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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 21637/2022

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], n.

Sant'Elia a Pianisi (Cb) 06/01/172 D'[OSCURATO:PERSONA], n.

Campobasso [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], n.

Cercemaggiore (Cb) [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], n.

Campobasso [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], n.

Sant'Elia a Pianisi (Cb) 21/02/1957 avverso la sentenza n. 1157/21 della Corte di appello di Salerno del 05/07/2021 letti gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio; sentito per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dei difensori degli altri ricorrenti, che ha insistito per raccoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno, pronunciando in sede di rinvio ai sensi dell'art. 627 cod. proc. pen., ha confermato la decisione del Tribunale di Campobasso che in data 22 gennaio 2017 aveva affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Amico, Libero e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di estorsione aggravata loro ascritto in concorso (artt. 110, 629, secondo comma in relazione agli artt. 628, terzo comma, n. 1 e 61 n. 7, cod. pen., capo B della contestazione) in danno di [OSCURATO:PERSONA], ribadendo, altresì, le pene loro inflitte dal primo giudice nella misura rispettivamente ritenuta di giustizia.

Disattendendo la prospettazione difensiva volta ad ottenere una differente qualificazione giuridica del fatto in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona (art. 393 cod. pen.), la Corte di appello ha ritenuto che le utilità, sottese al concorrente e già dichiarato prescritto delitto di simulazione di reato, perseguite dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] costituivano esse stesse profitto di reato, per cui la restituzione dei beni non avrebbe mai potuto formare oggetto di pretesa giudizialmente tutelabile, con la conseguenza che quella formulata con le modalità contestate doveva ritenersi riconducibile alla figura del delitto di estorsione, attesa la natura ingiusta del profitto perseguito.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i predetti imputati, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti.

3. Ricorso congiunto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

3.1. Violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

La Corte di merito non si è uniformata al dictum della sentenza rescindente di legittimità, la quale aveva evidenziato come il giudice di appello non si fosse confrontato in alcun modo con la documentazione difensiva riguardante la proprietà in capo al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] delle attrezzature edilizie, l'inattendibilità delle parti civili, la natura dei rapporti tra il teste Ciccaglione e lo stesso [OSCURATO:PERSONA] nonché la personalità delle persone offese, al fine di valutare la configurabilità del meno grave delitto di cui all'art. 393 cod. pen.

Il giudice del rinvio avrebbe dovuto rivalutare l'intero compendio probatorio, mentre con la motivazione adottata ha mostrato di aderire implicitamente e acriticamente all'illegittimo percorso motivazionale dei giudici dei precedenti gradi merito. 3.2 Mancanza e illogicità della motivazione La Corte di appello non ha esaminato le svariate questioni poste alla sua attenzione con le impugnazioni di merito, riguardanti non solo la titolarità delle attrezzature oggetto di denuncia, sottoscritta dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], relativa al furto artatamente organizzato e/o commissionato dalle parti offese, ma anche i complessi rapporti professionali tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e la parte offesa Petta per finire con il rientro del [OSCURATO:PERSONA] nel possesso dei beni a suo tempo conferiti al medesimo Petta nell'ambito del rapporto negoziale di subappalto tra gli stessi intercorso.

Senza minimamente darsi cura di scandagliare la peculiarità di quanto accaduto, la complessità dei rapporti personali e negoziali instauratisi tra le parti e la personalità dei denuncianti, la Corte di appello ha finito, così, per confermare in maniera apodittica le valutazioni dei precedenti giudici di merito. 3.3 Travisamento delle prove Le parti civili non sono riuscite a dimostrare la proprietà dei beni fatti sequestrare alla Polizia giudiziaria a seguito della loro denuncia, ciò nondimeno la Corte di appello prestando incondizionatamente fede sul punto alle dichiarazioni rese dal denunciante Nardacchione.

Quanto alla posizione personale del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], sebbene versante in rapporti di stretta parentela con [OSCURATO:PERSONA], il suo coinvolgimento nella vicenda appare del tutto evanescente alla luce dei dati probatori processuali acquisiti; sono state, infine, del tutto travisate le risultanze dei colloqui telefonici intercorsi tra le parti, oggetto di attività di intercettazione.

3.4. Inosservanza dell'art. 393 cod. pen. ed erronea applicazione degli artt.629 cod. pen. e 42 della legge fallimentare Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] pretendeva dal Petta la restituzione di numerose attrezzature edili, essenzialmente ponteggi e puntelle, appartenenti alle sue imprese e proprio per questo motivo venne coadiuvato dagli altri imputati nella richiesta rivolta alla persona offesa.Sussistono, pertanto, tutti gli elementi del delitto di cui all'art. 393 cod. pen. né le modalità oggettive con cui la richiesta di restituzione è stata formulata ha potuto trasformarla in pretesa di ingiusto profitto.

Essendo il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni procedibile a querela, difetta, dunque, nella fattispecie la condizione di procedibilità ed il reato, commesso il 4 novembre 2010, risulta oggi estinto per prescrizione.

La Corte territoriale ha, invece, ritenuto mancante il presupposto della tutelabilità in sede giudiziaria delle pretese del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in quanto le attrezzature reclamate, indipendentemente dalla loro proprietà effettiva, sarebbero state potenzialmente appartenenti alla procedura concorsuale, apertasi, tuttavia, in data successiva (20 dicembre 2010) alla commissione del fatto di reato.

Risulta, pertanto, violato il disposto dell'art. 42, primo comma, della legge fallimentare secondo cui la sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione del fallimento, con la conseguenza che [OSCURATO:PERSONA] alla data del fatto (precedente alla dichiarazione di fallimento della sua [OSCURATO:PERSONA]) era pienamente legittimato alla tutela giudiziaria del diritto alla restituzione di propri beni illegittimamente sottrattigli dalle odierne parti civili.

3.5. Mancata assunzione di prova decisiva, in relazione all'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante ascolto della conversazione intercorsa tra il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e la persona offesa, Petta ed acquisizione della testimonianza di quest'ultima con particolare riguardo al riconoscimento della propria voce.

4. Ricorso congiunto di Libero e [OSCURATO:PERSONA]

4.1. Violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. 4.2 Mancanza della motivazione in relazione alla sentenza di annullamento con rinvio e ai motivi di appello.

4.3. Inosservanza dell'art. 393 cod. pen. ed erronea applicazione degli artt.110, 629 cod. pen. nonché omessa applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

La Corte di appello territoriale non ha affatto ovviato al difetto di motivazione rilevato dalla sentenza rescindente, omettendo, altresì, qualsiasi valutazione in ordine alla specifica posizione a titolo concorsuale dei ricorrenti, alla rilevanza penale della condotta loro ascritta ed all'elemento soggettivo del reato di estorsione in addebito.

È stata, inoltre, illogicamente ed erroneamente applicata la norma di cui all'art.629 cod. pen., poiché anche a ritenere veritiera la deposizione della persona offesa Petta, non poteva non riconoscersi che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] pretendeva la restituzione di numerose attrezzature chiaramente di proprietà delle sue imprese, venendo a tal fine coadiuvato dagli altri imputati, ricorrenti compresi.

È stata, pertanto, illegittimamente omessa l'applicazione dell'art. 393 cod. pen., attesa la possibilità di ricorrere ad un rimedio giudiziale per la tutela del preteso diritto e sotto altro profilo, la modalità oggettiva della richiesta non si è manifestata in modo tale da trasformare la legittima richiesta di restituzione in ingiusto profitto, ammesso che tale aspetto sia tuttora rilevante alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità.

Non è stata, infine, rilevata la tardiva proposizione di querela in ordine al meno grave titolo di reato, non venendone di conseguenza dichiarata l'improcedibilità

4.4. Mancata assunzione di prova decisiva, in relazione all'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante ascolto della conversazione intercorsa tra il coimputato [OSCURATO:PERSONA] e la persona offesa, Petta ed acquisizione della testimonianza di quest'ultima con particolare riguardo al riconoscimento della propria voce.

5. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Amico 5.1.

Violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. per inosservanza dei principi di diritto espressi dalla sentenza di annullamento n. 13547 resa dalla Seconda Sezione della Corte di cassazione il 17 gennaio 2020.

La Corte di appello non si è minimamente pronunciata sulla rilevanza della produzione documentale difensiva tesa a dimostrare che i beni oggetto della pretesa richiesta estorsiva appartenevano piuttosto al coimputato [OSCURATO:PERSONA].

5.2. Omessa valutazione di allegazioni difensive contenute negli atti di appello.

Nessuna delle numerose questioni di merito dedotte con le impugnazioni in appello ha costituito oggetto di valutazione da parte della Corte territoriale in veste di giudice di rinvio.

5.3. Manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di estorsione La Corte di appello di Salerno ha erroneamente ritenuto coperto dal giudicato l'accertamento riguardante l'elemento oggettivo del delitto di estorsione, consistente nella pretesa minaccia perpetrata dagli imputati all'indirizzo del Petta, mentre ha ravvisato la sussistenza del dolo, non essendo possibile far valere alcuna pretesa giudizialmente tutelabile per la restituzione delle attrezzature, sull'assunto che i beni in contestazione sarebbero successivamente rientrati nella massa attiva del fallimento che avrebbe interessato l'impresa edile del [OSCURATO:PERSONA].La valutazione appare del tutto illogica, poiché al momento del fatto non era stato dichiarato alcun fallimento ed il [OSCURATO:PERSONA] aveva la piena facoltà di agire in sede giudiziaria per la tutela dei diritti della [OSCURATO:PERSONA] di cui era legale rappresentante. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono fondati e debbono essere accolti.

2. La principale doglianza comune a tutte le impugnazioni e dalla quale derivano logicamente tutte le altre, concerne la violazione dell'art. 627, cod. proc. pen. e dell'onere imposto alla Corte di appello di Salerno dalla sentenza rescindente di legittimità di valutare, previo esame delle produzioni documentali difensive, se la richiesta di restituzione di attrezzature edili avanzata da [OSCURATO:PERSONA], spalleggiato dagli altri imputati, all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] riguardasse o meno beni di sua proprietà, imponendosi nel primo caso con evidenza il tema della configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona (art. 393 cod. pen.) in luogo del più grave delitto di estorsione.

A tale obbligo la sentenza della Corte di appello di Salerno si è, però, sottratta, dando luogo ad una ulteriore plateale violazione del principio devolutivo dello appello (art. 597, comma 1, cod. proc. pen.), già evidenziato dalla sentenza rescindente con riferimento alla decisione della Corte di appello di Campobasso.

La motivazione resa dalla Corte salernitana sul punto risulta, inoltre, di non facile comprensione.

L'illegittimità del movente perseguito dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con la falsa denunzia di sottrazione dei beni (reato concorrente di cui al capo A) avrebbe trasformato la richiesta di restituzione degli stessi, sebbene reclamati come beni di proprietà, in pretesa giuridicamente non azionabile, da cui l'impossibilità di ravvisare il reato di cui all'art. 393 cod. pen. e la conferma della condanna per estorsione.

Dalle sentenze di merito e dagli atti di ricorso si ricava che [OSCURATO:PERSONA] pretendeva la restituzione di beni strumentali che asseriva di avere consegnato al Petta nell'ambito di un contratto di subappalto per la realizzazione di opere edilizie; in precedenza, ne aveva denunciato la sottrazione, su indicazioni dello stesso Petta e di altri, ma in seguito era emerso che quei beni non erano stati per nulla sottratti, da cui la denunzia prima per calunnia, successivamente derubricata in simulazione di reato (art. 367 cod. pen.), illecito poi dichiarato estinto per prescrizione.

In che modo quanto ora esposto abbia interferito con la richiesta di restituzione dei beni formulata, secondo le modalità contestate, prima che la società del [OSCURATO:PERSONA] (la [OSCURATO:PERSONA]) fosse assoggettata a fallimento, è questione che resta tuttora oscura e che la sentenza impugnata non si è peritata di spiegare.

Stando alle allegazioni difensive, che la Corte di Salerno avrebbe dovuto scrutinare in maniera analitica, sarebbe, infatti, configurabile il delitto di cui all'art. 393 cod. pen., a sua volta improcedibile per difetto di querela o quanto già estinto per sopravvenuta prescrizione (fatto del novembre 2010).

Nessuna delle sentenze di merito e tantomeno quella impugnata ha, tuttavia, preso concretamente in esame tale prospettazione.

La decisione della Corte salernitana ha dato solo atto che mediante le produzioni difensive, le difese degli imputati avrebbero voluto dimostrare che quelle attrezzature - che il [OSCURATO:PERSONA] aveva falsamente denunciato essere state rubate, ma che poi erano state rinvenute nel cantiere della società del Petta - erano in realtà di sua proprietà, ma, come anzidetto, ha omesso completamente di valutare le specifiche deduzioni sul punto.

La sentenza ricorda anche che lo scopo della falsa denuncia presentata dal [OSCURATO:PERSONA] era di sottrarre quelle stesse attrezzature alla massa fallimentare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] al lui riconducibile, ma le difese ribattono che il fallimento di tale società sarebbe stato dichiarato soltanto successivamente rispetto alla pretesa richiesta estorsiva, da cui la dedotta violazione dell'art. 42, primo comma, della legge n. 267 del 1942 e successive modificazioni (legge fallimentare).

Non potendo, dunque, l'intento sotteso alla richiesta di restituzione delle attrezzature essere quello di sottrarre gli stessi alla procedura fallimentare, non essendo stato il fallimento ancora dichiarato, resta il fatto che la Corte di Salerno ha omesso di approfondire il tema della titolarità dei beni, costituente motivo fondante dell'annullamento con rinvio della prima sentenza di appello.

3. Alla predetta lacuna, al contempo valutativa e argomentativa, dovrà porre rimedio, quale giudice di rinvio individuato ai sensi dell'art. 623, lett. c), ultima ipotesi, cod. proc. pen. la Corte di appello di Napoli, cui gli atti vanno rimessi previo annullamento della sentenza impugnata.

P. Q. M. Annulla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], n. Sant'Elia a Pianisi (Cb) 06/01/172 D'[OSCURATO:PERSONA], n. Campobasso [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], n. Cercemaggiore (Cb) [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], n. Campobasso [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], n. Sant'Elia a Pianisi (Cb) 21/02/1957 avverso la sentenza n. 1157/21 della Corte di appello di Salerno del 05/07/2021 letti gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio; sentito per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dei difensori degli altri ricorrenti, che ha insistito per raccoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno, pronunciando in sede di rinvio ai sensi dell'art. 627 cod. proc. pen., ha confermato la decisione del Tribunale di Campobasso che in data 22 gennaio 2017 aveva affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Amico, Libero e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di estorsione aggravata loro ascritto in concorso (artt. 110, 629, secondo comma in relazione agli artt. 628, terzo comma, n. 1 e 61 n. 7, cod. pen., capo B della contestazione) in danno di [OSCURATO:PERSONA], ribadendo, altresì, le pene loro inflitte dal primo giudice nella misura rispettivamente ritenuta di giustizia. Disattendendo la prospettazione difensiva volta ad ottenere una differente qualificazione giuridica del fatto in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona (art. 393 cod. pen.), la Corte di appello ha ritenuto che le utilità, sottese al concorrente e già dichiarato prescritto delitto di simulazione di reato, perseguite dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] costituivano esse stesse profitto di reato, per cui la restituzione dei beni non avrebbe mai potuto formare oggetto di pretesa giudizialmente tutelabile, con la conseguenza che quella formulata con le modalità contestate doveva ritenersi riconducibile alla figura del delitto di estorsione, attesa la natura ingiusta del profitto perseguito. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i predetti imputati, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti. 3. Ricorso congiunto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. La Corte di merito non si è uniformata al dictum della sentenza rescindente di legittimità, la quale aveva evidenziato come il giudice di appello non si fosse confrontato in alcun modo con la documentazione difensiva riguardante la proprietà in capo al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] delle attrezzature edilizie, l'inattendibilità delle parti civili, la natura dei rapporti tra il teste Ciccaglione e lo stesso [OSCURATO:PERSONA] nonché la personalità delle persone offese, al fine di valutare la configurabilità del meno grave delitto di cui all'art. 393 cod. pen. Il giudice del rinvio avrebbe dovuto rivalutare l'intero compendio probatorio, mentre con la motivazione adottata ha mostrato di aderire implicitamente e acriticamente all'illegittimo percorso motivazionale dei giudici dei precedenti gradi merito. 3.2 Mancanza e illogicità della motivazione La Corte di appello non ha esaminato le svariate questioni poste alla sua attenzione con le impugnazioni di merito, riguardanti non solo la titolarità delle attrezzature oggetto di denuncia, sottoscritta dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], relativa al furto artatamente organizzato e/o commissionato dalle parti offese, ma anche i complessi rapporti professionali tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e la parte offesa Petta per finire con il rientro del [OSCURATO:PERSONA] nel possesso dei beni a suo tempo conferiti al medesimo Petta nell'ambito del rapporto negoziale di subappalto tra gli stessi intercorso. Senza minimamente darsi cura di scandagliare la peculiarità di quanto accaduto, la complessità dei rapporti personali e negoziali instauratisi tra le parti e la personalità dei denuncianti, la Corte di appello ha finito, così, per confermare in maniera apodittica le valutazioni dei precedenti giudici di merito. 3.3 Travisamento delle prove Le parti civili non sono riuscite a dimostrare la proprietà dei beni fatti sequestrare alla Polizia giudiziaria a seguito della loro denuncia, ciò nondimeno la Corte di appello prestando incondizionatamente fede sul punto alle dichiarazioni rese dal denunciante Nardacchione. Quanto alla posizione personale del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], sebbene versante in rapporti di stretta parentela con [OSCURATO:PERSONA], il suo coinvolgimento nella vicenda appare del tutto evanescente alla luce dei dati probatori processuali acquisiti; sono state, infine, del tutto travisate le risultanze dei colloqui telefonici intercorsi tra le parti, oggetto di attività di intercettazione. 3.4. Inosservanza dell'art. 393 cod. pen. ed erronea applicazione degli artt.629 cod. pen. e 42 della legge fallimentare Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] pretendeva dal Petta la restituzione di numerose attrezzature edili, essenzialmente ponteggi e puntelle, appartenenti alle sue imprese e proprio per questo motivo venne coadiuvato dagli altri imputati nella richiesta rivolta alla persona offesa.Sussistono, pertanto, tutti gli elementi del delitto di cui all'art. 393 cod. pen. né le modalità oggettive con cui la richiesta di restituzione è stata formulata ha potuto trasformarla in pretesa di ingiusto profitto. Essendo il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni procedibile a querela, difetta, dunque, nella fattispecie la condizione di procedibilità ed il reato, commesso il 4 novembre 2010, risulta oggi estinto per prescrizione. La Corte territoriale ha, invece, ritenuto mancante il presupposto della tutelabilità in sede giudiziaria delle pretese del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in quanto le attrezzature reclamate, indipendentemente dalla loro proprietà effettiva, sarebbero state potenzialmente appartenenti alla procedura concorsuale, apertasi, tuttavia, in data successiva (20 dicembre 2010) alla commissione del fatto di reato. Risulta, pertanto, violato il disposto dell'art. 42, primo comma, della legge fallimentare secondo cui la sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione del fallimento, con la conseguenza che [OSCURATO:PERSONA] alla data del fatto (precedente alla dichiarazione di fallimento della sua [OSCURATO:PERSONA]) era pienamente legittimato alla tutela giudiziaria del diritto alla restituzione di propri beni illegittimamente sottrattigli dalle odierne parti civili. 3.5. Mancata assunzione di prova decisiva, in relazione all'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante ascolto della conversazione intercorsa tra il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e la persona offesa, Petta ed acquisizione della testimonianza di quest'ultima con particolare riguardo al riconoscimento della propria voce. 4. Ricorso congiunto di Libero e [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. 4.2 Mancanza della motivazione in relazione alla sentenza di annullamento con rinvio e ai motivi di appello. 4.3. Inosservanza dell'art. 393 cod. pen. ed erronea applicazione degli artt.110, 629 cod. pen. nonché omessa applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. La Corte di appello territoriale non ha affatto ovviato al difetto di motivazione rilevato dalla sentenza rescindente, omettendo, altresì, qualsiasi valutazione in ordine alla specifica posizione a titolo concorsuale dei ricorrenti, alla rilevanza penale della condotta loro ascritta ed all'elemento soggettivo del reato di estorsione in addebito. È stata, inoltre, illogicamente ed erroneamente applicata la norma di cui all'art.629 cod. pen., poiché anche a ritenere veritiera la deposizione della persona offesa Petta, non poteva non riconoscersi che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] pretendeva la restituzione di numerose attrezzature chiaramente di proprietà delle sue imprese, venendo a tal fine coadiuvato dagli altri imputati, ricorrenti compresi. È stata, pertanto, illegittimamente omessa l'applicazione dell'art. 393 cod. pen., attesa la possibilità di ricorrere ad un rimedio giudiziale per la tutela del preteso diritto e sotto altro profilo, la modalità oggettiva della richiesta non si è manifestata in modo tale da trasformare la legittima richiesta di restituzione in ingiusto profitto, ammesso che tale aspetto sia tuttora rilevante alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità. Non è stata, infine, rilevata la tardiva proposizione di querela in ordine al meno grave titolo di reato, non venendone di conseguenza dichiarata l'improcedibilità 4.4. Mancata assunzione di prova decisiva, in relazione all'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante ascolto della conversazione intercorsa tra il coimputato [OSCURATO:PERSONA] e la persona offesa, Petta ed acquisizione della testimonianza di quest'ultima con particolare riguardo al riconoscimento della propria voce. 5. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Amico 5.1. Violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. per inosservanza dei principi di diritto espressi dalla sentenza di annullamento n. 13547 resa dalla Seconda Sezione della Corte di cassazione il 17 gennaio 2020. La Corte di appello non si è minimamente pronunciata sulla rilevanza della produzione documentale difensiva tesa a dimostrare che i beni oggetto della pretesa richiesta estorsiva appartenevano piuttosto al coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 5.2. Omessa valutazione di allegazioni difensive contenute negli atti di appello. Nessuna delle numerose questioni di merito dedotte con le impugnazioni in appello ha costituito oggetto di valutazione da parte della Corte territoriale in veste di giudice di rinvio. 5.3. Manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di estorsione La Corte di appello di Salerno ha erroneamente ritenuto coperto dal giudicato l'accertamento riguardante l'elemento oggettivo del delitto di estorsione, consistente nella pretesa minaccia perpetrata dagli imputati all'indirizzo del Petta, mentre ha ravvisato la sussistenza del dolo, non essendo possibile far valere alcuna pretesa giudizialmente tutelabile per la restituzione delle attrezzature, sull'assunto che i beni in contestazione sarebbero successivamente rientrati nella massa attiva del fallimento che avrebbe interessato l'impresa edile del [OSCURATO:PERSONA].La valutazione appare del tutto illogica, poiché al momento del fatto non era stato dichiarato alcun fallimento ed il [OSCURATO:PERSONA] aveva la piena facoltà di agire in sede giudiziaria per la tutela dei diritti della [OSCURATO:PERSONA] di cui era legale rappresentante. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati e debbono essere accolti. 2. La principale doglianza comune a tutte le impugnazioni e dalla quale derivano logicamente tutte le altre, concerne la violazione dell'art. 627, cod. proc. pen. e dell'onere imposto alla Corte di appello di Salerno dalla sentenza rescindente di legittimità di valutare, previo esame delle produzioni documentali difensive, se la richiesta di restituzione di attrezzature edili avanzata da [OSCURATO:PERSONA], spalleggiato dagli altri imputati, all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] riguardasse o meno beni di sua proprietà, imponendosi nel primo caso con evidenza il tema della configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona (art. 393 cod. pen.) in luogo del più grave delitto di estorsione. A tale obbligo la sentenza della Corte di appello di Salerno si è, però, sottratta, dando luogo ad una ulteriore plateale violazione del principio devolutivo dello appello (art. 597, comma 1, cod. proc. pen.), già evidenziato dalla sentenza rescindente con riferimento alla decisione della Corte di appello di Campobasso. La motivazione resa dalla Corte salernitana sul punto risulta, inoltre, di non facile comprensione. L'illegittimità del movente perseguito dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con la falsa denunzia di sottrazione dei beni (reato concorrente di cui al capo A) avrebbe trasformato la richiesta di restituzione degli stessi, sebbene reclamati come beni di proprietà, in pretesa giuridicamente non azionabile, da cui l'impossibilità di ravvisare il reato di cui all'art. 393 cod. pen. e la conferma della condanna per estorsione. Dalle sentenze di merito e dagli atti di ricorso si ricava che [OSCURATO:PERSONA] pretendeva la restituzione di beni strumentali che asseriva di avere consegnato al Petta nell'ambito di un contratto di subappalto per la realizzazione di opere edilizie; in precedenza, ne aveva denunciato la sottrazione, su indicazioni dello stesso Petta e di altri, ma in seguito era emerso che quei beni non erano stati per nulla sottratti, da cui la denunzia prima per calunnia, successivamente derubricata in simulazione di reato (art. 367 cod. pen.), illecito poi dichiarato estinto per prescrizione. In che modo quanto ora esposto abbia interferito con la richiesta di restituzione dei beni formulata, secondo le modalità contestate, prima che la società del [OSCURATO:PERSONA] (la [OSCURATO:PERSONA]) fosse assoggettata a fallimento, è questione che resta tuttora oscura e che la sentenza impugnata non si è peritata di spiegare. Stando alle allegazioni difensive, che la Corte di Salerno avrebbe dovuto scrutinare in maniera analitica, sarebbe, infatti, configurabile il delitto di cui all'art. 393 cod. pen., a sua volta improcedibile per difetto di querela o quanto già estinto per sopravvenuta prescrizione (fatto del novembre 2010). Nessuna delle sentenze di merito e tantomeno quella impugnata ha, tuttavia, preso concretamente in esame tale prospettazione. La decisione della Corte salernitana ha dato solo atto che mediante le produzioni difensive, le difese degli imputati avrebbero voluto dimostrare che quelle attrezzature - che il [OSCURATO:PERSONA] aveva falsamente denunciato essere state rubate, ma che poi erano state rinvenute nel cantiere della società del Petta - erano in realtà di sua proprietà, ma, come anzidetto, ha omesso completamente di valutare le specifiche deduzioni sul punto. La sentenza ricorda anche che lo scopo della falsa denuncia presentata dal [OSCURATO:PERSONA] era di sottrarre quelle stesse attrezzature alla massa fallimentare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] al lui riconducibile, ma le difese ribattono che il fallimento di tale società sarebbe stato dichiarato soltanto successivamente rispetto alla pretesa richiesta estorsiva, da cui la dedotta violazione dell'art. 42, primo comma, della legge n. 267 del 1942 e successive modificazioni (legge fallimentare). Non potendo, dunque, l'intento sotteso alla richiesta di restituzione delle attrezzature essere quello di sottrarre gli stessi alla procedura fallimentare, non essendo stato il fallimento ancora dichiarato, resta il fatto che la Corte di Salerno ha omesso di approfondire il tema della titolarità dei beni, costituente motivo fondante dell'annullamento con rinvio della prima sentenza di appello. 3. Alla predetta lacuna, al contempo valutativa e argomentativa, dovrà porre rimedio, quale giudice di rinvio individuato ai sensi dell'art. 623, lett. c), ultima ipotesi, cod. proc. pen. la Corte di appello di Napoli, cui gli atti vanno rimessi previo annullamento della sentenza impugnata. P. Q. M. Annulla
Sentenza Cassazione n. 21637/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris