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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 gennaio 2023

Cassazione n. 33001/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale n. 2983-2023 r.g. nella causa tra: [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; avverso la ordinanza della Cortedi cassazione n. 20229/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/10/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] Questa Corte, con ordinanza n.20229/2022, depositata in data 23.6.2022 , nella parte dispositiva che disponeva la liquidazione delle spese, poste a carico della parte ricorrente poneva le stesse a favore della parte contro ricorrente. .Con «nota», ex artt. 287 e 391bis c.p.c., depositata il19/1/2023, la Procura generale presso la Corte di appello di Catania ha chiesto disporsi la correzione di errore materiale della predetta ordinanza nella parte in cui haliquidato le spese di soccombenza, omettendo di precisare chetale condanna alle spese era da intendersi «in favore dell'Erario», non a favore della parte controricorrente, posto che la quest’ultima è stata ammessa a patrocinio a spese dello Stato, comeda decreto prodotto.

Tale istanza di correzione è stata poi recepita e reiterata dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione con istanza del 23.1.2023.

L’istanza ̀ unicamente rivolta a sollecitare alla Corte il potere di emendare d’ufficio l’errore materiale in cui essa sarebbe incorsa. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’istanza per correzione di errore materiale ̀ fondata, considerato che l’art.133 del DPR n. 115 del 2002 prevede che«II provvedimento che pone a carico della parte soccombentenon ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali afavore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato», sicch́ il giudice, senza margini di valutazione discrezionale, ̀ tenuto a disporre che il pagamento sia effettuato a favore dello Stato, quale effetto dilegge dell’avvenuta condanna al pagamento delle speseprocessuali in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (Cass., ord., 24/01/2011, n. 1639; Cass., ord.,5/02/2014, n. 2536, entrambe non massimate; Cass., ord., 12/06/2019, n. 15817; cfr. Cass.12124/2020 e Cass.29244/2018, in termini).

Inoltre, secondo l’orientamentoconsolidato di questa Corte (arg., ex multis, da Cass., sez. un.,7/07/2010, n. 16037), ̀ da considerare errore materiale qualsiasi errore anche non omissivo che derivi dalla necessit̀ di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoriaconsequenziale a contenuto predeterminato, oppure unastatuizione obbligatoria di carattere accessorio pur se acontenuto discrezionale: in tali casi, la relativa correzione, a mezzo della procedura prevista dall’art. 391-bis cod. proc. civ.anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione, consente il migliore rispetto del principio costituzionale dellaragionevole durata del processo (v. pure Cass., ord.,13/11/2018, n. 29078, non massimata).2.

L’ordinanza n. 20229/2022 va quindi corretta, nel suo dispositivo, nel senso che le spese liquidate in favore della parte controricorrente devono intendersi in favore dell’Erario.

P.Q.M. dispone la correzione dell’errore materiale nel senso sopra chiarito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale n. 2983-2023 r.g. nella causa tra: [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; avverso la ordinanza della Cortedi cassazione n. 20229/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/10/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] Questa Corte, con ordinanza n.20229/2022, depositata in data 23.6.2022 , nella parte dispositiva che disponeva la liquidazione delle spese, poste a carico della parte ricorrente poneva le stesse a favore della parte contro ricorrente. .Con «nota», ex artt. 287 e 391bis c.p.c., depositata il19/1/2023, la Procura generale presso la Corte di appello di Catania ha chiesto disporsi la correzione di errore materiale della predetta ordinanza nella parte in cui haliquidato le spese di soccombenza, omettendo di precisare chetale condanna alle spese era da intendersi «in favore dell'Erario», non a favore della parte controricorrente, posto che la quest’ultima è stata ammessa a patrocinio a spese dello Stato, comeda decreto prodotto. Tale istanza di correzione è stata poi recepita e reiterata dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione con istanza del 23.1.2023. L’istanza ̀ unicamente rivolta a sollecitare alla Corte il potere di emendare d’ufficio l’errore materiale in cui essa sarebbe incorsa. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’istanza per correzione di errore materiale ̀ fondata, considerato che l’art.133 del DPR n. 115 del 2002 prevede che«II provvedimento che pone a carico della parte soccombentenon ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali afavore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato», sicch́ il giudice, senza margini di valutazione discrezionale, ̀ tenuto a disporre che il pagamento sia effettuato a favore dello Stato, quale effetto dilegge dell’avvenuta condanna al pagamento delle speseprocessuali in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (Cass., ord., 24/01/2011, n. 1639; Cass., ord.,5/02/2014, n. 2536, entrambe non massimate; Cass., ord., 12/06/2019, n. 15817; cfr. Cass.12124/2020 e Cass.29244/2018, in termini). Inoltre, secondo l’orientamentoconsolidato di questa Corte (arg., ex multis, da Cass., sez. un.,7/07/2010, n. 16037), ̀ da considerare errore materiale qualsiasi errore anche non omissivo che derivi dalla necessit̀ di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoriaconsequenziale a contenuto predeterminato, oppure unastatuizione obbligatoria di carattere accessorio pur se acontenuto discrezionale: in tali casi, la relativa correzione, a mezzo della procedura prevista dall’art. 391-bis cod. proc. civ.anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione, consente il migliore rispetto del principio costituzionale dellaragionevole durata del processo (v. pure Cass., ord.,13/11/2018, n. 29078, non massimata).2. L’ordinanza n. 20229/2022 va quindi corretta, nel suo dispositivo, nel senso che le spese liquidate in favore della parte controricorrente devono intendersi in favore dell’Erario. P.Q.M. dispone la correzione dell’errore materiale nel senso sopra chiarito
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