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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2024

Cassazione n. 21314/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i primi due motivi sulla configurabilità della scriminante di cui all'art. 393-bis c.p. e sulla violazione delle regole del concorso di persone nel reato sono manifestamente infondati oltre che generici perché articolati sulla base di una difforme ricostruzione del fatto che mette in discussione le modalità dell'azione delle forze dell'ordine con valutazioni che non si confrontano con le risultanze istruttorie per negare la volontaria preordinata finalità di pervenire allo scontro fisico con le stesse e mirano a sollecitare una diversa valutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità; ritenuto che la partecipazione concorsuale è stata adeguatamente motivata sulla base dei filmati e dei fotogrammi che hanno permesso sia l'identificazione che l'accertamento delle condotte di supporto morale all'azione oppositiva diretta contro le forze dell'ordine; ritenuto che le altre censure sull'omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena al Colocci e dell'attenuante dell'art. 62, n. 1 c.p. per Stella e Raviola, sono ugualmente generiche e inammissibili, tenuto conto delle valutazioni sulla gravità dei fatti, sui motivi della condotta (resistenza collettiva, finalità dell'azione violenta), sui precedenti penali, espresse dalla Corte di appello che non possono dirsi affette da vizi logici e, quindi, non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 17 maggio 2024 re este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i primi due motivi sulla configurabilità della scriminante di cui all'art. 393-bis c.p. e sulla violazione delle regole del concorso di persone nel reato sono manifestamente infondati oltre che generici perché articolati sulla base di una difforme ricostruzione del fatto che mette in discussione le modalità dell'azione delle forze dell'ordine con valutazioni che non si confrontano con le risultanze istruttorie per negare la volontaria preordinata finalità di pervenire allo scontro fisico con le stesse e mirano a sollecitare una diversa valutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità; ritenuto che la partecipazione concorsuale è stata adeguatamente motivata sulla base dei filmati e dei fotogrammi che hanno permesso sia l'identificazione che l'accertamento delle condotte di supporto morale all'azione oppositiva diretta contro le forze dell'ordine; ritenuto che le altre censure sull'omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena al Colocci e dell'attenuante dell'art. 62, n. 1 c.p. per Stella e Raviola, sono ugualmente generiche e inammissibili, tenuto conto delle valutazioni sulla gravità dei fatti, sui motivi della condotta (resistenza collettiva, finalità dell'azione violenta), sui precedenti penali, espresse dalla Corte di appello che non possono dirsi affette da vizi logici e, quindi, non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2024 re este
Sentenza Cassazione n. 21314/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris