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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31887/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 22435-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] CALAMXf 1A, 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; con troricorrente - avverso la sentenza n. 887/4/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorre avverso la sentenza n. 887/04/2021 della CTR per la Campania, Sez.

Staccata di Salerno, che in riforma della decisione della CTP di Salerno espressasi in favore della società contribuente, ha ritenuto fondato l'avviso di rettifica e liquidazione notificatole ed avente ad oggetto il valore di diritti immobiliari oggetto di atti di trasferimento, previa declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione promosso avverso la precedente sentenza n. 8958/2019 pronunciata dalla CTR.

L'errore dì fatto verteva sulla circostanza che gli immobili presi a paragone per la quantificazione dei valori in rettifica erano stati sottoscritti non dalla società [OSCURATO:SOCIETA], contribuente ricorrente, ma dalla diversa società Fidelitas, e ciò sebbene detti immobili facessero parte del medesimo comparto CR32.

Il ricorso è affidato a due motivi.

Resiste l'Amministrazione finanziaria con tempestivo controricorso.

In prossimità dell'adunanza la parte contribuente ha depositato atto di rinuncia, debitamente notificato e con la prova del pagamento delle somme in contestazione, cui nulla ha replicato la parte pubblica.

CONSIDERATO che le somme in contestazione risultano corrisposte, che la parte privata ha presentato istanza di rinuncia al ricorso e nulla ha replicato Ric. 2021 n. 22435 sez.

MT - ud. 15-09-2022 -2- la parte pubblica, donde per cui il ricorso dev'essere dichiarato estinto per rinuncia, con spese a cita Te ha a~. (r.

PQM La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia. ie spese restano-a-caritmliT~anticiparti Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22435-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] CALAMXf 1A, 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; con troricorrente - avverso la sentenza n. 887/4/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorre avverso la sentenza n. 887/04/2021 della CTR per la Campania, Sez. Staccata di Salerno, che in riforma della decisione della CTP di Salerno espressasi in favore della società contribuente, ha ritenuto fondato l'avviso di rettifica e liquidazione notificatole ed avente ad oggetto il valore di diritti immobiliari oggetto di atti di trasferimento, previa declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione promosso avverso la precedente sentenza n. 8958/2019 pronunciata dalla CTR. L'errore dì fatto verteva sulla circostanza che gli immobili presi a paragone per la quantificazione dei valori in rettifica erano stati sottoscritti non dalla società [OSCURATO:SOCIETA], contribuente ricorrente, ma dalla diversa società Fidelitas, e ciò sebbene detti immobili facessero parte del medesimo comparto CR32. Il ricorso è affidato a due motivi. Resiste l'Amministrazione finanziaria con tempestivo controricorso. In prossimità dell'adunanza la parte contribuente ha depositato atto di rinuncia, debitamente notificato e con la prova del pagamento delle somme in contestazione, cui nulla ha replicato la parte pubblica. CONSIDERATO che le somme in contestazione risultano corrisposte, che la parte privata ha presentato istanza di rinuncia al ricorso e nulla ha replicato Ric. 2021 n. 22435 sez. MT - ud. 15-09-2022 -2- la parte pubblica, donde per cui il ricorso dev'essere dichiarato estinto per rinuncia, con spese a cita Te ha a~. (r. PQM La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia. ie spese restano-a-caritmliT~anticiparti Così
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