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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33145/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso; udito il difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], Comune di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], per la Regione Calabria, e [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato e ha depositato, per tutte le parti civili, conclusioni scritte e note spese; uditi i difensori dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] lana e Francesc:o Gambardella, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha parzialmente riformato la sentenza del 23 giugno 2017 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per un reato di cui agli artt. 81, secondo comma, e 110 cod. pen. e 87 d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 (capo di imputazione del decreto che dispone il giudizio del 26 gennaio 2012), nonché di altro delitto di cui alle disposizioni appena citate (capo b del decreto che dispone il giudizio del 6 dicembre 2012), del delitto di partecipazione, con il ruolo di promotore ed organizzatore, ad un'associazione finalizzata alla commissione di molteplici delitti di cui al citato art. 87 (capo a del decreto che dispone il giudizio del 6 dicembre 2012) e del delitto di concorso in truffa continuata (capo c del decreto che dispone il giudizio del 6 dicembre 2012), condannandolo, ritenuta la continuazione tra i reati, alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno, liquidato in via equitativa, in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], Comune di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la ra .

In particolare al Rappoccio si contesta (al capo di imputazione del decreto che dispone il giudizio del 26 gennaio 2012) di avere, quale candidato alle elezioni regionali del 2010, in concorso con altre persone, mediante artifici e raggiri ed in particolare creando delle società cooperative destinate in realtà a rimanere non operative, indotto numerose persone, partecipanti ad un bando di concorso anch'esso fittizio, a promettergli il loro voto sulla base della prospettazione che solo attraverso la sua elezione sarebbe stato possibile avviare le attività economiche delle società presso le quali gli elettori avrebbero dovuto essere assunti e di avere egli, con tale condotta, esercitato pressioni sugli elettori per costringerli a votarlo.

Inoltre, gli si contesta (al capo b del decreto che dispone il giudizio del 6 dicembre 2012) di avere, mediante l'invio di lettere in cui si annunciava falsamente ai destinatari l'imminente loro assunzione presso le unità operative della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., indotto in errore un gran numero di elettori in occasione della competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale di [OSCURATO:PERSONA] nel maggio del 2011 per indurli a votare [OSCURATO:PERSONA] nella speranza di ottenere un posto di lavoro. [OSCURATO:PERSONA] si contesta pure (al capo a del decreto che dispone il giudizio del 6 dicembre 2012) di avere promosso ed organizzato un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti di cui al citato art. 87 e (al capo c del decreto che dispone il giudizio del 6 dicembre 2012) di avere partecipato alla commissione di numerosi reati di truffa, inducendo circa 850 persone ad iscriversi, pagando ognuno la somma di euro 20,00, ad un bando di concorso in realtà fittizio. 2 fyi La Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per i reati a lui ascritti perché estinti per prescrizione, ad eccezione del delitto associativo di cui al capo a del decreto che dispone il giudizio del 6 dicembre 2012, e ha conseguentemente ridotto la pena; ha pure accolto l'appello della parte civile [OSCURATO:PERSONA], rimettendo al giudice civile l'esatta quantificazione del danno da questi patito.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei suoi difensori, ognuno dei quali ha depositato un autonomo atto di impugnazione, chiedendone l'annullamento ed articolando complessivamente sei motivi.

2.1. Con il primo motivo di ricorso, corrispondente al primo motivo dell'atto di ricorso sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente si duole della violazione degli artt. 129, 530 e 531 cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale dichiarato non doversi procedere per i reati di cui al citato art. 87 e per il reato di truffa continuata perché estinti per prescrizione, sostenendo che egli avrebbe dovuto essere assolto dalle corrispondenti imputazioni per una delle cause previste dal comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen.

In particolare, quanto ai capi di imputazione con i quali si contesta il reato di cui al citato art. 87, non risultando condotte minatorie o violente, doveva rilevarsi l'insussistenza del fatto, che andava semmai qualific:ato quale violazione dell'art. 86 del medesimo d.P.R. Né poteva ritenersi sussistente il reato di truffa, essendo esso assorbito da quello di cui al citato art. 87, che già prevede, tra i suoi elementi costitutivi, l'artificio.

In realtà, aggiunge il ricorrente, neppure può ravvisarsi il reato di cui all'art. 86 del d.P.R. n. 570 del 1960, atteso che questo richiede la conclusione di un patto tra candidato ed elettore, mancante nel caso di specie, essendo stata contestata la mera induzione in errore degli elettori.

2.2. Con il secondo motivo, corrispondente al secondo motivo dell'atto di ricorso sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 416 cod. pen.

In primo luogo, sostiene che, non essendo ravvisabili i reati di cui al citato art. 87 per mancanza della costrizione dell'elettore mediante minaccia o violenza, neppure sarebbe ipotizzabile il delitto associativo.

Inoltre, la pluralità dei partecipanti alla associazione criminale sarebbe stata desunta dalla sentenza di condanna pronunciata, in separato processo, nei confronti di soggetti indicati quali compartecipi, ma non ancora passata in giudicato e quindi inutilizzabile.Peraltro, nel caso di specie doveva semmai ravvisarsi un mero concorso di persone nel reato continuato.

Sostiene che l'attività artificiosa, ossia la costituzione delle società cooperative, è unica e quindi unico è il reato di cui all'art. 87 d.P.R. n. 570 del 1960 commesso in relazione a ciascuna competizione elettorale; conseguentemente il fine dei pretesi associati, avendo ad oggetto il compimento di solo uno o due delitti elettorali, è incompatibile con l'esistenza di un programma criminoso avente ad oggetto un numero indeterminato di delitti.

2.3. Con il terzo motivo, corrispondente al primo motivo dell'atto di ricorso sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] lana, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 416 cod. pen. e degli artt. 125 e 546, lett. e), cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità per il reato associativo.

Sostiene che la Corte di appello non si confronta con i dati emergenti dall'istruttoria dibattimentale e riportati nell'atto di appello e soprattutto con il contenuto di una nota della competente Procura della Repubblica del 11 maggio 2012 con la quale si sviluppavano argomenti a sostegno dell'insussistenza del reato associativo ed in particolare dell'impossibilità di ritenere che ricorresse un vincolo associativo permanente.

La Corte di appello aveva ritenuto che il vincolo associativo fosse permanente perché finalizzato alla commissione di reati elettorali non solo in relazione alle elezioni regionali, ma anche in relazione a quelle comunali nel 2011 e a quelle nazionali dell'anno successivo, sebbene la prova fosse incerta.

Inoltre, neppure la associazione era dotata di una stabile organizzazione, non dovendo questa essere confusa con la struttura delle società utilizzate a scopo illecito.

La Corte di appello aveva pure utilizzato, per affermare la sussistenza del reato associativo, una sentenza di condanna pronunciata nei confronti di altri soggetti accusati di partecipare all'associazione, ma non passata in giudicato e quindi non utilizzabile ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. Né poteva sostenersi che i vari partecipi avessero aderito all'associazione per realizzare uno scopo comune.

2.4. Con il quarto motivo, corrispondente al secondo motivo dell'atto di ricorso sottoscritto dall'avv. lana, il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., della violazione dell'art. 87 del d.P.R. n. 570 del 1960.

Sostiene che mancano condotte di violenza o minaccia ed il reato poggerebbe sul raggiro o artificio rappresentato dalla creazione di compagini sociali, condotta che nella nota della Procura della Repubblica sopra menzionata si escludeva che integrasse alcun illecito penale.

La mera e vaga possibilità, prospettata agli elettori, di conseguire un'occupazione lavorativa non integrava la violazione del citato art. 87.

2.5. Con il quinto motivo, corrispondente al terzo motivo dell'atto di ricorso sottoscritto dall'avv. lana, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 416 cod. pen., nonché vizio di motivazione in ordine all'attribuzione all'imputato della qualifica di promotore e organizzatore dell'associazione criminale.

Sostiene che l'attribuzione di tale qualifica si fonda esclusivamente sulla preminenza politica dell'imputato.

La motivazione poggerebbe su circostanze fattuali rimaste indimostrate e su condotte che non dimostrerebbero il ruolo che viene attribuito al Rappoccio.

2.6. Con il sesto motivo, corrispondente al quarto motivo dell'atto di ricorso sottoscritto dall'avv. lana, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 62-bis cod. pen., sostenendo che dovevano essere applicate le circostanze attenuanti generiche in considerazione del contegno processuale e dell'assenza di qualsiasi vantaggio, patrimoniale e non, conseguito dall'imputato a seguito delle vicende per cui è processo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Deve preliminarmente rilevarsi l'inammissibilità dell'atto di ricorso sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] lana in quanto tardivamente depositato.

La sentenza della Corte di appello è stata emessa il 9 giugno 2021 e nel dispositivo veniva indicato per il suo deposito il termine di giorni novanta, scaduto il 7 settembre 2021.

La sentenza è stata depositata tardivamente e precisamente in data 15 settembre 2021; ne consegue che il termine per la sua impugnazione ha iniziato a decorrere dalla data della notificazione dell'avviso del suo deposito, ai sensi dell'art. 585 comma 2, lett. c), cod. proc. peri.

L'avviso di deposito è stato notificato ai due difensori di fiducia del Rappoccio e a quest'ultimo presso il suo difensore dorniciliatario in data 17 settembre 2021.

Il termine di quarantacinque giorni per la proposizione dell'impugnazione sarebbe scaduto il 31 ottobre 2021, ma essendo questo un giorno festivo, così come il primo novembre 2021, la scadenza coincide con il 2 novembre 2021.

L'atto di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] lana risulta depositato il 4 novembre 2021.

In ogni caso, i motivi di ricorso formulati con l'atto sottoscritto dall'avv.Giacomo lana sono inammissibili per le ragioni di seguito esposte.

2. Il primo ed il quarto motivo di ricorso, corrispondenti al primo motivo dell'atto di ricorso sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed al secondo motivo dell'atto di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] lana, sono inammissibili per genericità, avendo la Corte di appello adeguatamente e correttamente motivato in ordine alle ragioni per le quali devono ritenersi sussistenti i vari reati di cui all'art. 87 d.P.R. n. 570 del 1960 contestati all'imputato.

Il ricorrente non si confronta con le argomentazioni in proposito svolte dalla Corte territoriale, cosicché il motivo di ricorso non risulta specifico.

A tale proposito deve osservarsi che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014„ Lavorato, Rv. 259425).

Peraltro, la qualificazione giuridica appare corretta, atteso che, come correttamente osservato dalla Corte di appello, non rileva che il reato non sia stato commesso con violenza o minaccia, atteso che la disposizione sopra citata prevede che il reato possa essere commesso anche da chi «con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature».

Il termine costringere non vuole esprimere una costrizione assoluta poiché ritenere che il delitto possa ritenersi commesso solo quando vi sia stata una costrizione analoga a quella richiesta per il reato di estorsione varrebbe a rendere inapplicabile la disposizione penale laddove afferma che il reato possa essere commesso anche con artifici e raggiri, che sono, semmai, idonei ad indurre in errore l'elettore e spingerlo a votare in modo diverso da come avrebbe votato in assenza della condotta ingannevole.

In sostanza, la disposizione mira a tutelare la libertà di voto dell'elettore che può essere pregiudicata non solo da condotte violente o minatorie, ma anche da condotte fraudolente, idonee a spingere l'elettore ad esprimere una volontà viziata da errore.

Del pari, correttamente la Corte di appello ha ritenuto il reato di truffa continuata non assorbito da quello di cui al citato art. 87, atteso che, secondo la ricostruzione della vicenda fattuale operata dai giudici del merito, ai partecipanti al bando veniva richiesto anche un contributo spese di euro 20,00.

Gli artifizi e raggiri non erano volti esclusivamente ad indurre gli elettori a credere, contrariamente al vero, che attraverso l'elezione dei candidati loro indicati in occasione delle singole competizioni elettorali, essi avrebbero potuto reperire, partecipando al bando, un'occupazione lavorativa, ma pure ad indurre i medesimi soggetti ad un esborso economico che, data la natura fittizia della selezione concorsuale, si sarebbe certamente rivelato inutile per loro ed avrebbe arrecato un vantaggio economico a coloro che avevano organizzato il fittizio bando.

Ricorrono, quindi, anche tutti gli elementi del reato di truffa e poiché tra le due fattispecie di reato, quella di cui al citato art. 87 e quella della truffa, non sussiste un rapporto di specialità, non opera alcun assorbimento.

3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

3.1. La Corte di appello ed ancor prima il Tribunale non erano vincolati dalla nota della Procura della Repubblica richiamata nel motivo di ricorso, in cui venivano effettuate valutazioni in ordine al materiale istruttorio raccolto sino al momento della redazione della nota stessa dalle quali i Giudici del merito ben potevano discostarsi senza, peraltro, alcun obbligo di motivare in proposito, essendo dette valutazioni comunque state superate dal decreto che dispone il giudizio.

Il Tribunale, prima, e la Corte di appello, poi, erano tenuti a motivare la loro decisione; tuttavia, non sussiste un obbligo di motivazione rafforzata in virtù del quale possa affermarsi che i Giudici del merito fossero tenuti ad esprimere le ragioni del loro dissenso rispetto al contenuto della nota suddetta.

Peraltro, la nota si fondava sul materiale istruttorio acquisito in fase di indagini, mentre il Tribunale e la Corte di appello dovevano esprimersi sulle prove acquisite nel corso del giudizio.

3.2. Inammissibile è il terzo motivo anche laddove si duole della utilizzazione ai fini della decisione di una sentenza non passata in giudicato.

Nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta «prova di resistenza», in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 - dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011).

Detto onere di allegazione non risulta essere stato assolto.

Nel resto, il motivo di ricorso è inammissibile per la sua estrema genericità, non confrontandosi esso con le ragioni poste dalla Corte di appello a fondamento della sua decisione o comunque appare volto a sollevare censure di merito asserendo che i fatti oggetto di contestazione non sono dimostrati.4.

Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso.

Già si è detto che correttamente i reati elettorali sono stati qualificati ai sensi dell'art. 87 del d.P.R. n. 570 del 1960.

Pertanto, non può sostenersi che le condotte oggetto di contestazione non integrerebbero reato e che conseguentemente neppure sarebbe ipotizzabile il delitto associativo.

Deve, peraltro, osservarsi che corretto appare anche il rilievo della Corte di appello secondo il quale ad ogni elettore nei cui confronti, con false notizie o artifici o raggiri, siano state esercitate pressioni per indurlo a votare in modo diverso corrisponde un autonomo delitto elettorale ex art. 87 del d.P.R. n. 570 del 1960.

Ne consegue che, per l'elevato numero dei soggetti nei confronti dei quali sono state esercitate indebite pressioni in occasione di ciascuna delle due competizioni elettorali, non può affatto i:;ostenersi che i reati oggetto del programma criminoso erano solo due e che il vincolo associativo non fosse volto alla commissione di un numero indeterminato di reati elettorali.

Quanto all'utilizzo a fini di prova della sentenza non passata in giudicato, già sono state sopra esposte le ragioni della inammissibilità della censura.

5. Inammissibile, per la sua estrema genericità, è il quinto motivo di ricorso che non si confronta affatto con i molteplici elementi addotti dalla Corte di appello per sostenere che il Rappoccio, in seno all'associazione criminale, ha ricoperto i ruoli di promotore ed organizzatore.

6. Infine, il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini ,della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, P:v. 271269).

In particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

Nel caso di specie, la Corte di appello ha adeguatamente motivato, esplicitando le ragioni per le quali il contegno processuale dell'imputato non rileva a tale fine e perché non corrisponde al vero che l'imputato non ha tratto vantaggio dal reato ed evidenziando che in ogni caso le circostanze attenuanti generiche non sono applicabili a causa della gravità del reato, desunta dal ruolo apicale e dal pregiudizio arrecato alla libertà di voto degli elettori.

7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

L'imputato, rimasto soccombente, deve pure essere condannato, ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., alla rifusione„ in favore delle parti civili Regione Calabria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], delle spese processuali sostenute nel presente giudizio liquidate come da dispositivo.

Inoltre, egli deve, per lo stesso motivo, essere condannato al pagamento in favore dello Stato delle spese sostenute per la difesa delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; essendo queste state ammesse al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione delle spese dovrà essere effettuata dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con apposito decreto (vedi Sez.

U., n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277760): P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Condanna, altresì, l'imputato alla rifusione delle spese di rap

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso; udito il difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], Comune di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], per la Regione Calabria, e [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato e ha depositato, per tutte le parti civili, conclusioni scritte e note spese; uditi i difensori dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] lana e Francesc:o Gambardella, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha parzialmente riformato la sentenza del 23 giugno 2017 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per un reato di cui agli artt. 81, secondo comma, e 110 cod. pen. e 87 d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 (capo di imputazione del decreto che dispone il giudizio del 26 gennaio 2012), nonché di altro delitto di cui alle disposizioni appena citate (capo b del decreto che dispone il giudizio del 6 dicembre 2012), del delitto di partecipazione, con il ruolo di promotore ed organizzatore, ad un'associazione finalizzata alla commissione di molteplici delitti di cui al citato art. 87 (capo a del decreto che dispone il giudizio del 6 dicembre 2012) e del delitto di concorso in truffa continuata (capo c del decreto che dispone il giudizio del 6 dicembre 2012), condannandolo, ritenuta la continuazione tra i reati, alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno, liquidato in via equitativa, in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], Comune di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la ra . In particolare al Rappoccio si contesta (al capo di imputazione del decreto che dispone il giudizio del 26 gennaio 2012) di avere, quale candidato alle elezioni regionali del 2010, in concorso con altre persone, mediante artifici e raggiri ed in particolare creando delle società cooperative destinate in realtà a rimanere non operative, indotto numerose persone, partecipanti ad un bando di concorso anch'esso fittizio, a promettergli il loro voto sulla base della prospettazione che solo attraverso la sua elezione sarebbe stato possibile avviare le attività economiche delle società presso le quali gli elettori avrebbero dovuto essere assunti e di avere egli, con tale condotta, esercitato pressioni sugli elettori per costringerli a votarlo. Inoltre, gli si contesta (al capo b del decreto che dispone il giudizio del 6 dicembre 2012) di avere, mediante l'invio di lettere in cui si annunciava falsamente ai destinatari l'imminente loro assunzione presso le unità operative della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., indotto in errore un gran numero di elettori in occasione della competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale di [OSCURATO:PERSONA] nel maggio del 2011 per indurli a votare [OSCURATO:PERSONA] nella speranza di ottenere un posto di lavoro. [OSCURATO:PERSONA] si contesta pure (al capo a del decreto che dispone il giudizio del 6 dicembre 2012) di avere promosso ed organizzato un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti di cui al citato art. 87 e (al capo c del decreto che dispone il giudizio del 6 dicembre 2012) di avere partecipato alla commissione di numerosi reati di truffa, inducendo circa 850 persone ad iscriversi, pagando ognuno la somma di euro 20,00, ad un bando di concorso in realtà fittizio. 2 fyi La Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per i reati a lui ascritti perché estinti per prescrizione, ad eccezione del delitto associativo di cui al capo a del decreto che dispone il giudizio del 6 dicembre 2012, e ha conseguentemente ridotto la pena; ha pure accolto l'appello della parte civile [OSCURATO:PERSONA], rimettendo al giudice civile l'esatta quantificazione del danno da questi patito. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei suoi difensori, ognuno dei quali ha depositato un autonomo atto di impugnazione, chiedendone l'annullamento ed articolando complessivamente sei motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, corrispondente al primo motivo dell'atto di ricorso sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente si duole della violazione degli artt. 129, 530 e 531 cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale dichiarato non doversi procedere per i reati di cui al citato art. 87 e per il reato di truffa continuata perché estinti per prescrizione, sostenendo che egli avrebbe dovuto essere assolto dalle corrispondenti imputazioni per una delle cause previste dal comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen. In particolare, quanto ai capi di imputazione con i quali si contesta il reato di cui al citato art. 87, non risultando condotte minatorie o violente, doveva rilevarsi l'insussistenza del fatto, che andava semmai qualific:ato quale violazione dell'art. 86 del medesimo d.P.R. Né poteva ritenersi sussistente il reato di truffa, essendo esso assorbito da quello di cui al citato art. 87, che già prevede, tra i suoi elementi costitutivi, l'artificio. In realtà, aggiunge il ricorrente, neppure può ravvisarsi il reato di cui all'art. 86 del d.P.R. n. 570 del 1960, atteso che questo richiede la conclusione di un patto tra candidato ed elettore, mancante nel caso di specie, essendo stata contestata la mera induzione in errore degli elettori. 2.2. Con il secondo motivo, corrispondente al secondo motivo dell'atto di ricorso sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 416 cod. pen. In primo luogo, sostiene che, non essendo ravvisabili i reati di cui al citato art. 87 per mancanza della costrizione dell'elettore mediante minaccia o violenza, neppure sarebbe ipotizzabile il delitto associativo. Inoltre, la pluralità dei partecipanti alla associazione criminale sarebbe stata desunta dalla sentenza di condanna pronunciata, in separato processo, nei confronti di soggetti indicati quali compartecipi, ma non ancora passata in giudicato e quindi inutilizzabile.Peraltro, nel caso di specie doveva semmai ravvisarsi un mero concorso di persone nel reato continuato. Sostiene che l'attività artificiosa, ossia la costituzione delle società cooperative, è unica e quindi unico è il reato di cui all'art. 87 d.P.R. n. 570 del 1960 commesso in relazione a ciascuna competizione elettorale; conseguentemente il fine dei pretesi associati, avendo ad oggetto il compimento di solo uno o due delitti elettorali, è incompatibile con l'esistenza di un programma criminoso avente ad oggetto un numero indeterminato di delitti. 2.3. Con il terzo motivo, corrispondente al primo motivo dell'atto di ricorso sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] lana, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 416 cod. pen. e degli artt. 125 e 546, lett. e), cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità per il reato associativo. Sostiene che la Corte di appello non si confronta con i dati emergenti dall'istruttoria dibattimentale e riportati nell'atto di appello e soprattutto con il contenuto di una nota della competente Procura della Repubblica del 11 maggio 2012 con la quale si sviluppavano argomenti a sostegno dell'insussistenza del reato associativo ed in particolare dell'impossibilità di ritenere che ricorresse un vincolo associativo permanente. La Corte di appello aveva ritenuto che il vincolo associativo fosse permanente perché finalizzato alla commissione di reati elettorali non solo in relazione alle elezioni regionali, ma anche in relazione a quelle comunali nel 2011 e a quelle nazionali dell'anno successivo, sebbene la prova fosse incerta. Inoltre, neppure la associazione era dotata di una stabile organizzazione, non dovendo questa essere confusa con la struttura delle società utilizzate a scopo illecito. La Corte di appello aveva pure utilizzato, per affermare la sussistenza del reato associativo, una sentenza di condanna pronunciata nei confronti di altri soggetti accusati di partecipare all'associazione, ma non passata in giudicato e quindi non utilizzabile ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. Né poteva sostenersi che i vari partecipi avessero aderito all'associazione per realizzare uno scopo comune. 2.4. Con il quarto motivo, corrispondente al secondo motivo dell'atto di ricorso sottoscritto dall'avv. lana, il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., della violazione dell'art. 87 del d.P.R. n. 570 del 1960. Sostiene che mancano condotte di violenza o minaccia ed il reato poggerebbe sul raggiro o artificio rappresentato dalla creazione di compagini sociali, condotta che nella nota della Procura della Repubblica sopra menzionata si escludeva che integrasse alcun illecito penale. La mera e vaga possibilità, prospettata agli elettori, di conseguire un'occupazione lavorativa non integrava la violazione del citato art. 87. 2.5. Con il quinto motivo, corrispondente al terzo motivo dell'atto di ricorso sottoscritto dall'avv. lana, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 416 cod. pen., nonché vizio di motivazione in ordine all'attribuzione all'imputato della qualifica di promotore e organizzatore dell'associazione criminale. Sostiene che l'attribuzione di tale qualifica si fonda esclusivamente sulla preminenza politica dell'imputato. La motivazione poggerebbe su circostanze fattuali rimaste indimostrate e su condotte che non dimostrerebbero il ruolo che viene attribuito al Rappoccio. 2.6. Con il sesto motivo, corrispondente al quarto motivo dell'atto di ricorso sottoscritto dall'avv. lana, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 62-bis cod. pen., sostenendo che dovevano essere applicate le circostanze attenuanti generiche in considerazione del contegno processuale e dell'assenza di qualsiasi vantaggio, patrimoniale e non, conseguito dall'imputato a seguito delle vicende per cui è processo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve preliminarmente rilevarsi l'inammissibilità dell'atto di ricorso sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] lana in quanto tardivamente depositato. La sentenza della Corte di appello è stata emessa il 9 giugno 2021 e nel dispositivo veniva indicato per il suo deposito il termine di giorni novanta, scaduto il 7 settembre 2021. La sentenza è stata depositata tardivamente e precisamente in data 15 settembre 2021; ne consegue che il termine per la sua impugnazione ha iniziato a decorrere dalla data della notificazione dell'avviso del suo deposito, ai sensi dell'art. 585 comma 2, lett. c), cod. proc. peri. L'avviso di deposito è stato notificato ai due difensori di fiducia del Rappoccio e a quest'ultimo presso il suo difensore dorniciliatario in data 17 settembre 2021. Il termine di quarantacinque giorni per la proposizione dell'impugnazione sarebbe scaduto il 31 ottobre 2021, ma essendo questo un giorno festivo, così come il primo novembre 2021, la scadenza coincide con il 2 novembre 2021. L'atto di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] lana risulta depositato il 4 novembre 2021. In ogni caso, i motivi di ricorso formulati con l'atto sottoscritto dall'avv.Giacomo lana sono inammissibili per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo ed il quarto motivo di ricorso, corrispondenti al primo motivo dell'atto di ricorso sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed al secondo motivo dell'atto di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] lana, sono inammissibili per genericità, avendo la Corte di appello adeguatamente e correttamente motivato in ordine alle ragioni per le quali devono ritenersi sussistenti i vari reati di cui all'art. 87 d.P.R. n. 570 del 1960 contestati all'imputato. Il ricorrente non si confronta con le argomentazioni in proposito svolte dalla Corte territoriale, cosicché il motivo di ricorso non risulta specifico. A tale proposito deve osservarsi che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014„ Lavorato, Rv. 259425). Peraltro, la qualificazione giuridica appare corretta, atteso che, come correttamente osservato dalla Corte di appello, non rileva che il reato non sia stato commesso con violenza o minaccia, atteso che la disposizione sopra citata prevede che il reato possa essere commesso anche da chi «con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature». Il termine costringere non vuole esprimere una costrizione assoluta poiché ritenere che il delitto possa ritenersi commesso solo quando vi sia stata una costrizione analoga a quella richiesta per il reato di estorsione varrebbe a rendere inapplicabile la disposizione penale laddove afferma che il reato possa essere commesso anche con artifici e raggiri, che sono, semmai, idonei ad indurre in errore l'elettore e spingerlo a votare in modo diverso da come avrebbe votato in assenza della condotta ingannevole. In sostanza, la disposizione mira a tutelare la libertà di voto dell'elettore che può essere pregiudicata non solo da condotte violente o minatorie, ma anche da condotte fraudolente, idonee a spingere l'elettore ad esprimere una volontà viziata da errore. Del pari, correttamente la Corte di appello ha ritenuto il reato di truffa continuata non assorbito da quello di cui al citato art. 87, atteso che, secondo la ricostruzione della vicenda fattuale operata dai giudici del merito, ai partecipanti al bando veniva richiesto anche un contributo spese di euro 20,00. Gli artifizi e raggiri non erano volti esclusivamente ad indurre gli elettori a credere, contrariamente al vero, che attraverso l'elezione dei candidati loro indicati in occasione delle singole competizioni elettorali, essi avrebbero potuto reperire, partecipando al bando, un'occupazione lavorativa, ma pure ad indurre i medesimi soggetti ad un esborso economico che, data la natura fittizia della selezione concorsuale, si sarebbe certamente rivelato inutile per loro ed avrebbe arrecato un vantaggio economico a coloro che avevano organizzato il fittizio bando. Ricorrono, quindi, anche tutti gli elementi del reato di truffa e poiché tra le due fattispecie di reato, quella di cui al citato art. 87 e quella della truffa, non sussiste un rapporto di specialità, non opera alcun assorbimento. 3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. 3.1. La Corte di appello ed ancor prima il Tribunale non erano vincolati dalla nota della Procura della Repubblica richiamata nel motivo di ricorso, in cui venivano effettuate valutazioni in ordine al materiale istruttorio raccolto sino al momento della redazione della nota stessa dalle quali i Giudici del merito ben potevano discostarsi senza, peraltro, alcun obbligo di motivare in proposito, essendo dette valutazioni comunque state superate dal decreto che dispone il giudizio. Il Tribunale, prima, e la Corte di appello, poi, erano tenuti a motivare la loro decisione; tuttavia, non sussiste un obbligo di motivazione rafforzata in virtù del quale possa affermarsi che i Giudici del merito fossero tenuti ad esprimere le ragioni del loro dissenso rispetto al contenuto della nota suddetta. Peraltro, la nota si fondava sul materiale istruttorio acquisito in fase di indagini, mentre il Tribunale e la Corte di appello dovevano esprimersi sulle prove acquisite nel corso del giudizio. 3.2. Inammissibile è il terzo motivo anche laddove si duole della utilizzazione ai fini della decisione di una sentenza non passata in giudicato. Nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta «prova di resistenza», in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 - dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011). Detto onere di allegazione non risulta essere stato assolto. Nel resto, il motivo di ricorso è inammissibile per la sua estrema genericità, non confrontandosi esso con le ragioni poste dalla Corte di appello a fondamento della sua decisione o comunque appare volto a sollevare censure di merito asserendo che i fatti oggetto di contestazione non sono dimostrati.4. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso. Già si è detto che correttamente i reati elettorali sono stati qualificati ai sensi dell'art. 87 del d.P.R. n. 570 del 1960. Pertanto, non può sostenersi che le condotte oggetto di contestazione non integrerebbero reato e che conseguentemente neppure sarebbe ipotizzabile il delitto associativo. Deve, peraltro, osservarsi che corretto appare anche il rilievo della Corte di appello secondo il quale ad ogni elettore nei cui confronti, con false notizie o artifici o raggiri, siano state esercitate pressioni per indurlo a votare in modo diverso corrisponde un autonomo delitto elettorale ex art. 87 del d.P.R. n. 570 del 1960. Ne consegue che, per l'elevato numero dei soggetti nei confronti dei quali sono state esercitate indebite pressioni in occasione di ciascuna delle due competizioni elettorali, non può affatto i:;ostenersi che i reati oggetto del programma criminoso erano solo due e che il vincolo associativo non fosse volto alla commissione di un numero indeterminato di reati elettorali. Quanto all'utilizzo a fini di prova della sentenza non passata in giudicato, già sono state sopra esposte le ragioni della inammissibilità della censura. 5. Inammissibile, per la sua estrema genericità, è il quinto motivo di ricorso che non si confronta affatto con i molteplici elementi addotti dalla Corte di appello per sostenere che il Rappoccio, in seno all'associazione criminale, ha ricoperto i ruoli di promotore ed organizzatore. 6. Infine, il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini ,della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, P:v. 271269). In particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Nel caso di specie, la Corte di appello ha adeguatamente motivato, esplicitando le ragioni per le quali il contegno processuale dell'imputato non rileva a tale fine e perché non corrisponde al vero che l'imputato non ha tratto vantaggio dal reato ed evidenziando che in ogni caso le circostanze attenuanti generiche non sono applicabili a causa della gravità del reato, desunta dal ruolo apicale e dal pregiudizio arrecato alla libertà di voto degli elettori. 7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. L'imputato, rimasto soccombente, deve pure essere condannato, ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., alla rifusione„ in favore delle parti civili Regione Calabria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], delle spese processuali sostenute nel presente giudizio liquidate come da dispositivo. Inoltre, egli deve, per lo stesso motivo, essere condannato al pagamento in favore dello Stato delle spese sostenute per la difesa delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; essendo queste state ammesse al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione delle spese dovrà essere effettuata dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con apposito decreto (vedi Sez. U., n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277760): P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Condanna, altresì, l'imputato alla rifusione delle spese di rap
Sentenza Cassazione n. 33145/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris