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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 luglio 2022

Cassazione n. 35418/2022

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‘ AULA B’ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 16 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA -intimato – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 271/2017, depositata il 31.3.2017, N.R.G. 478/2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.7.2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di Torino ha riformato parzialmente la sentenza del Tribunale di Alessandria che, pur disattendendo la domanda di conversione a tempo indeterminato, aveva accolto la domanda dei ricorrenti, appartenenti al personale ATA, di condanna del Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e Ricerca (di seguito, MIUR) al pagamento delle differenze retributive per l’anzianità maturata ed al risarcimento del danno per l’illegittimità dei termini apposti ai reiterati contratti a termine intercorsi; in particolare, la Corte territoriale, dopo avere confermato con sentenza non definitiva la pronuncia sugli scatti di anzianità, ha invece riformato la sentenza di prime cure quanto al risarcimento del danno e ciò sul presupposto che esso fosse stato sanato dalla sopravvenuta stabilizzazione;

2. per la cassazione della pronuncia di appello su quest’ultimo punto i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi il MIUR è rimasto intimato; [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione del considerando n. 16 dell' art. 2 della Direttiva Europea 70/99/CE nonché del preambolo (commi 2, 3, 4 , dei punti 6, 7,10 delle considerazioni generali, della clausola 1 lett.

B ), della clausola 2 punto 1, della clausola 5 punto 1) dell'[OSCURATO:PERSONA] CES-UNICE-CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, recepito e allegato alla [OSCURATO:PERSONA] 1999/70/CE; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 4, 5 (commi4 e 4 bis), 10, 11 del d. lgs. n. 368/2001; anche in combinato disposto con l'art. 4 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 124»; i ricorrenti rimarcano la supremazia dell’ordinamento eurounitario ed evidenziano come, nel ritenere satisfattiva la stabilizzazione sopravvenuta, si finisca per legittimare gli effetti di un sistema che abusivamente ha mantenuto i lavoratori nel precariato, in assenza di misura sufficientemente energiche e dissuasive rispetto ai comportamenti tenuti dalla P.A.; il secondo motivo, formulato sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., assume la violazione e\o falsa applicazione della Direttiva del Consiglio CE 1999/70/CE del 28 giugno 1999, nonché dell’[OSCURATO:PERSONA] CES – UNICE – CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, recepito ed allegato alla [OSCURATO:PERSONA] 1999/70/CE, nonché violazione dell’obbligo internazionale derivante all’Italia dall’art. 6/1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, rimarcando ancora come l’ordinamento debba riconoscere una misura munita di carattere sanzionatorio; il terzo motivo (art. 360 n. 3 c.p.c.) è formulato denunciando la violazione e\o falsa applicazione della Direttiva del Consiglio CE 1999/70/CE del 28 giugno 1999, nonché dell’[OSCURATO:PERSONA] CES – UNICE – CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, recepito ed allegato alla [OSCURATO:PERSONA] 1999/70/CE, violazione dell’art. 2697 c.c. ed altre norme in materia di onus probandi, censurando l’affermazione della Corte di merito secondo cui sarebbe stato il lavoratore a dover provare di avere concretamente subito un danno, trascurando come la precarietà del lavoro sia in sé ragione di pregiudizio; infine, i ricorrenti chiedono di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, la questione di compatibilità del sistema speciale di reclutamento della Scuola e dell'art. 36 del d. lgs. n. 165 del 2001 con la direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE e di interpretazione della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE, sempre sul profilo dell’inidoneità sanante dell’intervenuta stabilizzazione;

2. i predetti motivi, come anche l’ipotesi di proposizione di un incidente di legittimità eurounitaria, vanno disattesi richiamando, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., il principio, sancito da questa S.C. secondo cui «nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell'entrata in vigore della l. n. 107 del 2015, per i docenti ed il personale ATA deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione", secondo l'interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell'8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento, fermo restando che l'immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto» (Cass. 12 febbraio 2020, n. 3472);

3. il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e delle regole sulla soccombenza, lamentando che la Corte territoriale avrebbe indebitamente compensato le spese di giudizio, nonostante sotto il profilo virtuale fosse il MIUR ad essere soccombente, perché la misura satisfattiva siera verificata in corso di giudizio; il motivo è infondato, in quanto, per un verso, la compensazione è stata solo parziale, avendo la Corte attribuito il rimborso delle spese in misura di un terzo sui due gradi in ragione dell’accoglimento pieno della domanda riguardante gli scatti di anzianità, mentre, per quanto riguarda il resto, si deve tenere conto della reiezione della domanda di conversione, nonché dell’avere la Corte territoriale evidenziato la complessità delle questioni trattate, difficilmente contestabile, stante il sovrapporsi sul tema di pronunce di tutte le Corti di vertice (Cassazione, Corte Costituzionale, Corte di Giustizia), in relazione a causa pendente dal 2010 e quindi da epoca anteriore all’evolversi di tale assai articolata giurisprudenza; nulla spese poiché il Ministero è rimasto intimato; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incide

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
‘ AULA B’ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 16 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA -intimato – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 271/2017, depositata il 31.3.2017, N.R.G. 478/2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.7.2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Torino ha riformato parzialmente la sentenza del Tribunale di Alessandria che, pur disattendendo la domanda di conversione a tempo indeterminato, aveva accolto la domanda dei ricorrenti, appartenenti al personale ATA, di condanna del Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e Ricerca (di seguito, MIUR) al pagamento delle differenze retributive per l’anzianità maturata ed al risarcimento del danno per l’illegittimità dei termini apposti ai reiterati contratti a termine intercorsi; in particolare, la Corte territoriale, dopo avere confermato con sentenza non definitiva la pronuncia sugli scatti di anzianità, ha invece riformato la sentenza di prime cure quanto al risarcimento del danno e ciò sul presupposto che esso fosse stato sanato dalla sopravvenuta stabilizzazione; 2. per la cassazione della pronuncia di appello su quest’ultimo punto i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi il MIUR è rimasto intimato; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione del considerando n. 16 dell' art. 2 della Direttiva Europea 70/99/CE nonché del preambolo (commi 2, 3, 4 , dei punti 6, 7,10 delle considerazioni generali, della clausola 1 lett. B ), della clausola 2 punto 1, della clausola 5 punto 1) dell'[OSCURATO:PERSONA] CES-UNICE-CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, recepito e allegato alla [OSCURATO:PERSONA] 1999/70/CE; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 4, 5 (commi4 e 4 bis), 10, 11 del d. lgs. n. 368/2001; anche in combinato disposto con l'art. 4 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 124»; i ricorrenti rimarcano la supremazia dell’ordinamento eurounitario ed evidenziano come, nel ritenere satisfattiva la stabilizzazione sopravvenuta, si finisca per legittimare gli effetti di un sistema che abusivamente ha mantenuto i lavoratori nel precariato, in assenza di misura sufficientemente energiche e dissuasive rispetto ai comportamenti tenuti dalla P.A.; il secondo motivo, formulato sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., assume la violazione e\o falsa applicazione della Direttiva del Consiglio CE 1999/70/CE del 28 giugno 1999, nonché dell’[OSCURATO:PERSONA] CES – UNICE – CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, recepito ed allegato alla [OSCURATO:PERSONA] 1999/70/CE, nonché violazione dell’obbligo internazionale derivante all’Italia dall’art. 6/1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, rimarcando ancora come l’ordinamento debba riconoscere una misura munita di carattere sanzionatorio; il terzo motivo (art. 360 n. 3 c.p.c.) è formulato denunciando la violazione e\o falsa applicazione della Direttiva del Consiglio CE 1999/70/CE del 28 giugno 1999, nonché dell’[OSCURATO:PERSONA] CES – UNICE – CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, recepito ed allegato alla [OSCURATO:PERSONA] 1999/70/CE, violazione dell’art. 2697 c.c. ed altre norme in materia di onus probandi, censurando l’affermazione della Corte di merito secondo cui sarebbe stato il lavoratore a dover provare di avere concretamente subito un danno, trascurando come la precarietà del lavoro sia in sé ragione di pregiudizio; infine, i ricorrenti chiedono di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, la questione di compatibilità del sistema speciale di reclutamento della Scuola e dell'art. 36 del d. lgs. n. 165 del 2001 con la direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE e di interpretazione della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE, sempre sul profilo dell’inidoneità sanante dell’intervenuta stabilizzazione; 2. i predetti motivi, come anche l’ipotesi di proposizione di un incidente di legittimità eurounitaria, vanno disattesi richiamando, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., il principio, sancito da questa S.C. secondo cui «nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell'entrata in vigore della l. n. 107 del 2015, per i docenti ed il personale ATA deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione", secondo l'interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell'8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento, fermo restando che l'immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto» (Cass. 12 febbraio 2020, n. 3472); 3. il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e delle regole sulla soccombenza, lamentando che la Corte territoriale avrebbe indebitamente compensato le spese di giudizio, nonostante sotto il profilo virtuale fosse il MIUR ad essere soccombente, perché la misura satisfattiva siera verificata in corso di giudizio; il motivo è infondato, in quanto, per un verso, la compensazione è stata solo parziale, avendo la Corte attribuito il rimborso delle spese in misura di un terzo sui due gradi in ragione dell’accoglimento pieno della domanda riguardante gli scatti di anzianità, mentre, per quanto riguarda il resto, si deve tenere conto della reiezione della domanda di conversione, nonché dell’avere la Corte territoriale evidenziato la complessità delle questioni trattate, difficilmente contestabile, stante il sovrapporsi sul tema di pronunce di tutte le Corti di vertice (Cassazione, Corte Costituzionale, Corte di Giustizia), in relazione a causa pendente dal 2010 e quindi da epoca anteriore all’evolversi di tale assai articolata giurisprudenza; nulla spese poiché il Ministero è rimasto intimato; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incide
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