CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 00036/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sulla richiesta proposta da [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2015 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e la richiesta; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il condannato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del procuratore speciale, ha formulato richiesta, ai sensi dell'art. 625-ter, cod. proc. pen., di rescissione del giudicato con riferimento alla sentenza emessa il 25 maggio 2015, irrevocabile il 16.10.2015, dal Tribunale di Milano, con la quale il predetto è stato condannato per i reati di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione. 2. Con l'istanza si assume che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in assenza, la nomina del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], è stata effettuata nel corso delle indagini preliminari, alla udienza preliminare era stato dichiarato contumace e il decreto che dispone il giudizio era stato notificato presso il domicilio del predetto, senza che l'imputato ne venisse a conoscenza. Infine, vi è prova che l'istante si è allontanato dall'Italia con scalo in Olanda per il Perù in data 14.10.2024 per rientrare in Italia dalla Spagna solo in data 24.05.2025 e, pertanto, non si trovava più in Italia quando è iniziato il dibattimento in data 1.12.2014, come risulta dalla sentenza allegata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Deve essere dichiarata l'incompetenza di questa Corte alla trattazione della richiesta. 2. [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire l'orientamento secondo il quale, in tema di rescissione del giudicato, per l'individuazione della norma applicabile, in assenza di disposizioni transitorie, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 629- bis cod. proc. pen. dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, si deve far riferimento non al momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato, ma a quello in cui il condannato in "assenza" ha avuto conoscenza della stessa e ha avuto, quindi, la possibilità di esercitare il diritto di impugnazione straordinaria (Sez. 4, n. 2580 del 19/10/2023, dep. 2024, Dedu, Rv. 285701 - 01). 3. Trattandosi, pertanto, di sentenza della quale il ricorrente assume di aver avuto conoscenza in data 5.7.2025, deve trovare applicazione l'istituto previsto dall'art. 629-bis cod. proc. pen. che individua la competenza della Corte di appello di Milano, alla quale gli atti devono essere trasmessi per il giudizio sulla richiesta. P.Q.M. I Dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello difivlilano per il giudizio.