Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1151/2021

ECLI:EU:C:2021:279
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020CJ0053 SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 15 aprile 2021 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari – Regolamento (UE) n. 1151/2012 – Articolo 49, paragrafo 3, primo comma e paragrafo 4, secondo comma – Articolo 53, paragrafo 2, primo comma – Modifica del disciplinare di un prodotto – Cetriolini della Foresta della Sprea (Germania) “[OSCURATO:PERSONA] (IGP)” – Modifiche non minori – Opposizione – Dichiarazione di opposizione alla domanda di modifica – Ricorso contro la decisione che accoglie tale domanda – Nozione di “interesse legittimo”» Nella causa C‑53/20, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 19 dicembre 2019, pervenuta in cancelleria il 3 febbraio 2020, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co.

KG contro [OSCURATO:PERSONA] eV, LA CORTE (Quarta Sezione), composta da M. Vilaras, presidente di sezione, N. Piçarra, D. Šváby, S. Rodin (relatore) e K. Jürimäe, giudici, avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]Bordona cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per lo [OSCURATO:PERSONA] eV, da D. Terheggen, Rechtsanwalt; – per il governo ellenico, da E. Leftheriotou, A. Vasilopoulou e M. Tassopoulou, in qualità di agenti; – per il governo francese, da A.-L.

Desjonquères e C. Mosser, in qualità di agenti; – per il governo austriaco, da A. Posch, J. Schmoll e C. Drexel, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da M. Konstantinidis, B. Hofstötter e

I. Naglis, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 49, paragrafo 3, primo comma, e paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( GU 2012, L 343, pag. 1 ), in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del medesimo. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co.

KG e lo [OSCURATO:PERSONA] eV, un’associazione che raggruppa tutti i produttori di cetriolini «[OSCURATO:PERSONA] (IGP)» (cetriolini della Foresta della Sprea, Germania), per i quali è registrata un’indicazione geografica protetta, in merito a una domanda di modifica del disciplinare di tale prodotto, depositata presso il [OSCURATO:PERSONA]- und Markenamt ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Germania) (in prosieguo: il «DPMA»).

Contesto normativo Diritto dell’Unione Regolamento (CEE) n. 2081/92 3 L’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n.2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari ( GU 1992, L 208, pag. 1 ), così recitava: «Qualsiasi persona fisica o giuridica legittimamente interessata può opporsi alla registrazione prevista inviando una dichiarazione debitamente motivata all’autorità competente dello Stato membro in cui risiede o è stabilita.

L’autorità competente adotta le misure necessarie per prendere in considerazione tali osservazioni o tale opposizione entro i termini prescritti».

Regolamento (CE) n. 510/2006 4 L’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari ( GU 2006, L 93, pag. 12 ), era così formulato: «Anche ogni persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo, stabilita o [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] da quello in cui è stata chiesta la registrazione oppure in un paese terzo, può opporsi alla registrazione proposta mediante presentazione di una dichiarazione debitamente motivata. (...)».

Regolamento n. 1151/2012 5 I considerando da 17 a 20 e 39 del regolamento n. 1151/2012 così recitano: «(17) È opportuno circoscrivere l’ambito di applicazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche ai prodotti per i quali esiste un legame intrinseco fra le caratteristiche del prodotto o dell’alimento e la sua origine geografica.

L’inclusione nell’attuale regime soltanto di alcuni tipi di cioccolato quali prodotti di confetteria costituisce un’anomalia che dovrebbe essere corretta. (18) La protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche persegue gli obiettivi specifici di garantire agli agricoltori e ai produttori un giusto guadagno per le qualità e caratteristiche di un determinato prodotto o del suo metodo di produzione, e di fornire informazioni chiare sui prodotti che possiedono caratteristiche specifiche connesse all’origine geografica, permettendo in tal modo ai consumatori di compiere scelte di acquisto più consapevoli. (19) Garantire il rispetto uniforme nell’intera Unione [europea] dei diritti di proprietà intellettuale connessi ai nomi protetti nell’Unione è una priorità che può essere conseguita più efficacemente a livello di Unione. (20) Un quadro stabilito a livello di Unione che protegga le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche prevedendone l’inserimento in un registro facilita lo sviluppo di tali strumenti, poiché l’approccio più uniforme derivante garantisce condizioni di concorrenza leale tra i produttori dei prodotti recanti tali indicazioni, accrescendo la credibilità dei prodotti agli occhi dei consumatori.

È opportuno stabilire disposizioni per lo sviluppo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche a livello di Unione e per promuovere la creazione di meccanismi per proteggerle nei paesi terzi nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) o di accordi multilaterali e bilaterali, contribuendo in tal modo al riconoscimento della qualità dei prodotti e del loro modello di produzione, quale fattore di valore aggiunto. (…) (39) Per evitare di creare condizioni di concorrenza sleale ogni produttore, anche di un paese terzo, dovrebbe avere la possibilità di utilizzare il nome registrato di una specialità tradizionale garantita, purché il prodotto in questione sia conforme ai requisiti del relativo disciplinare e il produttore sia soggetto a un sistema di controlli.

Per le specialità tradizionali garantite prodotte all’interno dell’Unione, il simbolo dell’Unione dovrebbe figurare nell’etichettatura e dovrebbe essere possibile abbinarlo all’indicazione “specialità tradizionale garantita”.» 6 L’articolo 1, di tale regolamento, intitolato «Obiettivi», al suo paragrafo 1, così dispone: «Il presente regolamento intende aiutare i produttori di prodotti agricoli e alimentari a comunicare agli acquirenti e ai consumatori le caratteristiche e le modalità di produzione agricola di tali prodotti, garantendo in tal modo: a) una concorrenza leale per gli agricoltori e i produttori di prodotti agricoli e alimentari aventi caratteristiche e proprietà che conferiscono valore aggiunto; b) la disponibilità per i consumatori di informazioni attendibili riguardo a tali prodotti; c) il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; e d) l’integrità del mercato interno.

Le misure previste dal presente regolamento sono finalizzate a sostenere le attività agricole e di trasformazione e i sistemi di produzione associati a prodotti di qualità elevata, contribuendo in tal modo alla realizzazione degli obiettivi della politica di sviluppo rurale.» 7 L’articolo 5, paragrafo 2, del citato regolamento prevede quanto segue: «Ai fini del presente regolamento, “indicazione geografica” è un nome che identifica un prodotto: a) originario di un determinato luogo, regione o paese; b) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche; e c) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata». 8 L’articolo 10, paragrafo 1, del medesimo regolamento stabilisce quanto segue: «1.

Una dichiarazione di opposizione motivata a norma dell’articolo 51, paragrafo 2, è ricevibile solo se perviene alla Commissione [europea] entro il termine stabilito in tale paragrafo e se: a) dimostra la mancata osservanza delle condizioni di cui all’articolo 5 e all’articolo 7, paragrafo 1; b) dimostra che la registrazione del nome proposto sarebbe contraria all’articolo 6, paragrafo 2, 3 o 4; c) dimostra che la registrazione del nome proposto danneggerebbe l’esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all’articolo 50, paragrafo 2, lettera a); o d) fornisce elementi sulla cui base si può concludere che il nome di cui si chiede la registrazione è un termine generico.» 9 L’articolo 49 del regolamento n. 1151/2012, intitolato «Domanda di registrazione di nomi», ai suoi paragrafi da 2 a 4 così dispone: «2.

Se, nell’ambito del regime di cui al titolo II, la domanda riguarda una zona geografica di uno Stato membro o se, nell’ambito del regime di cui al titolo III, la domanda è preparata da un gruppo stabilito in uno Stato membro, essa è rivolta alle autorità di tale Stato membro.

Lo Stato membro esamina la domanda con i mezzi appropriati per stabilire se sia giustificata e soddisfi le condizioni previste dal regime pertinente.

3. Nel corso dell’esame di cui al secondo comma del paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato membro avvia una procedura nazionale di opposizione che garantisce l’adeguata pubblicazione della domanda e prevede un periodo ragionevole nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente sul suo territorio possa fare opposizione alla domanda.

Lo Stato membro esamina la ricevibilità delle opposizioni ricevute nell’ambito del regime di cui al titolo II alla luce dei criteri di cui all’articolo 10, paragrafo 1, ovvero la ricevibilità delle opposizioni ricevute nell’ambito del regime di cui al titolo III alla luce dei criteri di cui all’articolo 21, paragrafo 1.

4. Lo Stato membro che, dopo aver esaminato le opposizioni ricevute, ritenga soddisfatte le condizioni del presente regolamento, può adottare una decisione favorevole e presentare alla Commissione un fascicolo di domanda.

In tal caso, esso informa la Commissione delle opposizioni ricevibili presentate da una persona fisica o giuridica che abbia commercializzato legalmente i prodotti di cui trattasi, utilizzando in modo continuativo tali nomi almeno per i cinque anni che precedono la data della pubblicazione di cui al paragrafo

3. Lo Stato membro assicura che la decisione favorevole sia resa pubblica e che ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo abbia la possibilità di presentare ricorso. (...)». 10 L’articolo 51, del summenzionato regolamento, intitolato «Procedura di opposizione», al suo paragrafo 1, prevede quanto segue: «Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo oppure ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita in un paese terzo possono presentare alla Commissione una notifica di opposizione.

Ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] da quello di presentazione della domanda può presentare una notifica di opposizione allo Stato membro in cui è stabilita entro un termine che consenta di presentare un’opposizione a norma del primo comma. (...)». 11 L’articolo 53, paragrafi 1 e 2, del regolamento citato così recita: «1.

Un gruppo avente un interesse legittimo può chiedere l’approvazione di una modifica di un disciplinare.

La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l’oggetto e le relative motivazioni.

2. Se la modifica comporta una o più modifiche non minori del disciplinare, la relativa domanda di approvazione è sottoposta alla procedura stabilita agli articoli da 49 a

52. (...) Affinché una modifica sia considerata minore nel caso del regime di qualità descritto al titolo II, essa non: (...) d) riguarda la zona geografica delimitata; (…) (...)».

Diritto tedesco 12 Le modalità di partecipazione delle persone aventi un «interesse legittimo» alla procedura di registrazione di indicazioni geografiche protette e alla procedura applicabile alle domande di modifica non minore del disciplinare di prodotti che beneficiano di tali indicazioni sono previste, nel diritto tedesco, all’articolo 130, paragrafo 4, seconda frase, e all’articolo 133, seconda frase, del Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) (legge sulla protezione dei marchi e degli altri segni distintivi), del 25 ottobre 1994 (BGBl. 1994 I, pag. 3082; in prosieguo: il «MarkenG»), in combinato disposto con l’articolo 132, paragrafo 1, di quest’ultimo. 13 Secondo le indicazioni fornite dal giudice del rinvio, ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 4, seconda frase, del MarkenG, chiunque abbia un «interesse legittimo» e sia stabilito o residente nel territorio tedesco può dichiarare la propria opposizione alla domanda di registrazione di un’indicazione geografica protetta presso il DPMA entro un termine di due mesi decorrenti dalla pubblicazione di tale domanda. 14 Inoltre, secondo le medesime indicazioni, l’articolo 132, paragrafo 1, del MarkenG, che fa riferimento all’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1151/2012, prevede che l’articolo 130, paragrafo 4, seconda frase, del MarkenG si applichi, mutatis mutandis, alle domande di modifica non minore del disciplinare di prodotti che beneficiano di un’indicazione geografica protetta. 15 Il giudice del rinvio spiega inoltre che, in forza dell’articolo 133, seconda frase, del MarkenG, in combinato disposto con l’articolo 132, paragrafo 1, di quest’ultimo, se il DPMA adotta, a norma dell’articolo 130, paragrafo 5, prima frase, del MarkenG, in combinato disposto con l’articolo 132, paragrafo 1, dello stesso, una decisione in cui si dichiara che la domanda di modifica del disciplinare soddisfa le condizioni previste dal regolamento n. 1151/2012 e le disposizioni adottate per l’esecuzione di tale regolamento, contro tale decisione è ammesso ricorso a chiunque abbia dichiarato la propria opposizione a tale domanda entro il termine prescritto o il cui «interesse legittimo» sia leso da tale decisione a causa della modifica pubblicata conformemente all’articolo 130, paragrafo 5, quarta frase, del MarkenG.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 16 La denominazione «[OSCURATO:PERSONA] (IGP)» è iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette della Commissione come indicazione geografica protetta per gli «ortofrutticoli e cereali», come tali o trasformati, dal 19 marzo 1999. 17 Il 18 febbraio 2012, lo [OSCURATO:PERSONA] ha depositato presso il DPMA una domanda di modifica del disciplinare del prodotto di cui trattasi, avente ad oggetto la modifica del metodo di fabbricazione di tali cetriolini, in particolare mediante l’impiego di taluni additivi alimentari. 18 A seguito della pubblicazione, il 22 agosto 2014, di tale domanda di modifica, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato, il 16 ottobre 2014, la sua opposizione a quest’ultima. 19 Con decisione del 10 settembre 2015, il DPMA ha deciso che detta domanda di modifica del disciplinare era conforme al regolamento n. 1151/2012. 20 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Corte federale dei brevetti, Germania), che quest’ultimo ha respinto in quanto, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] non vantava un «interesse legittimo», ai sensi dell’articolo 133, seconda frase, del MarkenG, in combinato disposto con l’articolo 132, paragrafo 1, di quest’ultimo, e, dall’altro, tale ricorso non era, in ogni caso, fondato.

Tuttavia, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte federale dei brevetti) ha autorizzato l’impugnazione della sua decisione dinanzi al giudice del rinvio. 21 [OSCURATO:PERSONA] (Corte federale dei brevetti) ha ritenuto che occorresse distinguere due fattispecie, a seconda che l’opposizione sia dichiarata contro una domanda di registrazione di un’indicazione geografica protetta o che essa sia dichiarata contro una domanda di modifica del disciplinare di un prodotto che beneficia di una siffatta indicazione, situazione in cui le persone che non sono insediate nella zona geografica interessata e che non sono autorizzate ad utilizzare la denominazione protetta non vantavano, a suo avviso, l’«interesse legittimo» richiesto.

Né il fatto di commercializzare prodotti oggetto di un’indicazione geografica protetta, né la situazione generale del mercato e della concorrenza potrebbero fondare un siffatto «interesse legittimo». 22 [OSCURATO:PERSONA] (Corte federale dei brevetti) ha concluso che le uniche persone che possono essere pregiudicate da una presunta diminuzione di valore di un’indicazione geografica protetta o da un pregiudizio alla rinomanza o alla reputazione del prodotto interessato a seguito di una modifica del disciplinare di quest’ultimo erano i produttori insediati nella zona geografica di origine. 23 Adito in sede di impugnazione avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] (Corte federale dei brevetti), il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) indica, in forza della normativa nazionale che attua il regolamento n. 1151/2012, che il ricorso avverso una decisione che dichiara che la domanda di modifica del disciplinare è conforme alle condizioni previste da tale regolamento è consentito a chiunque abbia dichiarato la propria opposizione a tale domanda di modifica entro i termini prescritti o il cui «interesse legittimo» sia pregiudicato dalla decisione di accoglimento di detta domanda. 24 Il giudice del rinvio ritiene che la nozione di «interesse legittimo», che figura all’articolo 49, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento n. 1151/2012 e che deve essere soddisfatta da chiunque proponga un ricorso avverso una decisione di accoglimento di una domanda di modifica non minore di un disciplinare, non sia attualmente definita nel diritto dell’Unione. 25 Inoltre, il giudice del rinvio osserva che spetta ai giudici nazionali pronunciarsi sulla legittimità di una domanda di modifica del disciplinare di un prodotto che beneficia di un’indicazione geografica protetta nelle stesse condizioni di controllo riservate a qualsiasi atto definitivo che, adottato dalla stessa autorità nazionale, possa arrecare pregiudizio ai diritti che i terzi traggono dal diritto dell’Unione. 26 Si porrebbe, pertanto, la questione se, nel procedimento applicabile a una domanda di modifica non minore del disciplinare di un prodotto che beneficia di un’indicazione geografica protetta, qualsiasi persona fisica o giuridica che subisca un pregiudizio, reale o potenziale, però non del tutto inverosimile, possa vantare l’«interesse legittimo» richiesto per dichiarare opposizione a una siffatta domanda o per proporre ricorso contro la decisione che accoglie quest’ultima, dato che una definizione così ampia può porsi in contrasto con l’esigenza del carattere legittimo di un siffatto interesse e non consente di circoscrivere con sufficiente precisione i rispettivi diritti di opposizione e di ricorso. 27 In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede se la nozione di «interesse legittimo» debba essere interpretata nel senso che solo gli operatori che fabbricano prodotti o prodotti alimentari comparabili a quelli per i quali è registrata un’indicazione geografica protetta vantano un siffatto interesse.

Inoltre, esso considera che, ai fini dell’identificazione del gruppo di operatori che possono vantare un «legittimo interesse», si potrebbe applicare il criterio della situazione di concorrenza concreta. 28 A differenza del [OSCURATO:PERSONA] (Corte federale dei brevetti), il giudice del rinvio ritiene che l’insediamento di un produttore nella zona geografica interessata non debba essere considerata come il criterio decisivo affinché una persona abbia un interesse legittimo a dichiarare opposizione a una domanda di modifica non minore del disciplinare di un prodotto che beneficia di un’indicazione geografica protetta, nei limiti in cui il rispetto di tale disciplinare deve poter essere richiesto anche da produttori concorrenti non stabiliti in tale zona geografica, qualora tale modifica non minore comporti il rischio che la qualità o la reputazione del prodotto non sia più legata alla sua origine geografica, in violazione dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1151/2012. 29 Infine, il giudice del rinvio ritiene che la formulazione stessa del regolamento n. 1151/2012 non avvalori l’approccio secondo cui la nozione di «interesse legittimo» deve essere interpretata in modo diverso nell’ambito della procedura di registrazione di un’indicazione geografica protetta e nell’ambito della procedura applicabile alle domande di modifica non minore del disciplinare di un prodotto che beneficia di una siffatta indicazione. 30 In tale contesto, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se nel procedimento relativo a una modifica non minore del disciplinare ogni pregiudizio economico, attuale o potenziale, non del tutto inverosimile, a danno di una persona fisica o giuridica sia sufficiente a fondare il legittimo interesse ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 49, paragrafi 3, primo comma, e 4, secondo comma, del regolamento n. 1151/2012 necessario ai fini della proposizione di un’opposizione avverso la domanda o di un’impugnazione avverso la decisione favorevole sulla domanda. 2) In caso di risposta negativa alla prima questione: Se nel procedimento relativo a una modifica non minore del disciplinare un interesse legittimo ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 49, paragrafi 3, primo comma, e 4, secondo comma, del regolamento n. 1151/2012 sia riconosciuto (unicamente) agli operatori che producono prodotti o alimenti comparabili a quelli degli operatori a favore dei quali è registrata un’indicazione geografica protetta. 3) In caso di risposta negativa alla seconda questione: a) Se, ai fini dei requisiti dell’interesse legittimo a norma dell’articolo 49, paragrafi 3, primo comma, e 4, secondo comma, del regolamento n. 1151/2012 occorra distinguere tra la procedura di registrazione ai sensi degli articoli da 49 a 52 del regolamento di cui trattasi, da un lato, e la procedura di modifica del disciplinare ai sensi del successivo articolo 53 del medesimo regolamento, e b) se nel procedimento relativo a una modifica non minore del disciplinare un interesse legittimo ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 49, paragrafi 3, primo comma, e 4, secondo comma, del regolamento n. 1151/2012 sia pertanto riconosciuto unicamente ai produttori che producono nella zona geografica prodotti conformi al disciplinare o intendono concretamente avviare una siffatta produzione cosicché ai «soggetti non autoctoni» sarebbe negata a priori ogni possibilità di azionare un interesse siffatto».

Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 31 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la nozione di «interesse legittimo», ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 3, primo comma, e paragrafo 4, secondo comma, del regolamento n. 1151/2012, in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, di quest’ultimo, debba essere interpretata nel senso che, nell’ambito della procedura applicabile alle domande di modifica non minore del disciplinare di un prodotto che beneficia di un’indicazione geografica protetta, qualsiasi persona fisica o giuridica che subisca un pregiudizio economico, reale o potenziale, però non del tutto inverosimile, dalle modifiche richieste possa vantare l’«interesse legittimo» richiesto per proporre opposizione alla domanda di modifica presentata o possa presentare ricorso avverso la decisione che accoglie tale domanda. 32 In via preliminare, va ricordato che le domande di modifica non minore del disciplinare di un prodotto che beneficia di un’indicazione geografica protetta, come quella in esame nella causa di cui al procedimento principale, sono, in forza del rinvio operato dall’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. o 1151/2012, sottoposte alla stessa procedura applicabile alla registrazione di un’indicazione geografica protetta (v., in tal senso, sentenza del 29 gennaio 2020, GAEC Jeanningros, C‑785/18 , EU:C:2020:46 , punto 29 ), sicché la nozione di «interesse legittimo», a norma dell’articolo 49, paragrafo 3, primo comma, e paragrafo 4, secondo comma, del regolamento n. o 1151/2012, in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del medesimo, richiede un’interpretazione identica, a prescindere dal fatto che il procedimento promosso sia una procedura di registrazione di un’indicazione geografica protetta o che si tratti di una procedura di richiesta di modifica non minore del disciplinare di un prodotto che beneficia di una siffatta indicazione. 33 Per quanto riguarda l’interpretazione della nozione di «interesse legittimo», ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 3, primo comma, e paragrafo 4, secondo comma, del regolamento n. 1151/2012, in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, di quest’ultimo, occorre rilevare che detta nozione non è definita né in tali disposizioni né in nessun’altra disposizione del suddetto regolamento. 34 Ciò premesso, è noto che, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte nonché della genesi di tale normativa. 35 Per quanto riguarda, in primo luogo, il tenore letterale dell’articolo 49, paragrafo 3, primo comma, e paragrafo 4, secondo comma, del regolamento n. 1151/2012, nonché l’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, di quest’ultimo, risulta da tali disposizioni che può esercitare il diritto di proporre opposizione e presentare ricorso «qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo». 36 Sebbene l’uso dei termini «interesse legittimo» non fornisca alcuna indicazione quanto al criterio da prendere in considerazione per determinare la cerchia delle persone legittimate a proporre opposizione nell’ambito del procedimento nazionale di opposizione alla registrazione di un’indicazione geografica protetta o alle domande di modifica non minore del disciplinare di un prodotto che beneficia di una siffatta indicazione, l’aggiunta dei termini «qualsiasi persona fisica o giuridica» a tali disposizioni lascia tuttavia intendere che il legislatore non abbia inteso accogliere un’accezione restrittiva di tale cerchia.

Tuttavia, risulta chiaramente da tale formulazione che siffatto «interesse legittimo» non è riservato ai soli operatori che producono prodotti o prodotti alimentari comparabili a quelli prodotti dagli operatori i cui prodotti beneficiano dell’indicazione geografica protetta di cui trattasi né solo a questi ultimi produttori, ad esclusione di tutti gli altri. 37 In secondo luogo, per quanto riguarda il contesto, occorre ricordare che il regolamento n. 1151/2012 istituisce un sistema di ripartizione delle competenze, nel senso che, in particolare, la decisione di registrare una denominazione come indicazione geografica protetta può essere adottata dalla Commissione solo se lo Stato membro interessato le ha presentato una domanda a tal fine e tale domanda può essere presentata solo se tale Stato membro ha verificato che essa era giustificata.

Tale sistema di ripartizione delle competenze trova segnatamente spiegazione nella circostanza che la registrazione presuppone la verifica che un certo numero di requisiti siano soddisfatti, il che richiede, in ampia misura, conoscenze approfondite di elementi particolari dello Stato membro interessato, elementi che possono essere meglio verificati dalle autorità competenti di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 29 gennaio 2020, GAEC Jeanningros, C‑785/18 , EU:C:2020:46 , punto 24 e giurisprudenza ivi citata). 38 Inoltre, dall’articolo 49, paragrafo 3 e paragrafo 4, secondo comma, del regolamento n. 1151/2012 risulta che spetta allo Stato membro analizzare la ricevibilità della dichiarazione di opposizione alla luce dei motivi enunciati all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento di cui trattasi.

A tale riguardo, alla lettera c) di tale disposizione è previsto che una dichiarazione di opposizione è ricevibile qualora dimostri che la registrazione o la modifica della denominazione proposta arrecherebbe pregiudizio all’esistenza di una denominazione o di un marchio anteriore o all’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data prevista all’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento. 39 Di conseguenza, da quanto precede discende che, poiché il controllo della domanda di registrazione o di modifica non minore di un’indicazione geografica protetta spetta essenzialmente allo Stato membro interessato, è particolarmente necessario dare ampiamente la possibilità alle persone fisiche o giuridiche che possono beneficiare o, al contrario, soffrire da un punto di vista economico della registrazione o della modifica non minore del disciplinare di un prodotto, di opporvisi affinché i loro argomenti possano essere esaminati nel corso del procedimento nazionale di opposizione. 40 In terzo luogo, tale interpretazione è corroborata dagli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1151/2012. 41 Da un lato, risulta dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 1151/2012, letto alla luce dei considerando 17, 18 e 20 dello stesso regolamento, che quest’ultimo mira a stabilire sistemi di qualità che contribuiscono a far sì che la qualità dei prodotti e il loro metodo di produzione siano riconosciuti come fattori di plusvalenza. 42 D’altro lato, dall’articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento, letto alla luce dei considerando 20 e 39 del medesimo, risulta che il regolamento in parola mira altresì a prevenire la creazione di condizioni di concorrenza sleale. 43 Inoltre, le disposizioni del regolamento n. 1151/2012 sono volte ad impedire che venga fatto un uso abusivo delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette e ciò non solo nell’interesse degli acquirenti, ma anche nell’interesse dei produttori che hanno compiuto sforzi per garantire le qualità attese dai prodotti recanti legalmente siffatte indicazioni (v., per analogia, sentenza del 7 giugno 2018, [OSCURATO:PERSONA], C‑44/17 , EU:C:2018:415 , punto 38 e giurisprudenza ivi citata). 44 Occorre altresì rilevare che il considerando 19 del regolamento in parola precisa che il rispetto uniforme in tutta l’Unione dei diritti di proprietà intellettuale connessi a denominazioni protette nell’Unione costituisce un obiettivo prioritario che può essere realizzato più efficacemente a livello dell’Unione.

Orbene, un siffatto obiettivo depone parimenti a favore di un’interpretazione estensiva della nozione di «legittimo interesse».

Tale rispetto uniforme presuppone, infatti, che il controllo delle condizioni di registrazione di un’indicazione geografica protetta o di una modifica non minore del disciplinare di un prodotto che beneficia di tale protezione sia effettuato in maniera uniforme da uno Stato membro all’altro, il che è in contrasto con una concezione restrittiva della nozione di «interesse legittimo».

Una concezione del genere sarebbe in contraddizione con la possibilità offerta ad un soggetto stabilito in un determinato Stato membro di proporre opposizione dinanzi alla Commissione contro una domanda di registrazione o di modifica non minore relativa ad un’indicazione geografica appartenente al territorio di un altro Stato membro. 45 Da quanto precede risulta che l’interpretazione estensiva della nozione di «interesse legittimo» risulta più appropriata per perseguire tali obiettivi, in quanto garantisce che una cerchia ampia di persone possa incoraggiare, per mezzo di un’opposizione o un ricorso, il rispetto della qualità elevata e delle modalità di produzione di prodotti specifici, impedendo al contempo ai produttori i cui prodotti sono coperti da una denominazione registrata di beneficiare di un vantaggio concorrenziale mediante l’abbassamento delle norme di qualità dopo la registrazione di una modifica non minore del disciplinare del prodotto interessato.

Peraltro, tale interpretazione è la più idonea a consentire all’autorità competente di essere informata per determinare, nell’esercizio della sua missione prevista all’articolo 49, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1151/2012, se la domanda di registrazione o di modifica non minore soddisfi le condizioni richieste e di verificare se le caratteristiche dei prodotti o dei prodotti alimentari abbiano un nesso intrinseco con un territorio. 46 Infine, nei limiti in cui la domanda di modifica non minore del disciplinare di un prodotto che beneficia di un’indicazione geografica protetta può, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, lettera d), del regolamento n. 1151/2012, riguardare il perimetro della zona geografica su cui verte l’indicazione in questione, l’interpretazione secondo la quale solo i produttori insediati in tale zona geografica possono vantare un «interesse legittimo» per opporsi a tale modifica priverebbe i produttori insediati fino ad allora al di fuori di detta zona geografica, ma che rifiutano di essere assoggettati a condizioni del disciplinare del prodotto interessato, del diritto di opporsi a una modifica che influenzerebbe in modo significativo il metodo di fabbricazione dei loro prodotti. 47 In quarto luogo, tale interpretazione è suffragata dalla genesi del regolamento n. 1151/2012. 48 A tale proposito, dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 2081/92, abrogato dal regolamento n. 510/2006, a sua volta abrogato dal regolamento n. 1151/2012, risulta che il diritto di opposizione nell’ambito della procedura di registrazione di un’indicazione geografica protetta dinanzi alle autorità nazionali era concesso a «qualsiasi persona fisica o giuridica legittimamente interessata», nozione che è stata interpretata dalla Corte nel senso che comprendeva l’esistenza di un legittimo interesse economico (ordinanza del 26 ottobre 2000, Molkerei Großbraunshain e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, C‑447/98 P , EU:C:2000:586 , punto 72 ). 49 L’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 510/2006 prevedeva altresì che il diritto di proporre opposizione alla registrazione di un’indicazione geografica protetta nell’ambito della procedura di registrazione dinanzi alle autorità nazionali fosse attribuito a «qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo». 50 Una siffatta nozione figura altresì all’articolo 49, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1151/2012, il quale dispone che «lo Stato membro avvia una procedura nazionale di opposizione che garantisce l’adeguata pubblicazione della domanda e prevede un periodo ragionevole nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente sul suo territorio possa fare opposizione alla domanda». 51 La scelta di tale nozione riflette la volontà del legislatore dell’Unione di consentire ad un’ampia cerchia di persone di esercitare il diritto di opposizione nell’ambito della procedura nazionale di opposizione alla registrazione di un’indicazione geografica protetta o della procedura applicabile alle domande di modifica non minore del disciplinare di un prodotto che beneficia di una siffatta indicazione. 52 In quinto e ultimo luogo, occorre sottolineare che l’esistenza del diritto di dichiarare un’opposizione alla registrazione di un’indicazione geografica protetta o ad una modifica non minore del disciplinare di un prodotto che beneficia di una siffatta indicazione deve essere esaminata caso per caso, in funzione delle caratteristiche proprie di ciascuna situazione del caso di specie.

Inoltre, al fine di impedire un abuso di detto diritto, un esame del genere deve consentire di verificare concretamente che l’«interesse legittimo», invocato da una persona fisica o giuridica, non sia improbabile o ipotetico. 53 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione sollevata dichiarando che l’articolo 49, paragrafo 3, primo comma, e paragrafo 4, secondo comma, del regolamento n. 1151/2012, in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, di quest’ultimo, deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito della procedura applicabile alle domande di modifica non minore del disciplinare di un prodotto che beneficia di un’indicazione geografica protetta, ogni persona fisica o giuridica che subisca un pregiudizio economico, reale o potenziale, però non del tutto inverosimile, dalle modifiche richieste può vantare l’«interesse legittimo» richiesto per dichiarare un’opposizione alla domanda di modifica presentata o per proporre ricorso contro la decisione che accoglie detta domanda, qualora il rischio di pregiudizio agli interessi di tale persona non sia puramente improbabile o ipotetico, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sulle questioni seconda e terza 54 Alla luce della risposta apportata alla prima questione, non occorre rispondere alle questioni seconda e terza.

Sulle spese 55 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: L’articolo 49, paragrafo 3, primo comma, e paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, di quest’ultimo, deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito della procedura applicabile alle domande di modifica non minore del disciplinare di un prodotto che beneficia di un’indicazione geografica protetta, ogni persona fisica o giuridica che subisca un pregiudizio economico, reale o potenziale, però non del tutto inverosimile, dalle modifiche richieste può vantare l’«interesse legittimo» richiesto per dichiarare un’opposizione alla domanda di modifica presentata o per proporre ricorso contro la decisione che accoglie detta domanda, qualora il rischio di pregiudizio agli interessi di tale persona non sia puramente improbabile o ipotetico, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CJ0053 SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 15 aprile 2021 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari – Regolamento (UE) n. 1151/2012 – Articolo 49, paragrafo 3, primo comma e paragrafo 4, secondo comma – Articolo 53, paragrafo 2, primo comma – Modifica del disciplinare di un prodotto – Cetriolini della Foresta della Sprea (Germania) “[OSCURATO:PERSONA] (IGP)” – Modifiche non minori – Opposizione – Dichiarazione di opposizione alla domanda di modifica – Ricorso contro la decisione che accoglie tale domanda – Nozione di “interesse legittimo”» Nella causa C‑53/20, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 19 dicembre 2019, pervenuta in cancelleria il 3 febbraio 2020, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG contro [OSCURATO:PERSONA] eV, LA CORTE (Quarta Sezione), composta da M. Vilaras, presidente di sezione, N. Piçarra, D. Šváby, S. Rodin (relatore) e K. Jürimäe, giudici, avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]Bordona cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per lo [OSCURATO:PERSONA] eV, da D. Terheggen, Rechtsanwalt; – per il governo ellenico, da E. Leftheriotou, A. Vasilopoulou e M. Tassopoulou, in qualità di agenti; – per il governo francese, da A.-L. Desjonquères e C. Mosser, in qualità di agenti; – per il governo austriaco, da A. Posch, J. Schmoll e C. Drexel, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da M. Konstantinidis, B. Hofstötter e I. Naglis, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 49, paragrafo 3, primo comma, e paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( GU 2012, L 343, pag. 1 ), in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del medesimo. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG e lo [OSCURATO:PERSONA] eV, un’associazione che raggruppa tutti i produttori di cetriolini «[OSCURATO:PERSONA] (IGP)» (cetriolini della Foresta della Sprea, Germania), per i quali è registrata un’indicazione geografica protetta, in merito a una domanda di modifica del disciplinare di tale prodotto, depositata presso il [OSCURATO:PERSONA]- und Markenamt ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Germania) (in prosieguo: il «DPMA»). Contesto normativo Diritto dell’Unione Regolamento (CEE) n. 2081/92 3 L’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n.2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari ( GU 1992, L 208, pag. 1 ), così recitava: «Qualsiasi persona fisica o giuridica legittimamente interessata può opporsi alla registrazione prevista inviando una dichiarazione debitamente motivata all’autorità competente dello Stato membro in cui risiede o è stabilita. L’autorità competente adotta le misure necessarie per prendere in considerazione tali osservazioni o tale opposizione entro i termini prescritti». Regolamento (CE) n. 510/2006 4 L’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari ( GU 2006, L 93, pag. 12 ), era così formulato: «Anche ogni persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo, stabilita o [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] da quello in cui è stata chiesta la registrazione oppure in un paese terzo, può opporsi alla registrazione proposta mediante presentazione di una dichiarazione debitamente motivata. (...)». Regolamento n. 1151/2012 5 I considerando da 17 a 20 e 39 del regolamento n. 1151/2012 così recitano: «(17) È opportuno circoscrivere l’ambito di applicazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche ai prodotti per i quali esiste un legame intrinseco fra le caratteristiche del prodotto o dell’alimento e la sua origine geografica. L’inclusione nell’attuale regime soltanto di alcuni tipi di cioccolato quali prodotti di confetteria costituisce un’anomalia che dovrebbe essere corretta. (18) La protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche persegue gli obiettivi specifici di garantire agli agricoltori e ai produttori un giusto guadagno per le qualità e caratteristiche di un determinato prodotto o del suo metodo di produzione, e di fornire informazioni chiare sui prodotti che possiedono caratteristiche specifiche connesse all’origine geografica, permettendo in tal modo ai consumatori di compiere scelte di acquisto più consapevoli. (19) Garantire il rispetto uniforme nell’intera Unione [europea] dei diritti di proprietà intellettuale connessi ai nomi protetti nell’Unione è una priorità che può essere conseguita più efficacemente a livello di Unione. (20) Un quadro stabilito a livello di Unione che protegga le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche prevedendone l’inserimento in un registro facilita lo sviluppo di tali strumenti, poiché l’approccio più uniforme derivante garantisce condizioni di concorrenza leale tra i produttori dei prodotti recanti tali indicazioni, accrescendo la credibilità dei prodotti agli occhi dei consumatori. È opportuno stabilire disposizioni per lo sviluppo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche a livello di Unione e per promuovere la creazione di meccanismi per proteggerle nei paesi terzi nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) o di accordi multilaterali e bilaterali, contribuendo in tal modo al riconoscimento della qualità dei prodotti e del loro modello di produzione, quale fattore di valore aggiunto. (…) (39) Per evitare di creare condizioni di concorrenza sleale ogni produttore, anche di un paese terzo, dovrebbe avere la possibilità di utilizzare il nome registrato di una specialità tradizionale garantita, purché il prodotto in questione sia conforme ai requisiti del relativo disciplinare e il produttore sia soggetto a un sistema di controlli. Per le specialità tradizionali garantite prodotte all’interno dell’Unione, il simbolo dell’Unione dovrebbe figurare nell’etichettatura e dovrebbe essere possibile abbinarlo all’indicazione “specialità tradizionale garantita”.» 6 L’articolo 1, di tale regolamento, intitolato «Obiettivi», al suo paragrafo 1, così dispone: «Il presente regolamento intende aiutare i produttori di prodotti agricoli e alimentari a comunicare agli acquirenti e ai consumatori le caratteristiche e le modalità di produzione agricola di tali prodotti, garantendo in tal modo: a) una concorrenza leale per gli agricoltori e i produttori di prodotti agricoli e alimentari aventi caratteristiche e proprietà che conferiscono valore aggiunto; b) la disponibilità per i consumatori di informazioni attendibili riguardo a tali prodotti; c) il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; e d) l’integrità del mercato interno. Le misure previste dal presente regolamento sono finalizzate a sostenere le attività agricole e di trasformazione e i sistemi di produzione associati a prodotti di qualità elevata, contribuendo in tal modo alla realizzazione degli obiettivi della politica di sviluppo rurale.» 7 L’articolo 5, paragrafo 2, del citato regolamento prevede quanto segue: «Ai fini del presente regolamento, “indicazione geografica” è un nome che identifica un prodotto: a) originario di un determinato luogo, regione o paese; b) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche; e c) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata». 8 L’articolo 10, paragrafo 1, del medesimo regolamento stabilisce quanto segue: «1.   Una dichiarazione di opposizione motivata a norma dell’articolo 51, paragrafo 2, è ricevibile solo se perviene alla Commissione [europea] entro il termine stabilito in tale paragrafo e se: a) dimostra la mancata osservanza delle condizioni di cui all’articolo 5 e all’articolo 7, paragrafo 1; b) dimostra che la registrazione del nome proposto sarebbe contraria all’articolo 6, paragrafo 2, 3 o 4; c) dimostra che la registrazione del nome proposto danneggerebbe l’esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all’articolo 50, paragrafo 2, lettera a); o d) fornisce elementi sulla cui base si può concludere che il nome di cui si chiede la registrazione è un termine generico.» 9 L’articolo 49 del regolamento n. 1151/2012, intitolato «Domanda di registrazione di nomi», ai suoi paragrafi da 2 a 4 così dispone: «2.   Se, nell’ambito del regime di cui al titolo II, la domanda riguarda una zona geografica di uno Stato membro o se, nell’ambito del regime di cui al titolo III, la domanda è preparata da un gruppo stabilito in uno Stato membro, essa è rivolta alle autorità di tale Stato membro. Lo Stato membro esamina la domanda con i mezzi appropriati per stabilire se sia giustificata e soddisfi le condizioni previste dal regime pertinente. 3.   Nel corso dell’esame di cui al secondo comma del paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato membro avvia una procedura nazionale di opposizione che garantisce l’adeguata pubblicazione della domanda e prevede un periodo ragionevole nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente sul suo territorio possa fare opposizione alla domanda. Lo Stato membro esamina la ricevibilità delle opposizioni ricevute nell’ambito del regime di cui al titolo II alla luce dei criteri di cui all’articolo 10, paragrafo 1, ovvero la ricevibilità delle opposizioni ricevute nell’ambito del regime di cui al titolo III alla luce dei criteri di cui all’articolo 21, paragrafo 1. 4.   Lo Stato membro che, dopo aver esaminato le opposizioni ricevute, ritenga soddisfatte le condizioni del presente regolamento, può adottare una decisione favorevole e presentare alla Commissione un fascicolo di domanda. In tal caso, esso informa la Commissione delle opposizioni ricevibili presentate da una persona fisica o giuridica che abbia commercializzato legalmente i prodotti di cui trattasi, utilizzando in modo continuativo tali nomi almeno per i cinque anni che precedono la data della pubblicazione di cui al paragrafo 3. Lo Stato membro assicura che la decisione favorevole sia resa pubblica e che ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo abbia la possibilità di presentare ricorso. (...)». 10 L’articolo 51, del summenzionato regolamento, intitolato «Procedura di opposizione», al suo paragrafo 1, prevede quanto segue: «Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo oppure ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita in un paese terzo possono presentare alla Commissione una notifica di opposizione. Ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] da quello di presentazione della domanda può presentare una notifica di opposizione allo Stato membro in cui è stabilita entro un termine che consenta di presentare un’opposizione a norma del primo comma. (...)». 11 L’articolo 53, paragrafi 1 e 2, del regolamento citato così recita: «1.   Un gruppo avente un interesse legittimo può chiedere l’approvazione di una modifica di un disciplinare. La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l’oggetto e le relative motivazioni. 2.   Se la modifica comporta una o più modifiche non minori del disciplinare, la relativa domanda di approvazione è sottoposta alla procedura stabilita agli articoli da 49 a 52. (...) Affinché una modifica sia considerata minore nel caso del regime di qualità descritto al titolo II, essa non: (...) d) riguarda la zona geografica delimitata; (…) (...)». Diritto tedesco 12 Le modalità di partecipazione delle persone aventi un «interesse legittimo» alla procedura di registrazione di indicazioni geografiche protette e alla procedura applicabile alle domande di modifica non minore del disciplinare di prodotti che beneficiano di tali indicazioni sono previste, nel diritto tedesco, all’articolo 130, paragrafo 4, seconda frase, e all’articolo 133, seconda frase, del Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) (legge sulla protezione dei marchi e degli altri segni distintivi), del 25 ottobre 1994 (BGBl. 1994 I, pag. 3082; in prosieguo: il «MarkenG»), in combinato disposto con l’articolo 132, paragrafo 1, di quest’ultimo. 13 Secondo le indicazioni fornite dal giudice del rinvio, ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 4, seconda frase, del MarkenG, chiunque abbia un «interesse legittimo» e sia stabilito o residente nel territorio tedesco può dichiarare la propria opposizione alla domanda di registrazione di un’indicazione geografica protetta presso il DPMA entro un termine di due mesi decorrenti dalla pubblicazione di tale domanda. 14 Inoltre, secondo le medesime indicazioni, l’articolo 132, paragrafo 1, del MarkenG, che fa riferimento all’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1151/2012, prevede che l’articolo 130, paragrafo 4, seconda frase, del MarkenG si applichi, mutatis mutandis, alle domande di modifica non minore del disciplinare di prodotti che beneficiano di un’indicazione geografica protetta. 15 Il giudice del rinvio spiega inoltre che, in forza dell’articolo 133, seconda frase, del MarkenG, in combinato disposto con l’articolo 132, paragrafo 1, di quest’ultimo, se il DPMA adotta, a norma dell’articolo 130, paragrafo 5, prima frase, del MarkenG, in combinato disposto con l’articolo 132, paragrafo 1, dello stesso, una decisione in cui si dichiara che la domanda di modifica del disciplinare soddisfa le condizioni previste dal regolamento n. 1151/2012 e le disposizioni adottate per l’esecuzione di tale regolamento, contro tale decisione è ammesso ricorso a chiunque abbia dichiarato la propria opposizione a tale domanda entro il termine prescritto o il cui «interesse legittimo» sia leso da tale decisione a causa della modifica pubblicata conformemente all’articolo 130, paragrafo 5, quarta frase, del MarkenG. Procedimento principale e questioni pregiudiziali 16 La denominazione «[OSCURATO:PERSONA] (IGP)» è iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette della Commissione come indicazione geografica protetta per gli «ortofrutticoli e cereali», come tali o trasformati, dal 19 marzo 1999. 17 Il 18 febbraio 2012, lo [OSCURATO:PERSONA] ha depositato presso il DPMA una domanda di modifica del disciplinare del prodotto di cui trattasi, avente ad oggetto la modifica del metodo di fabbricazione di tali cetriolini, in particolare mediante l’impiego di taluni additivi alimentari. 18 A seguito della pubblicazione, il 22 agosto 2014, di tale domanda di modifica, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato, il 16 ottobre 2014, la sua opposizione a quest’ultima. 19 Con decisione del 10 settembre 2015, il DPMA ha deciso che detta domanda di modifica del disciplinare era conforme al regolamento n. 1151/2012. 20 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Corte federale dei brevetti, Germania), che quest’ultimo ha respinto in quanto, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] non vantava un «interesse legittimo», ai sensi dell’articolo 133, seconda frase, del MarkenG, in combinato disposto con l’articolo 132, paragrafo 1, di quest’ultimo, e, dall’altro, tale ricorso non era, in ogni caso, fondato. Tuttavia, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte federale dei brevetti) ha autorizzato l’impugnazione della sua decisione dinanzi al giudice del rinvio. 21 [OSCURATO:PERSONA] (Corte federale dei brevetti) ha ritenuto che occorresse distinguere due fattispecie, a seconda che l’opposizione sia dichiarata contro una domanda di registrazione di un’indicazione geografica protetta o che essa sia dichiarata contro una domanda di modifica del disciplinare di un prodotto che beneficia di una siffatta indicazione, situazione in cui le persone che non sono insediate nella zona geografica interessata e che non sono autorizzate ad utilizzare la denominazione protetta non vantavano, a suo avviso, l’«interesse legittimo» richiesto. Né il fatto di commercializzare prodotti oggetto di un’indicazione geografica protetta, né la situazione generale del mercato e della concorrenza potrebbero fondare un siffatto «interesse legittimo». 22 [OSCURATO:PERSONA] (Corte federale dei brevetti) ha concluso che le uniche persone che possono essere pregiudicate da una presunta diminuzione di valore di un’indicazione geografica protetta o da un pregiudizio alla rinomanza o alla reputazione del prodotto interessato a seguito di una modifica del disciplinare di quest’ultimo erano i produttori insediati nella zona geografica di origine. 23 Adito in sede di impugnazione avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] (Corte federale dei brevetti), il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) indica, in forza della normativa nazionale che attua il regolamento n. 1151/2012, che il ricorso avverso una decisione che dichiara che la domanda di modifica del disciplinare è conforme alle condizioni previste da tale regolamento è consentito a chiunque abbia dichiarato la propria opposizione a tale domanda di modifica entro i termini prescritti o il cui «interesse legittimo» sia pregiudicato dalla decisione di accoglimento di detta domanda. 24 Il giudice del rinvio ritiene che la nozione di «interesse legittimo», che figura all’articolo 49, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento n. 1151/2012 e che deve essere soddisfatta da chiunque proponga un ricorso avverso una decisione di accoglimento di una domanda di modifica non minore di un disciplinare, non sia attualmente definita nel diritto dell’Unione. 25 Inoltre, il giudice del rinvio osserva che spetta ai giudici nazionali pronunciarsi sulla legittimità di una domanda di modifica del disciplinare di un prodotto che beneficia di un’indicazione geografica protetta nelle stesse condizioni di controllo riservate a qualsiasi atto definitivo che, adottato dalla stessa autorità nazionale, possa arrecare pregiudizio ai diritti che i terzi traggono dal diritto dell’Unione. 26 Si porrebbe, pertanto, la questione se, nel procedimento applicabile a una domanda di modifica non minore del disciplinare di un prodotto che beneficia di un’indicazione geografica protetta, qualsiasi persona fisica o giuridica che subisca un pregiudizio, reale o potenziale, però non del tutto inverosimile, possa vantare l’«interesse legittimo» richiesto per dichiarare opposizione a una siffatta domanda o per proporre ricorso contro la decisione che accoglie quest’ultima, dato che una definizione così ampia può porsi in contrasto con l’esigenza del carattere legittimo di un siffatto interesse e non consente di circoscrivere con sufficiente precisione i rispettivi diritti di opposizione e di ricorso. 27 In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede se la nozione di «interesse legittimo» debba essere interpretata nel senso che solo gli operatori che fabbricano prodotti o prodotti alimentari comparabili a quelli per i quali è registrata un’indicazione geografica protetta vantano un siffatto interesse. Inoltre, esso considera che, ai fini dell’identificazione del gruppo di operatori che possono vantare un «legittimo interesse», si potrebbe applicare il criterio della situazione di concorrenza concreta. 28 A differenza del [OSCURATO:PERSONA] (Corte federale dei brevetti), il giudice del rinvio ritiene che l’insediamento di un produttore nella zona geografica interessata non debba essere considerata come il criterio decisivo affinché una persona abbia un interesse legittimo a dichiarare opposizione a una domanda di modifica non minore del disciplinare di un prodotto che beneficia di un’indicazione geografica protetta, nei limiti in cui il rispetto di tale disciplinare deve poter essere richiesto anche da produttori concorrenti non stabiliti in tale zona geografica, qualora tale modifica non minore comporti il rischio che la qualità o la reputazione del prodotto non sia più legata alla sua origine geografica, in violazione dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1151/2012. 29 Infine, il giudice del rinvio ritiene che la formulazione stessa del regolamento n. 1151/2012 non avvalori l’approccio secondo cui la nozione di «interesse legittimo» deve essere interpretata in modo diverso nell’ambito della procedura di registrazione di un’indicazione geografica protetta e nell’ambito della procedura applicabile alle domande di modifica non minore del disciplinare di un prodotto che beneficia di una siffatta indicazione. 30 In tale contesto, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se nel procedimento relativo a una modifica non minore del disciplinare ogni pregiudizio economico, attuale o potenziale, non del tutto inverosimile, a danno di una persona fisica o giuridica sia sufficiente a fondare il legittimo interesse ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 49, paragrafi 3, primo comma, e 4, secondo comma, del regolamento n. 1151/2012 necessario ai fini della proposizione di un’opposizione avverso la domanda o di un’impugnazione avverso la decisione favorevole sulla domanda. 2) In caso di risposta negativa alla prima questione: Se nel procedimento relativo a una modifica non minore del disciplinare un interesse legittimo ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 49, paragrafi 3, primo comma, e 4, secondo comma, del regolamento n. 1151/2012 sia riconosciuto (unicamente) agli operatori che producono prodotti o alimenti comparabili a quelli degli operatori a favore dei quali è registrata un’indicazione geografica protetta. 3) In caso di risposta negativa alla seconda questione: a) Se, ai fini dei requisiti dell’interesse legittimo a norma dell’articolo 49, paragrafi 3, primo comma, e 4, secondo comma, del regolamento n. 1151/2012 occorra distinguere tra la procedura di registrazione ai sensi degli articoli da 49 a 52 del regolamento di cui trattasi, da un lato, e la procedura di modifica del disciplinare ai sensi del successivo articolo 53 del medesimo regolamento, e b) se nel procedimento relativo a una modifica non minore del disciplinare un interesse legittimo ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 49, paragrafi 3, primo comma, e 4, secondo comma, del regolamento n. 1151/2012 sia pertanto riconosciuto unicamente ai produttori che producono nella zona geografica prodotti conformi al disciplinare o intendono concretamente avviare una siffatta produzione cosicché ai «soggetti non autoctoni» sarebbe negata a priori ogni possibilità di azionare un interesse siffatto». Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 31 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la nozione di «interesse legittimo», ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 3, primo comma, e paragrafo 4, secondo comma, del regolamento n. 1151/2012, in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, di quest’ultimo, debba essere interpretata nel senso che, nell’ambito della procedura applicabile alle domande di modifica non minore del disciplinare di un prodotto che beneficia di un’indicazione geografica protetta, qualsiasi persona fisica o giuridica che subisca un pregiudizio economico, reale o potenziale, però non del tutto inverosimile, dalle modifiche richieste possa vantare l’«interesse legittimo» richiesto per proporre opposizione alla domanda di modifica presentata o possa presentare ricorso avverso la decisione che accoglie tale domanda. 32 In via preliminare, va ricordato che le domande di modifica non minore del disciplinare di un prodotto che beneficia di un’indicazione geografica protetta, come quella in esame nella causa di cui al procedimento principale, sono, in forza del rinvio operato dall’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. o 1151/2012, sottoposte alla stessa procedura applicabile alla registrazione di un’indicazione geografica protetta (v., in tal senso, sentenza del 29 gennaio 2020, GAEC Jeanningros, C‑785/18 , EU:C:2020:46 , punto 29 ), sicché la nozione di «interesse legittimo», a norma dell’articolo 49, paragrafo 3, primo comma, e paragrafo 4, secondo comma, del regolamento n. o 1151/2012, in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del medesimo, richiede un’interpretazione identica, a prescindere dal fatto che il procedimento promosso sia una procedura di registrazione di un’indicazione geografica protetta o che si tratti di una procedura di richiesta di modifica non minore del disciplinare di un prodotto che beneficia di una siffatta indicazione. 33 Per quanto riguarda l’interpretazione della nozione di «interesse legittimo», ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 3, primo comma, e paragrafo 4, secondo comma, del regolamento n. 1151/2012, in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, di quest’ultimo, occorre rilevare che detta nozione non è definita né in tali disposizioni né in nessun’altra disposizione del suddetto regolamento. 34 Ciò premesso, è noto che, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte nonché della genesi di tale normativa. 35 Per quanto riguarda, in primo luogo, il tenore letterale dell’articolo 49, paragrafo 3, primo comma, e paragrafo 4, secondo comma, del regolamento n. 1151/2012, nonché l’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, di quest’ultimo, risulta da tali disposizioni che può esercitare il diritto di proporre opposizione e presentare ricorso «qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo». 36 Sebbene l’uso dei termini «interesse legittimo» non fornisca alcuna indicazione quanto al criterio da prendere in considerazione per determinare la cerchia delle persone legittimate a proporre opposizione nell’ambito del procedimento nazionale di opposizione alla registrazione di un’indicazione geografica protetta o alle domande di modifica non minore del disciplinare di un prodotto che beneficia di una siffatta indicazione, l’aggiunta dei termini «qualsiasi persona fisica o giuridica» a tali disposizioni lascia tuttavia intendere che il legislatore non abbia inteso accogliere un’accezione restrittiva di tale cerchia. Tuttavia, risulta chiaramente da tale formulazione che siffatto «interesse legittimo» non è riservato ai soli operatori che producono prodotti o prodotti alimentari comparabili a quelli prodotti dagli operatori i cui prodotti beneficiano dell’indicazione geografica protetta di cui trattasi né solo a questi ultimi produttori, ad esclusione di tutti gli altri. 37 In secondo luogo, per quanto riguarda il contesto, occorre ricordare che il regolamento n. 1151/2012 istituisce un sistema di ripartizione delle competenze, nel senso che, in particolare, la decisione di registrare una denominazione come indicazione geografica protetta può essere adottata dalla Commissione solo se lo Stato membro interessato le ha presentato una domanda a tal fine e tale domanda può essere presentata solo se tale Stato membro ha verificato che essa era giustificata. Tale sistema di ripartizione delle competenze trova segnatamente spiegazione nella circostanza che la registrazione presuppone la verifica che un certo numero di requisiti siano soddisfatti, il che richiede, in ampia misura, conoscenze approfondite di elementi particolari dello Stato membro interessato, elementi che possono essere meglio verificati dalle autorità competenti di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 29 gennaio 2020, GAEC Jeanningros, C‑785/18 , EU:C:2020:46 , punto 24 e giurisprudenza ivi citata). 38 Inoltre, dall’articolo 49, paragrafo 3 e paragrafo 4, secondo comma, del regolamento n. 1151/2012 risulta che spetta allo Stato membro analizzare la ricevibilità della dichiarazione di opposizione alla luce dei motivi enunciati all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento di cui trattasi. A tale riguardo, alla lettera c) di tale disposizione è previsto che una dichiarazione di opposizione è ricevibile qualora dimostri che la registrazione o la modifica della denominazione proposta arrecherebbe pregiudizio all’esistenza di una denominazione o di un marchio anteriore o all’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data prevista all’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento. 39 Di conseguenza, da quanto precede discende che, poiché il controllo della domanda di registrazione o di modifica non minore di un’indicazione geografica protetta spetta essenzialmente allo Stato membro interessato, è particolarmente necessario dare ampiamente la possibilità alle persone fisiche o giuridiche che possono beneficiare o, al contrario, soffrire da un punto di vista economico della registrazione o della modifica non minore del disciplinare di un prodotto, di opporvisi affinché i loro argomenti possano essere esaminati nel corso del procedimento nazionale di opposizione. 40 In terzo luogo, tale interpretazione è corroborata dagli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1151/2012. 41 Da un lato, risulta dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 1151/2012, letto alla luce dei considerando 17, 18 e 20 dello stesso regolamento, che quest’ultimo mira a stabilire sistemi di qualità che contribuiscono a far sì che la qualità dei prodotti e il loro metodo di produzione siano riconosciuti come fattori di plusvalenza. 42 D’altro lato, dall’articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento, letto alla luce dei considerando 20 e 39 del medesimo, risulta che il regolamento in parola mira altresì a prevenire la creazione di condizioni di concorrenza sleale. 43 Inoltre, le disposizioni del regolamento n. 1151/2012 sono volte ad impedire che venga fatto un uso abusivo delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette e ciò non solo nell’interesse degli acquirenti, ma anche nell’interesse dei produttori che hanno compiuto sforzi per garantire le qualità attese dai prodotti recanti legalmente siffatte indicazioni (v., per analogia, sentenza del 7 giugno 2018, [OSCURATO:PERSONA], C‑44/17 , EU:C:2018:415 , punto 38 e giurisprudenza ivi citata). 44 Occorre altresì rilevare che il considerando 19 del regolamento in parola precisa che il rispetto uniforme in tutta l’Unione dei diritti di proprietà intellettuale connessi a denominazioni protette nell’Unione costituisce un obiettivo prioritario che può essere realizzato più efficacemente a livello dell’Unione. Orbene, un siffatto obiettivo depone parimenti a favore di un’interpretazione estensiva della nozione di «legittimo interesse». Tale rispetto uniforme presuppone, infatti, che il controllo delle condizioni di registrazione di un’indicazione geografica protetta o di una modifica non minore del disciplinare di un prodotto che beneficia di tale protezione sia effettuato in maniera uniforme da uno Stato membro all’altro, il che è in contrasto con una concezione restrittiva della nozione di «interesse legittimo». Una concezione del genere sarebbe in contraddizione con la possibilità offerta ad un soggetto stabilito in un determinato Stato membro di proporre opposizione dinanzi alla Commissione contro una domanda di registrazione o di modifica non minore relativa ad un’indicazione geografica appartenente al territorio di un altro Stato membro. 45 Da quanto precede risulta che l’interpretazione estensiva della nozione di «interesse legittimo» risulta più appropriata per perseguire tali obiettivi, in quanto garantisce che una cerchia ampia di persone possa incoraggiare, per mezzo di un’opposizione o un ricorso, il rispetto della qualità elevata e delle modalità di produzione di prodotti specifici, impedendo al contempo ai produttori i cui prodotti sono coperti da una denominazione registrata di beneficiare di un vantaggio concorrenziale mediante l’abbassamento delle norme di qualità dopo la registrazione di una modifica non minore del disciplinare del prodotto interessato. Peraltro, tale interpretazione è la più idonea a consentire all’autorità competente di essere informata per determinare, nell’esercizio della sua missione prevista all’articolo 49, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1151/2012, se la domanda di registrazione o di modifica non minore soddisfi le condizioni richieste e di verificare se le caratteristiche dei prodotti o dei prodotti alimentari abbiano un nesso intrinseco con un territorio. 46 Infine, nei limiti in cui la domanda di modifica non minore del disciplinare di un prodotto che beneficia di un’indicazione geografica protetta può, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, lettera d), del regolamento n. 1151/2012, riguardare il perimetro della zona geografica su cui verte l’indicazione in questione, l’interpretazione secondo la quale solo i produttori insediati in tale zona geografica possono vantare un «interesse legittimo» per opporsi a tale modifica priverebbe i produttori insediati fino ad allora al di fuori di detta zona geografica, ma che rifiutano di essere assoggettati a condizioni del disciplinare del prodotto interessato, del diritto di opporsi a una modifica che influenzerebbe in modo significativo il metodo di fabbricazione dei loro prodotti. 47 In quarto luogo, tale interpretazione è suffragata dalla genesi del regolamento n. 1151/2012. 48 A tale proposito, dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 2081/92, abrogato dal regolamento n. 510/2006, a sua volta abrogato dal regolamento n. 1151/2012, risulta che il diritto di opposizione nell’ambito della procedura di registrazione di un’indicazione geografica protetta dinanzi alle autorità nazionali era concesso a «qualsiasi persona fisica o giuridica legittimamente interessata», nozione che è stata interpretata dalla Corte nel senso che comprendeva l’esistenza di un legittimo interesse economico (ordinanza del 26 ottobre 2000, Molkerei Großbraunshain e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, C‑447/98 P , EU:C:2000:586 , punto 72 ). 49 L’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 510/2006 prevedeva altresì che il diritto di proporre opposizione alla registrazione di un’indicazione geografica protetta nell’ambito della procedura di registrazione dinanzi alle autorità nazionali fosse attribuito a «qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo». 50 Una siffatta nozione figura altresì all’articolo 49, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1151/2012, il quale dispone che «lo Stato membro avvia una procedura nazionale di opposizione che garantisce l’adeguata pubblicazione della domanda e prevede un periodo ragionevole nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente sul suo territorio possa fare opposizione alla domanda». 51 La scelta di tale nozione riflette la volontà del legislatore dell’Unione di consentire ad un’ampia cerchia di persone di esercitare il diritto di opposizione nell’ambito della procedura nazionale di opposizione alla registrazione di un’indicazione geografica protetta o della procedura applicabile alle domande di modifica non minore del disciplinare di un prodotto che beneficia di una siffatta indicazione. 52 In quinto e ultimo luogo, occorre sottolineare che l’esistenza del diritto di dichiarare un’opposizione alla registrazione di un’indicazione geografica protetta o ad una modifica non minore del disciplinare di un prodotto che beneficia di una siffatta indicazione deve essere esaminata caso per caso, in funzione delle caratteristiche proprie di ciascuna situazione del caso di specie. Inoltre, al fine di impedire un abuso di detto diritto, un esame del genere deve consentire di verificare concretamente che l’«interesse legittimo», invocato da una persona fisica o giuridica, non sia improbabile o ipotetico. 53 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione sollevata dichiarando che l’articolo 49, paragrafo 3, primo comma, e paragrafo 4, secondo comma, del regolamento n. 1151/2012, in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, di quest’ultimo, deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito della procedura applicabile alle domande di modifica non minore del disciplinare di un prodotto che beneficia di un’indicazione geografica protetta, ogni persona fisica o giuridica che subisca un pregiudizio economico, reale o potenziale, però non del tutto inverosimile, dalle modifiche richieste può vantare l’«interesse legittimo» richiesto per dichiarare un’opposizione alla domanda di modifica presentata o per proporre ricorso contro la decisione che accoglie detta domanda, qualora il rischio di pregiudizio agli interessi di tale persona non sia puramente improbabile o ipotetico, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Sulle questioni seconda e terza 54 Alla luce della risposta apportata alla prima questione, non occorre rispondere alle questioni seconda e terza. Sulle spese 55 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: L’articolo 49, paragrafo 3, primo comma, e paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, di quest’ultimo, deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito della procedura applicabile alle domande di modifica non minore del disciplinare di un prodotto che beneficia di un’indicazione geografica protetta, ogni persona fisica o giuridica che subisca un pregiudizio economico, reale o potenziale, però non del tutto inverosimile, dalle modifiche richieste può vantare l’«interesse legittimo» richiesto per dichiarare un’opposizione alla domanda di modifica presentata o per proporre ricorso contro la decisione che accoglie detta domanda, qualora il rischio di pregiudizio agli interessi di tale persona non sia puramente improbabile o ipotetico, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1151/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris