CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33298/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2024 della Corte d'appello di L'aquila dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; /I [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Teramo, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di cui agli artt. 624 cod. pen. e 625 cod. pen, condannando [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione e euro 300,00 di multa e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione e euro 700 di multa. 2. Le imputate, a mezzo del proprio difensore, ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello lamentando, con un unico motivo, una violazione di legge in relazione all'art. 597 comma 3 cod. proc. pen. per violazione del divieto di reformatio in peius. In particolare, riguardo la posizione di [OSCURATO:PERSONA] si censura l'eccessiva quantificazione della pena in quanto non parametrata sulla cornice edittale vigente al momento di consumazione del fatto di reato, prima delle modifiche apportate all'art. 625 cod. pen. dall'art. 1 della L. n. 103/2017. Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], si censura l'applicazione di un trattamento sanzionatorio peggiorativo rispetto a quello riservato dal giudice di prime cure (pag. 12). Si osserva in ricorso la sentenza impugnata è inficiata da una sostanziale violazione del divieto di reformatio in peius. In particolare, il suddetto divieto non può essere inteso esclusivamente nel senso della impossibilità per il giudice di secondo grado di irrogare una pena complessivamente più severa, ma anche nella non consentita individuazione di una pena-base calcolata in differente proporzione rispetto al minimo, nella ipotesi di mutamento della forbice edittale. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 3. Il motivo in questione risulta manifestamente infondato in quanto afferisce al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Le ricorrenti, in concreto, non si confrontano adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. Si rammenta che non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (Sez. Un. n.16208 del 27/03/2014 Ud. (dep. 14/04/2014 ) Rv. 258653 - 01). Inoltre, per [OSCURATO:PERSONA], la decisione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della condanna per il reato più grave ritenuto in continuazione, il giudice, nel determinare la pena per il reato satellite, non è vincolato alla quantificazione già effettuata in termini di aumento ex art.81, comma secondo, cod. pen., ma, per il divieto di reformatio in peius, non può irrogare una pena più grave, per specie e quantità, di quella base stabilita nel provvedimento di condanna annullato, purché superiore al minimo edittale previsto per tale reato satellite, configurandosi altrimenti un'ipotesi di pena illegale (Sez. 4 - , n.9176 del 31/01/2024, Rv 285873). Nel caso in esame la Corte distrettuale ha individuato come pena base per il reato più grave in anni 2 e mesi 2 di reclusione, a fronte della precedente statuizione del giudice di primo grado che prevedeva una sanzione di anni 3 e mesi 6 di reclusione. [OSCURATO:PERSONA], la Corte di Appello ha fornito un'adeguata e logica motivazione laddove, ha motivato la rideterminazione del trattamento sanzionatorio tenendo in considerazione la non trascurabile gravità del fatto e dell'entità dei danni sopportati dalle persone offese, nonché la particolare capacità criminale espressa dalle imputate, adeguando la pena, oggettivamente ridotta rispetto alla precedente statuizione di condanna, alla forbice edittale in vigore al momento del fatto. A livello giurisprudenziale, utili riferimenti possono trarsi dalle pronunce di questa Corte in cui si è chiarito che non viola il divieto di reformatio in peius il giudice dell'impugnazione che, riqualificando il fatto in altra meno grave fattispecie di reato, individui una pena base di entità maggiore rispetto a quella stabilita nel minimo edittale dal giudice di primo grado in relazione all'originaria imputazione, purché venga irrogata in concreto una sanzione finale non superiore a quella in precedenza inflitta (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 33563 del 14/07/2016, Rv. 267858 - 01, Canzonieri, in cui la Corte ha puntualmente fatto presente che il concetto di minino edittale non ha una "potenzialità espansiva esterna" rispetto alla specifica natura della fattispecie incriminatrice cui esso accede, giacché ad ogni singola figura incriminatrice corrisponde un giudizio di disvalore che l'ordinamento calibra proprio attraverso la previsione di un minimo e di un massimo edittale che, per ciò stesso, perviene soltanto a quella specifica ipotesi di reato. In altri termini, uno stesso fatto potrà essere oggetto di una differente valutazione ove ricondotto in una fattispecie diversa che sia punita, in astratto, con un "range" più mite per effetto di una diversa e parimenti astratta considerazione da parte del legislatore, purché, in ogni caso, venga irrogata una sanzione in concreto non superiore a quella inflitta dal giudice di primo grado. 4. Ne deriva che il ricorso proposto va dichiarato inammissibile, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro ciascuna in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17