CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 novembre 2022
Cassazione n. 37517/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAZA sul ricorso iscritto al n. 21675/14 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Milano, [OSCURATO:PERSONA], n. 8. ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis controricorrente tlz. c r 6 71 C4 r I 144/1171 avverso la sentenza n. 3312/14 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 19/06/2014, non notificata. e sul ricorso successivo avverso l'atto di diniego di condono n. 141391/2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Milano, [OSCURATO:PERSONA], n. 8 ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis controricorrente nonché sul ricorso iscritto al n. 8891/15 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con studio in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 16 ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis controricorrente avverso la sentenza n. 4540/14 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 10/09/2014, non notificata e sul ricorso successivo avverso gli atti di diniego di condono nn. prot. 1411413/2020, 141418/2020, 141424/2020 141435/2020, 141442/2020, 141451/2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Milano, [OSCURATO:PERSONA], n. 8 ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore p.t. intimata udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Angiolella nella camera di consiglio del 10 novembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con i due ricorsi indicati in epigrafe (n. R.G. 21675/14 e n. R.G. 8891/15), la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha impugnato, con tre motivi, le sentenze rese dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito, per brevità, CTR), n. 3312/2014 e n. 4540/2014, deducendo plurimi profili di errores in iudicando ed in procedendo. 1.1. Con la sentenza n. 3312/2014 (ricorso n. R.G. 21675/14) la CTR ha accolto l'appello dell'Ufficio su controversia riguardante l'impugnazione di cartella di pagamento portante iscrizione a ruolo di euro 30.653.741,66, scaturente in forza della sentenza di questa Corte n. 12251, resa in data 28 gennaio 2010 e depositata in data 19 maggio 2010, con la quale, previa cassazione delle sentenze di appello impugnate dall'Agenzia delle entrate e dalla società, decidendosi nel merito, sono stati rigettati ii ricorsi di primo grado della società contribuente quanto alla debenza delle imposte, rinviando ad altra sezione della commissione tributaria della Lombardia per la sola questione relativa al "cumulo giuridico" delle sanzioni (« P.Q.M. LA CORTE riunisce i ricorsi iscritti ai nn. 21661/05, 25506/05, 22382/06 e 26200/06; dichiara inammissibili i ricorsi del Ministero; accoglie i ricorsi dell'Agenzia nonché il terzo motivo del ricorso incidentale della società iscritto al n. 25506/05 di R.G.; rigetta gli altri due motivi dello stesso ricorso incidentale nonché il ricorso incidentale della società iscritto al n. 26200/06 di RG; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e (2) decide per l'afferente parte le cause nel merito rigettando i ricorsi di primo grado della contribuente quanto alla debenza delle imposte e (2) rinvia la causa ad altra sezione della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia (a) per l'esame della questione relativa al "cumulo giuridico delle sanzioni" e (b) per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 gennaio 2010. Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2010»). 1.2. Con la sentenza n. 4520/14, oggetto del ricorso n. RG. 8891/15, la CTR, adita in riassunzione, ha deciso sulle sanzioni, condannando la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento di complessivi euro 5.563.7353. 2. L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso in ambedue i giudizi instaurati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 3. Nelle more del giudizio per cassazione, la società contribuente ha aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, conv. I. 17 dicembre 2018, n. 136 e, conseguentemente, ha presentato, per entrambi i ricorsi incardinati avverso le predette sentenze della CTR, distinte istanze di sospensione in prevenzione del processo ai sensi dell'art. 6, comma 10, d.lgs. cit. 4. L'Agenzia delle entrate ha denegato, in entrambi i casi, il condono richiesto dalla società contribuente (v. provvedimenti di diniego in atti). 5. La difesa di parte contribuente ha impugnato, con due distinti ricorsi, ritualmente notificati, a mezzo pec, all'Agenzia delle entrate, i vari atti di diniego di condono, deducendone la totale infondatezza per i motivi tutti indicati infra. 8. L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso al diniego relativo alla procedura recante il numero di ruolo generale n. 21675/14, mentre è rimasta intimata nell'altra procedura. 9. A ridosso dell'odierna udienza camerale, la difesa della società ricorrente ha presentato memorie per tutte le procedure in oggetto. In particolare, ribadendo che la questione di diritto fondamentale, oggetto dei due dei due ricorsi, è relativa al se la società contribuente abbia legittimamente usufruito dell'istituto di cui all'articolo 3, comma 4, d.l. 25 marzo 2010 n. 40, definendo in via agevolata una lite pregressa, ed al se l'impugnazione, ex art. 395, n. 4), cod. proc. civ., della sentenza n. 12251/2010 pronunziata da questa Corte, possa incidere sugli esiti del giudizio rinvio disposto dalla Cassazione, ha fatto istanza di rimessione alla pubblica udienza, con rinvio a nuovo ruolo, per la particolare rilevanza e novità delle questioni di diritto; inoltre, evidenziando la connessione oggettiva e soggettiva tra le controversie, ha chiesto, con separate istanze, la riunione al procedimento numero di ruolo generale 21675/14, dell'altro, recante il numero di ruolo generale 8891/2015. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va disposta la riunione dei procedimenti indicati in epigrafe. Come è evidente dall'esposizione in fatto della presente ordinanza, e come pure messo in luce nelle memorie della società ricorrente, i procedimenti in epigrafe, presentano evidenti profili di connessione oggettiva e soggettiva, il che, in ossequio al precetto costituzionale della ragionevole durata del processo, consente, ai sensi dell'art. dell'art. 274 cod. proc. civ., di disporne la riunione (cfr., Sez. U., 13/09/2005, n. 18125). Il ricorso recante il numero di R.G. 8891/2015, va, dunque, riunito al ricorso recante il numero di R.G. 21675/14. 1.1. Sempre in via preliminare, va disattesa l'istanza di trattazione dei procedimenti in pubblica udienza, tenuto conto dei principi ribaditi da questa Corte con ordinanza n. 26480 del 20/11/2020, secondo cui: «[...] le Sezioni unite di questa Corte, occupandosi della medesima questione, hanno recentemente avuto modo di chiarire che: "Se è vero che nel giudizio di cassazione la rimessione di una causa alla pubblica udienza dall'adunanza camerale prevista nell'art. 380 bis.1, cod. proc. civ. è ammissibile in applicazione analogica dell'art. 380 bis cod. proc. civ., comma 3, rientrando la valutazione degli estremi per la trattazione del ricorso in pubblica udienza e, in particolare, della particolare rilevanza della questione di diritto coinvolta, nella discrezionalità del collegio giudicante e non del presidente della sezione (Cass. n. 5533/17 ord.), altrettanto indubbio è che il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di tale valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza "in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare al caso di specie" (Cass. SSUU n. 14437/18, ord.), ed allorquando non si verta di "decisioni aventi rilevanza nomofilattica, idonee a rivestire efficacia dì precedente, orientando, con motivazione avente anche funzione extra processuale, il successivo percorso della giurisprudenza" (Cass. n. 19115/17);" (Cass. Sez. un. 23/04/2020, n. 8093)». Nel caso in esame, per le ragioni che di seguito verranno esposte, non ricorrono i presupposti della trattazione in pubblica udienza. Sul diniego avverso l'istanza di definizione agevolata si cui al decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, conv. I. 17 dicembre 20181 n. 136 afferente alla lite di cui al ricorso n. R.G. 21674/14. 2. La difesa della società ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego per i seguenti motivi: 1) Violazione dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, laddove, errando, ha qualificato la cartella esattoria le n. 06820120007602153000 alla stregua di atto funzionale alla mera riscossione delle somme dovute a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 12251/2010, mentre, non avrebbe dovuto escludere la sussistenza di una lite pendente, trattandosi di controversia in cui si discute dell'applicazione della normativa di condono e quindi di una lite fiscale definibile ai sensi della legge 27 dicembre 2002 n. 289. 2) Violazione dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, laddove, errando, ha ritenuto che il diniego della definizione agevolata della controversia tributaria troverebbe causa anche nella constatazione per cui «a far data dal 19/05/2010 il contenzioso relativo alle imposte (nel merito) deve ritenersi concluso», nonostante la sopravvenuta definizione agevolata della pretesa tributaria con il pagamento del relativo importo (5% del valore della lite) e nonostante, con ricorso notificato in data 30 luglio 2010 e depositato in data 9 agosto 2010, la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avesse impugnato la sentenza della Corte di Cassazione n. 12251/2010 per revocazione, ai sensi degli articoli 391 bis cod. proc. civ. e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. 3) Violazione dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, laddove, errando, ha ritenuto che il diniego della definizione agevolata della controversia tributaria troverebbe causa anche nel divieto a che «il contribuente nei confronti di un dato debito fiscale, dopo un primo condono non perfezionato, né tenti un altro proprio per ovviare il mancato perfezionamento del precedente». 2.1. Le censure mosse al provvedimento di diniego dalla difesa della società ricorrente - che si esaminano congiuntamente per la loro intima connessione - sono infondate per le ragioni di seguito esposte. Il provvedimento di diniego identificato con numero di protocollo 141391, notificato in data 21 luglio 2020, verte su tre distinti argomentazioni secondo cui: a) la controversia non è definibile in quanto ha ad oggetto una cartella di pagamento riportante il ruolo emesso a seguito di sentenza di Corte di Cassazione (n. 12351 del 2010) con la quale è stata definitivamente accertata la legittimità della pretesa impositiva, disponendosi rinvio al giudice di merito unicamente per le sanzioni; b) con particolare riferimento alle imposte, non vi era alcun contenzioso pendente alla data del 24/10/2018; c) la società aveva presentato domanda di definizione ai sensi del d.l. 25 marzo 2010 n. 40, a sua volta oggetto di diniego. 2.2. Secondo la comune interpretazione della dottrina e della giurisprudenza l'atto impositivo è quello che "impone" per la prima volta al contribuente una prestazione determinata nell'an e nel quantum. In particolare, l'individuazione dell'atto impositivo deve essere centrata su ciò che si tratti o non di atto con il quale il contribuente è reso edotto, per la prima volta, della pretesa fatta valere dall'Amministrazione nei suoi confronti. Di conseguenza, anche una cartella di pagamento può essere un atto impositivo (v. Cass., 10/02/2022, n. 4239), come tale soggetta alla procedura condonistica, sempre che con essa il contribuente sia stato reso edotto per la prima volta dall'esistenza di una pretesa del Fisco nei suoi confronti. 2.2. E' su tale linea di discrimine, dunque, che, rettamente, l'Agenzia delle entrate ha escluso la condonabilità della cartella oggetto di lite, trattandosi non di primo atto impositivo ma di cartella riportante il ruolo emesso a seguito di sentenza di questa Corte che ha definitamente confermato la legittimità della pretesa impositiva, determinando il rinvio al giudice di merito solo per la parte relativa alle sanzioni. 2.3. Parte ricorrente assume che, a seguito della richiesta di revocazione della sentenza n. 12551 del 2010 e sulla istanza di condono, ex art. 3, comma 2 bis, lett. b) d.l. del 25 marzo 2010 n. 40, il contenzioso che ha seguito la notifica della cartella esattoriale in oggetto, e per il quale è stata chiesta la definizione agevolata ai sensi della citata normativa, non si è definito, ma è in essere, riguardando l'attuale sussistenza dell'obbligazione tributaria («[...] giacchè questo è l'accertamento demandato dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. all'Autorità giurisdizionale», v. ricorso pag. 21), con la conseguente illegittimità della cartella esattoriale giacché portante un debito di imposta non più sussistente in conseguenza dell'avvenuta definizione agevolata (art. 3, comma 4, d.l. n. 40/2010) e, in ogni caso, riguardante una sentenza non passata in giudicato in quanto oggetto di domanda di revocazione. 2.4. Anche in parte qua il ricorso avverso il diniego è infondato. Al riguardo occorre ribadire che, con la sentenza n. 12251 del 2010, questa Corte, ha cassato le sentenze impugnate dall'Agenzia delle entrate e dalla società e, decidendo le cause nel merito, ha rigettato ricorsi di primo grado della società contribuente quanto alla debenza delle imposte, rinviando ad altra sezione della commissione tributaria della Lombardia per la sola questione relativa al "cumulo giuridico" delle sanzioni (v. supra, paragrafo 1.1. del "Rilevato che", ove è trascritto il dispositivo della sentenza di legittimità oggetto del rinvio). Così perimetrato l'oggetto del rinvio (riguardante, si ripete, solo le sanzioni) è evidente che, nella parte in cui la Corte ha deciso nel merito, con rigetto del ricorso originario della contribuente, ha, in realtà, definito ogni questione sulla pretesa impositiva, con conseguente passaggio in giudicato della pronunzia relativa alla debenza delle imposte. Né può avere carattere dirimente, nel senso indicato dalla difesa della contribuente, la circostanza che la società contribuente abbia pagato l'importo richiesto dall'articolo 3, comma 2- bis, d.l. n. 40/2010 (5% del valore della lite) proprio in quanto, in virtù di tale definitiva decisione (Cass. n. 12251 del 2010), non vi era affatto la "pendenza" di quella lite oggetto della domanda di definizione, con carenza di un presupposto imprescindibile della domanda di condono che deve considerarsi come totalmente improduttiva di effetti. 2.5. Anche la domanda di revocazione, proposta pendenti i termini del deposito della decisione della Corte n. 12251 del 2010, non avvalora la tesi della difesa della società contribuente portata a supporto del ricorso avverso il diniego. Vanno qui rammentati i principi espressi dalla nostra Corte - mai contrariati e anche qui condivisi - sul tema dell'interpretazione dell'art. 391b/s, quarto e quinto comma, cod. proc. civ., quale norma eccezionale incidente sulla formazione del giudicato. Con la decisione n. 843 del 17 gennaio 2014, questa Corte, chiamata a pronunciarsi sul condono di cui alla legge del 27 dicembre 2002 n. 289, dopo aver rammentato che il legislatore, con l'art. 391 bis, cod. proc. civ., ha inteso porre un ostacolo a ricorsi meramente dilatori e strumentali, diretti a impedire il formarsi del giudicato, e che, in tale guisa l'art. 391 bis, comma 5, costituisce norma speciale e derogatoria dell'art. 324 cod. proc. civ. («proprio perché, regolando autonomamente gli effetti della revocazione contro la sentenza della corte di cassazione, riguarda un istituto peculiare, che deve esser coordinato col principio che individua nella sentenza della corte il momento terminale del processo e che si distingue dalla diversa situazione normativa in cui la revocazione è ammessa avverso le sentenze di merito (v. Cass. n. 8388-03»), ha affermato il principio di diritto secondo cui: «In tema di impugnazioni, dall'art. 391 bis, quarto e quinto comma, cod. proc. civ., va desunta una norma incidente sulla formazione del giudicato, secondo l'art. 324 cod. proc. civ., di carattere eccezionale (e, quindi di stretta interpretazione), per la quale proposizione di un ricorso per revocazione impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata solo ove il ricorso per cassazione sia stato accolto, dovendosi invece, ritenere che per evitare la proposizione di ricorsi meramente dilatori e diretti ad impedire la formazione del giudicato, qualora una sentenza della Corte di cassazione abbia rigettato il ricorso, e lasciato immutata la decisione impugnata, tanto per ragioni processuali, quanto per la reiezione dei motivi di merito, si formi il giudicato, che non è inciso dalla proposizione (o dalla astratta proponibilità) di un ricorso per revocazione». In tali termini, si è ritenuto di escludere la validità della domanda di condono proposta dal contribuente successivamente al deposito della sentenza di Cassazione che si era espressa per l'inammissibilità del ricorso, ciò in quanto, ai fini del giudicato sul rapporto controverso, occorre aver riguardo pur sempre al momento del deposito della decisione della Corte di cassazione, la quale, nel caso di rigetto (o dichiarazione di inammissibilità) del ricorso, determina il passaggio in giudicato della sentenza, non essendo lo stesso impedito dalla pendenza del termine per la revocazione ex art. 391 bis cit. (v., conf., in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 4, I. 24 marzo 2011, n. 89, Cass., 5/12/2012, n.21863; Sez. U, 24/11/2020, n. 26672; Cass., 11/11/2021, n. 33459).2.6. Applicando tali principi nel caso in esame, deve ritenersi che, in data 19 maggio 2010, la sentenza della Corte di cassazione n. 12251 del 2010 è passata in giudicato in quanto, decidendo nel merito, ha rigettato i ricorsi di parte contribuente ed ha definitivamente pronunciato sulla pretesa impositiva; su tale giudicato, dunque, alcun effetto impediente ha avuto la successiva proposizione della domanda di revocazione. 2.7. Anche sul secondo condono, non erra l'Agenzia delle entrate a ritenere, col diniego, che la domanda era improponibile in quanto è stata presentata rispetto a lite fiscale non più pendente. Sul diniego avverso l'istanza di definizione agevolata di cui al decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 1191 conv. I. 17 dicembre 2018, n. 136, afferente alla lite di cui al ricorso n. R.G. 8891/15. 3. Il procedimento n. R.G. 8891/15, attiene proprio a quella parte della decisione, più volte citata, della Corte di Cassazione n. 12251 del 2010, che ha rinviato al giudice di merito con riguardo esclusivo alle sanzioni per il cumulo giuridico. Anche in tale caso, la società ha presentato nuova istanza di condono (ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018), denegata dal Fisco con provvedimenti di diniego aventi numero di protocollo 1411413/20, 141418/2020, 1414124/2020, 1414135/2020, 141442/2020, 141451/2020, conseguenziali al precedente diniego, ed alle motivazioni ivi contenute, relativo alle imposte (R.G. 21675/14). La società contribuente impugna tali atti di diniego deducendo: 1) la violazione dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, laddove, errando, ha qualificato la cartella esattoriale n. 06820120007602153000 alla stregua di atto funzionale alla mera riscossione delle somme dovute a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 12251/2010, mentre, non avrebbe dovuto escludere la sussistenza di una lite pendente, trattandosi di controversia in cui si discute di una lite fiscale definibile ai sensi della legge 27 dicembre 2002 n. 289; 2) la violazione dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, laddove la CTR, errando, ha ritenuto che il diniego della definizione agevolata della controversia tributaria troverebbe causa anche nella constatazione per cui «a far data dal 19/05/2010 il contenzioso relativo alle imposte (nel merito) deve ritenersi concluso», nonostante la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avesse impugnato la sentenza della Corte di Cassazione n. 12251/2010 per revocazione, ai sensi degli articoli 391 bis cod. proc. civ. e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e nonostante a sopravvenuta definizione agevolata della pretesa tributaria con il pagamento del relativo importo (5% del valore della lite). 3) la violazione dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, laddove la CTR, errando, ha ritenuto che il diniego della definizione agevolata della controversia tributaria troverebbe causa anche nel divieto a che «il contribuente nei confronti di un dato debito fiscale, dopo un primo condono non perfezionato, ne tenti un altro proprio per ovviare il mancato perfezionamento del precedente». E' evidente che le censure di cui al ricorso avverso gli atti di diniego in parola, sono basate su argomentazioni del tutto speculari a quelle innanzi esaminate. Richiamandosi, dunque, le motivazioni esposte ai paragrafi n. 2 e ss., il ricorso risulta infondato sulla base delle stesse considerazioni ivi riferite. Si precisa che deduzioni della difesa di parte contribuente, richiamate al paragrafo 2.3, secondo cui, a seguito della richiesta di revocazione della sentenza n. 12551 del 2010 e a seguito dell'istanza di condono, ex art. 3, comma 2 bis, lett. b) d.l. del 25 marzo 2010 n. 40, il contenzioso sarebbe in essere, riguardando l'attuale sussistenza dell'obbligazione tributaria («[...] giacchè questo è l'accertamento J demandato dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. all'Autorità giurisdizionale») sono riportate alla pag. 26 del ricorso n. R.G. 8891/15. Sui motivi di ricorso n. R.G. 21675/14 avverso la sentenza della CTR n. 3312 del 2014 4. La sentenza della CTR della Lombardia n. 3312 del 2014, ha accolto l'appello dell'Ufficio, riformando integralmente la sentenza di primo grado, affermando la legittimità della pretesa fiscale, in quanto la sentenza n. 12251 del 2010 della Corte di Cassazione, mantenendo il "crisma del giudicato", proprio delle sentenze di Cassazione, dal momento del suo deposito (19 maggio 2010) ha definitivamente chiuso la controversia sulla debenza delle imposte in senso favorevole all'Amministrazione, senza che sul giudicato così formatosi possa aver avuto un qualche effetto la domanda di definizione della lite, ex art. 3 d.l. n. 40 del 2010, del 22 maggio 2010, o comunque, la domanda di revocazione del 12 agosto 2010. 4.1. Avverso tale decisione la società contribuente ha proposto tre motivi di ricorso denunciando, col primo mezzo, la «violazione o falsa applicazione dell'art 391 bis, comma quattro, cod. proc. civ., in relazione all'articolo 360, n. 3, cod. proc. civ., per non avere il giudice a quo, ritenuto (in applicazione di quanto disposto dal citato art. 391 bis, comma 4, cod. proc. civ.) la pendenza della lite al momento del deposito dell'istanza di cui all'art 3, comma 2 bis lett. B) d.l. 40 del 2010»; col secondo, la «violazione o falsa applicazione dell'art 391 bis, comma quattro, cod. proc. civ., e dell'art. 3 d.l. n. 40 del 2010, in relazione all'articolo 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere il giudice a quo, affermato che "non è ravvisabile" la "pendenza di un giudizio" ai fini della definizione della lite ex art tre DL 42.010, per il solo fatto dell'esistenza del giudizio di rinvio alla commissione tributaria regionale»; col terzo, la «violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art 360 n. 4, cod. proc. civ. per non essersi il giudice a quo pronunciato in merito alle eccezioni riproposte dalla società [OSCURATO:PERSONA] spa al momento della propria tempestiva costituzione del giudizio di appello». 4.2. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, che si esaminano congiuntamente per connessione di censure, devono essere disattesi, alla stregua dei principi richiamati innanzi ai paragrafi nn. 2-2.6, riguardanti la definibilità di lite pendente e l'interpretazione dell'art. 391 bis, quarto e quinto comma, cod. proc. civ., quale norma eccezionale incidente sulla formazione del giudicato. Nello specifico, occorre evidenziare che le statuizioni della sentenza della CTR qui impugnata, risultano conformi ai principi enunciati da questa Corte, riportati ai paragrafi indicati innanzi, secondo cui una lite non può considerarsi pendente quando, sulla sentenza che l'abbia definita, si sia formato il giudicato, a nulla rilevando né l'esperibilità del rimedio della revocazione, né la proposizione della domanda di condono, quest'ultima (evidentemente) afferente ad una lite non più pendente. 4.3. Deve essere, altresì, ribadito il principio pacifico di questa Corte secondo cui che la pendenza della lite fiscale, definita con la sentenza di cui si chiede la revocazione, non si riapre con la mera proposizione della domanda di revocazione, bensì con l'eventuale pronuncia della statuizione rescindente e perdura per il tutto il tempo intercorrente tra la data di tale pronuncia e la data del passaggio in giudicato (che nella specie, per i motivi anzidetti ,è quella del 19 maggio 2010) della sentenza che definisce il giudizio di revocazione. Nel caso in esame, è dato incontestato che la parte contribuente abbia rinunciato alla domanda di revocazione (v. sentenza riguardante il giudizio rescissorio n. 24021 del 23/10/2013 ove è stata dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso formalizzata dalla società UNICHIPS), sicché neppure si pone la questione dell'effetto rescindente conseguente al giudizio revocatorio. 4.4. Quanto, infine, alla domanda di condono, va evidenziato, in punto di verifica dei requisiti procedimentali di cui alla legge 22 maggio 2010 n. 73 di conversione del d.l. 25 marzo 2010 n. 40, che poiché la sentenza della Corte di Cassazione n. 12251 del 2010 è stata pubblicata anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 73 del 2010 (26 maggio 2010) - legge con cui è stato introdotto, nell'articolo 3 del d.l. del 25 marzo 2010 n. 40, il comma 2 bis - è palese che al momento della proposizione della domanda di condono non sussistevano i presupposti per la legittima fruizione, da parte del contribuente, della definizione agevolata, in quanto, essendo intervenuta la cassazione della sentenza di secondo grado, non era configurabile il requisito fattuale della soccombenza totale dell'Amministrazione finanziaria nei primi due gradi di giudizio. 4.5. Il terzo motivo di gravame è inammissibile; non ricorre il vizio di mancata pronuncia su eccezione di merito sollevata in appello qualora essa, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione finale, deponendo per l'implicita pronunzia di rigetto dell'eccezione medesima, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento (art. 112 cod. proc. civ.), bensì come violazione di legge e difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto non preso in considerazione (ex multis, v. Cass., 29/07/2004, n. 14486; conf., Cass., Cass., 07/01/2014 n. 91; Cass., 06/11/2020, n. 24953). Sui motivi di ricorso n. 8891/15 avverso la sentenza della CTR n. 4540 del 2014 5. La sentenza della CTR n. 4540 del 2014, qui impugnata, ha accolto il ricorso in riassunzione dell'Ufficio condannando la società contribuente al pagamento delle sanzioni determinate in complessivi euro 5.563.753,00, oltre al pagamento delle spese di lite. Anche con tale decisione la CTR adita in sede di riassunzione ha ritenuto l'infondatezza delle questioni sollevate dalla società circa gli effetti preclusivi al giudicato della sentenza n. 12251 del 2010 della Corte di Cassazione determinati dalla domanda di definizione della lite, ex art. 3 d.l. n. 40 del 2010 - domanda del 22 maggio 2010 - e dalla domanda di revocazione del 12 agosto 2010. 5.1. Avverso tale decisione la società contribuente ha proposto tre motivi di ricorso denunciando, col primo mezzo, la «violazione o falsa applicazione dell'art 391 bis, comma quattro, c. p. c. e dell'art. 3, comma 2 bis d.l. 25 marzo 2010 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010 n. 73, [in relazione all'articolo 360, n. 3, c. p. c.]» per aver il giudice a quo ritenuto non definibile la lite secondo la legge di condono n. 73 del 2010; col secondo, la «violazione o falsa applicazione dell'art 391 bis, comma quattro, c. p. c., e dell'art. 3 d.l. 40/2010, in relazione all'articolo 360, n. 3, c. p. c.», per avere il giudice a quo, ritenuto che la lite non fosse più pendente anche in quanto il giudizio di revocazione era stato estinto; col terzo, «l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti [in relazione all'ad 360 n. 5, c. p. c.] come interpretato da Cassazione a Sezioni Unite, 11 marzo 2014 (...)», per aver omesso di pronunciarsi sul fatto storico riguardante la pendenza della lite alla data del 25 maggio 2010, data di entrata in vigore del d.l. 25 marzo 2010 n. 40, convertito con modificazioni della legge 22 maggio 2010 n. 73, risultante dalla sentenza e dagli atti processuali, già oggetto di discussione ed avente carattere decisivo, e per avere apparentemente argomentato le ragioni con riferimento a quanto statuito dalla sentenza di questa Corte del 17 gennaio 2014 n. 843. 5.2. I primi due mezzi sono infondati per le stesse considerazioni riportate sub paragrafi 4.2 - 4.4. 5.3. Il terzo motivo è inammissibile. Poiché la sentenza impugnata è stata depositata in data 10 settembre 2014, si applica l'art. 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 22/06/2012 n. 83, conv. dalla I. 07/08/2012 n. 134; la vigente disciplina prevede l'"omesso esame" come riferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (ex multis, v. Cass., 26/01/2022, n. 2268). Nella specie, le questioni che i ricorrenti assumono essere state omesse, anziché costituire un fatto storico nel senso appena indicato, sono del tutto assimilabili ad argomentazioni difensive volendo con esse imputarsi al giudice di appello il non aver considerato la pendenza della lite, a seguito del rinvio operato con la pronuncia n. 12251/2010, per effetto della domanda di condono e dell'impugnazione per revocazione di questa stessa sentenza. L'inammissibilità del mezzo deriva anche dalla constatazione, emergente dalla semplice lettura della sentenza gravata, che alcun omesso esame vi è stato avendo il giudice di appello dato specifica riposta "negativa" alle argomentazioni difensive di parte contribuente affermando, richiamando il principio di diritto affermato da Cass. n. 843 del 2014 cit., che il ricorso per revocazione impedisce il passaggio in giudicato della sentenza solo ove il ricorso per Cassazione sia stato "accolto" e che, comunque, la sentenza era stata depositata prima dell'istanza di condono.6. In conclusione, i ricorsi avverso gli atti di diniego di condono sopra indicati devono essere rigettati, così come devono essere rigettati i ricorsi, riuniti, avverso le sentenze di cui in epigrafe. 7. Le spese di lite, per il principio della soccombenza, si pongono carico della società ricorrente e si liquidano, per entrambi i procedimenti, come da dispositivo. Nulla si provvede in ordine alle spese per [OSCURATO:SOCIETA]., essendo rimasta intimata. P.Q.M. Rigetta i ricorsi avverso gli atti di diniego di condono di cui ai procedimenti riuniti. Rigetta i ricorsi riuniti. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese dei giudizi riuniti in favore dell'Agenzia delle entrate che liquida, per ciascuno, anche per le liti instaurate a seguito dei provvedimenti di diniego, in complessivi euro 20.000,00, oltre spese prenotate a debit