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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44318/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI MESSINAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Considerato che il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Messina, nei confronti della sentenza d'appello con cui è stata confermata l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di diffamazione commessa ai danni di [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile, perché reiterativo, in fatto e manifestamente infondato.

La censura, in particolare, è formulata secondo direttrici analoghe a quelle già avanzate con l'atto di appello e adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale, che ha ben spiegato le ragioni sulla base delle quali ha ritenuto coperte dalla scriminante del diritto di critica le espressioni contestate come diffamatorie e contenute nell'intervista dell'imputato al giornale on line Omnianews.

In particolare, si è correttamente ritenuto che il tenore, il lessico ed i contenuti dell'intervista sono corrispondenti a quel diritto di manifestare il proprio pensiero critico che la giurisprudenza di legittimità ritiene da tempo scriminare la condotta di eventuale diffamazione ipotizzata nei confronti di chi quel pensiero critico espone.

2. Rilevato che la Corte d'Appello ha spiegato che l'entità delle dichiarazioni del ricorrente sull'inopportunità politica, per la persona offesa Germanelli, di affidare ad alcuni suoi parenti, affini o conoscenti la gestione di determinati servizi dell'ente comunale risulta correttamente rientrante sotto il cono d'ombra della scriminante ex art. 51 cod. pen. Ed invero, deve ribadirsi che, anzi, in tema di diffamazione, il requisito della continenza postula una forma espositiva corretta della critica rivolta - e cioè strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione - ma non vieta l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero critico, in quanto non hanno adeguati equivalenti, ed hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato (Sez. 5, n. 31669 del 14/4/2015, Marcialis, Rv. 264442; Sez. 5, n. 17243 del 19/2/2020, Lunghini, Rv. 279133, ex multis).

Non si ravvisa, quindi, alcuna aporia o manifesta illogicità della sentenza del giudice di primo grado, in punto di affermazione della responsabilità, basata sulla chiara ricostruzione probatoria del ruolo di amministratore di fatto del ricorrente, attraverso l'esame anche delle risultanze fallimentari e documentali: la Corte territoriale aveva già rigettato l'analogo motivo proposto in sede di appello.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI MESSINAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Considerato che il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Messina, nei confronti della sentenza d'appello con cui è stata confermata l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di diffamazione commessa ai danni di [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile, perché reiterativo, in fatto e manifestamente infondato. La censura, in particolare, è formulata secondo direttrici analoghe a quelle già avanzate con l'atto di appello e adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale, che ha ben spiegato le ragioni sulla base delle quali ha ritenuto coperte dalla scriminante del diritto di critica le espressioni contestate come diffamatorie e contenute nell'intervista dell'imputato al giornale on line Omnianews. In particolare, si è correttamente ritenuto che il tenore, il lessico ed i contenuti dell'intervista sono corrispondenti a quel diritto di manifestare il proprio pensiero critico che la giurisprudenza di legittimità ritiene da tempo scriminare la condotta di eventuale diffamazione ipotizzata nei confronti di chi quel pensiero critico espone. 2. Rilevato che la Corte d'Appello ha spiegato che l'entità delle dichiarazioni del ricorrente sull'inopportunità politica, per la persona offesa Germanelli, di affidare ad alcuni suoi parenti, affini o conoscenti la gestione di determinati servizi dell'ente comunale risulta correttamente rientrante sotto il cono d'ombra della scriminante ex art. 51 cod. pen. Ed invero, deve ribadirsi che, anzi, in tema di diffamazione, il requisito della continenza postula una forma espositiva corretta della critica rivolta - e cioè strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione - ma non vieta l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero critico, in quanto non hanno adeguati equivalenti, ed hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato (Sez. 5, n. 31669 del 14/4/2015, Marcialis, Rv. 264442; Sez. 5, n. 17243 del 19/2/2020, Lunghini, Rv. 279133, ex multis). Non si ravvisa, quindi, alcuna aporia o manifesta illogicità della sentenza del giudice di primo grado, in punto di affermazione della responsabilità, basata sulla chiara ricostruzione probatoria del ruolo di amministratore di fatto del ricorrente, attraverso l'esame anche delle risultanze fallimentari e documentali: la Corte territoriale aveva già rigettato l'analogo motivo proposto in sede di appello. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Così decis
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