CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 novembre 1991
Cassazione n. 33776/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 02/11/1991 [OSCURATO:PERSONA] nato il 14/12/1993 avverso la sentenza del 18/03/2026 del GIP TRIBUNALE di BOLZANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];/-¦C) RG 12681-2026 - Udienza del 17/06/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Bolzano il 18 marzo 2026, che ha applicato la pena su richiesta delle parti per i reati di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, furto in abitazione aggravato e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Rilevato che il motivo unico di entrambi i ricorsi — che denunzia violazione di legge quanto all'erronea applicazione dell'art.444 cod. proc. pen., per non avere il giudice autonomamente valutato la situazione concreta di fatto e di diritto delle condotte contestate — è inammissibile in quanto, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Rilevato, pertanto, che i ricorsi deve essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammis P.Q.M