CassazionedecretoSezione 2Decisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 34213/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di GENOVA, [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza in data 1°/4/2022, ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza con la quale il GIUDICE delle [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di SAVONA, il 1°/3/2022 aveva respinto l'istanza di declaratoria della cessazione della custodia cautelare in carcere proposta da [OSCURATO:PERSONA] al quale la misura era stata applicata in relazione a sei ipotesi di reato di truffa aggravata cui agli artt. 640, commi primo e secondo nn. 2 e 2-bis e 61 n. 5 cod. pen. 1. Avverso l'ordinanza del Tribunale dei Riesame ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, in un unico motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 185, 303, comma 1 lett. a) n. 1 e 307 cod. proc. pen. per avere il Tribunale del riesame solo apparentemente motivato circa la decorrenza dei termini di fase in virtù dell'inesistenza del decreto di giudizio immeditato.2. In data 24 maggio 2022 sono pervenute le conclusioni scritte con le quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Dalla lettura dei provvedimenti impugnati e dall'atto di ricorso risulta quanto segue. 1.1. In data 16 novembre 2021 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Savona ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in relazione a due ipotesi di truffa aggravata e a quattro ipotesi di estorsione aggravata. 1.2. La misura è stata eseguita il 23 novembre 2021. 1.3. La difesa ha proposto riesame avverso l'ordinanza che il Tribunale, riqualificate le ipotesi di estorsione nei termini della truffa aggravata, ha respinto. 1.4. In data 15 febbraio 2022 il giudice per le indagini preliminari, come richiesto dal pubblico ministero, ha emesso il decreto di giudizio immediato in relazione ai reati originariamente contestati (le due ipotesi di truffa aggravata e le quattro ipotesi di estorsione), oltre a due nuove ipotesi di estorsione. 1.5. Il 28 febbraio 2022 il giudice, rilevato che in relazione alle due nuove ipotesi di estorsione non era stato effettuato un valido interrogatorio, ha dichiarato la nullità del decreto di giudizio immediato che aveva emesso e ha disposto trasmettersi gli atti al pubblico ministero. 1.6. La difesa ha proposto istanza chiedendo la scarcerazione del ricorrente in quanto, considerata la qualificazione giuridica riconosciuta dal Tribunale del riesame ai fatti, il termine di tre mesi di cui all'art. 303, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. era interamen decorso alla data del 23 febbraio 2022. 1.7. In data 1° marzo 2022 il giudice per le indagini preliminari, ritenuto che a seguito della regressione del procedimento il termine era da calcolarsi a far data dal 28 febbraio 2022, ha respinto l'istanza. 1.8. Avverso tale provvedimento la difesa ha presentato appello che il Tribunale -considerata corretta la decisione del primo giudice e, comunque, facendo riferimento al fatto che il decreto che dispone il giudizio immediato sarebbe stato valido nella parte relativa ai reati per i guai era stata originariamente disposta la misura cautelare- ha rigettato. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale dei Riesame la difesa, in un unico articolato motivo, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 185, 303, comma 1 lett. a) n. 1 e 307 cod. proc. pen. per avere il Tribunale del riesame solo apparentemente motivato circa la decorrenza dei termini di fase in virtù dell'inesistenza del decreto di giudizio immeditato. In specifico il ricorrente rileva che la misura cautelare, a seguito della dichiarazione di nullità del decreto di giudizio immediato, decorsi i termini previsti per la fase delle indagini preliminari, avrebbe dovuto essere dichiarata inefficace. A ben vedere, infatti, nel caso di specie, con riferimento alle contestazioni originarie, il decreto non sarebbe nullo ma, piuttosto, inesistente così che il venire meno dello stesso non potrebbe determinare l'applicazione del principio secondo il quale il regresso alla fase precedente del procedimento non opera quanto al computo dei termini di fase previsti per la misura cautelare. Nella situazione in concreto verificatasi, d'altro canto, non sarebbe corretta la considerazione secondo la quale la nullità è stata dichiarata solo per le due ipotesi di estorsione "aggiunti" dal pubblico ministero così che il decreto sarebbe stato in astratto valido per le contestazioni originarie per le quali si sarebbe potuto validamente agire e procedere separatamente. Sotto altro profilo, poi, la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe carente in quanto il Tribunale del riesame non avrebbe motivato in ordine alla specifica censura della difesa per la quale il decreto non sarebbe stato nullo quanto, piuttosto, inesistente. Le doglianze sono complessivamente infondate. La conclusione cui è pervenuto il Tribunale in ordine al rigetto dell'appello presentato dalla difesa, nonostante alcune considerazioni di carattere ipotetico fondate su di una errata lettura delle norme, è corretta. 2.1. Il pubblico ministero è il titolare del potere di esercitare l'azione penale e ne determina il contenuto formulando l'imputazione nei modi e nelle forme previsti dal codice. Il giudice chiamato a pronunciarsi in ordine alla richiesta presentata dall'organo dell'accusa è tenuto a verificare la sussistenza delle condizioni e dei presupposti previsti dalle norme che regolano il rito scelto. Nel caso in cui, come quello di specie, il pubblico ministero richieda procedersi con il giudizio immediato, pertanto, il giudice per le indagini preliminari deve fare riferimento a quanto previsto dall'art. 453 cod. proc. pen. e limitare il proprio controllo alla verifica delle condizioni previste da tale norma. Ai fini della verifica da effettuare, d'altro canto, la richiesta formulata dal pubblico ministero deve essere valutata unitariamente e la stessa, nel caso in cui contenga più e diverse contestazioni, non può essere accolta solo in parte così che il giudice non può emettere il decreto che dispone il giudizio immediato solo per alcune imputazioni e disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero per altre.Qualora difettino i presupposti previsti per il rito immediato anche per uno solo dei reati per i quali il pubblico ministero ha deciso di esercitare unitariamente l'azione penale, quindi, il decreto deve essere respinto, senza che sia possibile ritenere, successivamente, la validità dello stesso per alcuni reati e l'invalidità per gli altri. Sotto tale profilo, pertanto, la considerazione del Tribunale secondo la quale, in via ipotetica, dovrebbe ritenersi che nel caso di specie il decreto che dispone il giudizio sia comunque da considerarsi valido per i reati per i quali era stata originariamente disposta la misura cautelare è errata e, con essa, la conseguenza che ne trae lo stesso giudice del riesame quanto al decorso del termine della misura per tali reati, calcolato come se per questi il decreto fosse valido. La circostanza che il decreto che dispone il giudizio immediato sia stato emesso in assenza dei presupposti previsti dalla norma, senza cioè che per alcuni dei reati fosse stato effettuato in valido interrogatorio, infatti, determina la nullità dell'intero decreto, integrandosi in tal caso la violazione di una norma procedinnentale concernente l'intervento dell'imputato, sanzionata da nullità a norma degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 180 cod. proc. pen.) (cfr. Sez. U, n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260018 - 01). Invalidità questa a fronte della quale, venuto meno il provvedimento che dispone il giudizio, si ha il regresso alla fase precedente per cui, ai sensi dell'art.303, comma 2 cod. proc. pen. i termini di fase decorrono nuovamente poiché, come anche di recente ribadito, "in tema di decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, soltanto la mancata emissione degli atti che comportano il passaggio da una fase processuale all'altra, e non anche la loro invalidità, può dar luogo alla perdita di efficacia della custodia cautelare per il superamento dei termini relativi alla fase precedente" (Sez. 2, n. 5056 del 22/12/2020, dep. 2021, Scalia, Rv. 280617 - 01). 2.2. Le censure della difesa quanto alla carenza di motivazione in merito alla presunta inesistenza del decreto che dispone il giudizio immediato, infine, sono inconferenti. Il decreto citato, infatti, benché emesso in carenza dei presupposti previsti dalla norma era comunque esistente e tale è stato, tanto che ha avuto effetto, sino alla dichiarazione di nullità. A ben vedere, d'altro canto, lo stesso decreto non avrebbe dovuto essere sindacato dal giudice che lo aveva emesso e il controllo avrebbe dovuto essere effettuato dal giudice del dibattimento che, accertata l'invalidità dello stesso, ne avrebbe dovuto dichiarare la nullità (cfr. Sez. U, n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260018 - 01; Sez. 5, n. 4729 del 10/12/2019, dep. 2020, Moriani, Rv. 278558 - 01). Constatazione questa che però allo stato, considerato che la dichiarazione di nullità è stata pronunciata dal giudice per le indagini preliminari a seguito di specifica istanza della difesa e che il provvedimento non ha determinato in concreto alcuna stasi del processo in quanto risulta che il pubblico ministero ha nuovamente e tempestivamente esercitato l'azione penale in data 9 marzo 2021, risulta priva di effettivo rilievo. 3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.