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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 dicembre 2025

Cassazione n. 17516/2026

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emessa dal Tribunale di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 23/04/2025 il G.i.p. del Tribunale di Milano haapplicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in quantogravemente indiziato del reato di cui all'art. 74 DPR 309/90 (contestato dalfebbraio 2021 con condotta perdurante) nonché per plurimi reati di cui all'art.73, comma 4, DPR 309/90 (commessi sino al febbraio 2022).Al termine dell'interrogatorio di garanzia, il difensore ha formulato istanza direvoca della misura o di sua sostituzione con quella dell'obbligo di presentazionealla PG.Con ordinanza del 23/05/2025 il G.i.p. ha rigettato la richiesta.Il Tribunale di Milano, decidendo sull'appello ex art. 310 cod. proc. pen.proposto avverso la suddetta ordinanza, con provvedimento del 04/07/2025 harigettato l'impugnazione, non ravvisando elementi di novità idonei a superare lapresunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.Con sentenza del 22/10/2025 la Corte di cassazione, decidendo sul ricorsoproposto dall'indagato, ha annullato con invio l'ordinanza del Tribunale delriesame da ultimo indicata.Con provvedimento emesso il 05/12/2025, in sede di giudizio di rinvio, ilTribunale di Milano ha nuovamente confermato il provvedimento di rigettoappellato.2.

Avverso il provvedimento da ultimo indicato ha proposto ricorso percassazione l'indagato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguitosi enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen.Il ricorrente ha articolato tre motivi con i quali denuncia violazione di leggeprocessuale e vizio di motivazione.

In sostanza, secondo la difesa il Tribunale delriesame:- ha eluso il principio di diritto contenuto nella sentenza rescindente (che gliimponeva di tenere conto del tempo silente anche alla luce degli elementi dedottidalla difesa) e di fatto ha illegittimamente riproposto lo stesso iter motivazionaledell'ordinanza annullata;- ha indebitamente negato rilevanza alla condanna a pena sospesa riportatadal ricorrente andando contro quanto sul punto statuito dalla sentenza diannullamento;- ha affermato l'irrilevanza dell'attività lavorativa svolta dall'indagato dopo ifatti sulla base di una motivazione contraddittorie e illogica;- non ha valutato che dopo arresto in flagranza per il reato già giudicatol'indagato era stato rimesso in libertà e non aveva commesso altri reati.3.

Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.1.1.

I motivi di ricorso sono strettamente connessi e possono essere trattaticongiuntamente, tenuto anche conto del fatto che le censure che la difesaarticola in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari non fanno cheriproporre le questioni la cui soluzione la sentenza di annullamento ha rimesso alTribunale del riesame in sede di rinvio.Giova premettere che la Corte di cassazione, nell'accogliere il ricorso delladifesa, ha ritenuto sussistente un vizio motivazionale del provvedimentoimpugnato rilevando che il Giudice di merito non aveva adeguatamente motivatoin ordine al tempo decorso dai fatti, alla luce degli elementi dedotti dalla difesa,vale a dire: 1) che dopo i reati oggetto dell'ordinanza cautelare il [OSCURATO:PERSONA] era statocondannato per fatti analoghi ad una pena condizionalmente sospesa, sicché eragià stata formulata in tale separato giudizio una prognosi positiva in ordine alfatto che lo stesso si sarebbe astenuto dalla consumazione di altri delitti; 2) chel'indagato aveva mutato stile di vita, svolgendo regolare attività lavorativa eformandosi una famiglia.Giova altresì premettere, quanto ai poteri del giudice del giudizio rescissorio,che a seguito di annullamento per vizio di motivazione (come appunto nel casoin esame), il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esamedel materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice il cuiprovvedimento è stato annullato, salve le sole limitazioni previste dalla leggeconsistenti nel non ripetere il percorso logico già censurato, spettandogli ilcompito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenzeprocessuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova(Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345 – 01).

E' altresì pacifico chenel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudicedi merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fattoformulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente di prova (Sez. 2,n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278629 – 02).1.2.

Così individuati, da un lato, il thema decidendum del giudiziorescissorio, e, dall'altro, i limiti e i poteri del giudice di rinvio, questo Collegioritiene che l'ordinanza impugnata, contrariamente a quanto dedotto dalricorrente, abbia adeguatamente colmato le lacune motivazionali che erano stateindividuate dalla pronuncia di annullamento.1.3.

Il Tribunale ha infatti adeguatamente valutato gli elementi che, a dettadel difensore, attribuivano al cd tempo silente l'idoneità a superare la doppiapresunzione (di esistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodiain carcere) di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. - norma sicuramenteapplicabile nel caso in esame essendo il [OSCURATO:PERSONA] cautelato anche per il delitto di cuiall'art. 74 DPR 309/90, per il quale tale presunzione pacificamente opera -.

Edinvero:1) quanto al fatto che l'indagato, dopo la commissione dell'ultimo reato chegli è contestato in questo procedimento e prima dell'esecuzione della misuracautelare, si era dedicato ad attività lavorativa lecita, il Tribunale ha evidenziato:a) che la prova di tale circostanza era del tutto carente in quanto era stataprodotta unicamente una visura camerale attestante l'apertura dell'attività nel2003 e pochi documenti privi di data certa (sicché nulla dimostrava l'effettivosvolgimento dell'attività, tanto più che nessuna documentazione fiscale per glianni 2022/2025 era stata allegata); b) che, in ogni caso, lo svolgimentodell'attività lavorativa non dimostrava un significativo mutamento dello stile divita del [OSCURATO:PERSONA], visto che l'attività che si assumeva svolta dopo i fatti è lamedesima che lo stesso svolgeva mentre poneva in essere l'attività dinarcotraffico e che anzi, proprio tale attività aveva costituito l'occasione perentrare in contatto col coindagato [OSCURATO:PERSONA] (capo del sodalizio criminale) che loaveva assoldato quale custode dello stupefacente;2) quanto invece alla condanna riportata per altro reato in materia distupefacenti, i Giudici hanno rilevato: a) che si trattava di un reato (detenzionenel suo box di 2 kg di hashish) commesso il 03/02/2022 e quindi il giorno dopodell'ultimo reato fine (capo D10) oggetto dell'ordinanza cautelare; b) che ilgiudice che lo aveva giudicato nel 2023 per quel reato aveva concesso la penasospesa (formulando quindi la prognosi positiva di cui all'art. 163 cod. pen.),unicamente perché non sapeva che l'episodio giudicato si inseriva in un contestocriminale ben più ampio (vale a dire quello svelato dalle indagini poste afondamento dell'ordinanza cautelare solo nel 2025).L'ordinanza impugnata, per tali ragioni, ha quindi ritenuto che il tempodecorso dai fatti (peraltro non considerevole) non fosse sufficiente a superare lapresunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen.1.4.

Non vi è quindi stata, a parere di questo Collegio, la violazione dell'art.627 cod. proc. pen. dedotta dal ricorrente.La motivazione dell'ordinanza impugnata, del resto, non risulta né illogica nécontraddittoria e dunque è non censurabile in questa sede.

Si tratta peraltro dimotivazione conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte.

Ed invero,nelle ipotesi in cui trova applicazione (come pacificamente nel caso in esame) lapresunzione relativa di cui al citato art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il cd.tempo silente – vale a dire il tempo decorso dalla commissione del reato senza lacommissione di ulteriori reati e/o senza comportamenti che siano comunqueindicativi di una perdurante attività illecita – può costituire, da solo, elementoidoneo a superare la presunzione unicamente nel caso in cui i fatti per cui siprocede siano molto risalenti, vale a dire quando le condotte illecite si collocanoin anni talmente remoti da rendere palesemente irragionevole la presunzione dipersistenza della pericolosità sociale dell'agente.

Quanto invece, come appuntonel caso in esame (essendo decorsi dai fatti appena 3 anni), il tempo decorsonon è considerevole, il dato temporale può assumere rilevanza solo se siaccompagna ad altri elementi dimostrativi di un effettivo mutamento di stile divita e di una reale presa di distanze dall'attività criminale.

In altri termini ènecessario che, oltre al tempo silente, sussistano elementi concreti che provinoche le condizioni (economiche, familiari, personali, patologiche) che hannoindotto l'imputato a delinquere siano venute meno, ovvero che vi è stato undefinitivo allontanamento dagli ambienti criminali di riferimento (quali, edesempio, la dissociazione nei reati associativi, condotte riparatorie ocollaborative, cambiamento di residenza o di settore di attività, ecc.).

Tuttielementi che, per quanto detto, il Tribunale ha ritenuto insussistenti o nondimostrati nel caso in esame.2.

Per le ragioni sin qui esposte si impone il rigetto del ricorso, al qualeconsegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 30/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
emessa dal Tribunale di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 23/04/2025 il G.i.p. del Tribunale di Milano haapplicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in quantogravemente indiziato del reato di cui all'art. 74 DPR 309/90 (contestato dalfebbraio 2021 con condotta perdurante) nonché per plurimi reati di cui all'art.73, comma 4, DPR 309/90 (commessi sino al febbraio 2022).Al termine dell'interrogatorio di garanzia, il difensore ha formulato istanza direvoca della misura o di sua sostituzione con quella dell'obbligo di presentazionealla PG.Con ordinanza del 23/05/2025 il G.i.p. ha rigettato la richiesta.Il Tribunale di Milano, decidendo sull'appello ex art. 310 cod. proc. pen.proposto avverso la suddetta ordinanza, con provvedimento del 04/07/2025 harigettato l'impugnazione, non ravvisando elementi di novità idonei a superare lapresunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.Con sentenza del 22/10/2025 la Corte di cassazione, decidendo sul ricorsoproposto dall'indagato, ha annullato con invio l'ordinanza del Tribunale delriesame da ultimo indicata.Con provvedimento emesso il 05/12/2025, in sede di giudizio di rinvio, ilTribunale di Milano ha nuovamente confermato il provvedimento di rigettoappellato.2. Avverso il provvedimento da ultimo indicato ha proposto ricorso percassazione l'indagato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguitosi enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen.Il ricorrente ha articolato tre motivi con i quali denuncia violazione di leggeprocessuale e vizio di motivazione. In sostanza, secondo la difesa il Tribunale delriesame:- ha eluso il principio di diritto contenuto nella sentenza rescindente (che gliimponeva di tenere conto del tempo silente anche alla luce degli elementi dedottidalla difesa) e di fatto ha illegittimamente riproposto lo stesso iter motivazionaledell'ordinanza annullata;- ha indebitamente negato rilevanza alla condanna a pena sospesa riportatadal ricorrente andando contro quanto sul punto statuito dalla sentenza diannullamento;- ha affermato l'irrilevanza dell'attività lavorativa svolta dall'indagato dopo ifatti sulla base di una motivazione contraddittorie e illogica;- non ha valutato che dopo arresto in flagranza per il reato già giudicatol'indagato era stato rimesso in libertà e non aveva commesso altri reati.3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.1.1. I motivi di ricorso sono strettamente connessi e possono essere trattaticongiuntamente, tenuto anche conto del fatto che le censure che la difesaarticola in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari non fanno cheriproporre le questioni la cui soluzione la sentenza di annullamento ha rimesso alTribunale del riesame in sede di rinvio.Giova premettere che la Corte di cassazione, nell'accogliere il ricorso delladifesa, ha ritenuto sussistente un vizio motivazionale del provvedimentoimpugnato rilevando che il Giudice di merito non aveva adeguatamente motivatoin ordine al tempo decorso dai fatti, alla luce degli elementi dedotti dalla difesa,vale a dire: 1) che dopo i reati oggetto dell'ordinanza cautelare il [OSCURATO:PERSONA] era statocondannato per fatti analoghi ad una pena condizionalmente sospesa, sicché eragià stata formulata in tale separato giudizio una prognosi positiva in ordine alfatto che lo stesso si sarebbe astenuto dalla consumazione di altri delitti; 2) chel'indagato aveva mutato stile di vita, svolgendo regolare attività lavorativa eformandosi una famiglia.Giova altresì premettere, quanto ai poteri del giudice del giudizio rescissorio,che a seguito di annullamento per vizio di motivazione (come appunto nel casoin esame), il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esamedel materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice il cuiprovvedimento è stato annullato, salve le sole limitazioni previste dalla leggeconsistenti nel non ripetere il percorso logico già censurato, spettandogli ilcompito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenzeprocessuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova(Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345 – 01). E' altresì pacifico chenel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudicedi merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fattoformulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente di prova (Sez. 2,n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278629 – 02).1.2. Così individuati, da un lato, il thema decidendum del giudiziorescissorio, e, dall'altro, i limiti e i poteri del giudice di rinvio, questo Collegioritiene che l'ordinanza impugnata, contrariamente a quanto dedotto dalricorrente, abbia adeguatamente colmato le lacune motivazionali che erano stateindividuate dalla pronuncia di annullamento.1.3. Il Tribunale ha infatti adeguatamente valutato gli elementi che, a dettadel difensore, attribuivano al cd tempo silente l'idoneità a superare la doppiapresunzione (di esistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodiain carcere) di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. - norma sicuramenteapplicabile nel caso in esame essendo il [OSCURATO:PERSONA] cautelato anche per il delitto di cuiall'art. 74 DPR 309/90, per il quale tale presunzione pacificamente opera -. Edinvero:1) quanto al fatto che l'indagato, dopo la commissione dell'ultimo reato chegli è contestato in questo procedimento e prima dell'esecuzione della misuracautelare, si era dedicato ad attività lavorativa lecita, il Tribunale ha evidenziato:a) che la prova di tale circostanza era del tutto carente in quanto era stataprodotta unicamente una visura camerale attestante l'apertura dell'attività nel2003 e pochi documenti privi di data certa (sicché nulla dimostrava l'effettivosvolgimento dell'attività, tanto più che nessuna documentazione fiscale per glianni 2022/2025 era stata allegata); b) che, in ogni caso, lo svolgimentodell'attività lavorativa non dimostrava un significativo mutamento dello stile divita del [OSCURATO:PERSONA], visto che l'attività che si assumeva svolta dopo i fatti è lamedesima che lo stesso svolgeva mentre poneva in essere l'attività dinarcotraffico e che anzi, proprio tale attività aveva costituito l'occasione perentrare in contatto col coindagato [OSCURATO:PERSONA] (capo del sodalizio criminale) che loaveva assoldato quale custode dello stupefacente;2) quanto invece alla condanna riportata per altro reato in materia distupefacenti, i Giudici hanno rilevato: a) che si trattava di un reato (detenzionenel suo box di 2 kg di hashish) commesso il 03/02/2022 e quindi il giorno dopodell'ultimo reato fine (capo D10) oggetto dell'ordinanza cautelare; b) che ilgiudice che lo aveva giudicato nel 2023 per quel reato aveva concesso la penasospesa (formulando quindi la prognosi positiva di cui all'art. 163 cod. pen.),unicamente perché non sapeva che l'episodio giudicato si inseriva in un contestocriminale ben più ampio (vale a dire quello svelato dalle indagini poste afondamento dell'ordinanza cautelare solo nel 2025).L'ordinanza impugnata, per tali ragioni, ha quindi ritenuto che il tempodecorso dai fatti (peraltro non considerevole) non fosse sufficiente a superare lapresunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen.1.4. Non vi è quindi stata, a parere di questo Collegio, la violazione dell'art.627 cod. proc. pen. dedotta dal ricorrente.La motivazione dell'ordinanza impugnata, del resto, non risulta né illogica nécontraddittoria e dunque è non censurabile in questa sede. Si tratta peraltro dimotivazione conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte. Ed invero,nelle ipotesi in cui trova applicazione (come pacificamente nel caso in esame) lapresunzione relativa di cui al citato art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il cd.tempo silente – vale a dire il tempo decorso dalla commissione del reato senza lacommissione di ulteriori reati e/o senza comportamenti che siano comunqueindicativi di una perdurante attività illecita – può costituire, da solo, elementoidoneo a superare la presunzione unicamente nel caso in cui i fatti per cui siprocede siano molto risalenti, vale a dire quando le condotte illecite si collocanoin anni talmente remoti da rendere palesemente irragionevole la presunzione dipersistenza della pericolosità sociale dell'agente. Quanto invece, come appuntonel caso in esame (essendo decorsi dai fatti appena 3 anni), il tempo decorsonon è considerevole, il dato temporale può assumere rilevanza solo se siaccompagna ad altri elementi dimostrativi di un effettivo mutamento di stile divita e di una reale presa di distanze dall'attività criminale. In altri termini ènecessario che, oltre al tempo silente, sussistano elementi concreti che provinoche le condizioni (economiche, familiari, personali, patologiche) che hannoindotto l'imputato a delinquere siano venute meno, ovvero che vi è stato undefinitivo allontanamento dagli ambienti criminali di riferimento (quali, edesempio, la dissociazione nei reati associativi, condotte riparatorie ocollaborative, cambiamento di residenza o di settore di attività, ecc.). Tuttielementi che, per quanto detto, il Tribunale ha ritenuto insussistenti o nondimostrati nel caso in esame.2. Per le ragioni sin qui esposte si impone il rigetto del ricorso, al qualeconsegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 30/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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