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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00904/2026

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CA ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 13/02/2025 visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza del 13/02/2025, la Corte di appello di Catania confermava la sentenza del Tribunale di Catania del 20/11/2023, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione per i reati di cui agli artt. 2 d. lgs. 74/2000, 81 cpv.- cod. pen..

2. Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione lamentando violazione dell’articolo 3 della Costituzione, evidenziando che la sentenza di appello è stata pronunciata a soli due giorni dal maturare della prescrizione del reato e che non è stata disposta la rinnovazione dell’istruttoria mediante l’assunzione di perizia grafica.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto totalmente generico.

La doglianza con cui si lamenta violazione dell’articolo 3 Cost. non è sviluppata in alcun modo che vada oltre la mera deduzione, mentre la rinnovazione del dibattimento – dal riepilogo dei motivi di appello contenuto nel provvedimento impugnato - non risulta essere stata oggetto di richiesta in sede di appello, ciò che dispensa la Corte territoriale da ogni motivazione in proposito (sull’obbligo di contestare a pena di inammissibilità tale riepilogo ove non conforme ai motivi di appello vedi, ex multis, Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, Immobile, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Lazzaro, n.m.; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 – 01; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066).

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CA ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 13/02/2025 visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 13/02/2025, la Corte di appello di Catania confermava la sentenza del Tribunale di Catania del 20/11/2023, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione per i reati di cui agli artt. 2 d. lgs. 74/2000, 81 cpv.- cod. pen.. 2. Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione lamentando violazione dell’articolo 3 della Costituzione, evidenziando che la sentenza di appello è stata pronunciata a soli due giorni dal maturare della prescrizione del reato e che non è stata disposta la rinnovazione dell’istruttoria mediante l’assunzione di perizia grafica. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto totalmente generico. La doglianza con cui si lamenta violazione dell’articolo 3 Cost. non è sviluppata in alcun modo che vada oltre la mera deduzione, mentre la rinnovazione del dibattimento – dal riepilogo dei motivi di appello contenuto nel provvedimento impugnato - non risulta essere stata oggetto di richiesta in sede di appello, ciò che dispensa la Corte territoriale da ogni motivazione in proposito (sull’obbligo di contestare a pena di inammissibilità tale riepilogo ove non conforme ai motivi di appello vedi, ex multis, Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, Immobile, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Lazzaro, n.m.; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 – 01; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066). 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso
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