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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 18259/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Catania del 4.11.-17.12.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, in persona del sost. proc. gen. dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. il Tribunale di Catania ha confermato l'ordinanza con cui il GIP aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere avendo ravvisato a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di partecipazione alla associazione di stampo mafioso denominata [OSCURATO:PERSONA] clan Santapaola-Ercolano, gruppo di Picanello, suddivisa in squadre operanti nei vari quartieri di Catania e nei paesi della Provincia, con condotta tenuta sino al mese di ottobre del 2018 (capo I della rubrica provvisoria);

2. ricorrono per cassazione, con distinti ricorsi, i difensori del Caruso lamentando: 2.1 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: 2.1.1 erronea applicazione della legge penale in ordine all'art. 275 cod. proc. pen. e assenza di motivazione: segnala l'errore e la illogicità della motivazione con cui il Tribunale ha ravvisato l'esistenza di esigenze cautelari sulla scorta dei precedenti del ricorrente e del contenuto delle intercettazioni lasciate alla libera interpretazione degli inquirenti; rileva come il Tribunale abbia omesso di considerare dati certi quali le dichiarazioni dell'indagato analizzando invece i precedenti che nulla attenevano alle esigenze cautelari avendo ad oggetto furti di autovetture; richiama i principi di proporzionalità e adeguatezza che sovrintendono alla applicazione delle misure cautelari evincibili da una lettura combinata dei commi 1 e 3 dell'art. 275 cod. proc. pen. che consentono il ricorso alla misura custodiale quale "extrema ratio" e la applicazione del principio del "minor sacrificio necessario"; 2.1.2 erronea applicazione della legge penale in ordine agli artt. 273 e 274 cod. proc. pen.: rileva l'errore in cui è incorso il Tribunale nel ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in presenza di elementi suscettibili di una lettura "neutra" ed invece intesi in senso favorevole alla tesi della pubblica accusa; deduce violazione di legge con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. in relazione alle dichiarazioni dei pentiti di cui non è stata infatti vagliata la attendibilità; 2.2 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione al clan Santapaola-Ercolano: rileva come la partecipazione del ricorrente al clan Santapaola-Ercolano sia stata frutto di una adesione acritica alle dichiarazioni del dichiarante [OSCURATO:PERSONA]Arrigo di cui sono state estrapolate le sole parti funzionali alla dimostrazione dell'assunto accusatorio; segnala, in particolare, la totale inconferenza delle intercettazioni telefoniche richiamate dal Tribunale il cui contenuto è stato interpretato fantasiosamente come espressione della attività del Caruso in favore anche del sodalizio; sottolinea come le conversazioni intercettate avessero ad oggetto le esigenze legate al sostentamento del Dato nel periodo di latitanza e non già quelle del gruppo di riferimento in favore del quale non risulta contestato alcun reato-fine e come non risulti alcun ruolo del Caruso ed alcuna condotta tale da denunziarne un suo organico inserimento nel clan e richiama le dichiarazioni del collaboratore D'Arrigo segnalando come costui dimorasse nel quartiere sicché la sua conoscenza della attività delittuosa del Caruso non poteva rappresentare un riscontro rispetto alle propalazioni circa la sua intraneità al clan [OSCURATO:PERSONA] di cui nessun altro collaboratore, nel corso degli anni, aveva mai in precedenza accennato; rileva come la ordinanza impugnata abbia collegato la partecipazione del Caruso alla acquisizione della qualità di "uomo d'onore" cui consegue una costante disponibilità nei confronti del sodalizio che, invero, non è stata riscontrata da condotte specifiche diverse da quelle di ausilio nei confronti del Dato rispetto alle quali, tuttavia, il provvedimento impugnato non ha spiegato quale sarebbe stato il contributo fattivo in favore del sodalizio non avendo peraltro mai il ricorrente operato come tramite tra il latitante e gli altri componenti del gruppo; sottolinea come i contatti tra il Caruso ed il Dato non potevano essere valorizzati in termini di veri e propri indizi di appartenenza al sodalizio e come il sindacato della Corte di Cassazione ben possa avere ad oggetto la correttezza del procedimento logico inferenziale di ricostruzione del fatto ignoto da quello noto alla luce di regole di esperienza che non possono tuttavia risolversi in mere congetture;

3. il PG aveva trasmesso la requisitoria, cui si è riportato in sede di discussione, concludendo per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi: segnalava la genericità del ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che non si confronta con il contenuto del provvedimento impugnato laddove, a suo avviso, la gravità indiziaria di partecipazione del ricorrente al sodalizio Santapaola-Ercolano è stata correttamente desunta dall'esame del dato intercettivo unito alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia; rileva come il ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] finisca per riproporre in questa sede rilievi ed argomentazioni già sollevate in sede di riesame cui il Tribunale ha tuttavia fornito una risposta esaustiva e congrua alla luce degli elementi acquisiti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede.

1. Partendo, infatti, dai rilievi operati dalle difese in punto di gravità indiziaria, rileva il collegio che il Tribunale ha dato conto in maniera adeguata e puntuale delle emergenze investigative su cui, con motivazione che non si presta a rilievi di manifesta illogicità o contraddittorietà, ha potuto fondare una diagnosi di gravità indiziaria quanto alla provvisoria incolpazione elevata nei confronti del Caruso di far parte del sodalizio di stampo mafioso "[OSCURATO:PERSONA]" e, in particolare, del clan Santapaola-Ercolano di cui ha in primo luogo puntualizzato l'esistenza acclarata giudizialmente e, invero, non oggetto di contestazione difensiva.

Passando infatti in rassegna gli elementi acquisiti, i giudici della fase cautelare hanno richiamato le "numerose conversazioni intercettate che documentano il decisivo aiuto prestato dal ricorrente alla latitanza di [OSCURATO:PERSONA], esponente di vertice del clan Santapaola-Ercolano" (cfr., pag. 3 della ordinanza impugnata) evidenziando come il Caruso "... si adoperasse freneticamente per garantire la latitanza ... procurandogli l'abitazione ove nascondersi, fornendogli delle schede telefoniche ed un telefono non intercettabile per impedirne l'individuazione da parte delle Forze dell'Ordine, lo raggiungesse a Rieti per portargli i soldi necessari al suo mantenimento, lo mettesse in comunicazione con la convivente, facesse da intermediario con gli affiliati delle sue direttive, provvedesse su indicazione dello stesso Dato a recuperare i crediti del gruppo" (cfr., ivi).

Hanno evidenziato come il ricorrente si fosse impegnato per garantire l'acquisto di telefoni cellulari —senza internet" recandosi più volte a Rieti, ove si trovava il Dato, che gli aveva affidato diversi incarichi e che, per suo tramite, "manteneva il contatto con gli affiliati ed suo ruolo egemone all'interno del gruppo" (cfr., ivi, pag. 4) aggiungendo che "... dalle conversazioni intercettate ... si ricava che il ricorrente non coadiuvava soltanto il Dato ma fosse a diretta disposizione anche di [OSCURATO:PERSONA], si occupasse di riscuotere soldi destinati al gruppo per conto dell'organizzazione, tenendo i contatti con numerosi affiliati, offrendo in tal modo il suo contributo all'intera compagine associativa" (cfr., ancora, ivi).

A conforto della affermazione appena ricordata, il Tribunale ha richiamato la conversazione del 2.3.2018 e quella del 18.3.2018 (cfr., ivi, pag. 4) comprovante la sua conoscenza di questioni associative insorte tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cfr., ancora, in tal senso, la conv. del 4.3.2018 a pag. 5).

E, ancora, l'ordinanza in verifica ha fatto riferimento alla conversazione del 17.3.2018 in cui il Caruso aveva dato la sua disponibilità ad attivare i propri contatti in Calabria e su cui il Dato aveva espresso il suo assenso (cfr., ivi, pag. 5) nonché quella dello stesso giorno relativa al recupero di somme da tale Mirko e [OSCURATO:PERSONA] e, in generale, alle difficoltà rappresentate dal Caruso al Dato nel recuperare soldi dando riscontro inoltre dell'andamento degli affari illeciti del gruppo (cfr., ivi, pag. 6).

Secondo il Tribunale, a fronte del dato intercettivo, "definitiva riprova della piana e stabile organicità del ricorrente all'associazione mafiosa si ricava ... dalle dichiarazioni rese nel 2019 dal collaboratore di giustizia D'[OSCURATO:PERSONA] ... appartenente ... al gruppo di Picanello del clan Santapaola-Ercolano ..." (cfr., pag. 6) che riporta giudicandole attendibili per la loro specificità e puntualità (cfr., ivi).

I giudici del merito cautelare hanno sostenuto che gli elementi così acquisiti consentono di disegnare la posizione del Caruso in termini di intraneità al sodalizio e, in particolare, con un ruolo dinamico e funzionale alla attività del gruppo essendo emersa "... la capacità di interagire del ricorrente con gli altri esponenti del sodalizio, la sua conoscenza dell'organigramma, delle posizioni apicali e di quelle gregarie, delle attività illecite gestite dal gruppo, al versatilità e dinamicità dello stesso nella compagine associativa" avendo le indagini "... disvelato come lo stesso interagisse efficacemente con diversi associati, si adoperasse freneticamente nella riscossione di somme dovute al consesso mafioso, manifestasse timore per le difficoltà economiche del gruppo, lasciando in tal modo presumere la condivisione di interesse, fosse a conoscenza degli affari associativi e del linguaggio convenzionale utilizzato dagli associati, rivelando la consapevolezza della illiceità degli argomenti trattati" (cfr., ivi, ancora, pag. 7).

2. Le considerazioni svolte dalle difese nei due ricorsi e, segnatamente, in quello a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], finiscono in realtà per contrapporsi, sul piano meramente fattuale, alla ricostruzione operata nel provvedimento impugnato sulla scorta della valutazione degli elementi acquisiti rispetto ai quali non vengono dedotti profili di manifesta illogicità o contraddittorietà ma, a ben guardare, una diversa ed alternativa loro interpretazione, non suscettibile di trovare ingresso in questa sede ma propria delle fasi di merito.

Ed è consolidato il principio, pienamente condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie alla luce del peculiare contenuto della pronuncia cautelare, in quanto fondata non già su prove, ma su indizi e che, per altro verso, mira all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (cfr., Sez.

U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).

Il ricorso per Cassazione, con il quale si deduca la (in)sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è ammissibile soltanto se con esso venga denunciata la violazione di specifiche norme di legge, ovvero si deduca la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, e non si ci limiti a propone e sviluppare censure che attengono alla ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 5, Sentenza n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884).

In particolare, poi i rilievi operati sul tenore ed il "senso" delle conversazioni oggetto di captazione telefonica o ambientale non possono trovare ingresso in questa sede essendo assolutamente pacifico e consolidato l'orientamento di questa Corte nel senso che costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (cfr., Cass. Pen., 2, 4.10.2016 n. 50.701, D'Andrea; Cass. Pen., 3, 17.5.2016 n. 35.593, Folino; Cass. Pen., 2, 22.5.2013 n. 35.181, Vecchio e, comunque, Cass.

SS.UU., 26.2.2015 n. 22.471, Sebbar).

Gli elementi congruamente e puntualmente evidenziati dal Tribunale hanno perciò consentito, con valutazione che non si presta a rilievi di legittimità, di disegnare la posizione del Caruso, se non altro in sede cautelare dove, com'è noto, non rilevano la prova piena della responsabilità ma i gravi indizi di colpevolezza, quale portavoce e intermediario del Dato nella conduzione degli affari illeciti riferibili alla cosca e, dunque, di fondare su questo ruolo la diagnosi di partecipazione al sodalizio.

Si è affermato, infatti, che integra il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso la condotta di chi offre il proprio contributo materiale, con carattere continuativo e fiduciario, ai fini della trasmissione di messaggi e direttive tra il soggetto in posizione apicale latitante e gli appartenenti alla consorteria in libertà, così da consentire al primo di continuare a dirigere l'associazione mafiosa, in quanto tale attività si risolve in un contributo causale alla realizzazione del ruolo direttivo del sodalizio nonché alla conservazione ed al rafforzamento di quest'ultimo (cfr., in tal senso, Sez. 6 - , Sentenza n. 3595 del 04/11/2020, T., Rv. 280349; conf., Sez. 2, Sentenza n. 41736 del 09/04/2018, M., Rv. 274077; Sez. 6, Sentenza n. 15664 del 17/03/2015, Forte, Rv. 263080; Sez. 1, Sentenza n. 13008 del 28/09/1998, Bruno ed altri, Rv. 211900; cfr., ancora, Sez. 5, Sentenza n. 26306 del 16/03/2018, D'Agostino, Rv. 273336, secondo cui ai fini della configurabilità della condotta di partecipazione ad associazione mafiosa non è sufficiente la collaborazione episodica alla trasmissione di messaggi scritti tra il capo cosca e soggetti affiliati alla stessa, richiedendosi, invece, un'attività di carattere continuativo e fiduciario di "veicolatore abituale di notizie", idonea a fornire un contributo causale e volontario alla realizzazione dei fini del sodalizio criminale, nonchè alla sua conservazione e rafforzamento; conf., Sez. 5, Sentenza n. 35277 del 16/06/2017, Panebianco, Rv. 270654).

3. Altrettanto congrua è la motivazione con cui il Tribunale ha argomentato in punto di esigenze cautelari ritenendo non superata la doppia presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. poiché non è stato fornito alcun elemento idoneo a supporre la intervenuta rescissione del vincolo con il sodalizio, stimato particolarmente stringente nel caso di mafie "storiche" come quella in esame.

Si può discutere, ed in effetti non vi è unanimità nella giurisprudenza, sul rilievo da attribuire, a tal fine, al carattere "storico" del sodalizio criminale: si è affermato, infatti, che in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato previsto dall'art.416 bis cod. pen., ai fini del superamento della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., occorre distinguere tra associazioni mafiose storiche o comunque caratterizzate da particolare stabilità, in relazione alle quali è necessaria la dimostrazione del recesso dell'indagato dalla consorteria, ed associazioni mafiose non riconducibili alla categorie delle mafie "storiche", per le quali possono rilevare anche la distanza temporale tra la applicazione della misura ed i fatti contestati, nonché elementi che dimostrino la instabilità o temporaneità del vincolo (cfr., così, Sez. 2, Sentenza n. 26904 del 21/04/2017, Politi, Rv. 270626; Sez. 5 - , Sentenza n. 36389 del 15/07/2019, Forgetti, Rv. 276905 - 01); per contro si è sostenuto che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. opera allo stesso modo anche con riferimento alle associazioni mafiose cd.

"nuove" e può essere, quindi, superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd.

"tempo silente" (ossia il decorso di un tempo considerevole tra l'emissione della misura e i fatti contestati) può essere valutato solo in via residuale, facendo stretto riferimento alla natura non stabile dell'associazione e alla sua scarsa forza attrattiva e intimidatrice (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 7260 del 27/11/2019, Trombacca, Rv. 278569; Sez. 6, Sentenza n. 15753 del 28/03/2018, Pisano, 272887).

Il Tribunale ha sottolineato che in ogni caso non era stato fornito dalla difesa alcun elemento per ritenere il definitivo allontanamento del Caruso dal sodalizio ed era invece emersa la continuativa attività di partecipazione alla attività del gruppo sotto le direttive del Dato ed in stretta sinergia e collaborazione con questi.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Catania del 4.11.-17.12.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, in persona del sost. proc. gen. dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. il Tribunale di Catania ha confermato l'ordinanza con cui il GIP aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere avendo ravvisato a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di partecipazione alla associazione di stampo mafioso denominata [OSCURATO:PERSONA] clan Santapaola-Ercolano, gruppo di Picanello, suddivisa in squadre operanti nei vari quartieri di Catania e nei paesi della Provincia, con condotta tenuta sino al mese di ottobre del 2018 (capo I della rubrica provvisoria); 2. ricorrono per cassazione, con distinti ricorsi, i difensori del Caruso lamentando: 2.1 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: 2.1.1 erronea applicazione della legge penale in ordine all'art. 275 cod. proc. pen. e assenza di motivazione: segnala l'errore e la illogicità della motivazione con cui il Tribunale ha ravvisato l'esistenza di esigenze cautelari sulla scorta dei precedenti del ricorrente e del contenuto delle intercettazioni lasciate alla libera interpretazione degli inquirenti; rileva come il Tribunale abbia omesso di considerare dati certi quali le dichiarazioni dell'indagato analizzando invece i precedenti che nulla attenevano alle esigenze cautelari avendo ad oggetto furti di autovetture; richiama i principi di proporzionalità e adeguatezza che sovrintendono alla applicazione delle misure cautelari evincibili da una lettura combinata dei commi 1 e 3 dell'art. 275 cod. proc. pen. che consentono il ricorso alla misura custodiale quale "extrema ratio" e la applicazione del principio del "minor sacrificio necessario"; 2.1.2 erronea applicazione della legge penale in ordine agli artt. 273 e 274 cod. proc. pen.: rileva l'errore in cui è incorso il Tribunale nel ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in presenza di elementi suscettibili di una lettura "neutra" ed invece intesi in senso favorevole alla tesi della pubblica accusa; deduce violazione di legge con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. in relazione alle dichiarazioni dei pentiti di cui non è stata infatti vagliata la attendibilità; 2.2 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione al clan Santapaola-Ercolano: rileva come la partecipazione del ricorrente al clan Santapaola-Ercolano sia stata frutto di una adesione acritica alle dichiarazioni del dichiarante [OSCURATO:PERSONA]Arrigo di cui sono state estrapolate le sole parti funzionali alla dimostrazione dell'assunto accusatorio; segnala, in particolare, la totale inconferenza delle intercettazioni telefoniche richiamate dal Tribunale il cui contenuto è stato interpretato fantasiosamente come espressione della attività del Caruso in favore anche del sodalizio; sottolinea come le conversazioni intercettate avessero ad oggetto le esigenze legate al sostentamento del Dato nel periodo di latitanza e non già quelle del gruppo di riferimento in favore del quale non risulta contestato alcun reato-fine e come non risulti alcun ruolo del Caruso ed alcuna condotta tale da denunziarne un suo organico inserimento nel clan e richiama le dichiarazioni del collaboratore D'Arrigo segnalando come costui dimorasse nel quartiere sicché la sua conoscenza della attività delittuosa del Caruso non poteva rappresentare un riscontro rispetto alle propalazioni circa la sua intraneità al clan [OSCURATO:PERSONA] di cui nessun altro collaboratore, nel corso degli anni, aveva mai in precedenza accennato; rileva come la ordinanza impugnata abbia collegato la partecipazione del Caruso alla acquisizione della qualità di "uomo d'onore" cui consegue una costante disponibilità nei confronti del sodalizio che, invero, non è stata riscontrata da condotte specifiche diverse da quelle di ausilio nei confronti del Dato rispetto alle quali, tuttavia, il provvedimento impugnato non ha spiegato quale sarebbe stato il contributo fattivo in favore del sodalizio non avendo peraltro mai il ricorrente operato come tramite tra il latitante e gli altri componenti del gruppo; sottolinea come i contatti tra il Caruso ed il Dato non potevano essere valorizzati in termini di veri e propri indizi di appartenenza al sodalizio e come il sindacato della Corte di Cassazione ben possa avere ad oggetto la correttezza del procedimento logico inferenziale di ricostruzione del fatto ignoto da quello noto alla luce di regole di esperienza che non possono tuttavia risolversi in mere congetture; 3. il PG aveva trasmesso la requisitoria, cui si è riportato in sede di discussione, concludendo per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi: segnalava la genericità del ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che non si confronta con il contenuto del provvedimento impugnato laddove, a suo avviso, la gravità indiziaria di partecipazione del ricorrente al sodalizio Santapaola-Ercolano è stata correttamente desunta dall'esame del dato intercettivo unito alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia; rileva come il ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] finisca per riproporre in questa sede rilievi ed argomentazioni già sollevate in sede di riesame cui il Tribunale ha tuttavia fornito una risposta esaustiva e congrua alla luce degli elementi acquisiti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede. 1. Partendo, infatti, dai rilievi operati dalle difese in punto di gravità indiziaria, rileva il collegio che il Tribunale ha dato conto in maniera adeguata e puntuale delle emergenze investigative su cui, con motivazione che non si presta a rilievi di manifesta illogicità o contraddittorietà, ha potuto fondare una diagnosi di gravità indiziaria quanto alla provvisoria incolpazione elevata nei confronti del Caruso di far parte del sodalizio di stampo mafioso "[OSCURATO:PERSONA]" e, in particolare, del clan Santapaola-Ercolano di cui ha in primo luogo puntualizzato l'esistenza acclarata giudizialmente e, invero, non oggetto di contestazione difensiva. Passando infatti in rassegna gli elementi acquisiti, i giudici della fase cautelare hanno richiamato le "numerose conversazioni intercettate che documentano il decisivo aiuto prestato dal ricorrente alla latitanza di [OSCURATO:PERSONA], esponente di vertice del clan Santapaola-Ercolano" (cfr., pag. 3 della ordinanza impugnata) evidenziando come il Caruso "... si adoperasse freneticamente per garantire la latitanza ... procurandogli l'abitazione ove nascondersi, fornendogli delle schede telefoniche ed un telefono non intercettabile per impedirne l'individuazione da parte delle Forze dell'Ordine, lo raggiungesse a Rieti per portargli i soldi necessari al suo mantenimento, lo mettesse in comunicazione con la convivente, facesse da intermediario con gli affiliati delle sue direttive, provvedesse su indicazione dello stesso Dato a recuperare i crediti del gruppo" (cfr., ivi). Hanno evidenziato come il ricorrente si fosse impegnato per garantire l'acquisto di telefoni cellulari —senza internet" recandosi più volte a Rieti, ove si trovava il Dato, che gli aveva affidato diversi incarichi e che, per suo tramite, "manteneva il contatto con gli affiliati ed suo ruolo egemone all'interno del gruppo" (cfr., ivi, pag. 4) aggiungendo che "... dalle conversazioni intercettate ... si ricava che il ricorrente non coadiuvava soltanto il Dato ma fosse a diretta disposizione anche di [OSCURATO:PERSONA], si occupasse di riscuotere soldi destinati al gruppo per conto dell'organizzazione, tenendo i contatti con numerosi affiliati, offrendo in tal modo il suo contributo all'intera compagine associativa" (cfr., ancora, ivi). A conforto della affermazione appena ricordata, il Tribunale ha richiamato la conversazione del 2.3.2018 e quella del 18.3.2018 (cfr., ivi, pag. 4) comprovante la sua conoscenza di questioni associative insorte tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cfr., ancora, in tal senso, la conv. del 4.3.2018 a pag. 5). E, ancora, l'ordinanza in verifica ha fatto riferimento alla conversazione del 17.3.2018 in cui il Caruso aveva dato la sua disponibilità ad attivare i propri contatti in Calabria e su cui il Dato aveva espresso il suo assenso (cfr., ivi, pag. 5) nonché quella dello stesso giorno relativa al recupero di somme da tale Mirko e [OSCURATO:PERSONA] e, in generale, alle difficoltà rappresentate dal Caruso al Dato nel recuperare soldi dando riscontro inoltre dell'andamento degli affari illeciti del gruppo (cfr., ivi, pag. 6). Secondo il Tribunale, a fronte del dato intercettivo, "definitiva riprova della piana e stabile organicità del ricorrente all'associazione mafiosa si ricava ... dalle dichiarazioni rese nel 2019 dal collaboratore di giustizia D'[OSCURATO:PERSONA] ... appartenente ... al gruppo di Picanello del clan Santapaola-Ercolano ..." (cfr., pag. 6) che riporta giudicandole attendibili per la loro specificità e puntualità (cfr., ivi). I giudici del merito cautelare hanno sostenuto che gli elementi così acquisiti consentono di disegnare la posizione del Caruso in termini di intraneità al sodalizio e, in particolare, con un ruolo dinamico e funzionale alla attività del gruppo essendo emersa "... la capacità di interagire del ricorrente con gli altri esponenti del sodalizio, la sua conoscenza dell'organigramma, delle posizioni apicali e di quelle gregarie, delle attività illecite gestite dal gruppo, al versatilità e dinamicità dello stesso nella compagine associativa" avendo le indagini "... disvelato come lo stesso interagisse efficacemente con diversi associati, si adoperasse freneticamente nella riscossione di somme dovute al consesso mafioso, manifestasse timore per le difficoltà economiche del gruppo, lasciando in tal modo presumere la condivisione di interesse, fosse a conoscenza degli affari associativi e del linguaggio convenzionale utilizzato dagli associati, rivelando la consapevolezza della illiceità degli argomenti trattati" (cfr., ivi, ancora, pag. 7). 2. Le considerazioni svolte dalle difese nei due ricorsi e, segnatamente, in quello a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], finiscono in realtà per contrapporsi, sul piano meramente fattuale, alla ricostruzione operata nel provvedimento impugnato sulla scorta della valutazione degli elementi acquisiti rispetto ai quali non vengono dedotti profili di manifesta illogicità o contraddittorietà ma, a ben guardare, una diversa ed alternativa loro interpretazione, non suscettibile di trovare ingresso in questa sede ma propria delle fasi di merito. Ed è consolidato il principio, pienamente condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie alla luce del peculiare contenuto della pronuncia cautelare, in quanto fondata non già su prove, ma su indizi e che, per altro verso, mira all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (cfr., Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Il ricorso per Cassazione, con il quale si deduca la (in)sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è ammissibile soltanto se con esso venga denunciata la violazione di specifiche norme di legge, ovvero si deduca la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, e non si ci limiti a propone e sviluppare censure che attengono alla ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 5, Sentenza n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). In particolare, poi i rilievi operati sul tenore ed il "senso" delle conversazioni oggetto di captazione telefonica o ambientale non possono trovare ingresso in questa sede essendo assolutamente pacifico e consolidato l'orientamento di questa Corte nel senso che costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (cfr., Cass. Pen., 2, 4.10.2016 n. 50.701, D'Andrea; Cass. Pen., 3, 17.5.2016 n. 35.593, Folino; Cass. Pen., 2, 22.5.2013 n. 35.181, Vecchio e, comunque, Cass. SS.UU., 26.2.2015 n. 22.471, Sebbar). Gli elementi congruamente e puntualmente evidenziati dal Tribunale hanno perciò consentito, con valutazione che non si presta a rilievi di legittimità, di disegnare la posizione del Caruso, se non altro in sede cautelare dove, com'è noto, non rilevano la prova piena della responsabilità ma i gravi indizi di colpevolezza, quale portavoce e intermediario del Dato nella conduzione degli affari illeciti riferibili alla cosca e, dunque, di fondare su questo ruolo la diagnosi di partecipazione al sodalizio. Si è affermato, infatti, che integra il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso la condotta di chi offre il proprio contributo materiale, con carattere continuativo e fiduciario, ai fini della trasmissione di messaggi e direttive tra il soggetto in posizione apicale latitante e gli appartenenti alla consorteria in libertà, così da consentire al primo di continuare a dirigere l'associazione mafiosa, in quanto tale attività si risolve in un contributo causale alla realizzazione del ruolo direttivo del sodalizio nonché alla conservazione ed al rafforzamento di quest'ultimo (cfr., in tal senso, Sez. 6 - , Sentenza n. 3595 del 04/11/2020, T., Rv. 280349; conf., Sez. 2, Sentenza n. 41736 del 09/04/2018, M., Rv. 274077; Sez. 6, Sentenza n. 15664 del 17/03/2015, Forte, Rv. 263080; Sez. 1, Sentenza n. 13008 del 28/09/1998, Bruno ed altri, Rv. 211900; cfr., ancora, Sez. 5, Sentenza n. 26306 del 16/03/2018, D'Agostino, Rv. 273336, secondo cui ai fini della configurabilità della condotta di partecipazione ad associazione mafiosa non è sufficiente la collaborazione episodica alla trasmissione di messaggi scritti tra il capo cosca e soggetti affiliati alla stessa, richiedendosi, invece, un'attività di carattere continuativo e fiduciario di "veicolatore abituale di notizie", idonea a fornire un contributo causale e volontario alla realizzazione dei fini del sodalizio criminale, nonchè alla sua conservazione e rafforzamento; conf., Sez. 5, Sentenza n. 35277 del 16/06/2017, Panebianco, Rv. 270654). 3. Altrettanto congrua è la motivazione con cui il Tribunale ha argomentato in punto di esigenze cautelari ritenendo non superata la doppia presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. poiché non è stato fornito alcun elemento idoneo a supporre la intervenuta rescissione del vincolo con il sodalizio, stimato particolarmente stringente nel caso di mafie "storiche" come quella in esame. Si può discutere, ed in effetti non vi è unanimità nella giurisprudenza, sul rilievo da attribuire, a tal fine, al carattere "storico" del sodalizio criminale: si è affermato, infatti, che in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato previsto dall'art.416 bis cod. pen., ai fini del superamento della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., occorre distinguere tra associazioni mafiose storiche o comunque caratterizzate da particolare stabilità, in relazione alle quali è necessaria la dimostrazione del recesso dell'indagato dalla consorteria, ed associazioni mafiose non riconducibili alla categorie delle mafie "storiche", per le quali possono rilevare anche la distanza temporale tra la applicazione della misura ed i fatti contestati, nonché elementi che dimostrino la instabilità o temporaneità del vincolo (cfr., così, Sez. 2, Sentenza n. 26904 del 21/04/2017, Politi, Rv. 270626; Sez. 5 - , Sentenza n. 36389 del 15/07/2019, Forgetti, Rv. 276905 - 01); per contro si è sostenuto che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. opera allo stesso modo anche con riferimento alle associazioni mafiose cd. "nuove" e può essere, quindi, superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un tempo considerevole tra l'emissione della misura e i fatti contestati) può essere valutato solo in via residuale, facendo stretto riferimento alla natura non stabile dell'associazione e alla sua scarsa forza attrattiva e intimidatrice (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 7260 del 27/11/2019, Trombacca, Rv. 278569; Sez. 6, Sentenza n. 15753 del 28/03/2018, Pisano, 272887). Il Tribunale ha sottolineato che in ogni caso non era stato fornito dalla difesa alcun elemento per ritenere il definitivo allontanamento del Caruso dal sodalizio ed era invece emersa la continuativa attività di partecipazione alla attività del gruppo sotto le direttive del Dato ed in stretta sinergia e collaborazione con questi. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell
Sentenza Cassazione n. 18259/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris