l’assenza della [OSCURATO:PERSONA] alle riunioni del [OSCURATO:PERSONA] Italia, possa comunque ritenersi che detta impresa partecipasse agli accordi conclusi in seno a tale club.
290. L’esame degli elementi di prova prodotti a questo fine consente tuttavia di ritenere che, dalla riunione del [OSCURATO:PERSONA] Italia del 1° ottobre 2001, data in cui viene attestata per la prima volta la volontà della [OSCURATO:PERSONA] di rientrare nel [OSCURATO:PERSONA] Italia qualora le venga assegnata una quota di 8 700 tonnellate di trefolo a tre fili (v. punti 255 e seguenti supra), sia stato avviato un processo inteso a consentire la reintegrazione della [OSCURATO:PERSONA] all’interno del [OSCURATO:PERSONA] Italia.
291. Il ritorno della [OSCURATO:PERSONA] è stato nuovamente prospettato dai membri del [OSCURATO:PERSONA] Italia il 22 gennaio 2002 (v. punti 273 e seguenti supra) e si è concretizzato una prima volta il 10 giugno 2002 (v. punti 283 e seguenti supra), data in cui può ritenersi che i membri del [OSCURATO:PERSONA] Italia abbiano adattato di nuovo i propri comportamenti per tener conto della situazione della [OSCURATO:PERSONA], decidendo di lasciarle un cliente «per accontentare tutti».
292. Deve peraltro rilevarsi che, il 16 settembre 2002, il rientro della [OSCURATO:PERSONA] è ancor più effettivo, in quanto uno dei suoi rappresentanti torna a partecipare alle riunioni del [OSCURATO:PERSONA] Italia (v. punti 287 e seguenti supra).
293. In conclusione, il Tribunale ritiene che la mancanza di elementi che consentano di affermare che la [OSCURATO:PERSONA] abbia partecipato a pratiche anticoncorrenziali imputabili ai membri del [OSCURATO:PERSONA] Italia debba essere presa in considerazione solo per il periodo compreso tra il 30 agosto 2001 e il 10 giugno 2002, ossia circa nove mesi.
294. Nel corso di tale periodo di nove mesi, infatti, nel fascicolo non sono rinvenibili elementi atti a comprovare la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] agli accordi anticoncorrenziali conclusi in seno al [OSCURATO:PERSONA] Italia ovvero la percezione da parte dei membri di una siffatta partecipazione, posto che, ad esempio, detti membri non erano in grado di stimare le quantità vendute dalla [OSCURATO:PERSONA] nel mercato italiano (v. punti 261 e seguenti supra).
295. In proposito, occorre ricordare che la giurisprudenza relativa alla dissociazione in caso di partecipazione ad una riunione (v. punto 97 supra) presuppone, perché essa sia applicabile, che la [OSCURATO:PERSONA] dimostri che l’impresa interessata ha partecipato a riunioni durante le quali sono stati conclusi accordi di natura anticoncorrenziale, senza esservisi manifestamente opposta, affinché sia sufficientemente provata la partecipazione di detta impresa all’intesa.
296. Nel caso di specie, tuttavia, non è stato dimostrato adeguatamente, sotto il profilo giuridico, che la [OSCURATO:PERSONA] abbia preso parte, direttamente o indirettamente, ad una riunione del [OSCURATO:PERSONA] Italia tra il 30 agosto 2001 e il 10 giugno 2002. Vari elementi consentono altresì di affermare che, nel corso di tale periodo, gli altri membri del [OSCURATO:PERSONA] Italia non avevano idee precise circa il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] nel mercato. Essi erano costretti a procedere a stime, a ipotizzarne il probabile comportamento o a dichiarare la propria ignoranza mediante l’impiego di un punto interrogativo nei verbali delle riunioni in questione.
297. Pertanto, si deve annullare anche l’articolo 1, punto 17, della decisione impugnata, nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato alle pratiche anticoncorrenziali per il periodo dal 30 agosto 2001 al 10 giugno 2002. Le altre conseguenze che discendono da quanto precede saranno valutate complessivamente al termine dell’esame degli argomenti delle parti.
E – Sul ruolo marginale in seno all’intesa
1. Argomenti delle parti
298. [OSCURATO:PERSONA] sostiene di aver ricoperto solo un ruolo marginale in seno all’intesa. Essa sarebbe stata spinta a parteciparvi da imprese verticalmente integrate che, essendo sue fornitrici di materia prima, potevano esercitare pressioni su essa. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe infatti partecipato solo ad un numero limitato ed intervallato di riunioni (18 su 234 dal 1997 al 2002). Il suo ruolo marginale risulterebbe segnatamente dalle dichiarazioni rese nell’ambito delle domande di trattamento favorevole. [OSCURATO:PERSONA] menzionerebbe la [OSCURATO:PERSONA] in un unico passaggio, ove sottolinea come tale impresa partecipasse solo saltuariamente agli incontri tra concorrenti. Nelle dichiarazioni dell’ITC e della DWK non vi sarebbe nessuna affermazione incriminante nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe citata per più di due o tre volte, e in maniera incidentale, senza alcun riferimento al ruolo di questa impresa nel cartello. Allo stesso modo, nella sua dichiarazione, un rappresentante dell’ITC affermerebbe che «nel corso delle poche riunioni a cui [la [OSCURATO:PERSONA]] ha partecipato, i suoi rappresentanti hanno sempre assunto un ruolo marginale e del tutto passivo», che «gli altri produttori italiani di [AP] presenti alle riunioni del [OSCURATO:PERSONA] Italia consideravano [la [OSCURATO:PERSONA]] come un operatore indipendente, autonomo sul mercato, e poco prevedibile nelle sue scelte produttive e commerciali» o che «[la [OSCURATO:PERSONA]] spesso non forniva le informazioni che gli altri membri del [OSCURATO:PERSONA] Italia le richiedevano». Dovrebbe inoltre tenersi conto del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non esportava la propria produzione, mentre una parte delle discussioni nel [OSCURATO:PERSONA] riguardava le esportazioni, e che la parte essenziale del suo fatturato era realizzata grazie alle vendite del trefolo a tre fili e della vergella.
299. [OSCURATO:PERSONA] inoltre non avrebbe mai dato esecuzione ai presunti accordi e avrebbe sempre tentato di sottrarsi alle domande di informazioni. Tale indipendenza commerciale sarebbe confermata dal verbale fornito dalla ITC in relazione alla riunione del 20 luglio 1999, ove si legge «[OSCURATO:PERSONA] gira dappertutto» (pagina 16056 del fascicolo del procedimento amministrativo), e dalle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata spesso all’origine di tensioni con gli altri componenti del [OSCURATO:PERSONA] Italia (pagina 34619 del fascicolo del procedimento amministrativo). Inoltre, i suoi volumi di vendita sono aumentati costantemente, passando da una produzione di 1 700 tonnellate di trefolo a sette fili nel 1997 ad una di 7 410 tonnellate nel 2002. La sua presenza sul mercato sarebbe cresciuta a discapito dei concorrenti. Siffatti risultati non sarebbero compatibili con eventuali progetti di ripartizione del mercato. [OSCURATO:PERSONA] ove tali piani vi siano effettivamente stati, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai dato loro esecuzione e, anzi, il suo comportamento commerciale ne avrebbe fortemente compromesso l’efficacia.
300. In conclusione, gli aspetti specifici della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’intesa avrebbero dovuto condurre la [OSCURATO:PERSONA] ad applicarle una riduzione dell’ammenda maggiore del 5%, la quale sarebbe errata, sproporzionata e irragionevole.
301. [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione. Essa ricorda che la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] al cartello è confermata da numerosi documenti e dichiarazioni. Sarebbe del pari errato affermare che detta partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] Italia fosse limitata e discontinua, dal momento che la situazione della [OSCURATO:PERSONA] era oggetto di discussioni anche in sua assenza. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dimostrato di non essersi integrata nelle attività oggetto del [OSCURATO:PERSONA] Italia o di non aver tenuto conto delle informazioni commerciali scambiate con i suoi concorrenti. Quanto all’invocata mancata applicazione degli accordi, comportamenti occasionalmente scorretti in relazione ai prezzi fissati o ai clienti assegnati non dimostrerebbero di per sé la mancata attuazione dell’intesa (v. decisione impugnata, punto 1018). Nel caso specifico, la riduzione del 5% dell’importo di base accordata alla [OSCURATO:PERSONA] in applicazione degli orientamenti del 2006 terrebbe conto sia della circostanza che l’infrazione a cui la [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato rientra tra le più gravi violazioni del diritto della concorrenza, sia del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato in maniera limitata all’infrazione.
2. Giudizio del Tribunale
302. Nel quadro del presente motivo la [OSCURATO:PERSONA] invoca, da una parte, la sua partecipazione marginale all’infrazione e, dall’altra, la mancanza di effetti di tale partecipazione. In senso più ampio, la [OSCURATO:PERSONA] fa anche valere che la [OSCURATO:PERSONA] non ha preso in debita considerazione le peculiarità della sua partecipazione al cartello allorché ha deciso di concederle una riduzione dell’ammenda del 5% per tener conto del suo ruolo marginale o limitato nell’infrazione unica.
a) Elementi invocati per sostenere la fondatezza di una circostanza attenuante
303. In proposito, deve ricordarsi che le censure mosse dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del presente motivo sono state esaminate sotto due profili nella decisione impugnata, anzitutto, a titolo dell’esame degli argomenti tesi a dimostrare l’esistenza di una circostanza attenuante connessa alla «partecipazione minima e/o passiva» (decisione impugnata, sezione 19.2.2.3) e, poi, a titolo dell’esame degli argomenti volti a sostenere l’esistenza di una circostanza attenuante connessa alla «Non applicazione/ruolo sostanzialmente limitato» (decisione impugnata, sezione 19.2.2.5) (v. punto 86 supra).
304. In primo luogo, quanto al ruolo minore e/o passivo, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che, benché gli orientamenti del 1998 riconoscano che l’importo dell’ammenda possa essere ridotto se l’impresa ha assunto «un ruolo esclusivamente passivo o emulativo nella realizzazione dell’infrazione», gli orientamenti del 2006, applicabili al caso in esame, non includono più questa ipotesi tra le circostanze attenuanti. Ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], anche se un’impresa assume un ruolo soltanto passivo o emulativo, essa partecipa pur sempre al cartello, traendo vantaggi commerciali e incoraggiando gli altri partecipanti ad attuare gli accordi. Pertanto, un ruolo passivo o emulativo non costituirebbe una circostanza attenuante. Gli orientamenti del 2006, invece, premierebbero una partecipazione all’infrazione «sostanzialmente limitata», se la società interessata «non ha di fatto dato (...) applicazione [agli accordi] adottando un comportamento concorrenziale sul mercato». Nessuno dei destinatari della decisione sarebbe stato però in grado di addurre prove sufficienti in questo senso (decisione impugnata, punto 983).
305. In via incidentale, nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha nondimeno esaminato l’eventuale applicabilità degli orientamenti del 1998 ad un’infrazione terminata il 19 settembre 2002. In generale, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che, «[a]d ogni modo, nessuna delle parti avrebbe avuto diritto a una riduzione dell’ammenda in virtù del suo ruolo passivo neppure in base agli orientamenti del 1998 sulle ammende». [OSCURATO:PERSONA] fattispecie occorrerebbe che l’impresa tenga «un profilo basso, ossia non partecipi attivamente all’elaborazione dell’accordo o degli accordi anticoncorrenziali», o un «ruolo esclusivamente passivo» o di «emulazione» (decisione impugnata, punto 984). Tuttavia, nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] afferma anche che, «[a]l contrario [della situazione delle società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SLM e [OSCURATO:PERSONA]], la [OSCURATO:PERSONA] rileva che il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era sostanzialmente più limitato di quello degli altri partecipanti al cartello e che a dette società dovrebbe pertanto essere accordata una riduzione dell’ammenda» (decisione impugnata, punto 992).
306. In secondo luogo, per quanto riguarda l’affermazione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe attuato gli accordi, che essa avrebbe altresì perturbato l’intesa e adottato un comportamento concorrenziale sul mercato, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che, conformemente al punto 29, terzo trattino, degli orientamenti del 2006, per poter beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda a titolo della mancata applicazione dell’intesa è necessario che emerga dalle circostanze che, durante il periodo in cui un’impresa ha aderito agli accordi illeciti, essa si è effettivamente sottratta alla loro applicazione adottando un comportamento concorrenziale sul mercato o, almeno, che essa ha chiaramente e considerevolmente infranto gli obblighi di attuazione di tale intesa, sì da perturbarne lo stesso funzionamento. A tale riguardo la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che la [OSCURATO:PERSONA], al pari di tutti gli altri destinatari della decisione impugnata, aveva partecipato regolarmente a riunioni nel corso delle quali venivano discussi e verificati i prezzi, le quote e i clienti. [OSCURATO:PERSONA] ha anche precisato che, per sua stessa natura, l’attuazione dell’intesa in esame comportava una notevole distorsione della concorrenza. In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto impossibile valutare l’impatto reale di quest’intesa sul mercato nel caso di specie e, quindi, questo aspetto non è stato preso in considerazione nel calcolo dell’importo di base. Inoltre, ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], nessuna delle imprese ha dimostrato di essersi effettivamente sottratta all’applicazione degli accordi illeciti adottando un comportamento concorrenziale sul mercato o, quantomeno, di aver chiaramente e considerevolmente infranto gli obblighi di attuazione dell’intesa, sì da perturbarne lo stesso funzionamento. Di conseguenza, la disapplicazione o il ruolo sostanzialmente limitato non potevano essere riconosciuti come circostanze attenuanti (decisione impugnata, punti da 1013 a 1026).
307. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha concesso alla [OSCURATO:PERSONA] (e alla [OSCURATO:PERSONA]) una riduzione del 5% dell’importo di base (decisione impugnata, punto 1026). Essa ha svolto il seguente ragionamento:
«(1023) [OSCURATO:PERSONA] è però disposta ad accettare la limitata partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione. Ciò è dovuto al fatto che questi partecipanti hanno operato ai margini del cartello, hanno avuto una quantità più limitata di contatti con gli altri membri e hanno partecipato in misura marginale all’infrazione».
«(1025) [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato a circa 18 riunioni di cartello tra il 4.3.1997 e il 19.9.2002 e il suo caso è stato discusso in sua assenza in varie altre occasioni (...). Come confermato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rivestiva un ruolo marginale nel [OSCURATO:PERSONA] Italia, il che generava tensioni con gli altri partecipanti al [OSCURATO:PERSONA] Italia. Ciò è confermato da alcuni documenti risalenti all’epoca dei fatti: per esempio, nel verbale della riunione del 20.7.1999 si rileva che [OSCURATO:PERSONA] andava in tutte le direzioni; il 4.9.2000 si è discusso del problema “[OSCURATO:PERSONA]”; il [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stato affermato che [OSCURATO:PERSONA] aveva deciso di non far parte del cartello e anche l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] si è tenuta una discussione a proposito di “[OSCURATO:PERSONA]”».
b) Analisi
308. Al punto 29, terzo trattino, degli orientamenti del 2006, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che essa può ridurre l’importo di base dell’ammenda a titolo delle circostanze attenuanti «quando l’impresa fornisce la prova che la propria partecipazione all’infrazione è sostanzialmente marginale dimostrando altresì che, nel periodo in cui ha aderito agli accordi illeciti, non ha di fatto dato loro applicazione adottando un comportamento concorrenziale sul mercato; il fatto che un’impresa abbia partecipato a un’infrazione per una durata inferiore rispetto alle altre imprese non costituisce di per sé una circostanza attenuante, in quanto di tale circostanza si è già tenuto conto nella determinazione dell’importo di base».
309. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] ha concesso alla [OSCURATO:PERSONA] (come alla [OSCURATO:PERSONA]) una riduzione del 5% dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta per la sua partecipazione all’infrazione in esito al ragionamento esposto in una parte della decisione impugnata dedicata a tale circostanza attenuante. In modo quanto mai ambiguo, a questo proposito la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso, da un lato, che la circostanza attenuante di cui al punto 29, terzo trattino, degli orientamenti del 2006 non era soddisfatta nel caso in esame e, dall’altro, che la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione unica era tuttavia limitata, il che giustificava una riduzione del 5% dell’importo dell’ammenda che altrimenti avrebbe dovuto esserle inflitta (decisione impugnata, punti 1022, 1023 e 1026).
310. In risposta alle misure di organizzazione del procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che aveva ritenuto sussistente una differenza tra il ruolo «sostanzialmente limitato», di cui è menzione negli orientamenti del 2006, e il ruolo «limitato» riconosciuto alla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata.
311. [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre precisato che, quando il criterio da essa definito negli orientamenti del 2006 non è soddisfatto, il che avverrebbe nel caso di specie difettando la dimostrazione richiesta alla [OSCURATO:PERSONA] affinché questa possa richiedere il beneficio di una simile circostanza attenuante, essa ritiene tuttavia giustificato sottolineare una differenza nel grado di partecipazione delle imprese.
312. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso affermando che la riduzione del 5% non si fondava quindi sulla circostanza attenuante di cui al punto 29, terzo trattino, dei suoi orientamenti del 2006, ma è stata accordata nell’esercizio del suo potere discrezionale al fine di riflettere il ruolo della [OSCURATO:PERSONA] concedendole una riduzione commisurata al suo grado di partecipazione all’intesa.
313. Deve rilevarsi che, come affermato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua risposta alle misure di organizzazione del procedimento, l’elenco delle circostanze attenuanti di cui al punto 29 degli orientamenti del 2006 non è tassativo, come risulta chiaramente dal fatto che tale elenco è introdotto dall’espressione «quali» (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA] y Energía/[OSCURATO:PERSONA], T‑348/08, Racc., EU:T:2011:621, punti 279 e 280).
314. Inoltre, dalla giurisprudenza (v. punti 96 e da 98 a 103 supra) risulta altresì che la [OSCURATO:PERSONA], quando determina l’importo dell’ammenda da infliggere a un’impresa per sanzionare la sua partecipazione ad un’infrazione unica, è tenuta ad individualizzare tale sanzione in considerazione delle peculiarità della partecipazione di detta impresa all’infrazione. Una simile individualizzazione della sanzione è ancor più necessaria quando si tratta, come nel caso di specie, di un’infrazione complessa che riunisce diversi club i cui interessi commerciali sono conflittuali nell’arco di un periodo molto esteso, e allorché la partecipazione dell’impresa interessata al cartello presenta numerose peculiarità rispetto a quelle dei principali attori partecipanti al cartello.
315. Conseguentemente, sebbene la [OSCURATO:PERSONA] sia libera di scegliere in quale fase della determinazione dell’importo dell’ammenda le sembri adeguato individualizzare la sanzione alla luce della metodologia generale descritta negli orientamenti del 2006 – individualizzazione che è stata effettuata, ad esempio, nella fase della «determinazione dell’importo di base» per la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]; nella fase delle «circostanze attenuanti» per la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]; o in seguito alla fase «finale» per la ArcelorMittal, la cui ammenda è stata ridotta da EUR 276,5 milioni a EUR 45,7 a seguito delle due decisioni di modifica – resta tuttavia il fatto che, ove tale individualizzazione non sia stata effettuata tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti, spetterà allora al Tribunale, come gli è richiesto, di pronunciarsi sull’importo appropriato per sanzionare il comportamento dell’impresa interessata.
316. Nel caso di specie, per riconoscere e per stabilire al 5% l’ammontare della riduzione accordata alla [OSCURATO:PERSONA] per tener conto del suo ruolo limitato nell’infrazione unica, la [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione i seguenti elementi.
317. In via generale, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che la [OSCURATO:PERSONA] ha operato ai margini del cartello, che ha preso parte ad un numero limitato di contatti con gli altri membri dell’intesa e che vi ha partecipato in misura soltanto marginale. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] «ha partecipato a circa 18 riunioni di cartello tra il 4.3.1997 e il 19.9.2002», sottolineando al contempo che «il suo caso è stato discusso in sua assenza in varie altre occasioni». Essa ha anche riconosciuto che, come confermato dalla [OSCURATO:PERSONA] e da tre documenti citati a titolo d’esempio – relativi, rispettivamente, alle riunioni del 20 luglio 1999, del 4 settembre 2000 e dell’11 gennaio 2002 –, la [OSCURATO:PERSONA] «rivestiva un ruolo marginale nel [OSCURATO:PERSONA] Italia, il che generava tensioni con gli altri partecipanti al [OSCURATO:PERSONA] Italia» (decisione impugnata, punti 1023 e 1025).
318. Alla luce delle circostanze richiamate dalla [OSCURATO:PERSONA], la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’intesa presenta talune peculiarità di cui deve tenersi conto per determinare l’importo dell’ammenda. Sebbene simili circostanze attestino già il ruolo limitato rivestito dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’intesa, come peraltro riconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA], ne consegue tuttavia che il livello di riduzione concesso (5%) non è stato stabilito ad un livello adeguato, considerata la natura e l’insieme delle circostanze rilevanti che connotano la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’intesa.
319. Difatti, in primo luogo, per quanto riguarda il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha operato ai margini dell’intesa, una simile circostanza non è priva di rilevanza. Invero, dal fascicolo risulta che, di tutti gli accordi di cui è composta l’infrazione unica, la [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato al solo [OSCURATO:PERSONA] Italia. [OSCURATO:PERSONA] pertanto non può essere trattata al pari di un’impresa implicata in tutta l’infrazione unica accertata dalla [OSCURATO:PERSONA] per il periodo compreso tra il 1997 e il 2002.
320. Allo stesso modo, la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’intesa, già di per sé limitata, era altrettanto limitata in seno al [OSCURATO:PERSONA] Italia, in cui la [OSCURATO:PERSONA] non ha partecipato all’aspetto esterno. [OSCURATO:PERSONA] riconosce che la [OSCURATO:PERSONA] non esportava in [OSCURATO:PERSONA] continentale dal 1997 al 2002 (decisione impugnata, punto 651), ma di ciò non tiene conto per valutare il ruolo limitato della [OSCURATO:PERSONA]. In mancanza di esportazioni, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva partecipare alle pratiche che non interessavano l’Italia. È certamente vero che, anche in mancanza di vendite al di fuori dell’Italia, la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] Italia le consentiva comunque di tutelare le proprie posizioni nel suo mercato nazionale e così sottrarsi alla normale concorrenza. Ciò nondimeno, il ruolo della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda i mercati esterni all’Italia era nullo o assai ridotto.
321. Inoltre, la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] agli accordi attinenti al trefolo a sette fili non era della stessa natura di quella che univa i principali attori di tale club, come risulta da numerosi elementi di prova che distinguono due categorie di operatori in seno al [OSCURATO:PERSONA] Italia. [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre a lungo ignorato sia la dimensione paneuropea dell’infrazione che il fatto che questa riguardava anche il trefolo a tre fili all’interno del [OSCURATO:PERSONA] Italia.
322. Rilevanti differenze distinguono pertanto la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione unica da quella di un’impresa che, come la [OSCURATO:PERSONA], ha preso parte a tutti gli aspetti dell’intesa.
323. In secondo luogo, mentre la [OSCURATO:PERSONA] riconosce che la [OSCURATO:PERSONA] ha presenziato a un numero limitato di riunioni, essa rileva del pari che, in altre occasioni, la sua situazione sarebbe stata menzionata anche in sua assenza. Tuttavia, dal fascicolo risulta che le occasioni in cui la sua situazione è stata realmente presa in considerazione a fini anticoncorrenziali dai membri del [OSCURATO:PERSONA] Italia sono meno numerose di quelle indicate dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata (v., relativamente alla riunione del 30 agosto 2001, punti 244 e seguenti supra e, relativamente alla riunione del 10 giugno 2002, punti 283 e seguenti supra). Taluni elementi consentono inoltre di ritenere che spesso la [OSCURATO:PERSONA] fosse ammessa in un secondo momento ovvero che essa abbandonasse riunioni organizzate nell’ambito istituzionale di un’associazione di categoria (v. le dichiarazioni di un rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] comunicate dalla [OSCURATO:PERSONA] o, relativamente alla riunione del 9 ottobre 2000, punti 124 e seguenti supra).
324. In terzo luogo, la stessa [OSCURATO:PERSONA] ha chiaramente stabilito che i partecipanti all’infrazione erano consapevoli della situazione particolare della [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, dai documenti e dalle dichiarazioni fatte valere in proposito dalla [OSCURATO:PERSONA], taluni dei quali sono del resto richiamati nella decisione impugnata, risulta che la [OSCURATO:PERSONA] era percepita come un partecipante marginale, poco affidabile, del [OSCURATO:PERSONA] Italia.
325. Tuttavia, non può convenirsi con la [OSCURATO:PERSONA] quando questa asserisce di non aver «mai» applicato i «presunti» accordi ai quali essa avrebbe partecipato. Per quanto la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’intesa fosse limitata, risulta nondimeno dal fascicolo che questa è stata dimostrata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata.
326. Una simile conclusione non significa che le informazioni comunicate dalla [OSCURATO:PERSONA] circa il suo comportamento commerciale siano prive di interesse. Siffatte informazioni suggeriscono invero che la [OSCURATO:PERSONA] non partecipava pienamente all’intesa. Alla luce dei dati comunicati in proposito dalla [OSCURATO:PERSONA], quelli che la [OSCURATO:PERSONA] considera meri «comportamenti scorretti» nella decisione impugnata possono essere parimenti considerati come un comportamento commerciale aggressivo sul trefolo a sette fili in Italia. [OSCURATO:PERSONA] aveva difatti investito in macchinari per modernizzare la propria produzione e il proprio fatturato (passato da EUR 5,6 milioni nel 1997 a oltre EUR 9 milioni nel 2002 per il trefolo a sette fili) come le quantità prodotte (passate da 1 700 tonnellate di trefolo a sette fili nel 1997 a 7 410 tonnellate nel 2002) erano in costante aumento.
327. Tali risultati consentono di spiegare la diffidenza manifestata in varie occasioni dai membri dell’intesa nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. Inseritasi nel mercato del trefolo a sette fili più di recente rispetto agli altri e con una quota di mercato in costante aumento, mentre uno degli obiettivi essenziali del cartello era quello di stabilizzare le quote di mercato ripartendosi i clienti, la [OSCURATO:PERSONA] si distingueva per il suo comportamento commerciale rispetto a quello degli altri operatori del [OSCURATO:PERSONA] Italia, che cercavano piuttosto sbocchi di mercato al di fuori dell’Italia e tentavano di non entrare in concorrenza reciproca in Italia.
c) Conclusioni
328. Sebbene debba convenirsi con la [OSCURATO:PERSONA] quando ritiene che la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] al cartello fosse effettivamente limitata, il che giustificava il fatto di tenerne conto nella determinazione dell’importo dell’ammenda a titolo delle circostanze attenuanti, deve anche considerarsi che il livello della riduzione dell’ammenda applicata a tale titolo, ossia solo il 5%, non tiene sufficientemente conto delle peculiarità della situazione della [OSCURATO:PERSONA] all’interno dell’intesa.
329. In tale contesto, spetta allo stesso Tribunale prevedere, nell’ambito della sua competenza estesa al merito, di cui gli è chiesto di fare applicazione nella presente causa, come debba tenersi conto del ruolo limitato della [OSCURATO:PERSONA] all’interno del cartello nella determinazione dell’importo dell’ammenda.
F – Sull’assenza di carattere intenzionale nella condotta censurata
1. Argomenti delle parti
330. [OSCURATO:PERSONA] fa valere di essere una piccola impresa, le cui vendite di AP sono effettuate in Italia. La sua quota di mercato nel settore aggregato del trefolo a sette fili e del trefolo a tre fili tra il 1997 e il 2002 oscillava tra il 6,5% e il 10%. Considerando il solo trefolo a sette fili, la quota di mercato della [OSCURATO:PERSONA] in Italia è variata tra l’1,7% e il 5,1%. Essa non disporrebbe di un dipartimento legale interno e mai si sarebbe trovata a dover fronteggiare questioni legate al diritto della concorrenza. La sua partecipazione al [OSCURATO:PERSONA] Italia sarebbe stata sporadica, si sarebbe svolta essenzialmente nel quadro istituzionale di un’associazione di categoria ed essa avrebbe mantenuto un comportamento concorrenziale sul mercato. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto alcun interesse pratico alla partecipazione alle riunioni del cartello e, in ogni caso, non avrebbe avuto alcuna intenzione di porre in essere comportamenti che potessero integrare una violazione alla norme sulla concorrenza, né avrebbe potuto immaginare che da un ruolo tanto marginale come quello da essa ricoperto potessero scaturire conseguenze anticoncorrenziali. L’infrazione ad essa imputata, in altre parole, non potrebbe essere considerata dolosa, bensì frutto di mera negligenza, una delle circostanze attenuanti menzionate dagli orientamenti del 2006. L’importo dell’ammenda inflitta dovrebbe quindi essere ridotto per tener conto della totale assenza di dolo nella condotta addebitata.
331. [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione.
2. Giudizio del Tribunale
332. In sostanza, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tener conto del fatto che l’infrazione addebitatale non è stata commessa con proposito deliberato, intenzionalmente, ma per mera negligenza.
333. In via generale, non vi è infrazione all’articolo 101 TFUE senza che sia dimostrato che le imprese interessate hanno avuto l’intenzione di partecipare ad una pratica anticoncorrenziale. Infatti, gli «accordi» o le «pratiche concordate» vietati dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE necessitano, in una qualunque forma, una manifestazione di volontà delle imprese di accordarsi sull’oggetto o sull’effetto dell’intesa, il quale è «impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno». Tale manifestazione di volontà può risultare da un’azione positiva, quale la firma di un accordo o la partecipazione ad una pratica concordata, ma anche da un’imprudenza o da una mera negligenza.
334. A tale proposito si deve rilevare che, a termini dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, la «[OSCURATO:PERSONA] può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese (...) quando, intenzionalmente o per negligenza: (...) commettono un’infrazione alle disposizioni dell’articolo [101 TFUE]».
335. Al punto 29, secondo trattino, degli orientamenti del 2006, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che essa può ridurre l’importo di base dell’ammenda a titolo delle circostanze attenuanti «quando l’impresa fornisce la prova che l’infrazione è stata commessa per negligenza».
336. Nel caso di specie, tuttavia, si deve necessariamente rilevare che l’argomentazione della [OSCURATO:PERSONA] volta a sostenere che dovrebbe esserle riconosciuta una circostanza attenuante, in quanto essa avrebbe commesso l’infrazione per negligenza, è priva di fondamento in fatto. Dal fascicolo infatti, come fatto valere dalla [OSCURATO:PERSONA], emerge che la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] Italia non può essere il frutto di negligenza, ma è il risultato di un’azione deliberata da parte sua, come attestano ad esempio le informazioni fornite dagli altri membri del [OSCURATO:PERSONA] Italia, alla riunione del 4 marzo 1997, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] desiderava riunirsi ad essi, come farà qualche giorno più tardi alla riunione del 10 marzo 1997 e in più occasioni successive fino alla riunione del 19 settembre 2002.
337. Nessuna delle ragioni addotte dalla [OSCURATO:PERSONA] per dimostrare la propria negligenza, vale a dire la propria natura di piccola impresa familiare, che vende unicamente in Italia senza esportazioni, la scarsa rilevanza della sua quota di mercato, inferiore al 10% (trefolo a tre fili e trefolo a sette fili) o al 5% (trefolo a sette fili), la mancanza di un dipartimento legale interno o la sua presunta ignoranza dei principi che regolano il diritto in materia di concorrenza, o ancora le particolarità della sua partecipazione all’intesa, è idonea a dimostrare che non è in modo intenzionale che essa ha aderito, poi ha lasciato, poi ha aderito di nuovo al [OSCURATO:PERSONA] Italia nel corso del periodo da marzo 1997 a settembre 2002.
338. Da quanto precede risulta che il quinto motivo deve essere respinto in quanto infondato.
G – Sui motivi aggiuntivi relativi alla violazione del principio di proporzionalità e del principio di parità di trattamento
1. Argomenti delle parti
339. A seguito della seconda decisione di modifica, la [OSCURATO:PERSONA] ha adeguato i suoi motivi per far valere la violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento nella determinazione dell’importo dell’ammenda a causa del trattamento di cui hanno beneficiato la ArcelorMittal e la [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quello riservatole. Essa evidenzia che, a seguito della seconda decisione di modifica, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che l’ammenda inflitta all’ArcelorMittal, corrispondente allo 0,5% del fatturato di tale impresa, fosse eccessivo e l’ha dunque ridotta allo 0,1% del suo fatturato. La stessa soluzione varrebbe per la riduzione concessa all’[OSCURATO:PERSONA] e alla SLM. Orbene, a titolo di paragone, la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato l’importo dell’ammenda della [OSCURATO:PERSONA] al massimo autorizzato, cioè al 10% del fatturato di tale impresa, implicando per quest’ultima il rischio di fallimento. Si tratterebbe in questo caso di una violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento.
340. [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione.
2. Giudizio del Tribunale
341. Le situazioni prese in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] per ridurre l’importo delle ammende inflitte all’ArcelorMittal e alle sue filiali nonché all’[OSCURATO:PERSONA] e alla sua filiale SLM sono chiaramente differenti dalla situazione della [OSCURATO:PERSONA].
342. Per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], la sua partecipazione all’infrazione le è direttamente imputabile mentre, per l’ArcelorMittal e l’[OSCURATO:PERSONA], tale partecipazione all’infrazione si fonda sulla presunzione secondo cui, a causa della rilevanza della partecipazione capitalistica detenuta nella o nelle filiali di tali società che hanno partecipato direttamente all’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] può esigere che dette società siano solidalmente responsabili per il pagamento delle ammende irrogate.
343. Pertanto, né il principio di proporzionalità né il principio di parità di trattamento risultano violati nella presente causa allorché si tratta di valutare l’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] alla luce del trattamento di cui hanno potuto beneficiare le imprese destinatarie della seconda decisione di modifica.
344. Dalle considerazioni che precedono risulta che i motivi aggiuntivi devono essere respinti in quanto infondati.
H – Sull’incapacità contributiva
1. Contenuto della decisione impugnata
345. Ventitré persone giuridiche, tra cui la [OSCURATO:PERSONA], hanno invocato la propria incapacità contributiva dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] durante il procedimento amministrativo iniziale (decisione impugnata, punto 1133).
346. Nell’ambito di tale esame, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere in primo luogo che, quando un’impresa argomenta che l’ammenda stimata ha un impatto negativo sulla sua situazione finanziaria, senza addurre nessuna credibile prova che dimostri la propria incapacità di pagare l’ammenda prevista, essa non è in dovere, nel determinare l’ammontare dell’ammenda, di tener conto di una simile situazione, poiché il riconoscimento di un obbligo di tal genere significherebbe accordare un ingiustificato vantaggio competitivo a quelle aziende che meno si sono adattate alle condizioni di mercato (decisione impugnata, punto 1134).
347. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato di aver condotto il proprio esame sulla base della situazione esistente al momento dell’adozione della decisione impugnata. Alla luce dei dati forniti dalle imprese interessate, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato la situazione finanziaria individuale di tali imprese, i loro stati patrimoniali per gli esercizi dal 2004 al 2009 nonché le proiezioni dal 2010 al 2012. [OSCURATO:PERSONA] ha anche tenuto conto dell’impatto della crisi economica e finanziaria mondiale sul settore dell’acciaio e delle conseguenze previste per le imprese interessate in termini di caduta della domanda e diminuzione dei prezzi o di accesso al credito. In particolare, in conseguenza della crisi economica, sarà difficile per le imprese del settore mantenere le proprie linee di credito presso le banche ed ottenere adeguati finanziamenti (decisione impugnata, punti da 1135 a 1137).
348. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato che il fatto che un’impresa sia sottoposta a procedura di liquidazione non significa necessariamente che vi sia sempre una perdita totale del valore del suo patrimonio e, pertanto, ciò non costituirebbe un motivo sufficiente per ridurre l’importo dell’ammenda che altrimenti sarebbe stata imposta. Infatti, le liquidazioni potrebbero talvolta svolgersi in modalità organizzate e volontarie, come parte di un piano di ristrutturazione nel quale nuovi proprietari o una nuova gestione continuano a sviluppare l’impresa e il suo patrimonio. Perciò, ciascuna delle persone giuridiche che ha invocato l’incapacità contributiva deve dimostrare che non esistono valide soluzioni alternative praticabili. Se non vi è credibile indicazione di soluzioni alternative praticabili entro un lasso di tempo ragionevolmente breve che consenta il mantenimento dell’impresa, la [OSCURATO:PERSONA] ha allora stimato che vi sia un rischio sufficientemente alto che il patrimonio dell’impresa possa perdere una parte significativa del suo valore se, come risultato dell’imposizione dell’ammenda, le imprese entrassero in liquidazione (decisione impugnata, punto 1138).
349. Allorché le condizioni descritte nel punto 35 degli orientamenti del 2006 sono soddisfatte, la [OSCURATO:PERSONA] ha definito la riduzione dell’ammontare dell’ammenda applicata a ciascuna impresa in esame sulla base della capacità dell’impresa in questione di pagare l’ammontare finale dell’ammenda imposta e dell’effetto che questo pagamento possa avere sulla sua redditività economica (decisione impugnata, punto 1139).
350. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la richiesta della [OSCURATO:PERSONA] affermando che il saldo di cassa e i fondi disponibili alla fine del 2009 sono approssimativamente pari al doppio dell’ammontare dell’ammenda, mentre il saldo di cassa previsto e i fondi disponibili nel 2010 e 2011 corrispondevano a più di due volte e mezzo l’ammontare dell’ammenda. Questi due elementi sarebbero sufficienti per respingere la domanda fondata sull’incapacità contributiva. Vi sarebbero due ulteriori elementi a sostegno del rigetto: una considerevole fuoriuscita di liquidità avvenuta nel 2009, quando la [OSCURATO:PERSONA] ha prestato la somma di EUR 1,46 milioni a [OSCURATO:SOCIETA], una società immobiliare che appartiene ai medesimi azionisti, ed un’ipoteca costituita dalla [OSCURATO:PERSONA] per la propria esposizione debitoria di lungo periodo, il cui ammontare è molto più alto dell’attuale esposizione del prestito garantito. Tale ampio divario potrebbe facilitare la concessione di un ulteriore credito (decisione impugnata, punti 1162 e 1163).
2. Argomenti delle parti
351. [OSCURATO:PERSONA] contesta i motivi su cui si basa la decisione impugnata per respingere la sua domanda fondata sulla sua incapacità contributiva. In primo luogo, dai dati comunicati alla [OSCURATO:PERSONA] il 25 maggio 2010 si evincerebbe che il pagamento di un’ammenda di EUR 3,2 milioni avrebbe un impatto significativo su una già precaria situazione finanziaria. Privata di cassa, la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe incrementare la propria esposizione debitoria per pagare l’ammenda e vi sarebbe il rischio che gli organismi finanziari revochino i crediti concessi. In secondo luogo, il prestito accordato alla [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe un prestito concesso regolarmente ad una società immobiliare che appartiene agli stessi azionisti, il cui ammontare è stato debitamente contabilizzato. Tale prestito non modificherebbe l’effetto che produrrebbe il pagamento dell’ammenda sulla [OSCURATO:PERSONA]. In terzo luogo, per quanto attiene all’ipoteca, la [OSCURATO:PERSONA] fa notare che la differenza tra l’importo prestato e quello garantito dall’ipoteca non costituirebbe la prova della possibilità di ottenere ulteriore credito bancario, ma sarebbe indice dello stato di insolvenza della [OSCURATO:PERSONA], costretta a fornire una garanzia ipotecaria di valore maggiore delle potenziali pretese del creditore. Ulteriori finanziamenti potrebbero essere unicamente garantiti da una ipoteca di secondo grado.
352. In aggiunta, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che le condizioni previste dal punto 35 degli orientamenti del 2006 sono soddisfatte. Tenuto conto del suo elevato indebitamento, un’ammenda che incrementasse del 50% la già deficitaria posizione finanziaria netta del gruppo sarebbe tale da comprometterne irrimediabilmente la redditività economica e da privare di qualsiasi valore il suo patrimonio.
353. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere la violazione del principio di parità di trattamento, paragonando il trattamento della propria posizione con quello concesso alla CB e all’[OSCURATO:PERSONA], le quali hanno ricoperto un ruolo più importante nel cartello. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA], un’impresa di modeste dimensioni di cui è accertata la ridotta partecipazione al cartello, è condannata a pagare un’ammenda maggiore (EUR 3,2 milioni) di quella della CB (EUR 2,5 milioni) e dell’[OSCURATO:PERSONA] (EUR 0,8 milioni).
354. [OSCURATO:PERSONA] contesta questo argomento, facendo rinvio in sostanza al contenuto della decisione impugnata.
3. Giudizio del Tribunale
a) Considerazioni preliminari
Punto 35 degli orientamenti del 2006
355. Il punto 35 degli orientamenti del 2006 contempla l’incidenza che può avere la capacità contributiva di un’impresa sanzionata per aver violato l’articolo 101 TFUE sul calcolo dell’ammenda che può esserle imposta. Tale punto è così redatto:
«In circostanze eccezionali la [OSCURATO:PERSONA] può, a richiesta, tener conto della mancanza di capacità contributiva di un’impresa in un contesto sociale ed economico particolare. [OSCURATO:PERSONA] non concederà alcuna riduzione di ammenda basata unicamente sulla constatazione di una situazione finanziaria sfavorevole o deficitaria. Una riduzione potrebbe essere concessa soltanto su presentazione di prove oggettive dalle quali risulti che l’imposizione di un’ammenda, alle condizioni fissate dai presenti orientamenti, pregiudicherebbe irrimediabilmente la redditività economica dell’impresa e priverebbe i suoi attivi di qualsiasi valore».
356. Secondo una giurisprudenza costante, adottando norme di comportamento, quali gli orientamenti, ed annunciando, con la loro pubblicazione, che esse verranno da quel momento in avanti applicate ai casi a cui esse si riferiscono, la [OSCURATO:PERSONA] si autolimita nell’esercizio del suo potere discrezionale e non può discostarsi da tali norme, pena una sanzione, eventualmente, a titolo di violazione di principi generali del diritto, quali la parità di trattamento o la tutela del legittimo affidamento (sentenze del 28 giugno 2005, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Racc., EU:C:2005:408, punto 211, e del 12 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] e non ferrum Metallpulver/[OSCURATO:PERSONA], T‑400/09, EU:T:2012:675, punto 40).
357. Va rilevato, anzitutto, che una riduzione dell’ammenda ai sensi del punto 35 degli orientamenti del 2006 può essere concessa unicamente in circostanze eccezionali e alle condizioni definite in tali orientamenti. Pertanto, da un lato, deve dimostrarsi che l’ammenda inflitta «pregiudicherebbe irrimediabilmente la redditività economica dell’impresa e priverebbe i suoi attivi di qualsiasi valore». Dall’altro, deve provarsi anche l’esistenza di un «contesto sociale ed economico particolare». Si deve ricordare, inoltre, che tali due gruppi di condizioni sono stati precedentemente enucleati dai giudici dell’Unione.
358. Quanto al primo gruppo di condizioni, la Corte ha già dichiarato che, in via di principio, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta, in sede di determinazione dell’ammontare dell’ammenda da infliggere per una violazione delle norme sulla concorrenza, a prendere in considerazione la situazione finanziaria di passività di un’impresa, dal momento che il riconoscimento di un tale obbligo procurerebbe un vantaggio concorrenziale ingiustificato alle imprese meno idonee alle condizioni del mercato (sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 356 supra, EU:C:2005:408, punto 327, e [OSCURATO:PERSONA] e non ferrum Metallpulver/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 356 supra, EU:T:2012:675, punto 94).
359. Infatti, se così fosse, sussisterebbe il rischio che dette imprese siano favorite a scapito di altre imprese, più efficienti e meglio gestite. Perciò, la semplice constatazione di una situazione finanziaria sfavorevole o deficitaria dell’impresa interessata non può costituire fondamento sufficiente di una domanda diretta a ottenere che la [OSCURATO:PERSONA] tenga conto dell’incapacità contributiva di tale impresa per accordarle una riduzione d’ammenda.
360. Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, il fatto che un provvedimento adottato da un’autorità dell’Unione cagioni il fallimento ovvero la liquidazione di un’impresa non è vietato, in quanto tale, dal diritto dell’Unione. Sebbene una simile operazione possa pregiudicare gli interessi finanziari dei proprietari o degli azionisti, ciò non significa tuttavia che gli elementi personali, materiali e immateriali da cui l’impresa è costituita perdano anch’essi il loro valore (v., in tal senso, sentenze del 29 aprile 2004, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑236/01, da T‑244/01 a T‑246/01, T‑251/01 e T‑252/01, Racc., EU:T:2004:118, punto 372, ed [OSCURATO:PERSONA] e non ferrum Metallpulver/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 356 supra, EU:T:2012:675, punto 50).
361. Dalla suddetta giurisprudenza può dedursi che solo nel caso della perdita di valore degli elementi personali, materiali e immateriali di cui l’impresa è costituita, in altri termini del suo patrimonio, potrebbe essere giustificato che, al momento della fissazione dell’importo dell’ammenda, venga presa in considerazione l’eventualità del suo fallimento o della sua liquidazione in conseguenza dell’imposizione di tale ammenda (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e non ferrum Metallpulver/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 356 supra, EU:T:2012:675, punto 51).
362. Infatti, la liquidazione di una società non implica necessariamente il venir meno dell’impresa in questione. Questa può continuare ad esistere in quanto tale, o nel caso di ricapitalizzazione della società, o nel caso di rilievo complessivo degli elementi del suo patrimonio da parte di un altro ente. Un tale rilievo può avvenire vuoi mediante un acquisto volontario, vuoi mediante una vendita forzata dell’attivo della società con continuità operativa (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e non ferrum Metallpulver/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 356 supra, EU:T:2012:675, punto 97).
363. Pertanto, il riferimento, fatto al punto 35 degli orientamenti del 2006, alla totale perdita di valore del patrimonio dell’impresa interessata deve essere inteso nel senso che esso ha ad oggetto la situazione in cui il rilievo dell’impresa nelle circostanze indicate al precedente punto 362 risulti improbabile se non addirittura impossibile. In una simile ipotesi, gli elementi patrimoniali di tale impresa saranno offerti in vendita separatamente ed è probabile che molti di essi non trovino alcun acquirente o, nell’ipotesi migliore, siano venduti solo ad un prezzo significativamente ridotto (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e non ferrum Metallpulver/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 356 supra, EU:T:2012:675, punto 98).
364. Per quanto riguarda il secondo gruppo di condizioni, relativo alla sussistenza di un contesto economico sociale particolare, secondo la giurisprudenza esso rinvia alle conseguenze che il pagamento dell’ammenda potrebbe produrre, segnatamente in termini di aumento della disoccupazione o di deterioramento dei settori economici a monte e a valle dell’impresa interessata (sentenze SGL [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 102 supra, EU:C:2006:433, punto 106, ed [OSCURATO:PERSONA] e non ferrum Metallpulver/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 356 supra, EU:T:2012:675, punto 99).
365. Pertanto, se le condizioni cumulative prima menzionate sono soddisfatte, il fatto di imporre un’ammenda che rechi il rischio di provocare il venir meno di un’impresa sarebbe contrario all’obiettivo perseguito dal punto 35 degli orientamenti del 2006. L’applicazione di tale punto alle imprese interessate configura, in tal modo, un’espressione concreta del principio di proporzionalità in materia di sanzioni delle infrazioni al diritto della concorrenza (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e non ferrum Metallpulver/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 356 supra, EU:T:2012:675, punto 100).
366. Infine, come la [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato giustamente dinanzi al giudice del procedimento sommario nonché, in varie occasioni, nell’ambito delle fasi scritta e orale del procedimento dinanzi al Tribunale, dato che l’applicazione del punto 35 degli orientamenti del 2006 costituisce l’ultimo elemento preso in considerazione nella determinazione dell’importo delle ammende inflitte per violazione delle norme in materia di concorrenza applicabili alle imprese, la valutazione della capacità contributiva delle imprese sanzionate ricade nell’ambito della competenza estesa al merito prevista all’articolo 261 TFUE e all’articolo 31 del regolamento n. 1/2003.
367. Quanto alla portata di tale competenza, occorre ricordare che essa configura una modalità di attuazione del principio di tutela giurisdizionale effettiva, principio generale del diritto dell’Unione che trova adesso espressione nell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e che corrisponde, nel diritto dell’Unione, all’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, siglata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU») (sentenze dell’8 dicembre 2011, Chalkor/[OSCURATO:PERSONA], C‑386/10 P, Racc., EU:C:2011:815, punto 51; del 6 novembre 2012, Otis e a., C‑199/11, Racc., EU:C:2012:684, punto 47, e del 18 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑501/11 P, Racc., EU:C:2013:522, punto 36).
368. Secondo la giurisprudenza, infatti, il rispetto dell’articolo 6 della CEDU non esclude che, in un procedimento di natura amministrativa, una «pena» sia anzitutto inflitta da un’autorità amministrativa. Si presuppone però che la decisione di un’autorità amministrativa che non soddisfi, di per sé, le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU debba subire il controllo a posteriori di un organo giurisdizionale con competenza estesa al merito. Tra le caratteristiche di un simile organo vi è il potere di riformare sotto tutti i profili, in fatto come in diritto, la decisione adottata. Tale organo giurisdizionale deve essere in particolare competente a pronunciarsi su tutte le questioni di fatto e di diritto rilevanti per la controversia di cui è investito (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 367 supra, EU:C:2013:522, punto 35; sentenze della Corte EDU, del 27 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] c. Italia, n. 43509/08, § 59, e del 7 giugno 2012, Segame c. [OSCURATO:PERSONA], n. 4837/06, § 55 e giurisprudenza ivi citata).
369. Peraltro, la mancanza di controllo d’ufficio di tutta la decisione impugnata non viola il principio della tutela giurisdizionale effettiva. Non è indispensabile al rispetto di tale principio il fatto che il Tribunale, che è senza dubbio tenuto a rispondere ai motivi sollevati e ad esercitare un controllo tanto in diritto quanto in fatto, abbia l’obbligo di procedere d’ufficio ad una nuova istruzione completa del fascicolo (sentenza Chalkor/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 367 supra, EU:C:2011:815, punti 51 e 66).
370. Pertanto, fatti salvi i motivi d’ordine pubblico che è tenuto ad esaminare e, se del caso, a sollevare d’ufficio, il giudice dell’Unione ha il compito di effettuare il controllo ad esso incombente sulla base degli elementi prodotti dal ricorrente a sostegno dei motivi dedotti, e non può basarsi sul potere discrezionale di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda la valutazione di tali elementi, al fine di rinunciare a un controllo approfondito tanto in diritto quanto in fatto (v., in tal senso, sentenza Chalkor/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 367 supra, EU:C:2011:815, punto 62).
371. Infine, il giudice dotato di competenza estesa al merito deve tener conto, in via di principio e senza pregiudizio dell’esame degli elementi sottopostigli dalle parti, della situazione di diritto e di fatto esistente alla data in cui egli statuisce qualora ritenga giustificato esercitare il proprio potere di riforma (v., in tal senso, sentenze del 6 marzo 1974, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], 6/73 e 7/73, Racc., EU:C:1974:18, punti 51 e 52; del 14 luglio 1995, CB/[OSCURATO:PERSONA], T‑275/94, Racc., EU:T:1995:141, punto 61; del 5 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑11/06, Racc., EU:T:2011:560, punti da 282 a 285, e del 27 febbraio 2014, InnoLux/[OSCURATO:PERSONA], T‑91/11, Racc., EU:T:2014:92, punto 157).
372. È sulla scorta delle suddette considerazioni generali e alla luce dei motivi di fatto e di diritto presentati dalle parti dinanzi al Tribunale che occorre valutare il ragionamento svolto nella decisione impugnata.
Principi di proporzionalità e di parità di trattamento
373. Per quanto attiene al principio di proporzionalità, si deve rammentare che tale principio esige che gli atti delle istituzioni non superino i limiti di ciò che è idoneo e necessario al conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere a quella meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (sentenze del 13 novembre 1990, Fedesa e a., C‑331/88, Racc., EU:C:1990:391, punto 13, e del 5 maggio 1998, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑180/96, Racc., EU:C:1998:192, punto 96, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 371 supra, EU:T:2011:560, punto 104).
374. Nell’ambito dei procedimenti avviati dalla [OSCURATO:PERSONA] per sanzionare le violazioni delle norme in materia di concorrenza, l’applicazione di tale principio comporta che le ammende non debbano essere sproporzionate riguardo agli obiettivi perseguiti, vale a dire riguardo al rispetto di tali norme, e che l’importo dell’ammenda inflitta a un’impresa per un’infrazione in materia di concorrenza debba essere commisurata all’infrazione, valutata nel suo complesso, tenendo conto, segnatamente, della gravità di quest’ultima. In particolare, il principio di proporzionalità implica che la [OSCURATO:PERSONA] debba fissare l’importo dell’ammenda proporzionalmente agli elementi presi in considerazione per valutare la gravità dell’infrazione e che a tal fine essa debba applicare detti elementi in modo coerente e obiettivamente giustificato (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 371 supra, EU:T:2011:560, punto 105).
375. Inoltre, da giurisprudenza costante risulta che il principio di parità di trattamento è violato quando situazioni analoghe vengono trattate in maniera differente o quando situazioni differenti vengono trattate in maniera identica, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 371 supra, EU:T:2011:560, punto 102).
376. I suddetti principi sono applicabili alla questione se la [OSCURATO:PERSONA] abbia valutato correttamente gli argomenti invocati a sostegno di una domanda diretta ad ottenere che la stessa tenga conto della mancanza di capacità contributiva nella determinazione dell’importo dell’ammenda. Nel caso di specie, la loro attuazione è agevolata per il fatto che le circostanze prese in considerazione per valutare l’incapacità contributiva sono identiche da un’impresa all’altra, nonostante le loro situazioni finanziarie siano distinte (v. punti da 345 a 350 supra). Lo stesso vale per quanto riguarda gli elementi relativi alla solvibilità e alla liquidità di un’impresa, la struttura del suo bilancio e la natura del suo azionariato.
b) Analisi
377. Ai punti 1162 e 1163 della decisione impugnata (v. punto 350 supra), la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la domanda con cui la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva che si tenesse conto dell’asserita incapacità contributiva al fine di ridurre l’importo dell’ammenda, rilevando che la [OSCURATO:PERSONA] disponeva di capitali sufficienti per pagare un’ammenda di importo pari a EUR 3,2 milioni, segnatamente in considerazione delle risorse disponibili in seno all’impresa o delle possibilità di ottenere un credito supplementare presso le banche.
378. Allo stesso modo, con l’ordinanza del 12 luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑422/10 R, EU:T:2011:349), il presidente del Tribunale ha respinto l’istanza di sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata. Detta ordinanza era motivata in base alla mancanza di urgenza della domanda di provvedimenti provvisori (v. punti 43 e 48 supra).
379. Inoltre, nella sua risposta alle misure di organizzazione del Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato, senza ulteriori precisazioni, che, il 18 novembre 2013, essa aveva presentato alla [OSCURATO:PERSONA] una nuova domanda affinché si tenesse conto della sua incapacità contributiva in ragione della sua situazione economica e finanziaria. Tale domanda sarebbe stata completata il 20 e il 24 gennaio 2014.
380. In udienza, le parti hanno affermato che la predetta domanda era stata infine respinta, senza fornire dati circa la situazione finanziaria attuale dell’impresa. Al riguardo la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che la sua risposta confermava la valutazione precedentemente esposta nella decisione impugnata.
381. Alla luce della valutazione esposta nella decisione impugnata e tenendo conto dei diversi argomenti ed elementi presentati dalle parti dinanzi al Tribunale, deve necessariamente rilevarsi che la [OSCURATO:PERSONA] non ha provato di trovarsi in una situazione in cui non sia in grado di pagare un’ammenda di importo pari a EUR 3,2 milioni a motivo della sua incapacità contributiva.
382. Difatti, come evidenziato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata sulla scorta delle informazioni comunicatele dalla [OSCURATO:PERSONA], all’epoca in cui la [OSCURATO:PERSONA] si è pronunciata sull’importo dell’ammenda la [OSCURATO:PERSONA] si trovava in una situazione in cui era in grado di pagarne l’importo.
383. In primo luogo, e in via incidentale, si deve rilevare che, anche tenendo conto dell’argomentazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la sua posizione finanziaria netta era in realtà deficitaria, considerata la sua esposizione debitoria commerciale e finanziaria a breve termine, è nondimeno esatto rilevare che il saldo di cassa e i capitali disponibili all’interno di tale impresa erano positivi. Ciò dimostra che la [OSCURATO:PERSONA] era ancora in grado di produrre redditi grazie alla sua attività operativa.
384. In secondo luogo, e a titolo principale, correttamente la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] potesse ragionevolmente ottenere risorse ulteriori presso le sue banche o presso un’altra società.
385. Infatti, per quanto riguarda il contratto di prestito ipotecario dell’11 ottobre 2007 stipulato con due banche italiane, a copertura del quale queste dispongono di un’ipoteca per un ammontare di EUR 17,6 milioni, la [OSCURATO:PERSONA] non nega che una parte del prestito iniziale, di importo originario pari a EUR 8,8 milioni, era già stata rimborsata.
386. A questo proposito, nelle sue risposte alle misure di organizzazione del procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che, il 31 gennaio 2011, la [OSCURATO:PERSONA] aveva rimborsato una somma di EUR 2,5 milioni nell’ambito di detto prestito ipotecario di una durata di 15 anni, il cui scopo era quello di sostenere le liquidità dell’impresa.
387. In tali circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente ritenere che, in ragione della suddetta relazione d’affari tra la [OSCURATO:PERSONA] e le sue banche e tenendo conto del fatto che l’attività della [OSCURATO:PERSONA] continuava a generare reddito, anche in una situazione di crisi, e che le predette banche fruivano di una garanzia che rappresentava il doppio della somma prestata, una di tali banche sia disposta a fornire alla [OSCURATO:PERSONA] tutte o una parte dei capitali necessari per pagare l’importo dell’ammenda.
388. Quando le parti sono state interrogate circa l’effettività di una tale ipotesi di riserva di finanziamento disponibile, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che una simile ipotesi è stata confermata dai fatti, atteso che, il 31 gennaio 2011, la [OSCURATO:PERSONA] è stata in grado di ottenere un credito chirografario per un importo di EUR 2,5 milioni da parte di una delle due banche che le avevano concesso il prestito ipotecario. Dal canto suo, la [OSCURATO:PERSONA] non ha presentato alcun argomento idoneo a rimettere in discussione la fondatezza di tale ipotesi.
389. Analogamente, anche supponendo che le liquidità disponibili non consentissero alla [OSCURATO:PERSONA] di pagare l’ammenda, altrettanto giustamente la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto osservare nella decisione impugnata che la [OSCURATO:PERSONA] poteva reperire ulteriori risorse chiedendo la restituzione della somma di EUR 1,46 milioni prestata nel marzo 2009 ad una società immobiliare detenuta dagli stessi azionisti della [OSCURATO:PERSONA].
390. Le osservazioni presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] a questo riguardo non consentono, infatti, di escludere qualunque possibilità che essa abbia di recuperare tale somma ovvero di servirsene per conseguire il finanziamento necessario per far fronte al pagamento dell’ammenda. La decisione della [OSCURATO:PERSONA] a tale proposito non è pertanto sproporzionata ma, al contrario, conforme ai dati del caso di specie.
391. In ultimo luogo, per quanto riguarda la censura vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento rispetto al trattamento concesso alla CB e all’[OSCURATO:PERSONA], è giocoforza rilevare che la situazione di ciascuna delle imprese in questione differisce sul piano finanziario e che è in considerazione di tali differenze, e non delle modalità di partecipazione delle suddette imprese all’infrazione, che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto appropriato ridurre parzialmente l’importo dell’ammenda in questione calcolato per tener conto della mancanza di capacità contributiva di ciascuna delle suddette imprese.
392. Da quanto precede risulta che la [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente ritenere, come ha fatto nella decisione impugnata, di poter respingere la domanda della [OSCURATO:PERSONA] diretta a ottenere che l’asserita incapacità contributiva sia presa in considerazione per ridurre l’importo dell’ammenda.
c) Conclusioni
393. Di conseguenza, il motivo vertente sull’incapacità contributiva deve essere respinto in quanto infondato.
I – Sulle conclusioni dirette ad ottenere l’annullamento della decisione impugnata nella parte in cui infligge un’ammenda o la riduzione dell’importo di tale ammenda, l’esercizio da parte del Tribunale della sua competenza estesa al merito e la determinazione dell’importo dell’ammenda
394. La competenza estesa al merito conferita al Tribunale, in applicazione dell’articolo 261 TFUE, dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003 abilita quest’ultimo, al di là del mero controllo di legittimità della sanzione, che consente soltanto di respingere il ricorso di annullamento o di annullare l’atto impugnato, a sostituire la sua valutazione a quella della [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, a riformare l’atto impugnato, anche in assenza di annullamento, alla luce di tutte le circostanze di fatto, modificando in particolare l’ammenda inflitta quando la questione dell’importo di questa è sottoposta alla sua valutazione (v., in tal senso, sentenze dell’8 febbraio 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑3/06 P, Racc., EU:C:2007:88, punti 61 e 62, e del 3 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑534/07 P, Racc., EU:C:2009:505, punto 86 e giurisprudenza ivi citata).
395. Nelle sue conclusioni, la [OSCURATO:PERSONA] chiede al Tribunale di annullare la decisione impugnata nella parte in cui le irroga un’ammenda o di ridurre l’importo di tale ammenda.
396. Già da quanto precede risulta che occorre annullare l’articolo 1, punto 17, della decisione impugnata, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che la [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato alla parte paneuropea dell’infrazione di cui trattasi dal 4 marzo 1997 al 9 ottobre 2000, ha considerato che tale partecipazione vertesse sul trefolo a tre fili dal 4 marzo 1997 al 28 febbraio 2000 e ha constatato la sua partecipazione alle pratiche anticoncorrenziali per il periodo compreso tra il 30 agosto 2001 e il 10 giugno 2002. Conseguentemente, il Tribunale deve annullare anche l’articolo 2, punto 17, della decisione impugnata, nella parte in cui infligge alla [OSCURATO:PERSONA] un’ammenda sproporzionata per sanzionare la sua partecipazione all’infrazione unica dal 4 marzo 1997 al 19 settembre 2002; detta ammenda risulta definita in funzione della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione stabilita all’articolo 1° della decisione impugnata.
397. Pertanto, spetta al Tribunale determinare l’importo dell’ammenda da infliggere alla [OSCURATO:PERSONA] in considerazione della sua partecipazione all’infrazione unica.
398. In proposito si deve rilevare che, per sua natura, la fissazione di un’ammenda da parte del Tribunale non è un esercizio aritmetico preciso. Inoltre, il Tribunale, quando statuisce in forza della sua competenza estesa al merito, non è vincolato ai calcoli effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] né agli orientamenti di questa, ma deve procedere ad una propria valutazione, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto (v. sentenza del 5 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T-11/06, Racc., EU:T:2011:560, punto 266 e giurisprudenza ivi citata).
399. Nel caso specifico, per determinare l’importo dell’ammenda diretta a sanzionare la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione unica, dall’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 si evince che occorre prendere in considerazione, oltre alla gravità dell’infrazione, la durata di questa e, in ossequio al principio di individualità delle pene, la sanzione deve tener conto della situazione di ciascun contravventore rispetto all’infrazione. Ciò vale in particolare allorché si tratta di un’infrazione complessa e di lunga durata del tipo di quella definita dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, che si connota per l’eterogeneità dei partecipanti.
400. Nel caso di specie, il Tribunale ritiene adeguato tener conto delle seguenti circostanze.
401. In primo luogo, risulta sufficientemente provato dagli elementi contenuti nel fascicolo che la [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato a svariate riunioni del [OSCURATO:PERSONA] Italia, che hanno avuto ad oggetto l’assegnazione di quote e la fissazione dei prezzi sul mercato italiano. Siffatti accordi rientrano per la loro stessa natura tra le restrizioni più gravi della concorrenza. La partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] Italia a partire dal 4 marzo 1997 e fino al 19 settembre 2002 è un elemento essenziale per la determinazione della sanzione. A questo riguardo, tuttavia, deve tenersi conto del fatto che per un periodo di circa nove mesi, dal 30 agosto 2001 al 10 giugno 2002, la [OSCURATO:PERSONA] non è stata in grado di dimostrare adeguatamente, sotto il profilo giuridico, che la [OSCURATO:PERSONA] partecipasse effettivamente alle pratiche anticoncorrenziali del [OSCURATO:PERSONA] Italia (v. punti da 288 a 296 supra).
402. In secondo luogo, si può ritenere che, a partire dal 28 febbraio 2000, la [OSCURATO:PERSONA] abbia partecipato all’interno del [OSCURATO:PERSONA] Italia a pratiche anticoncorrenziali che hanno avuto ad oggetto non solo il trefolo a sette fili, ma anche, quanto meno, lo scambio di informazioni commerciali riservate relative al trefolo a tre fili. Nondimeno, non risulta provato in modo adeguato che, prima di tale data, la [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza o dovesse essere a conoscenza del fatto che il trefolo a tre fili fosse del pari oggetto di discussioni che si svolgevano nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA] Italia (v. punti da 194 a 197 supra).
403. In terzo luogo, si può ritenere che, a partire dal 9 ottobre 2000, la [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza o dovesse essere a conoscenza del fatto che, partecipando al [OSCURATO:PERSONA] Italia, essa prendeva parte ad un sistema più ampio, comprendente diversi livelli, il cui obiettivo era quello di stabilizzare il mercato dell’AP a livello paneuropeo al fine di evitare una caduta dei prezzi (v. punti 144 e 145 supra). Pertanto, è solo in una fase tardiva, o comunque più avanzata rispetto ad altre imprese, che la [OSCURATO:PERSONA] è venuta a conoscenza dell’infrazione unica addebitatale dalla [OSCURATO:PERSONA].
404. Parallelamente, deve rilevarsi che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] avesse partecipato all’accordo meridionale, al [OSCURATO:PERSONA] o al coordinamento relativo al cliente Addtek, che costituiscono aspetti essenziali dell’infrazione unica, né del resto ha dimostrato che essa avesse partecipato all’aspetto esterno del [OSCURATO:PERSONA] Italia, al quale la [OSCURATO:PERSONA] non poteva prendere parte dal momento che non esportava al di fuori dell’Italia verso il territorio di uno o più Stati interessati dall’infrazione unica.
405. In quarto luogo, dalle circostanze del caso di specie risulta che la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’intesa presenta talune peculiarità che la distinguono da quella di altre imprese, come i principali attori del [OSCURATO:PERSONA] Italia, o gli operatori del [OSCURATO:PERSONA], che intervenivano a tutti i livelli e in tutti i territori. Pertanto, deve tenersi conto in modo particolare del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha operato ai margini dell’intesa e che la sua partecipazione era limitata in quanto tale, all’interno del [OSCURATO:PERSONA] Italia come al di fuori dell’Italia, circostanza nota agli altri partecipanti all’intesa (v. punti da 318 a 324 supra).
406. In considerazione delle suddette circostanze, il Tribunale ritiene che un’ammenda d’importo pari a EUR 5 milioni consenta di reprimere efficacemente il comportamento illecito della [OSCURATO:PERSONA] in modo non trascurabile e che rimane sufficientemente dissuasivo. Qualunque ammenda superiore a tale importo sarebbe sproporzionata considerata l’infrazione addebitatale, valutata alla luce di tutte le circostanze che caratterizzano la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione unica.
407. [Come rettificato con ordinanza del 10 novembre 2015] Considerata la soglia legale del 10% del fatturato totale prevista dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, peraltro, l’importo finale dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] al punto precedente non può oltrepassare EUR 3,249 milioni.
408. [Come rettificato con ordinanza del 10 novembre 2015] Si deve quindi stabilire l’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] in EUR 3,249 milioni.
409. Inoltre, non è necessario che il Tribunale accolga la domanda di citazione e di audizione di un rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] Italia all’epoca dell’intesa, giacché tale misura non risulta necessaria alla soluzione della controversia considerato il contenuto della dichiarazione presentata a questo riguardo dalla [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale, le osservazioni delle parti e gli elementi di prova contenuti nel fascicolo.
410. Per il resto, il ricorso è respinto.
Sulle spese
411. AI sensi dell’articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. Tuttavia, se ciò appare giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie, il Tribunale può decidere che una parte sostenga, oltre alle proprie spese, una quota delle spese dell'altra parte.
412. Alla luce delle circostanze del caso di specie, occorre statuire che ciascuna parte si faccia carico delle proprie spese per quanto riguarda la causa T‑422/10. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda la causa T‑422/10 R.
(1) .
(1) – Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) L’articolo 1, punto 17, della decisione C (2010) 4387 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’[OSCURATO:PERSONA] SEE (caso COMP/38344 – Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], del 4 aprile 2011, è annullato nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che la [OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:SOCIETA], ha partecipato alla parte paneuropea dell’infrazione di cui trattasi dal 4 marzo 1997 al 9 ottobre 2000, ha considerato che tale partecipazione vertesse sul trefolo a tre fili dal 4 marzo 1997 al 28 febbraio 2000, e ha constatato tale partecipazione alle pratiche anticoncorrenziali per il periodo compreso tra il 30 agosto 2001 e il 10 giugno 2002.
2) L’articolo 2, punto 17, della decisione C (2010) 4387 definitivo, modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo, è annullato.
3) [Come rettificato con ordinanza del 10 novembre 2015] L’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] è fissato in EUR 3,249 milioni.
4) Per il resto, il ricorso è respinto.
5) Ciascuna parte si fa carico delle proprie spese per quanto riguarda la causa T‑422/10.
6) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle della [OSCURATO:PERSONA] europea per quanto riguarda la causa T‑422/10 R.