Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1023/2025
ECLI:EU:T:2025:652
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TJ0253_INF
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 2 luglio 2025 –
UV e a. / Commissione
(causa T‑253/24)
«Funzione pubblica – Funzionari – Pensione di anzianità – Riforme dello Statuto del 2004 e del 2014 – Misure transitorie relative a talune modalità di calcolo dei diritti a pensione – Articolo 28 dell’allegato XIII dello Statuto – Agenti temporanei divenuti funzionari – Tasso annuale di maturazione dei diritti a pensione – Età di pensionamento – Ambito di applicazione della legge – Parità di trattamento»
1.
Funzionari – Pensioni – Modalità di calcolo dei diritti a pensione – Disposizioni transitorie del regolamento n. 1023/2013 – Applicabilità agli agenti in servizio al 31 dicembre 2013 – Limitazione ai soli agenti che hanno subito un’interruzione della loro iscrizione al regime pensionistico dell’Unione – Esclusione – Violazione del principio di parità di trattamento a causa dell’equiparazione degli agenti che presentano un’interruzione dell’iscrizione a quelli che non la presentano – Assenza
(Art. 13, § 2, TUE; Statuto dei funzionari, come modificato dal regolamento n. 1023/2013, considerando 29 e art. 83, § 2, e allegato XIII, artt. 21, 22 e 28; regime applicabile agli altri agenti, art. 1, § 1, e allegato; regolamento del Consiglio n. 723/2004)
(v. punti 32‑37, 39, 40, 103‑109)
2.
Funzionari – Pensioni – Modalità di calcolo dei diritti a pensione – Disposizioni transitorie del regolamento n. 1023/2013 – Applicabilità agli agenti nominati funzionari tra il 1
o
maggio 2004 e il 31 dicembre 2013 – Applicazione di un coefficiente annuo di maturazione dei diritti a pensione meno favorevole rispetto a un agente che non è divenuto funzionario – Differenza di trattamento – Giustificazione alla luce dell’obiettivo di mantenimento dell’equilibrio attuariale del regime pensionistico dell’Unione – Ammissibilità
(Artt. 310 e 317 TFUE; Statuto dei funzionari, come modificato dal regolamento n. 1023/2013, art. 77 e allegato XIII, artt. 21, 22 e 28; regime applicabile agli altri agenti, artt. 39, § 1, 83, § 2, e 109, § 1, e allegato, art. 1, § 1; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 1023/2013, considerando 13)
(v. punti 42‑61, 72‑83, 86‑99)
3.
Ricorsi dei funzionari – Motivi di ricorso – Motivo basato su una violazione del principio di parità di trattamento – Messa in discussione delle norme transitorie emanate al fine di garantire una transizione equa da un regime statutario a uno nuovo – Sindacato giurisdizionale – Limiti
(v. punti 64‑68)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
UV, UW, UY e UZ si faranno carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea.
3)
[OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio dell’Unione europea si faranno carico, ciascuno, delle proprie spese.