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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 agosto 2023

Cassazione n. 41286/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 14280/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna di condanna per i reati di furto monoaggravato tentato e consumato e simulazione di reato; Preso atto della memoria con motivi nuovi presentata dal difensore dell'imputato in data 28 agosto 2023; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto alla mancata rinnovazione istruttoria ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. - è aspecifico in quanto la Corte di appello ha ben chiarito le ragioni per cui le due prove testimoniali richieste ex art. 603 cod. proc. pen. non erano né nuove, nel senso inteso dal secondo comma della disposizione, né indispensabili ai fini della decisione, a lume dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata); di contro, il ricorrente non fa che ribadire la richiesta istruttoria, senza evidenziare, nella risposta della Corte territoriale, vizi logici o giuridici che ne possano comprometterne la tenuta; Rilevato che il secondo motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto alla mancata assoluzione dell'imputato ai sensi degli artt. 530 cod. proc. pen. e 49 cod. pen. - è inedito quanto alla tesi del reato impossibile perché l'appello non affrontava specificatamente il tema; ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]).

Considerato, sempre quanto al secondo motivo di ricorso, che esso, per la parte restante, è in fatto ed invoca una diversa lettura delle fonti di prova che non è consentita nel giudizio di legittimità; Rilevato che il terzo motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al capo C) - è aspecifico in quanto non si confronta con la motivazione della Corte di appello circa l'effettività dell'impossessamento, ma continua ad insistere nella propria opzione ricostruttiva; Rilevato che il quarto motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - affronta un aspetto adeguatamente motivato dalla Corte, che ha fatto riferimento a un dato — i precedenti penali — che il ricorrente non ha contestato con una specifica e documentata censura di travisamento della prova, ma su cui ha obiettato facendo riferimento ad un certificato penale del 2015; Rilevato che il quinto motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego dell'applicazione della continuazione tra i reati di cui ai capi A) B), da una parte, e C), dall'altra - riguarda un tema adeguatamente scrutinato dalla Corte; quest'ultima, a prescindere dalle scelte già effettuate dal Tribunale quanto al riconoscimento della continuazione tra i reati sub A) e B) — che la Corte distrettuale non avrebbe potuto comunque mettere in discussione, in assenza di impugnativa del pubblico ministero — ha spiegato che il reato di cui al capo C), siccome legato ad una contingenza meramente eventuale, non poteva essere stato concepito ab initio dall'imputato; Rilevato che il motivo aggiunto - con cui il ricorrente lamenta la sopravvenuta improcedibilità dei reati di cui ai capi A) e C), legata all'introduzione del regime di procedibilità a querela ex d.lgs 150 del 2022 - è inammissibile in quanto l'inammissibilità degli altri motivi (per le ragioni indicate) rende il procedimento impermeabile rispetto al sopravvenuto regime di procedibilità a querela conseguente alla legge n. 150 del 2022, posto che «la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito "sostanziale" ma che, ciò nondimeno, produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso» (cfr. Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 14280/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna di condanna per i reati di furto monoaggravato tentato e consumato e simulazione di reato; Preso atto della memoria con motivi nuovi presentata dal difensore dell'imputato in data 28 agosto 2023; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto alla mancata rinnovazione istruttoria ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. - è aspecifico in quanto la Corte di appello ha ben chiarito le ragioni per cui le due prove testimoniali richieste ex art. 603 cod. proc. pen. non erano né nuove, nel senso inteso dal secondo comma della disposizione, né indispensabili ai fini della decisione, a lume dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata); di contro, il ricorrente non fa che ribadire la richiesta istruttoria, senza evidenziare, nella risposta della Corte territoriale, vizi logici o giuridici che ne possano comprometterne la tenuta; Rilevato che il secondo motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto alla mancata assoluzione dell'imputato ai sensi degli artt. 530 cod. proc. pen. e 49 cod. pen. - è inedito quanto alla tesi del reato impossibile perché l'appello non affrontava specificatamente il tema; ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]). Considerato, sempre quanto al secondo motivo di ricorso, che esso, per la parte restante, è in fatto ed invoca una diversa lettura delle fonti di prova che non è consentita nel giudizio di legittimità; Rilevato che il terzo motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al capo C) - è aspecifico in quanto non si confronta con la motivazione della Corte di appello circa l'effettività dell'impossessamento, ma continua ad insistere nella propria opzione ricostruttiva; Rilevato che il quarto motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - affronta un aspetto adeguatamente motivato dalla Corte, che ha fatto riferimento a un dato — i precedenti penali — che il ricorrente non ha contestato con una specifica e documentata censura di travisamento della prova, ma su cui ha obiettato facendo riferimento ad un certificato penale del 2015; Rilevato che il quinto motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego dell'applicazione della continuazione tra i reati di cui ai capi A) B), da una parte, e C), dall'altra - riguarda un tema adeguatamente scrutinato dalla Corte; quest'ultima, a prescindere dalle scelte già effettuate dal Tribunale quanto al riconoscimento della continuazione tra i reati sub A) e B) — che la Corte distrettuale non avrebbe potuto comunque mettere in discussione, in assenza di impugnativa del pubblico ministero — ha spiegato che il reato di cui al capo C), siccome legato ad una contingenza meramente eventuale, non poteva essere stato concepito ab initio dall'imputato; Rilevato che il motivo aggiunto - con cui il ricorrente lamenta la sopravvenuta improcedibilità dei reati di cui ai capi A) e C), legata all'introduzione del regime di procedibilità a querela ex d.lgs 150 del 2022 - è inammissibile in quanto l'inammissibilità degli altri motivi (per le ragioni indicate) rende il procedimento impermeabile rispetto al sopravvenuto regime di procedibilità a querela conseguente alla legge n. 150 del 2022, posto che «la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito "sostanziale" ma che, ciò nondimeno, produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso» (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 41286/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris