CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 marzo 2026
Cassazione n. 12564/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -di fiduciaavverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno in funzione di giudicedel riesame,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;letta la memoria difensiva con motivi aggiunti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA] a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso;uditi i difensori dell’indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosiai motivi di ricorso, e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivinuovi, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 20 novembre 2025, a seguito di giudizio di riesame,il Tribunale di Salerno ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Salerno del 3 novembre 2025, con la quale è stataapplicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per ildelitto di cui al capo 5 della provvisoria imputazione, ovvero per il delitto diconcorso nella estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA],aggravata dal metodo mafioso e dal fatto di essere stata commessa da più personeriunite.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensoredell’indagato, deducendo:2.1. Violazione di legge con riferimento all’art. 309, commi 5 e 10, cod.proc. pen. per omessa declaratoria di inefficacia dell'ordinanza cautelare inrelazione al capo 5 dell'imputazione provvisoria.Si deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione diinefficacia dell'ordinanza cautelare ai sensi dell’art. 309, comma 10, cod. proc.pen. per omessa tempestiva trasmissione al Tribunale ai sensi dell’art. 309,comma 5, cod. proc. pen. dei verbali di sommarie informazioni rese da AlessandroPennetti il 2 settembre 2025 e il 6 ottobre 2025, e da [OSCURATO:PERSONA] il 9settembre 2025 e il 23 settembre 2025, menzionati nell’ordinanza del Giudice perle indagini preliminari; erroneamente avrebbe ritenuto il Tribunale che dettedichiarazioni erano riportate per esteso nelle informative laddove, invece, eranoriportate solo per “stralcio” o riassunte dalla polizia giudiziaria.Inoltre, si afferma che ulteriormente lesiva del diritto di difesa sarebbe lacircostanza che, in occasione nel verbale di sommarie informazioni del 6 ottobre2025 non trasmesso al Tribunale, sarebbe stato verbalizzato il riconoscimentofotografico dell'indagato da parte di [OSCURATO:PERSONA].2.2. Violazione di legge con riferimento agli artt. 63, comma 1 e comma 2,cod. proc. pen., 64 cod. proc. pen. e 210 cod. proc. pen. per omessa declaratoriadi inutilizzabilità delle dichiarazioni delle persone offese [OSCURATO:PERSONA] eAlessandro [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo 5 dell'imputazione provvisoria.Si deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] il 27agosto 2025 poiché, essendosi autoaccusato della emissione di una fattura falsa,le dichiarazioni avrebbero dovuto essere interrotte ai sensi dell’art. 63 cod. proc.pen. per essere assunte con le garanzie difensive di cui all'art. 64 cod. proc. pen.Inoltre, poiché con le medesime dichiarazioni, [OSCURATO:PERSONA] in quella condotta delittuosa, ne derivava cheanche le dichiarazioni rese da quest'ultimo, successive al 27 agosto 2025,avrebbero dovuto essere assunte con le garanzie difensive, a pena diinutilizzabilità.Si specifica che la declaratoria di inutilizzabilità delle predette dichiarazioniaccusatorie avrebbe determinato l'esclusione della sussistenza della gravitàindiziaria con riferimento al capo 5 dell'imputazione provvisoria, in quanto glielementi indiziari residui non avrebbe superato la “prova di resistenza”.2.3. Violazione di legge con riferimento agli artt. 378 cod. pen., 110 cod.pen., 629 cod. pen. e mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione nella omessa riqualificazione del fatto di cui al capo 5 dell'imputazioneprovvisoria nella fattispecie di favoreggiamento personale.Si deduce che il Tribunale erroneamente non avrebbe inquadrato lacondotta dell’indagato nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 378 cod. pen.avendo ritenuto che non sia configurabile il delitto di favoreggiamento personalequando il soggetto agente contribuisce alla riscossione di somme di provenienzaestorsiva, mentre sarebbe emerso che la condotta sarebbe consistitaessenzialmente nel pretendere che le persone offese non rendessero dichiarazioniaccusatorie durante le indagini.2.4. Violazione di legge in relazione all'art. 628, comma 3, n. 1), cod. pen.e mancanza, manifesta illogicità della motivazione in relazione all'erroneoriconoscimento della circostanza aggravante delle più persone riunite in relazioneal capo 5 dell'imputazione provvisoria.Erroneamente sarebbe stata ritenuta sussistente detta aggravante in capoa [OSCURATO:PERSONA], autore di due condotte compiute da solo, avendo ritenuto ilTribunale che quella di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era stataun'azione sinergica, attuata nell'interesse del gruppo degli «avellinesi»,articolatasi in fasi ed episodi progressivi, rispetto ai quali ognuno avrebbepartecipato nella consapevolezza dell'azione altrui e nella condivisione delmedesimo fine.2.5. Violazione di legge in relazione all’art. art. 416-bis1 cod. pen. emancanza, manifesta illogicità della motivazione in relazione all'erroneoriconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso in relazione al delitto di cui alcapo 5 della imputazione.Si deduce che il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato lacircostanza della totale assenza di contatti del [OSCURATO:PERSONA] con gli altri coindagatinonché la mancanza di prova della conoscenza da parte sua della fama criminaledi [OSCURATO:PERSONA].I giudici di merito avrebbero erroneamente valutato il compendio indiziariodesumendo la conoscenza di [OSCURATO:PERSONA] della mafiosità dell’azione di MassimoEvangelista e di [OSCURATO:PERSONA] dalla conoscenza da parte del primo degli affariilleciti dei predetti, e nel fondare tale conclusione su una regola di esperienza nondotata di univocità, secondo la quale il soggetto ritenuto vicino ad ambientimafiosi, o appartenente ad un sodalizio criminoso, per recuperare un creditoagisca necessariamente con metodo, non solo illecito, ma addirittura mafioso.2.6. Con atto del 3 marzo 2026, il difensore dell’indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA]Vannetiello, ha depositato una memoria con motivi nuovi, con la quale hasviluppato ulteriori argomentazioni a sostengo del primo, secondo, terzo e quintomotivo di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e non può essere accolto, per i motivi qui illustrati.2. Non supera la soglia di ammissibilità il primo motivo di ricorso, con ilquale si deduce il difetto di trasmissione al Tribunale degli atti allegati dal PubblicoMinistero a sostegno della richiesta di applicazione della misura cautelare e,dunque, la perdita di efficacia della stessa ai sensi dell’art. 309, comma 10, cod.proc. pen.2.1. Sul punto deve essere chiarito che l’obbligo di trasmissione al tribunaledel riesame, previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., riguarda solo gli attiche il pubblico ministero ha “selezionato” per sostenere la sua richiesta, oltre chegli elementi a favore dell'indagato, mentre nessun onere sussiste di trasmetteretutto il contenuto del fascicolo processuale (Sez. 4, n. 5981 del 17/10/2019, dep.2020, Monaco, Rv. 278436 – 01; Sez. 2, n. 11033 del 20/01/2016, Dresda, Rv.267728 - 01).Chiarito che l’obbligo di trasmissione non riguarda tutti gli elementi di provaraccolti nel corso delle indagini preliminari, ma solo quelli selezionati come“rilevanti” dal pubblico ministero, deve ritenersi che la sanzione di inefficaciaprevista dall’art. 309, comma 10 cod. proc. pen. sia riservata esclusivamente allaomessa trasmissione degli atti ab origine allegati alla richiesta di applicazione dellamisura cautelare avanzata al Giudice per le indagini preliminari e non può ritenersiestesa alla mancata trasmissione di tutti gli atti raccolti nel corso delle indagini.L’inefficacia prevista dall’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. colpisce,invero, la misura cautelare solo quando non siano trasmessi al tribunale gli atti aborigine selezionati dal pubblico ministero e trasmessi al giudice per le indaginipreliminari; l’inefficacia può, dunque, essere riconosciuta solo se viene violata la“catena di trasmissione” prevista dal combinato disposto degli artt. 291, comma1, cod. proc. pen., 309, comma 5, cod. proc. pen. e 310, comma 9, cod. proc.pen.È, infatti, il pubblico ministero che “sceglie” quali atti inviare al giudice perle indagini preliminari per sostenere la sua richiesta; ed è tale originaria selezionea generare – e circoscrivere – l’obbligo di trasmissione al tribunale per il riesameche – si ribadisce - riguarda “solo” quegli atti e non tutto il fascicolo delle indaginipreliminari.La scelta legislativa si spiega in ragione della necessità di mantenere ilsegreto su parte delle indagini, quando queste siano particolarmente complesse eriguardino molti indagati.2.2. Nel caso in esame, il Tribunale, a pag. 84 del provvedimentoimpugnato, ha rilevato che la difesa, nell’invocare l’inefficacia della misuracautelare, non aveva dimostrato che gli atti della cui mancanza si doleva fosseroquelli ab origine selezionati dal Pubblico Ministero e trasmessi al Giudice per leindagini preliminari, così violando la “catena di trasmissione” prevista dagli artt.291, comma 1, cod. proc. pen. 309, comma 5, cod. proc. pen. e 310, comma 9,cod. proc. pen.Il ricorrente si è, invero, limitato a ribadire la mancata trasmissione dialcuni atti al Tribunale, senza dimostrare l’esistenza di una divergenza tra ilcompendio indiziario trasmesso al Giudice per le indagini preliminari (comprensivodi informative che riportano per esteso il contenuto degli atti: pag. 84dell’ordinanza impugnata) e quello trasmesso al [OSCURATO:PERSONA] investito del riesame.La mancata dimostrazione di tale discrasia rende la censura priva dispecificità e, pertanto, inammissibile.2.3. Quanto, infine, alla specifica doglianza relativa alla mancatatrasmissione nel verbale di sommarie informazioni del 6 ottobre 2025, nel qualesarebbe stato verbalizzato il riconoscimento fotografico dell'indagato da parte diAlessandro [OSCURATO:PERSONA], si tratta di censura priva di specificità.Al riguardo, infatti, la Corte ha affermato che, nell'ipotesi in cui, con ilricorso per cassazione, si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivodi impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per non specificità,l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini dellacosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova acquisitiillegittimamente diventano irrilevanti e ininfluenti se, nonostante la loroespunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identicoconvincimento (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416-01; Sez. 2,n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218-01).Nella fattispecie, non è stato assolto l’onere dimostrativo della concretaincidenza che la declaratoria di inutilizzabilità avrebbe avuto sull'insieme dellerisultanze indiziarie valorizzate dai giudici di merito e poste a fondamento delcorrelato epilogo decisorio.Ne consegue che la doglianza è inammissibile in quanto si denuncia lamancata trasmissione e la conseguente inutilizzabilità di un atto senza dedurre,con adeguato livello di specificità, che la riferibilità della condotta all’indagato sifondasse unicamente su tale elemento e non anche su ulteriori risultanze, idoneeautonomamente a sorreggere il giudizio cautelare.3. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce l’inutilizzabilità delledichiarazioni del Pennetta e del [OSCURATO:PERSONA], è infondato.3.1. In via preliminare, il [OSCURATO:PERSONA] ribadisce che non tutte le violazioni delleregole del codice in materia di raccolta e valutazione delle prove generanol’inutilizzabilità; la massima sanzione processuale è riservata solo ai casi in cui siaccerti la violazione dei divieti posti a presidio del rispetto dello statuto che“definisce” le prove tipiche. La prova dichiarativa è, infatti, tipizzata attraverso laidentificazione di una serie di dichiaranti (quello “neutro”, quello “qualificato” inquanto appartenente alla polizia giudiziaria, quello “vulnerabile”, quello “coinvoltonel fatto”) cui corrispondono autonomi statuti, diversificati sulla base dellaestensione del diritto al silenzio e dell’obbligo di verità, oltre che sulla limitazionedella autosufficienza probatoria dei contenuti narrati.Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, la prova dichiarativa èinutilizzabile solo quando è raccolta in violazione delle regole che ne definisconolo “statuto”, mentre non sussiste quando ad essere violata è una regola nondefinitoria, ma accessoria.Paradigmatica in materia, è la decisione delle Sezioni Unite che hariconosciuto l’inutilizzabilità delle dichiarazioni raccolte in violazione delle regoleche definiscono lo statuto del dichiarante “coinvolto nel fatto”; è stato, infatti,affermato che, quando il dichiarante è connesso o collegato al fatto per cui siprocede, le dichiarazioni assunte senza la somministrazione degli avvisi el’assistenza del difensore sono inutilizzabili (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, LoPresti, Rv. 264479-01).In sintesi, la inutilizzabilità colpisce le informazioni probatorie assuntesenza il rispetto delle regole che “definiscono” le prove tipiche, mentre è esclusaquando è in discussione la violazione di regole accessorie, che prescrivonomodalità di assunzione che non sono decisive per la definizione dello statuto dellaprova dichiarativa che si raccoglie.Si riafferma, inoltre, che non vi sono dubbi sulla integrale inutilizzabilitàdelle dichiarazioni rese da chi doveva essere sentito ab origine con le garanzie,perché già indiziato aliunde (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], cit.);invero il principio affermato dalle Sezioni Unite, per quanto espresso conriferimento al dibattimento, è di portata generale e deve ritenersi esteso anchealla fase delle indagini, quando viene in rilevo l’utilizzabilità delle dichiarazioni neiprocedimenti cautelari o a “prova contratta”.Nel caso, invece, in cui gli indizi “sopravvengano” nel corso dellatestimonianza di chi viene inizialmente escusso come testimone neutro, ledichiarazioni autoaccusatorie non sono utilizzabili contro chi le ha rese, ma sonopienamente utilizzabili contro i terzi, in relazione ai quali non opera la sanzioneprocessuale di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30965 del14/07/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267571-01).Deve essere, infine, ribadito – ed il principio rileva in modo decisivo nelcaso di specie - che la capacità conformativa degli indizi sullo statuto deldichiarante prescinde dalla iscrizione formale nel registro delle notizie di reato,dato che la qualifica di chi dichiara deve essere sempre valutata dal giudice cheprocede sulla base di parametri sostanziali (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010,Mills, Rv. 246584-01; Sez. 2, n. 8402 del 17/02/2016, Gjonaj, Rv. 267729-01).3.2. Nel caso in esame, nel pieno rispetto di tali principi di diritto, ilTribunale, esercitando i poteri di valutazione della sussistenza di elementi indiziariidonei ad incidere sulla qualificazione del dichiarante, ha affermato - conmotivazione logica ed aderente alle emergenze procedimentali - che le personeoffese avevano emesso le fatture false non già per le finalità di cui all'art. 8 del d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, cioè al fine di consentire a terzi l'evasione delle impostesui redditi o sul valore aggiunto, ma all'esclusivo fine di occultare le prestazioniusuraie che le persone offese erogavano allo Schettini, peraltro, a tanto costretteda quest'ultimo; si trattava, pertanto, di dichiarazioni che non avevano alcunvalore auto-indiziante nei confronti del dichiarante né nei confronti del soggettoterzo (pag. 85 dell'ordinanza impugnata).Si tratta di una motivazione che non si presta ad alcuna censura in questasede e che legittima il pieno utilizzo dei contenuti dichiarativi contestati.4. Il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce l’erronea qualificazionegiuridica quale fattispecie di cui all’art. 629 cod. pen. piuttosto che di cui all’art.378 cod. pen., è manifestamente infondato.4.1. La Corte ha chiarito che integra il concorso nel delitto di estorsione,nella specie cd. "progressiva", ogni comportamento esteriore che, seppur nonconnotato da minacce direttamente indirizzate alla parte lesa, risulti idoneo afornire un apprezzabile contributo alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso,in tutte o in alcuna delle fasi dell'ideazione, dell'organizzazione o dell'esecuzione,assumendo carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato, chesussiste nel caso in cui le condotte dei concorrenti, in esito a una valutazioneeffettuata con il criterio della prognosi postuma, siano integrate in unico obiettivoperseguito dai predetti in varia e diversa misura, sicché è sufficiente che ciascunsoggetto agente abbia consapevolezza del contributo, anche unilaterale, recatoalla condotta altrui (Sez. 2, n. 25778 del 13/06/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288495 – 01).4.2. Consegue a tali principi che sussiste il concorso di persone nel reato diestorsione quando il contributo del correo risulti idoneo a fornire un apprezzabilecontributo alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso, in tutte o in alcunadelle fasi dell'ideazione, dell'organizzazione o dell'esecuzione, dovendosi escluderela configurabilità del delitto di favoreggiamento personale, atteso che questopostula che il reato precedente sia già consumato e che la condotta agevolativa sicollochi in un momento successivo all'esecuzione del reato stesso (Sez. 2, n.43745 del 03/10/2024, Diana, Rv. 287193 – 02; Sez. 2, n. 10778 del 25/01/2002,Curto, Rv. 221123 – 01).4.3. Nella fattispecie, è stato correttamente ritenuto il concorso nel reatodi estorsione, avendo il ricorrente attuato un contributo causale in termini difacilitazione della condotta estorsiva, concretizzatosi in atti finalizzati a consolidareil risultato finale della estorsione, essendosi attivato affinché le vittime nonriferissero i nomi dei principali protagonisti dell'accordo usurario, in modo daimpedire l’interruzione dell'esecuzione dell'illecita imposizione, quando era ancorain atto e non esaurita la condotta estorsiva, ed avendo l'indagato incontrato il DelRegno allo scopo di intimare il pagamento dei ratei scaduti (pag. 95 dell’ordinanzaimpugnata).La decisione del Tribunale si conforma ai principi che governano il concorsodi persone nel reato, poiché, nella fase esecutiva della condotta criminosa,qualsiasi apporto idoneo a favorirne la prosecuzione assume rilevanzaconcorsuale. È, quindi, indubitabile che ogni aiuto prestato, anche meramenteagevolativo, integri responsabilità a titolo di concorso, in quanto funzionale allarealizzazione dell’illecito.Il contributo ascritto al ricorrente risulta puntualmente ricostruito e sorrettoda motivazione logica e coerente, priva di profili di manifesta illogicità.5. È manifestamente infondato il quinto motivo di ricorso - che vienetrattato prima del quarto motivo per ragioni di ordine logico - con il quale sicontesta il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso.5.1. [OSCURATO:PERSONA] ribadisce che per la sussistenza dell’aggravante del metodomafioso:(a) non è necessaria la prova della sussistenza di una associazione mafiosacui riferire in concreto le modalità di azione: ai fini della configurabilitàdell'aggravante, non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenzadi un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minacciarichiamino alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatricetipica dell’agire mafioso (Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Spada, Rv. 273025 –01; Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Campanella, Rv. 263525 – 01);(b) non è necessario che l’autore del reato faccia parte di una associazionedi tipo mafioso e la circostanza aggravante si applica a tutti coloro, partecipi o nondi qualche sodalizio criminoso, la cui condotta sia riconducibile a una delle dueforme in cui può atteggiarsi (aver commesso il fatto avvalendosi delle condizionipreviste dall'art. 416-bis cod. pen.) e, per i soggetti partecipi, opera anche conriferimento ai reati-fine dell'associazione (Sez. 1, n. 2612 de 20/12/2004, dep.2005, Tomasi, Rv. 230451 – 01; Sez. 2, n. 2204 de 31/03/1998, Parreca, Rv.211178-01);(c) non rileva l’effettiva intimidazione della vittima, essendo la circostanzadi natura “oggettiva”, inerente alle modalità dell’azione; pertanto, il metodoutilizzato per commettere un delitto non può essere desunto dalla mera reazionedelle vittime alla condotta tenuta dall'imputato, ma deve concretizzarsi in uncomportamento oggettivamente idoneo ad esercitare una particolare coartazionepsicologica sulle persone, con i caratteri propri dell'intimidazione derivantedall'organizzazione criminale evocata (Sez. 5, n. 39431 del 19/11/2025, C., Rv.289071 – 01; Sez. 6, n. 21342 del 02/04/2007, Mauro, Rv. 236628 – 01; Sez. 6,n. 28017 del 26/05/2011, Mitidieri, Rv. 250541-01)(d) il metodo mafioso può esprimersi attraverso minacce implicite: siribadisce infatti che l’evocazione dell’interesse di un temibile consorzio criminaleabbia uno straordinario potere intimidatorio e renda efficaci condotte minatorie“contratte”, ovvero agite attraverso il riferimento sintetico al capitale criminaleaccumulato dall’associazione; tale semplificazione dell’azione, correlataall’evocazione della potenza criminale di gruppi criminali organizzate integrasicuramente il “metodo mafioso” (Sez. 2, n. 19245 del 30/03/2017, Paiano, Rv.269938 – 01; Sez. 2, n. 32 del 30/11/2016, dep. 2017, Gallo, Rv. 268759-01).(e) una volta accertato l'utilizzo del metodo mafioso, l'aggravante, aventenatura oggettiva, si applica a tutti i concorrenti nel reato, ancorché le azioni diintimidazione e minaccia siano state materialmente commesse solo da alcuni diessi (Sez. 2, n. 32564 del 12/04/2023, Bisogni, Rv. 285018 – 02).5.2. Il ricorrente non si confronta criticamente con il contenuto dellaordinanza impugnata che, in puntuale applicazione dei principi espressi dallagiurisprudenza di legittimità sopra richiamati, ha desunto gli elementi costitutividell’aggravante non dalla "caratteristiche soggettive" degli autori ma dallemodalità dell'azione delittuosa, reputandole in concreto idonee ad evocare laefficacia intimidatrice tipica dell'agire mafioso.Il Tribunale ha individuato gli indici fattuali del metodo mafioso nellacircostanza che l'attività estorsiva commessa ai danni delle persone offese erastata attuata mediante una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passiviquella particolare coartazione e intimidazione propria delle organizzazioni di tipomafioso; costante era stato il riferimento ai «ragazzi» o «amici di Avellino»,locuzione giudizialmente accertata come essere utilizzata per indicare gli affiliatidel “nuovo clan Partenio”, sistematicamente richiamato, sia al [OSCURATO:PERSONA] che al DelRegno, da tutti i soggetti della provincia di Avellino cui gli stessi cui si erano rivoltiper ottenere nuovi prestiti.Dagli elementi indiziari era, dunque, emerso che il “nuovo clan Partenio”era indubbiamente conosciuto dalle vittime, le quali certamente erano intimiditetanto da essere costrette ad assecondare i propri estorsori, nella consapevolezzadi dover fronteggiare non dei criminali comuni ma un gruppo di persone capaci dicompiere atti ritorsivi.Quanto, in particolare, a [OSCURATO:PERSONA], la circostanza che fosse ilportavoce degli «avellinesi» e che agisse nell'interesse degli stessi emergeva dalfatto che egli si attivava affinché le vittime della condotta estorsiva non riferisseroagli inquirenti i nomi dei principali esponenti di quel gruppo criminoso, ovveroDiego [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; a tanto doveva aggiungersi l’ulteriorecircostanza che il [OSCURATO:PERSONA] tentava di contattare, invano, il [OSCURATO:PERSONA] e poi, conbuon esito, il [OSCURATO:PERSONA], proprio perché era andato a riscuotere i ratei usurari degli«avellinesi» (pagine 100 -102 dell’ordinanza impugnata).6. Il quarto motivo di ricorso, con il quale si contesta il riconoscimento dellacircostanza aggravante delle più persone riunite, non è ammissibile in quanto, insede cautelare, non è assistito da alcun interesse processuale.6.1. In tema di procedimento cautelare, sussiste l'interesse concreto equando l'impugnazione sia volta ad ottenere l'esclusione di un'aggravante ovverouna diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull’ano sul quomodo della misura (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna,Rv. 284489 – 01; Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, dep. 2019, Fucito, Rv. 275028– 01; Sez. 6, n. 33473 del 06/06/2018, P., Rv. 274057 - 01).6.2. Nel caso in esame, l’ipotetico annullamento dell’ordinanza solo inrelazione al riconoscimento dell’aggravante delle più persone riunite non avrebbealcun effetto né sull’an della misura né sulla scelta delle sue modalità applicative,in quanto il riconoscimento dell’aggravante del ricorso all’uso del metodo mafiosoimplica la doppia presunzione circa la sussistenza delle esigenze cautelari e circal’adeguatezza della custodia in carcere che, ad oggi, non risulta vinta da nessunelemento di prova.7. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali, nulla aggiungendo leargomentazioni sviluppate nella memoria del 3 marzo 2026 dal difensoredell’indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA].8. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà delricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizionidi attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessaal direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perchéprovveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 04/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]