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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 febbraio 2020

Cassazione n. 27852/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26252/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 200/2020 depositata il14/02/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con rituale atto di citazione la ASL Salerno propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 532/07 emesso dal Tribunale di Salerno su istanza della [OSCURATO:PERSONA] srl, per la somma di € 44.189,17, oltre interessi legali e spese processuali, per prestazioni sanitarie rese nei mesi di novembre e dicembre 2006 quale struttura provvisoriamente accreditata.

L’ASL Salerno, dopo aver preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del g.o., lamentava che [OSCURATO:PERSONA] srl non aveva diritto agli importi richiesti perché per il mese di novembre 2006 era stato già sforato il tetto di spesa.

Si costituì [OSCURATO:PERSONA] srl chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo e precisando che di tale presunto sforamento non era mai stato comunicato alcunché, né tantomeno alla data dell’opposizione risultava individuato il tetto massimo di spesa.

Il giudice dichiarò il decreto opposto provvisoriamente esecutivo.

Con sentenza nr. 3004/2013, il Tribunale di Salerno rigettò l’opposizione e, per l’effetto, confermò il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo esecutivo.

Su impugnazione della [OSCURATO:PERSONA], la Corte di Appello di Salerno riformò la sentenza di primo grado revocando il decreto ingiuntivoe rigettando la domanda di pagamento di [OSCURATO:PERSONA] srl, per mancanza di prova di un valido accordo contrattuale tra le parti.

Avverso la sentenza della la Corte di Appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] srl affidato a due motivi.

L’[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso sono così rubricati: Con il primo motivo la ricorrente lamenta: Violazione e falsa applicazione degli artt 101 co. 2, 384 co. 3 c.p.c., 111 e 24 Cost in relazione all’art 360 co. 1 nn. 3 e 4 c.p.c., essendo la sentenza affetta da nullità per vizio di c.d. pronuncia a sorpresa.

Secondo il ricorrente, la pronuncia avrebbe violato il principio del contraddittorio per avere il giudice del gravame posto a fondamento della propria decisione una questione di nullità rilevata d'ufficio, senza concedere un termine alle parti per dedurre sulla rilevata circostanza.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente censura la Violazione e falsa applicazione dell’art115 c.p.c. e degli artt 8 quater e quinquies d. lgs. n. 502/92 in relazione all’art 360 co. 1 n. 3 c.p.c.

La sentenza sarebbe comunque da annullare nella parte in cui la Corte di appello di Salerno ha ritenuto che il rapporto tra la Artemisia e la Asl sia affetto da nullità per mancanza del contratto richiesto dall'art 8 quinquies d. lgs. n. 502/92 e ciò in quanto tale d.lgs. ha superato il regime meramente convenzionale, introducendo il c.d. accreditamento, ma, non essedo stato attuato tale regime, si eraprovveduto ad un regime di c.d. accreditamento provvisorio, nei limiti e alle condizioni previste nelle convenzioni preesistenti.

Il regime dell’accreditamento non avrebbe modificato la natura del rapporto esistente tra struttura privata ed ente pubblico che resta di natura concessoria.

Secondo la ricorrente l a sospensione ex lege prevista dall’art 8 quinquies si riferirebbe solo all’accreditamento definitivo e il comma in esame era stato aggiunto nel 2008 e non poteva avere efficacia retroattiva.

La natura di accreditamento provvisorio non era mai stata contestata dalla Asl e dalle sue difese emerge che nulla fosse dovuto perché le somme erano afferenti ad un presunto e non provato sforamento del tetto di spesa, eccezione che non poteva non presupporre un rapporto di convenzionamento in essere con il servizio sanitario locale.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto in ordine al primo motivo, assorbito il secondo.

Infatti l'omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione, priva le parti del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva e, pertanto, comporta la nullità dellasentenza (cd.

"della terza via" o "asorpresa") per violazione del diritto di difesa tutte le volte in cui la parte che se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto fare valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato” (Cassazione Civile n. 11308/2020 sez. 1); Nella specie, la Corte d’appello, sebbene l’appellante ASL si fosse lamentata ‒ come risulta dalla stessa sentenza (p. 2) ‒ esclusivamente del superamento del tetto di spesa, per la prima volta ha introdotto il tema, estraneo al dibattito processuale, della nullità del rapporto tra la struttura sanitaria e l’ASL, ritenuto, invece, sussistente dal primo giudice.

La Corte ha, invero, rilevato d’ufficio ‒ senza concedere alle parti un termine per dedurre sulla stessa, ai sensi dell’art. 101, secondo comma, c.p.c. ‒ la «mancanza in atti della prova di un valido accordo contrattuale tra le parti».

Si tratta, com’è evidente, di una questione mista di fatto e di diritto, sulla quale andava instaurato un contraddittorio tra le parti.

Le difese che la Artemisia avrebbe spiegato (mancata contestazione del regime di accreditamento provvisori, ed altro), sono contenute nel secondo motivo di ricorso, ma è evidente che ‒ per effetto della violazione dell’art. 101 c.p.c. ‒ la ricorrente ha perso un grado di giudizio.

In considerazione di quanto sopra il ricorso deve essere accolto in ordine al primo motivo, assorbito il secondo, cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione anche per le spese del g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26252/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 200/2020 depositata il14/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con rituale atto di citazione la ASL Salerno propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 532/07 emesso dal Tribunale di Salerno su istanza della [OSCURATO:PERSONA] srl, per la somma di € 44.189,17, oltre interessi legali e spese processuali, per prestazioni sanitarie rese nei mesi di novembre e dicembre 2006 quale struttura provvisoriamente accreditata. L’ASL Salerno, dopo aver preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del g.o., lamentava che [OSCURATO:PERSONA] srl non aveva diritto agli importi richiesti perché per il mese di novembre 2006 era stato già sforato il tetto di spesa. Si costituì [OSCURATO:PERSONA] srl chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo e precisando che di tale presunto sforamento non era mai stato comunicato alcunché, né tantomeno alla data dell’opposizione risultava individuato il tetto massimo di spesa. Il giudice dichiarò il decreto opposto provvisoriamente esecutivo. Con sentenza nr. 3004/2013, il Tribunale di Salerno rigettò l’opposizione e, per l’effetto, confermò il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo esecutivo. Su impugnazione della [OSCURATO:PERSONA], la Corte di Appello di Salerno riformò la sentenza di primo grado revocando il decreto ingiuntivoe rigettando la domanda di pagamento di [OSCURATO:PERSONA] srl, per mancanza di prova di un valido accordo contrattuale tra le parti. Avverso la sentenza della la Corte di Appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] srl affidato a due motivi. L’[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso sono così rubricati: Con il primo motivo la ricorrente lamenta: Violazione e falsa applicazione degli artt 101 co. 2, 384 co. 3 c.p.c., 111 e 24 Cost in relazione all’art 360 co. 1 nn. 3 e 4 c.p.c., essendo la sentenza affetta da nullità per vizio di c.d. pronuncia a sorpresa. Secondo il ricorrente, la pronuncia avrebbe violato il principio del contraddittorio per avere il giudice del gravame posto a fondamento della propria decisione una questione di nullità rilevata d'ufficio, senza concedere un termine alle parti per dedurre sulla rilevata circostanza. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente censura la Violazione e falsa applicazione dell’art115 c.p.c. e degli artt 8 quater e quinquies d. lgs. n. 502/92 in relazione all’art 360 co. 1 n. 3 c.p.c. La sentenza sarebbe comunque da annullare nella parte in cui la Corte di appello di Salerno ha ritenuto che il rapporto tra la Artemisia e la Asl sia affetto da nullità per mancanza del contratto richiesto dall'art 8 quinquies d. lgs. n. 502/92 e ciò in quanto tale d.lgs. ha superato il regime meramente convenzionale, introducendo il c.d. accreditamento, ma, non essedo stato attuato tale regime, si eraprovveduto ad un regime di c.d. accreditamento provvisorio, nei limiti e alle condizioni previste nelle convenzioni preesistenti. Il regime dell’accreditamento non avrebbe modificato la natura del rapporto esistente tra struttura privata ed ente pubblico che resta di natura concessoria. Secondo la ricorrente l a sospensione ex lege prevista dall’art 8 quinquies si riferirebbe solo all’accreditamento definitivo e il comma in esame era stato aggiunto nel 2008 e non poteva avere efficacia retroattiva. La natura di accreditamento provvisorio non era mai stata contestata dalla Asl e dalle sue difese emerge che nulla fosse dovuto perché le somme erano afferenti ad un presunto e non provato sforamento del tetto di spesa, eccezione che non poteva non presupporre un rapporto di convenzionamento in essere con il servizio sanitario locale. Il ricorso è fondato e deve essere accolto in ordine al primo motivo, assorbito il secondo. Infatti l'omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione, priva le parti del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva e, pertanto, comporta la nullità dellasentenza (cd. "della terza via" o "asorpresa") per violazione del diritto di difesa tutte le volte in cui la parte che se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto fare valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato” (Cassazione Civile n. 11308/2020 sez. 1); Nella specie, la Corte d’appello, sebbene l’appellante ASL si fosse lamentata ‒ come risulta dalla stessa sentenza (p. 2) ‒ esclusivamente del superamento del tetto di spesa, per la prima volta ha introdotto il tema, estraneo al dibattito processuale, della nullità del rapporto tra la struttura sanitaria e l’ASL, ritenuto, invece, sussistente dal primo giudice. La Corte ha, invero, rilevato d’ufficio ‒ senza concedere alle parti un termine per dedurre sulla stessa, ai sensi dell’art. 101, secondo comma, c.p.c. ‒ la «mancanza in atti della prova di un valido accordo contrattuale tra le parti». Si tratta, com’è evidente, di una questione mista di fatto e di diritto, sulla quale andava instaurato un contraddittorio tra le parti. Le difese che la Artemisia avrebbe spiegato (mancata contestazione del regime di accreditamento provvisori, ed altro), sono contenute nel secondo motivo di ricorso, ma è evidente che ‒ per effetto della violazione dell’art. 101 c.p.c. ‒ la ricorrente ha perso un grado di giudizio. In considerazione di quanto sopra il ricorso deve essere accolto in ordine al primo motivo, assorbito il secondo, cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione anche per le spese del g
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