CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 12027/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a per procura speciale alle liti in calce al ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat a presso l’indirizzo digitale pec del difensore. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], con sede in Modena, in persona del procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] di Modena del 22. 9. 2021, rep n. 49325/14840, rappresentat a e difes a per procura speciale alle liti allegata al contro ricorso da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatapresso il loro studio in Roma, via XX Settembre n. 3. Controricorrente e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]/2022.avverso l’ordinanza n. 72/2022 del Tribunale di Isernia, pubblicata il 7. 2 . 2022. Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] alla camera di consiglio del 9. 3. 2023. Fatti di causa e ragioni della decisione Con ordinanza n. 72 del 7. 2. 2022, emessa all’esito del procedimento sommario di cui all’art. 702 bis cod. proc. civ., il Tribunale di Isernia annullò, su ricorso della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il decreto del 6. 4. 2020 con cui lo stesso Tribunale aveva liquidato in favo re del consulente tecnico d’ufficio dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 6.350,00 per l’attività prestata nel corso di un giudizio civile. Il Tribunale motivò tale conclusione affermando che erroneamente era stato liquidato al consulente tecnico tale compenso, atteso che esso era riferibile alla risposta fornita ai chiarimenti richiesti dal giudice sull’elaborato depositato, sicché la relativa prestazione non configurava un nuovo incarico, ma doveva ritenersi compresa in quell o già ricevuto, per il qualeera stato emesso un precedente decreto di liquidazione. [OSCURATO:PERSONA], con atto notificato il 23. 5. 2022, ha proposto ricorso per la cassazione di questa ordinanza, affidandosi adue motiv i . La [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso, mentre l’altra intimata no ha svolto attività difensiva. La causa è stata avviata in decisione in camera di consiglio. Parte controricorrente ha depositato memoria. Preliminarmente vannoesaminate e quindi disattes e l e eccezion i sollevat e dalla banca controricorrente di inammissibilità del ricorso, sotto il duplice profilo della sua tardività, per essere l’ordinanza impugnata passata in giudicato per difetto di notifica e per essereessa impugnabile con l’appello, non con il ricorso per cassazione. Entrambe le argomentazioni sono prive di pregio. R.G. N. 14149/2022.La prima in quanto l’art. 327 cod. proc. civ., che, in caso di difetto di notifica del provvedimento soggetto ad impugnazione, stabilisce la sua impugnabilità nel termine lungo di sei mesi, integra una regola di carattere generale, applicabile in tutti i casi in cui non sia diversamente disposto e quindi anche alla impugnazione avverso le ordinanze che decidono sulle opposizioni ex art. 170 d.p.r. n. 115 del 2002 ( Cass. n. 4735 del 2020 ). La seconda perchél’art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011qualifica espressamente l’ordinanza che decide sull e opposizioni de quibus non appellabile, con l’effetto che essa è so ggetta , ai sensi dell’art. 360, comma 4, cod. proc. civ., al ricorso per cassazione. Il richiamo fatta dalla controricorrente alla pronuncia di questa Corte n. 210 del 2019 è privo di pregio, attenendo essa al caso, affatto diverso, disciplinato dall’art. 14 d.lgs. citato,delle controversie previste dall’art. 28 legge n. 794 del 1942, nell’eventualità in cui non sia stato seguito il rito speciale, che prevede la decisione collegiale, ma quello sommario regolato dall’art. 702 bis cod. proc. civ., che prevede la decisione monocratica. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e mancata applicazione dell’art. 170 d.p.r. n. 115 del 2002 e del d.lgs. n. 150 del 2011, censurando l’ordinanza impugnata per non avere rilevato che l’opposizione proposta dalla controparte contro il decreto di liquidazione, avanzata con ricorso depositato il 15. 5. 2020, era inammissibile, essendo stata proposta oltre il termine di 30 giorni dalla sua comunicazione, avvenuta il 9. 4. 2020. Il mezzo è manifestamente infondato, tenuto conto che il termine iniziale per la proposizione della opposizione decorreva, nel caso di specie, dal 12 maggio 2020, ai sensi dell’art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, che, causa l’emergenza Covid 19, disponeva la sospensione del termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile, e della successiva disposizione di cui all’art. 36 d.l. 8 aprile 2020, n. 23, che prolungavadetta sospensione dei termini fino all’11 maggio. Il secondo motivo di ricorso denuncia nullità della sentenza per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dalla circostanza, risultante dagli atti di causa, che l’attività compensata al R.G. N. 14149/2022.consulente tecnico con il decreto di liquidazione opposto scaturiva non dal primo, ma da un secondo incarico, autonomo rispetto al precedente, per il cui espletamento la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] aveva depositato un secondo elaborato. Il mezzo è inammissibile per due ordini di ragioni. In primo luogo perché investe una v a lutazione di fatto del giudice di merito, che ha fondato la sua decisone sul presupposto, che integra un apprezzamento non censurabile in sede di giudizio di legittimità, che il compenso contestato era stato liquidato “ per i chiarimenti richiesti al C.T.U. “ e che gli stessi “ erano già compresi nell’incarico originario e non costituiscono oggetto di un incarico suppletivo “, sicché essi non andavano autonomamente liquidati in quanto “ trattasi di un’attività necessaria cui era tenuto il CTU per chiarire qualche aspetto inerente la perizia depositata“ ( pagg. 3 e 4 dell’ordinanza ). In secondo luogo per avere il Tribunale annullato il decreto opposto anche perché “ privo di motivazione in ordine ai parametri applicati “ per la liquidazione, che configura, nell’impianto motivazionale del provvedimento, una ratio decidendi autonoma, capace da sola di sorreggere la statuizione di annullamento, che non è stata investita da alcuna censura dalla odierna ricorrente. Il ricorso va pertanto respinto. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo in favore della controricorrente , seguono la soccombenza. Va dato atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 2.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. R.G. N. 14149/2022.Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione