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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24092/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Armiento avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con riguardo alla non applicabilità alla specie del disposto di cui all'ad 131 bis cp, puntualmente argomentata facendo leva sulle modalità e sulla arbitrarietà della condotta di allontanamento dal domicilio di esecuzione della. misura restrittiva allo stesso applicata ( peraltro comminata in esito ad una pregressa violazione di altra misura meno afflittiva prima applicata, a conferma di una intensità del dolo incompatibile con la causa di non punibilità invocata) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21/4/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Armiento avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con riguardo alla non applicabilità alla specie del disposto di cui all'ad 131 bis cp, puntualmente argomentata facendo leva sulle modalità e sulla arbitrarietà della condotta di allontanamento dal domicilio di esecuzione della. misura restrittiva allo stesso applicata ( peraltro comminata in esito ad una pregressa violazione di altra misura meno afflittiva prima applicata, a conferma di una intensità del dolo incompatibile con la causa di non punibilità invocata) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/4/2
Sentenza Cassazione n. 24092/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris