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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 38034/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi.

Letta la memoria dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata ordinanza la Corte d'Appello di Roma ha rigettato la richiesta di dichiarazione di non esecutività di due sentenze pronunciate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per mancata notifica dell'estratto contumaciale nei confronti dei due imputati.

Le sentenze di cui si lamenta la mancata comunicazione agli imputati sono dell-ribunale di Latina (28 ottobre 2015) e della Corte d'appello di Roma (26 novembre 2020). [OSCURATO:PERSONA] / \ contesta l'esecutività di entrambe, chiedendo in subordine la remissione in termini per impugnarle; l'istanza dell'[OSCURATO:PERSONA] si riferisce solamente alla sentenza della Corte d'Appello.

2. Avverso il provvedimento propongono distinti ricorsi per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] deduce con unico motivo la nullità dell'ordinanza per violazione di legge e per vizi motivazionali (art.606 lett. b, c ed e cod. proc. pen.).

Si evidenzia che l'imputato nel giudizio di primo grado era stato dichiarato contumace (ex art.420 quater c.p.p.) ante riforma 1.67/2014, non aveva nominato difensore di fiducia ed era stato difeso da quello d'ufficio, peraltro sostituito ex art.97 comma 4 c.p.p.. egli non aveva ricevuto la notifica dell'estratto contumaciale e l'appello (così come poi il ricorso in Cassazione) erano stati presentati dal difensore d'ufficio.

Era pertanto errata la decisione della Corte d'Appello che aveva ritenuta superata l'eccezione della mancata notifica all'imputato dell'estratto contumaciale dal fatto che il difensore non avesse sollevato la questione nell'atto di appello, dato che tale aspetto non può attingere alla posizione dell'imputato e che conseguentemente la apposizione della clausola di irrevocabilità non lo può pregiudicare, trattandosi di posizione separata.

4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] formula otto motivi di ricorso con cui lamenta quanto segue. 4.1 Violazione dell'art.606 lett.b c.p.p. in relazione a norme penali e processuali (art.548 comma 3) nonché a parametri della giurisprudenza costituzionale, della CEDU e della giurisprudenza della Corte EDU. 4.2 Violazione dell'art.606 lett.b c.p.p. in relazione a norme penali e processuali (oltre all'art.548 comma 3 viene evocato l'art.598) nonché a parametri della giurisprudenza costituzionale, della CEDU e della giurisprudenza della Corte EDU. 4.3 Violazione dell'art.606 lett. e) c.p.p. per manifesta illogicità della motivazione di rigetto. 4.4 Questione di legittimità costituzionale dell'art.179 c.p.p. n relazione agli artt. 24 e 11 Cost. laddove interpretato nel senso che non preveda la nullità assoluta nel caso di omessa notifica dell'estratto contumaciale all'imputato. 4.5 Questione di legittimità costituzionale dell'art.548 comma 3 c.p.p. in relazione agli artt.24 e 11 Cost. laddove interpretato nel senso che non preveda a pena di nullità assoluta l'omessa notifica dell'estratto contumaciale all'imputato. 4.6 Violazione dell'art.606 lett. b e c c.p.p. per omessa notifica della fissazione dell'udienza di appello all'imputato; 4.7 Violazione dell'art.606 lett. e) c.p.p. per manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta correttezza della notifica all'imputato della citazione in appello presso il difensore d'ufficio ex art.161 comma 4 c.p.p.. n 4.8 Violazione dell'art.606 lett. c) c.p.p. in relazione all'art.175 c.p.p. per l'erroneità del rigetto dell'istanza di rimessione in termini.

5. Con memoria inviata per mail il Procuratore Generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto con memoria l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in relazione alla richiesta di rimessione in termini ed infondato nel resto.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Ciò non dimeno, l'ordinanza impugnata va parzialmente annullata, in quanto adottata in violazione delle regole di competenza funzionale, in relazione alla decisione sulla rimessione in termini.

2. I due ricorsi meritano di essere trattati assieme, affrontando temi analoghi.

Il primo punto è la questione della mancata notifica agli imputati dell'estratto contumaciale della sentenza pronunciata nei confronti degli imputati dal Tribunale di Latina il 28 ottobre 2015.

La questione, già risolta nell'ambito del ricorso promosso dal difensore d'ufficio degli imputati, non può essere in questa sede riproposta, come correttamente valutato nell'ordinanza impugnata.

Infatti, la sentenza di questa stessa sezione n.35141 del 6 maggio 2022 ha correttamente evidenziato che nel corso del processo d'appello la questione non era stata sollevata (nella fase delle questioni preliminari) come necessario per le nullità a carattere intermedio, con la conseguenza che il vizio procedurale si era sanato ed il processo d'appello si era svolto regolarmente.

Né gli imputati si possono ora dolere di alcunché posto che, a differenza del presente caso, nelle vicende processuali che avevano portato alla pronuncia dei precedenti che vengono citati in atti la questione era stata effettivamente sollevata (e respinta) nel corso del processo.

In conclusione, nel presente processo la notifica iniziale, la dichiarazione di contumacia e la regolarità della sentenza pronunciata all'esito del processo di primo grado non sono contestate mentre gli imputati non si possono lamentare di una nullità che, pur verificatasi, risulta tuttavia sanata.

3. I quattro motivi successivi del ricorso [OSCURATO:PERSONA] possono essere trattati unitariamente per semplicità e chiarezza espositiva.

In essi si lamenta che (i) la nullità derivante dalla mancata notifica dell'estratto contumaciale non sia stata considerata assoluta ma relativa e sanabile, (ii) che in relazione al giudizio di appello gli imputati siano stati considerati 'non comparsi' anziché contumaci, (iii) che in tali casi, gli art. 548 comma 3 e 179 cod. proc. pen. dovrebbero essere considerati costituzionalmente illegittimi.

Sul primo aspetto non può che richiamarsi il principio affermato da questa stessa Sezione decidendo sul ricorso presentato dal difensore di questi stessi imputati (sent.35141 del 6 maggio 2022) dove si legge che "A prescindere dalla correttezza o meno della dichiarazione di "assenza" degli imputati riportata nell'intestazione della sentenza del Tribunale, infatti, l'omessa notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, come riconosciuto dalla pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto, determina una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita dalla difesa al più tardi nelle fasi preliminari del giudizio di appello (cfr. da ultimo Sez. 2, n. 5888 del 11/02/2022, Vacchiano, Rv. 282526)".

Data la nettezza e la chiarezza espositiva della affermazione di principio sopra riportata, da cui questo Collegio della medesima Sezione non intende allontanarsi, non essendovene ragione, non appare necessario aggiungere o argomentare ulteriormente.

In claris non fit interpretatio.

Sul secondo aspetto, risulta corretta la considerazione dell'ordinanza per cui nel giudizio d'appello cartolare della così detta 'era COVID' non era prevista né dichiarazione di contumacia né di assenza poiché se il processo è destinato a svolgersi come 'interna corporis' in mancanza di udienza orale non è necessario attribuire all'imputato alcuna qualifica relativa alla sua presenza o meno nel processo.

Manifestamente infondate sono poi le due -collegate- questioni di costituzionalità delle disposizioni sopra citate, alla luce di una interpretazione costituzionale o europea peraltro nemmeno esplicitata nei motivi.

In effetti, tanto la giurisprudenza della Corte Europea che quella della Corte Costituzionale si sono a più riprese occupate delle questioni inerenti alla contumacia, 'costringendo' il sistema penale italiano a transitare da una visione formale del meccanismo delle notificazioni, dominato da presunzioni, ad un sistema sostanzialistico, volto ad assicurare l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato.

In quest'ambito, ed in conseguenza di successive vicende processuali e normative che hanno abbracciato il decennio a cavallo tra la prima e la seconda decade del millennio, si è così dapprima sgretolata la vecchia concezione della contumacia e poi, quale inevitabile conseguenza, si è anche proceduto (C.

Cost., sent.317/2009) a demolire il mito dell'unicità dell'impugnazione, facoltizzando l'imputato ignaro (del processo e dell'attività che in esso fosse stata condotta dal difensore d'ufficio) alla proposizione di un (ulteriore) appello.

Ma nel caso concreto si esula da tale prospettiva perché la premessa (implicita, se non altro perché non si è mai sostenuto il contrario) è che per i due imputati nel presente processo la contumacia sia stata solamente il frutto della loro scelta di non partecipare all'udienza e di "disinteressarsi" del processo a loro carico.

E' ovviamente una scelta perfettamente legittima ma che non può tuttavia acriticamente essere assimilata alla incolpevole mancata conoscenza del processo che costituisce la premessa concettuale per la rimessione in termini e per un autonomo potere di impugnazione.

Circostanza che nei due ricorsi peraltro non è nemmeno allegata dagli imputati, ai quali è solamente mancata la notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado (ricevendo per contro la notifica dell'avviso del ritardato deposito della motivazione).

Non è pertanto arbitraria la scelta del legislatore di contemperare le esigenze di partecipazione e di giusto processo con quelle di certezza giuridica e di speditezza processuale e di comminare così per l'omissione procedurale in questione una nullità che non sia la più radicale, cioè tale da travolgere l'intero processo e la sentenza che ne è suggello.

Con conseguente sanabilità, come avvenuto nel caso concreto.

Per queste ragioni le questioni di costituzionalità risultano manifestamente infondate.

4. Anche i due motivi relativi alla notifica si prestano alla trattazione unitaria e sono destinati ad essere respinti, nei medesimi termini già formalizzati dalla sentenza di questa stessa Sezione che ha affrontato la questione con la sentenza n.35141 del 6 maggio 2022 e che per sintesi si riporta: «La doglianza è manifestamente infondata.

Dall'analisi degli atti, cui questa Corte ha accesso come giudice del fatto processuale (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094), risulta che in data 24 settembre 2020 il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Cisterna di Latina ha comunicato alla Corte d'Appello che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] dal 2016 aveva trasferito la propria dimora in località Lavinio, via delle Bouganville.

A fronte di tale circostanza, pertanto, considerato che il ricorrente non ha formalmente comunicato ai sensi dell'art. 161 comma 1 cod. proc. pen. il mutamento del domicilio eletto con il verbale redatto il 12 dicembre 2007 a Cisterna di Latina in via [OSCURATO:PERSONA] n. 4, un secondo tentativo di effettuare la notifica presso il domicilio originariamente eletto e ogni ulteriore ricerca risultava non era necessaria e, conseguentemente, la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello risulta essere stata correttamente effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4 cod. proc. pen. presso lo studio del difensore [OSCURATO:PERSONA] pacificamente evidenziato dalla giurisprudenza di questa corte, d'altro canto, l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772, da ultimo cfr. anche le considerazioni contenute in Sez.

U, n. 14573 del 25/11/2021, dep. 2022, D., Rv. 282848 - 02).» Non essendo state fornite ragioni per superare tale orientamento né essendo stata fornita documentazione atta a smentire le osservazioni in merito (processuale) frutto dell'accertamento effettuato da questa Corte a seguito dell'accesso agli atti non vi sono ragioni per discostarsi da quanto già deciso.

5. Neanche l'ultimo motivo, relativo alla rimessione in termini può essere accolto.

In verità, per questo profilo, l'ordinanza della Corte d'appello va annullata per difetto di competenza funzionale (la prerogativa di decidere sulla remissione in termini spettava in questo caso a questa Corte).

Tuttavia, la decisione, rinnovata in questo grado non può che essere negatoria: come osservato nell'ordinanza impugnata la citazione iniziale è stata notificata all'imputato a mani della madre indicata come convivente e quindi onerata dell'obbligo di informazione al figlio, come consegnataria del documento.

E' ben vero che nel ricorso sul punto si contesta la conclusione cui perviene la Corte d'appello, evidenziando che "come si può ricavare dalla disamina attenta dell'avviso di ricevimento n.774753124357 (Cron. 23189B0) in atti esso è stato ritirato dalla madre del [OSCURATO:PERSONA], ma è stato notificato non presso il domicilio eletto (Cisterna di Latina via [OSCURATO:PERSONA] n.4) bensì presso il luogo di residenza in Cisterna di Latina, via [OSCURATO:PERSONA] 4/B" (grassetto nell'originale, n.d.r.).

E tuttavia di tale asserzione non viene fornita la prova mediante allegazione del documento al ricorso, che pertanto non soddisfa il parametro della autosufficienza.

Per tali ragioni, la richiesta di rimessione in termini va dichiarata inammissibile.

6. Alla inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla richiesta di rimessione in termini per impugnare la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Roma in data 26/11/2020 perché emessa in difetto di competenza funzionale e dichiara inammissibile l'istanza di rimessione in termini.

Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Dichiara inammissib

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi. Letta la memoria dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza la Corte d'Appello di Roma ha rigettato la richiesta di dichiarazione di non esecutività di due sentenze pronunciate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per mancata notifica dell'estratto contumaciale nei confronti dei due imputati. Le sentenze di cui si lamenta la mancata comunicazione agli imputati sono dell-ribunale di Latina (28 ottobre 2015) e della Corte d'appello di Roma (26 novembre 2020). [OSCURATO:PERSONA] / \ contesta l'esecutività di entrambe, chiedendo in subordine la remissione in termini per impugnarle; l'istanza dell'[OSCURATO:PERSONA] si riferisce solamente alla sentenza della Corte d'Appello. 2. Avverso il provvedimento propongono distinti ricorsi per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] deduce con unico motivo la nullità dell'ordinanza per violazione di legge e per vizi motivazionali (art.606 lett. b, c ed e cod. proc. pen.). Si evidenzia che l'imputato nel giudizio di primo grado era stato dichiarato contumace (ex art.420 quater c.p.p.) ante riforma 1.67/2014, non aveva nominato difensore di fiducia ed era stato difeso da quello d'ufficio, peraltro sostituito ex art.97 comma 4 c.p.p.. egli non aveva ricevuto la notifica dell'estratto contumaciale e l'appello (così come poi il ricorso in Cassazione) erano stati presentati dal difensore d'ufficio. Era pertanto errata la decisione della Corte d'Appello che aveva ritenuta superata l'eccezione della mancata notifica all'imputato dell'estratto contumaciale dal fatto che il difensore non avesse sollevato la questione nell'atto di appello, dato che tale aspetto non può attingere alla posizione dell'imputato e che conseguentemente la apposizione della clausola di irrevocabilità non lo può pregiudicare, trattandosi di posizione separata. 4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] formula otto motivi di ricorso con cui lamenta quanto segue. 4.1 Violazione dell'art.606 lett.b c.p.p. in relazione a norme penali e processuali (art.548 comma 3) nonché a parametri della giurisprudenza costituzionale, della CEDU e della giurisprudenza della Corte EDU. 4.2 Violazione dell'art.606 lett.b c.p.p. in relazione a norme penali e processuali (oltre all'art.548 comma 3 viene evocato l'art.598) nonché a parametri della giurisprudenza costituzionale, della CEDU e della giurisprudenza della Corte EDU. 4.3 Violazione dell'art.606 lett. e) c.p.p. per manifesta illogicità della motivazione di rigetto. 4.4 Questione di legittimità costituzionale dell'art.179 c.p.p. n relazione agli artt. 24 e 11 Cost. laddove interpretato nel senso che non preveda la nullità assoluta nel caso di omessa notifica dell'estratto contumaciale all'imputato. 4.5 Questione di legittimità costituzionale dell'art.548 comma 3 c.p.p. in relazione agli artt.24 e 11 Cost. laddove interpretato nel senso che non preveda a pena di nullità assoluta l'omessa notifica dell'estratto contumaciale all'imputato. 4.6 Violazione dell'art.606 lett. b e c c.p.p. per omessa notifica della fissazione dell'udienza di appello all'imputato; 4.7 Violazione dell'art.606 lett. e) c.p.p. per manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta correttezza della notifica all'imputato della citazione in appello presso il difensore d'ufficio ex art.161 comma 4 c.p.p.. n 4.8 Violazione dell'art.606 lett. c) c.p.p. in relazione all'art.175 c.p.p. per l'erroneità del rigetto dell'istanza di rimessione in termini. 5. Con memoria inviata per mail il Procuratore Generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto con memoria l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in relazione alla richiesta di rimessione in termini ed infondato nel resto. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Ciò non dimeno, l'ordinanza impugnata va parzialmente annullata, in quanto adottata in violazione delle regole di competenza funzionale, in relazione alla decisione sulla rimessione in termini. 2. I due ricorsi meritano di essere trattati assieme, affrontando temi analoghi. Il primo punto è la questione della mancata notifica agli imputati dell'estratto contumaciale della sentenza pronunciata nei confronti degli imputati dal Tribunale di Latina il 28 ottobre 2015. La questione, già risolta nell'ambito del ricorso promosso dal difensore d'ufficio degli imputati, non può essere in questa sede riproposta, come correttamente valutato nell'ordinanza impugnata. Infatti, la sentenza di questa stessa sezione n.35141 del 6 maggio 2022 ha correttamente evidenziato che nel corso del processo d'appello la questione non era stata sollevata (nella fase delle questioni preliminari) come necessario per le nullità a carattere intermedio, con la conseguenza che il vizio procedurale si era sanato ed il processo d'appello si era svolto regolarmente. Né gli imputati si possono ora dolere di alcunché posto che, a differenza del presente caso, nelle vicende processuali che avevano portato alla pronuncia dei precedenti che vengono citati in atti la questione era stata effettivamente sollevata (e respinta) nel corso del processo. In conclusione, nel presente processo la notifica iniziale, la dichiarazione di contumacia e la regolarità della sentenza pronunciata all'esito del processo di primo grado non sono contestate mentre gli imputati non si possono lamentare di una nullità che, pur verificatasi, risulta tuttavia sanata. 3. I quattro motivi successivi del ricorso [OSCURATO:PERSONA] possono essere trattati unitariamente per semplicità e chiarezza espositiva. In essi si lamenta che (i) la nullità derivante dalla mancata notifica dell'estratto contumaciale non sia stata considerata assoluta ma relativa e sanabile, (ii) che in relazione al giudizio di appello gli imputati siano stati considerati 'non comparsi' anziché contumaci, (iii) che in tali casi, gli art. 548 comma 3 e 179 cod. proc. pen. dovrebbero essere considerati costituzionalmente illegittimi. Sul primo aspetto non può che richiamarsi il principio affermato da questa stessa Sezione decidendo sul ricorso presentato dal difensore di questi stessi imputati (sent.35141 del 6 maggio 2022) dove si legge che "A prescindere dalla correttezza o meno della dichiarazione di "assenza" degli imputati riportata nell'intestazione della sentenza del Tribunale, infatti, l'omessa notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, come riconosciuto dalla pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto, determina una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita dalla difesa al più tardi nelle fasi preliminari del giudizio di appello (cfr. da ultimo Sez. 2, n. 5888 del 11/02/2022, Vacchiano, Rv. 282526)". Data la nettezza e la chiarezza espositiva della affermazione di principio sopra riportata, da cui questo Collegio della medesima Sezione non intende allontanarsi, non essendovene ragione, non appare necessario aggiungere o argomentare ulteriormente. In claris non fit interpretatio. Sul secondo aspetto, risulta corretta la considerazione dell'ordinanza per cui nel giudizio d'appello cartolare della così detta 'era COVID' non era prevista né dichiarazione di contumacia né di assenza poiché se il processo è destinato a svolgersi come 'interna corporis' in mancanza di udienza orale non è necessario attribuire all'imputato alcuna qualifica relativa alla sua presenza o meno nel processo. Manifestamente infondate sono poi le due -collegate- questioni di costituzionalità delle disposizioni sopra citate, alla luce di una interpretazione costituzionale o europea peraltro nemmeno esplicitata nei motivi. In effetti, tanto la giurisprudenza della Corte Europea che quella della Corte Costituzionale si sono a più riprese occupate delle questioni inerenti alla contumacia, 'costringendo' il sistema penale italiano a transitare da una visione formale del meccanismo delle notificazioni, dominato da presunzioni, ad un sistema sostanzialistico, volto ad assicurare l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato. In quest'ambito, ed in conseguenza di successive vicende processuali e normative che hanno abbracciato il decennio a cavallo tra la prima e la seconda decade del millennio, si è così dapprima sgretolata la vecchia concezione della contumacia e poi, quale inevitabile conseguenza, si è anche proceduto (C. Cost., sent.317/2009) a demolire il mito dell'unicità dell'impugnazione, facoltizzando l'imputato ignaro (del processo e dell'attività che in esso fosse stata condotta dal difensore d'ufficio) alla proposizione di un (ulteriore) appello. Ma nel caso concreto si esula da tale prospettiva perché la premessa (implicita, se non altro perché non si è mai sostenuto il contrario) è che per i due imputati nel presente processo la contumacia sia stata solamente il frutto della loro scelta di non partecipare all'udienza e di "disinteressarsi" del processo a loro carico. E' ovviamente una scelta perfettamente legittima ma che non può tuttavia acriticamente essere assimilata alla incolpevole mancata conoscenza del processo che costituisce la premessa concettuale per la rimessione in termini e per un autonomo potere di impugnazione. Circostanza che nei due ricorsi peraltro non è nemmeno allegata dagli imputati, ai quali è solamente mancata la notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado (ricevendo per contro la notifica dell'avviso del ritardato deposito della motivazione). Non è pertanto arbitraria la scelta del legislatore di contemperare le esigenze di partecipazione e di giusto processo con quelle di certezza giuridica e di speditezza processuale e di comminare così per l'omissione procedurale in questione una nullità che non sia la più radicale, cioè tale da travolgere l'intero processo e la sentenza che ne è suggello. Con conseguente sanabilità, come avvenuto nel caso concreto. Per queste ragioni le questioni di costituzionalità risultano manifestamente infondate. 4. Anche i due motivi relativi alla notifica si prestano alla trattazione unitaria e sono destinati ad essere respinti, nei medesimi termini già formalizzati dalla sentenza di questa stessa Sezione che ha affrontato la questione con la sentenza n.35141 del 6 maggio 2022 e che per sintesi si riporta: «La doglianza è manifestamente infondata. Dall'analisi degli atti, cui questa Corte ha accesso come giudice del fatto processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094), risulta che in data 24 settembre 2020 il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Cisterna di Latina ha comunicato alla Corte d'Appello che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] dal 2016 aveva trasferito la propria dimora in località Lavinio, via delle Bouganville. A fronte di tale circostanza, pertanto, considerato che il ricorrente non ha formalmente comunicato ai sensi dell'art. 161 comma 1 cod. proc. pen. il mutamento del domicilio eletto con il verbale redatto il 12 dicembre 2007 a Cisterna di Latina in via [OSCURATO:PERSONA] n. 4, un secondo tentativo di effettuare la notifica presso il domicilio originariamente eletto e ogni ulteriore ricerca risultava non era necessaria e, conseguentemente, la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello risulta essere stata correttamente effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4 cod. proc. pen. presso lo studio del difensore [OSCURATO:PERSONA] pacificamente evidenziato dalla giurisprudenza di questa corte, d'altro canto, l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772, da ultimo cfr. anche le considerazioni contenute in Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021, dep. 2022, D., Rv. 282848 - 02).» Non essendo state fornite ragioni per superare tale orientamento né essendo stata fornita documentazione atta a smentire le osservazioni in merito (processuale) frutto dell'accertamento effettuato da questa Corte a seguito dell'accesso agli atti non vi sono ragioni per discostarsi da quanto già deciso. 5. Neanche l'ultimo motivo, relativo alla rimessione in termini può essere accolto. In verità, per questo profilo, l'ordinanza della Corte d'appello va annullata per difetto di competenza funzionale (la prerogativa di decidere sulla remissione in termini spettava in questo caso a questa Corte). Tuttavia, la decisione, rinnovata in questo grado non può che essere negatoria: come osservato nell'ordinanza impugnata la citazione iniziale è stata notificata all'imputato a mani della madre indicata come convivente e quindi onerata dell'obbligo di informazione al figlio, come consegnataria del documento. E' ben vero che nel ricorso sul punto si contesta la conclusione cui perviene la Corte d'appello, evidenziando che "come si può ricavare dalla disamina attenta dell'avviso di ricevimento n.774753124357 (Cron. 23189B0) in atti esso è stato ritirato dalla madre del [OSCURATO:PERSONA], ma è stato notificato non presso il domicilio eletto (Cisterna di Latina via [OSCURATO:PERSONA] n.4) bensì presso il luogo di residenza in Cisterna di Latina, via [OSCURATO:PERSONA] 4/B" (grassetto nell'originale, n.d.r.). E tuttavia di tale asserzione non viene fornita la prova mediante allegazione del documento al ricorso, che pertanto non soddisfa il parametro della autosufficienza. Per tali ragioni, la richiesta di rimessione in termini va dichiarata inammissibile. 6. Alla inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla richiesta di rimessione in termini per impugnare la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Roma in data 26/11/2020 perché emessa in difetto di competenza funzionale e dichiara inammissibile l'istanza di rimessione in termini. Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara inammissib
Sentenza Cassazione n. 38034/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris