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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2026

Cassazione n. 18781/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui agli art 73, comma 1, d.P.R. 309/90, commesso il 19.7.2011, è manifestamente infondato.

Si dà atto che in data 20.04.2026 è stata presentata memoria difensiva.

Va rilevato che, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.

Il ricorso, con cui si denuncia con il primo motivo il vizio di motivazione e travisamento della prova, con riferimento alla mancata qualificazione nell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 Dpr 309/90 è palesemente fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione del secondo motivo già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito a fol 6, dovendosi pertanto lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801).

Al riguardo, la Corte di appello ha motivatamente spiegato, nel rigettare il motivo di gravame, che occorre effettuare un'unica e complessiva valutazione della condotta illecita, capo u) della imputazione, riguardante il trasporto alla Campania a Viareggio di sostanza stupefacente del tipo cocaina destinata alla cessione ad [OSCURATO:PERSONA] e del contesto criminale organizzato, cui hanno partecipato più soggetti con programmazione di future attività di compravendita e rifornimento di quantitativi non modesti di sostanza stupefacente, desunto dal materiale intercettativi ( fol 4 e ss della sentenza impugnata).

Quanto al secondo motivo, riguardante il mancato riconoscimento della continuazione con un precedente giudicato, sentenza Corte di appello di Napoli del 3.12.2015, è del tutto generico e comunque reiterativo di analoga doglianza proposta in grado di appello, cui la sentenza impugnata ha dato adeguata e logica motivazione a fol 7 paragrafo 3, indicando, da un lato, che non era stata allegata la sentenza di riferimento e che ciò rendeva impossibile valutare la sussistenza dello stesso disegno criminoso nella perpetrazione dei reati, dall'altro, che era evidente la diversità oggettiva delle condotte di reato, per le quali il ricorrente è stato condannato con sentenza passata in giudicato, riguardanti il reato di detenzione e porto di armi da sparo e munizioni.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. 1 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui agli art 73, comma 1, d.P.R. 309/90, commesso il 19.7.2011, è manifestamente infondato. Si dà atto che in data 20.04.2026 è stata presentata memoria difensiva. Va rilevato che, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. Il ricorso, con cui si denuncia con il primo motivo il vizio di motivazione e travisamento della prova, con riferimento alla mancata qualificazione nell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 Dpr 309/90 è palesemente fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione del secondo motivo già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito a fol 6, dovendosi pertanto lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). Al riguardo, la Corte di appello ha motivatamente spiegato, nel rigettare il motivo di gravame, che occorre effettuare un'unica e complessiva valutazione della condotta illecita, capo u) della imputazione, riguardante il trasporto alla Campania a Viareggio di sostanza stupefacente del tipo cocaina destinata alla cessione ad [OSCURATO:PERSONA] e del contesto criminale organizzato, cui hanno partecipato più soggetti con programmazione di future attività di compravendita e rifornimento di quantitativi non modesti di sostanza stupefacente, desunto dal materiale intercettativi ( fol 4 e ss della sentenza impugnata). Quanto al secondo motivo, riguardante il mancato riconoscimento della continuazione con un precedente giudicato, sentenza Corte di appello di Napoli del 3.12.2015, è del tutto generico e comunque reiterativo di analoga doglianza proposta in grado di appello, cui la sentenza impugnata ha dato adeguata e logica motivazione a fol 7 paragrafo 3, indicando, da un lato, che non era stata allegata la sentenza di riferimento e che ciò rendeva impossibile valutare la sussistenza dello stesso disegno criminoso nella perpetrazione dei reati, dall'altro, che era evidente la diversità oggettiva delle condotte di reato, per le quali il ricorrente è stato condannato con sentenza passata in giudicato, riguardanti il reato di detenzione e porto di armi da sparo e munizioni. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. 1 P.Q.M
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