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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 aprile 2019

Cassazione n. 10304/2023

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so 34276/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, via

V. Veneto 7, presso gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai quali è rappres. e difesa, con procura speciale in atti; -Ricorrente - -contro- ALITALIA- [OSCURATO:PERSONA]- s.p.a., in amministrazione straordinaria, in persona del legale rappres. p.t.; - Intimata- C4vtiutriotiZ41-e-Ar avverso l'ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE n. 10207/19, depositata 1'11.4.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO CHECon ordinanza depositata l'11.4.19 la Corte di Cassazione rigettò il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso il decreto del Tribunale di Roma del 19.2.14 con il quale era stata rigettata l'opposizione allo stato passivo, ex art. 98 I.f., della procedura di amministrazione straordinaria della [OSCURATO:PERSONA] aeree italiane- s.p.a., osservando che: il commissario straordinario della suddetta società aveva ammesso al passivo, in chirografo, il credito della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., escludendo la richiesta prededuzione, in quanto non era stato provato "il subentro espresso dallo stesso commissario, né risultava che le prestazioni fossero inerenti all'oggetto del contratto di somministrazione, per il quale solo è applicabile, ai sensi dell'art. 51 d.lgs. n. 270/99, l'art. 74, I.f."; il Tribunale aveva escluso l'espressa dichiarazione del commissario di subentro nel contratto ad esecuzione continuata o periodica; i primi due motivi del ricorso erano infondati, non attingendo la ratio del decreto impugnato che non aveva ravvisato, nei comportamenti del commissario, nessun indice o indizio di una volontà di proseguire nel rapporto contrattuale tra le parti; il terzo motivo era assorbito dal rigetto degli altri, considerando peraltro che la statuizione contestata (inerente alla mancata connotazione delle prestazioni contrattuali quali caratteristiche del contratto di somministrazione) non era contemplata dal provvedimento impugnato la cui ratio era consistita esclusivamente nel mancato riscontro del subentro del commissario.

L'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ricorre in cassazione per la revocazione, ex art. 391b1s, e 395, cpc, dell'ordinanza depositata l'11.4.19, con unico motivo.

L'Alitalia s.p.a., in amministrazione straordinaria, resiste con controricorso, illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA]'unico motivo del ricorso denunzia, in via rescindente, violazione dell'art. 395, c.1, n.4, cpc, per non aver la cassazione tenuto conto di documentazione comprovante la volontà del commissario straordinario di subentrare nei contratti della società in bonis, nonché, in via rescissoria, degli artt. 50 e 51, d.lgs. n. 270/99, in relazione all'art. 74, I.f.

In particolare, la ricorrente si duole che l'ordinanza impugnata sia fondata sulla supposta inesistenza della circostanza, dedotta dalla stessa opponente, che gli atti di esternazione del commissario fossero ih compatibili con la normativa di cui all'art. 50 d.lgs. n. 270, alla luce dell'interpretazione autentica di cui al d.l. n. 134/08, ovvero per / essere incorsa in errore percettivo nella lettura degli atti di causa, -I ritenendo che la questione sollevata nonj4—erami4a i ravvisare nel comportamento concludente del commissario la volontà del commissario di subentrare nel contratto.

In altri termini, la ricorrente assume che l'errore revocatorio derivava da un'erronea percezione di un fatto risultante dagli atti, ovvero nel non aver accertato che dalla citata documentazione (lettera del 19.9.08 con la quale la ricorrente aveva chiesto al commissario una modifica delle condizioni contrattuali circa le modalità dei pagamenti successivi al 30.8.08 cui era seguito un riscontro del commissario il quale, anziché svincolarsi dai contratti, aveva optato per la continuazione degli stessi assecondando la suddetta richiesta) fosse desumibile una conclusione contraria a quella impugnata (in ordine all'insussistenza della volontà di proseguire il contratto).

Il ricorso è inammissibile.

Occorre premettere che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale, nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, l'art. 50 del d.lgs. n. 270 del 1999 - anche alla stregua dell'interpretazione autentica fornitane dall'art. 1 bis del d.I n. 134 del 2008, conv., con modif., dalla

I. n. 166 del 2008 -prevede la continuazione dei contratti preesistenti all'amministrazione straordinaria unicamente ai fini della conservazione aziendale e per assicurare al commissario uno spatium deliberandi per l'esercizio della facoltà di scioglimento o di subentro.

Ne consegue che la prosecuzione di una precedente somministrazione di servizi dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, ove non sia stata accompagnata da un'espressa dichiarazione di subentro da parte del commissario, non comporta il trasferimento del rapporto in capo alla procedura anche per le prestazioni pregresse e la prededucibilità del relativo credito (Cass., n. 19946/17; n. 3193/16).

Detto ciò, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio di cui all'art. 391 bis c.p.c. presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass., n. 10040/22; n. 442/18; n. 3660/18; n. 20635/17).

Va altresì osservato che il combinato disposto dell'art. 391bis e dell'art. 395, n. 4, c.p.c. non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto, sostanziale o processuale, e l'errore di giudizio o di valutazione; né, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111 Cost., della ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicché non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione, considerato anche che, quanto all'effettività della tutela giurisdizionale, la giurisprudenza europea e quella costituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonché l'ordinata amministrazione della giustizia (Cass., S.U. 8984/2018; Cass., S.U. 30994/2017).

Nel caso concreto, si contesta l'esame degli atti processuali operato dalla Cassazione, che non è deducibile come errore revocatorio (Cass.24512/2009).

Né una sentenza della Corte di cassazione può essere impugnata per revocazione in base all'assunto che abbia male valutato i motivi di ricorso, perché un vizio di questo tipo costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto ai sensi dell'art. 395, comma 1, numero 4, c.p.c. (Cass. 8615/2017; Cass.9835/2012).

Nella sostanza, il ricorso tende ad una inammissibile rivalutazione del giudizio operato dalla Cassazione.

Invero, la ricorrente prospetta un errore revocatorio di carattere percettivo che tende, in realtà, a ribaltare l'interpretazione della Cassazione circa la mancata prova della volontà del commissario di subentrare nei contratti della società in bonis, adducendo che tale errore percettivo sarebbe consistito nell'omesso esame della suddetta corrispondenza.Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di euro 16200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma lquater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma lbis dello stesso articolo 13, ove dovuto.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so 34276/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, via V. Veneto 7, presso gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai quali è rappres. e difesa, con procura speciale in atti; -Ricorrente - -contro- ALITALIA- [OSCURATO:PERSONA]- s.p.a., in amministrazione straordinaria, in persona del legale rappres. p.t.; - Intimata- C4vtiutriotiZ41-e-Ar avverso l'ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE n. 10207/19, depositata 1'11.4.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO CHECon ordinanza depositata l'11.4.19 la Corte di Cassazione rigettò il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso il decreto del Tribunale di Roma del 19.2.14 con il quale era stata rigettata l'opposizione allo stato passivo, ex art. 98 I.f., della procedura di amministrazione straordinaria della [OSCURATO:PERSONA] aeree italiane- s.p.a., osservando che: il commissario straordinario della suddetta società aveva ammesso al passivo, in chirografo, il credito della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., escludendo la richiesta prededuzione, in quanto non era stato provato "il subentro espresso dallo stesso commissario, né risultava che le prestazioni fossero inerenti all'oggetto del contratto di somministrazione, per il quale solo è applicabile, ai sensi dell'art. 51 d.lgs. n. 270/99, l'art. 74, I.f."; il Tribunale aveva escluso l'espressa dichiarazione del commissario di subentro nel contratto ad esecuzione continuata o periodica; i primi due motivi del ricorso erano infondati, non attingendo la ratio del decreto impugnato che non aveva ravvisato, nei comportamenti del commissario, nessun indice o indizio di una volontà di proseguire nel rapporto contrattuale tra le parti; il terzo motivo era assorbito dal rigetto degli altri, considerando peraltro che la statuizione contestata (inerente alla mancata connotazione delle prestazioni contrattuali quali caratteristiche del contratto di somministrazione) non era contemplata dal provvedimento impugnato la cui ratio era consistita esclusivamente nel mancato riscontro del subentro del commissario. L'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ricorre in cassazione per la revocazione, ex art. 391b1s, e 395, cpc, dell'ordinanza depositata l'11.4.19, con unico motivo. L'Alitalia s.p.a., in amministrazione straordinaria, resiste con controricorso, illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA]'unico motivo del ricorso denunzia, in via rescindente, violazione dell'art. 395, c.1, n.4, cpc, per non aver la cassazione tenuto conto di documentazione comprovante la volontà del commissario straordinario di subentrare nei contratti della società in bonis, nonché, in via rescissoria, degli artt. 50 e 51, d.lgs. n. 270/99, in relazione all'art. 74, I.f. In particolare, la ricorrente si duole che l'ordinanza impugnata sia fondata sulla supposta inesistenza della circostanza, dedotta dalla stessa opponente, che gli atti di esternazione del commissario fossero ih compatibili con la normativa di cui all'art. 50 d.lgs. n. 270, alla luce dell'interpretazione autentica di cui al d.l. n. 134/08, ovvero per / essere incorsa in errore percettivo nella lettura degli atti di causa, -I ritenendo che la questione sollevata nonj4—erami4a i ravvisare nel comportamento concludente del commissario la volontà del commissario di subentrare nel contratto. In altri termini, la ricorrente assume che l'errore revocatorio derivava da un'erronea percezione di un fatto risultante dagli atti, ovvero nel non aver accertato che dalla citata documentazione (lettera del 19.9.08 con la quale la ricorrente aveva chiesto al commissario una modifica delle condizioni contrattuali circa le modalità dei pagamenti successivi al 30.8.08 cui era seguito un riscontro del commissario il quale, anziché svincolarsi dai contratti, aveva optato per la continuazione degli stessi assecondando la suddetta richiesta) fosse desumibile una conclusione contraria a quella impugnata (in ordine all'insussistenza della volontà di proseguire il contratto). Il ricorso è inammissibile. Occorre premettere che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale, nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, l'art. 50 del d.lgs. n. 270 del 1999 - anche alla stregua dell'interpretazione autentica fornitane dall'art. 1 bis del d.I n. 134 del 2008, conv., con modif., dalla I. n. 166 del 2008 -prevede la continuazione dei contratti preesistenti all'amministrazione straordinaria unicamente ai fini della conservazione aziendale e per assicurare al commissario uno spatium deliberandi per l'esercizio della facoltà di scioglimento o di subentro. Ne consegue che la prosecuzione di una precedente somministrazione di servizi dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, ove non sia stata accompagnata da un'espressa dichiarazione di subentro da parte del commissario, non comporta il trasferimento del rapporto in capo alla procedura anche per le prestazioni pregresse e la prededucibilità del relativo credito (Cass., n. 19946/17; n. 3193/16). Detto ciò, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio di cui all'art. 391 bis c.p.c. presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass., n. 10040/22; n. 442/18; n. 3660/18; n. 20635/17). Va altresì osservato che il combinato disposto dell'art. 391bis e dell'art. 395, n. 4, c.p.c. non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto, sostanziale o processuale, e l'errore di giudizio o di valutazione; né, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111 Cost., della ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicché non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione, considerato anche che, quanto all'effettività della tutela giurisdizionale, la giurisprudenza europea e quella costituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonché l'ordinata amministrazione della giustizia (Cass., S.U. 8984/2018; Cass., S.U. 30994/2017). Nel caso concreto, si contesta l'esame degli atti processuali operato dalla Cassazione, che non è deducibile come errore revocatorio (Cass.24512/2009). Né una sentenza della Corte di cassazione può essere impugnata per revocazione in base all'assunto che abbia male valutato i motivi di ricorso, perché un vizio di questo tipo costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto ai sensi dell'art. 395, comma 1, numero 4, c.p.c. (Cass. 8615/2017; Cass.9835/2012). Nella sostanza, il ricorso tende ad una inammissibile rivalutazione del giudizio operato dalla Cassazione. Invero, la ricorrente prospetta un errore revocatorio di carattere percettivo che tende, in realtà, a ribaltare l'interpretazione della Cassazione circa la mancata prova della volontà del commissario di subentrare nei contratti della società in bonis, adducendo che tale errore percettivo sarebbe consistito nell'omesso esame della suddetta corrispondenza.Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di euro 16200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma lquater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma lbis dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così
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