CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 26870/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' PIETRO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA] CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico SECCIA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso limitatamente alle pene accessorie e rigetto nel resto; udito il difensore delle parti civili avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso; uditi i difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 gennaio 2020 la Corte di appello di Caltanissetta confermava la decisione con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio ordinario, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di estorsione continuata, ma riduceva la pena inflitta dal Tribunale, previo riconoscimento delle attenuanti generiche. Secondo la ipotesi accusatoria, recepita dai giudici di merito, l'imputato, legale rappresentante di una società, aveva costretto vari dipendenti a effettuare ore di lavoro straordinario non retribuito, minacciando di licenziarli nel caso in cui si fossero rifiutati. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza in ragione di tre motivi. 2.1. Mancanza di motivazione con riguardo alla richiesta, avanzata nell'atto di appello, volta a ottenere la declaratoria di inutilizzabilità delle prove assunte in violazione del diritto al contraddittorio e alla prova contraria. Nel corso dell'istruzione dibattimentale, in particolare durante la deposizione del teste Peri, il primo giudice aveva espressamente escluso la rilevanza di dichiarazioni inerenti alle vicende della transazione sindacale sul pagamento dei mesi di maggio, giugno e luglio del 2012 e del licenziamento di [OSCURATO:PERSONA], fatti non pertinenti in quanto successivi a quelli contestati nel capo d'imputazione. Ciononostante, il Tribunale, nella motivazione della sentenza, ha utilizzato detti temi in maniera surrettizia, senza averne consentito un adeguato approfondimento dibattimentale, impedendo l'accertamento della verità nel pieno contraddittorio delle parti e offrendo una versione distorta e incompleta delle suddette vicende, rispetto alle quali era stata disposta l'archiviazione in un diverso procedimento penale. Nell'atto di appello, in via subordinata, qualora la Corte di merito non avesse dichiarato inutilizzabili gli elementi probatori relativi a detti fatti, estranei alla imputazione, la difesa aveva chiesto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale con l'esame di tre testimoni, indispensabile per l'accertamento della verità e per garantire il diritto alla prova contraria. La Corte territoriale non solo non ha risposto alle istanze della difesa, ma ha anche utilizzato in motivazione testimonianze, argomentazioni e temi di prova, come quelli relativi ai periodi di crisi aziendale o alle ultime retribuzioni non pagate, oggetto della deduzione sulla inutilizzabilità delle prove proposta con l'atto di appello. 2.2. Vizio motivazionale e violazione di legge (artt. 629 cod. pen. e 192 cod. proc. pen.) in relazione alla sussistenza del reato contestato, con travisamento dei fatti. Il giudice di appello, con una motivazione apparente, si è sottratta al confronto con le argomentazioni svolte dalla difesa con il gravame soprattutto in relazione alla valutazione rigorosa dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle parti civili, le cui dichiarazioni costituiscono la principale se non esclusiva fonte di prova, rimaste anche prive di riscontri esterni. Escluso uno scarno comune nucleo centrale presente nelle deposizioni, le sette parti civili hanno dato risposte generiche, non concordanti o contrastanti con altri elementi probatori; spesso si è trattato di macroscopiche discrasie nel racconto di soggetti che hanno partecipato agli stessi fatti, non giustificabili con il tempo trascorso dai fatti, quali, ad esempio, quelle relative al luogo, alla durata e ai contenuti della riunione asseritamente convocata da Gioè in azienda nonché alle persone che vi avrebbero partecipato. Anche in ordine al secondo episodio, relativo alla richiesta di straordinari che sarebbe stata veicolata dal responsabile del service [OSCURATO:PERSONA], "i racconti non coincidono esattamente". La motivazione è contraddittoria nella parte in cui indica nella crisi della impresa il motivo che avrebbe spinto Gioè alla condotta contestata, riconoscendo nel contempo che nell'anno 2010 - come riferito dal teste Falzone, consulente fiscale - l'azienda non era affatto in crisi bensì in crescita, circostanza che avrebbe reso illogico il comportamento del ricorrente, anche in ragione del modesto importo che egli avrebbe risparmiato e dei pregressi buoni rapporti con i lavoratori; inoltre, numerosi elementi rendono chiaro che la presunta e contestata minaccia non può essersi verificata, in quanto il licenziamento dei meccanici avrebbe prodotto per l'azienda conseguenze pregiudizievoli di gran lunga superiore a eventuali vantaggi. La sentenza impugnata, che non si è confrontata con queste argomentazioni essenziali per la tesi difensiva, è censurabile anche nella valutazione delle dichiarazioni del teste indiretto Madronte, amico di varie parti civili, smentito da altri testimoni, ed è illogica là dove afferma che l'imputato non ha documentato di avere retribuito le ore di straordinario, considerato che l'attività di straordinario non era stata prestata. Ulteriore vizio della motivazione è ravvisabile nella mancata e scorretta considerazione della cruciale deposizione di [OSCURATO:PERSONA], che viene indicato quale soggetto presente alla prima riunione, che poi avrebbe veicolato la seconda richiesta di straordinario non retribuito: il teste ha smentito decisamente quanto affermato dalle parti civili ed è stato sbrigativamente ritenuto compiacente e inattendibile dalla Corte di appello. Vi è illogicità della motivazione e travisamento delle prove anche nella parte in cui si è escluso, quanto alla richiesta di lavoro straordinario non retribuito per gli ultimi tre mesi del 2011, che Palmeri potesse avere assunto una iniziativa estemporanea senza averla prima condivisa con l'imputato.2.3. Violazione di legge in ordine alla omessa sostituzione della pena accessoria della interdizione in perpetuo dai pubblici uffici con quella della interdizione per la durata di cinque anni, in considerazione della riduzione della pena principale operata nella sentenza di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto limitatamente all'ultimo motivo, inerente alla pena accessoria: ridotta la pena detentiva a tre anni e quattro mesi di reclusione (poi aumentata di un mese per la continuazione), la Corte di appello avrebbe dovuto sostituire la interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea per la durata di anni cinque ed eliminare la interdizione legale, in ragione di quanto disposto dall'art. 29 del codice penale. Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto con motivi non consentiti o manifestamente infondati. 2. E' privo di ogni fondamento il primo motivo, riguardante la pretesa inutilizzabilità delle prove testimoniali. Come risulta dagli stralci delle deposizioni richiamate nel ricorso, il primo giudice, su sollecitazione anche della difesa dell'imputato, non ha consentito ad alcuna delle parti domande volte ad approfondire vicende successive a quella oggetto dell'imputazione. I richiami contenuti nella prima sentenza hanno avuto un rilievo del tutto marginale, risultando poi pacifico il dato, riferito anche dai testi della difesa, relativo al profondo stato di crisi in cui versava l'impresa nell'anno 2012, seguìto dalla dichiarazione di fallimento. La sentenza impugnata, peraltro, nel disattendere i motivi di gravame e confermare, in punto di responsabilità, quella del Tribunale, non ha richiamato affatto le due vicende successive alle quali fa riferimento la difesa e così, implicitamente, ha respinto la richiesta subordinata di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello; va in proposito ricordato che il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, mentre, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 275114; Sez. 5, n. 23580 del 19/02/2018, Campion, Rv. 273326; Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 259893; Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, D.S.B., Rv. 247872).La Corte territoriale, poi, si è espressamente confrontata con le fondamentali deduzioni difensive e l'omessa specifica valutazione degli altri dati richiamati nel ricorso non configura il vizio denunciato: va ribadito, infatti, che il giudice di appello, in presenza di una "doppia conforme", nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841; da ultimo v. Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811, in motivazione). Neppure la mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione, determina la nullità della sentenza d'appello per mancanza di motivazione, se tali prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità possa comunque essere ricavato per relatíonem dalla lettura della motivazione (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 38840 del 28/09/2021, Mattera, non mass.): ciò è quanto riscontrabile nella sentenza impugnata. 3. Anche con il secondo motivo si sono proposte argomentazioni prive di fondamento e in larga parte non consentite in questa sede. La difesa ha anche denunciato la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.; tuttavia, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, le doglianze relative alla violazione del suddetto articolo, riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159; da ultimo v. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione). Le deduzioni difensive, dunque, possono essere esaminate sotto il profilo del vizio motivazionale. Tuttavia, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, il ricorrente in realtà non ha lamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio. Il controllo di legittimità, però, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione: secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo v. Sez. 2, n. 15928 del 25/03/2022, Greco, non mass.). Anche il travisamento della prova, introdotto quale ulteriore criterio di giudizio della contraddittorietà estrinseca della motivazione dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento. Ai fini della configurabilità del vizio del travisamento della prova, dunque, è altresì necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto chiaro e definito, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto; va escluso, pertanto, che integri il suddetto difetto un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264481, in motivazione; Sez. 1, n. 51171 del 11/06/2018, Piccirillo, Rv. 274478; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087). Detto vizio, inoltre, può avere rilievo solo quando l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale (Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; sul travisamento della prova in caso di "doppia conforme" v., da ultimo, Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665). Invero, il vizio radicale che connota il ricorso è desumibile dalla stessa rubrica del motivo, nel quale viene evocato un "travisamento dei fatti" e non già della prova.4. I giudici di merito hanno richiamato e applicato il principio affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo il quale occorre effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva ed oggettiva della persona offesa, specie se costituita parte civile, accertando l'assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza la necessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilita dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per il dichiarante coinvolto nel fatto (cfr., ex plurimis, Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730). Inoltre, «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (così Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; di recente v. Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609), circostanza del tutto assente nel caso di specie. Il giudice di primo grado, infatti, ha riassunto minuziosamente le deposizioni dei testi indicati dall'accusa (pagg. 5-27) e dalla difesa (pagg. 28-37) e ha tratto conclusioni logiche sulla convergenza delle dichiarazioni rese dalle parti civili nel loro nucleo essenziale. La Corte di appello, richiamando anche la genesi della denuncia, ha condiviso espressamente detta valutazione, contrastata dal ricorrente, che però ha obliterato un dato fondamentale: i testimoni sono stati esaminati a distanza di ben otto o nove anni dai fatti, cosicché è del tutto comprensibile - ed anzi sarebbe stato fonte di sospetto la circostanza contraria - quanto lamentato dalla difesa, in particolare in relazione al secondo episodio (quello in cui la richiesta di straordinari fu veicolata dal responsabile del service [OSCURATO:PERSONA]): "i racconti non coincidono esattamente". Il ricorrente, poi, per sostenere la tesi della inattendibilità delle parti civili, ha estrapolato e indicato solo alcuni brani delle loro testimonianze, incorrendo così nella violazione del principio di autosufficienza, secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio motivazionale e, richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723). Avuto specifico riguardo al travisamento della prova, si è affermato che «l'esame del vizio presuppone necessariamente che l'atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali» (Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018, Ndoja, Rv. 273911; in senso conforme, da ultimo, v. Sez. 2, n. 22066 del 02/03/2021, Bonfirraro, Rv. 281449, in motivazione). Il principio va aggiornato dopo l'entrata in vigore dell'art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., secondo il quale copia degli atti «specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) del codice» è inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso. Sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta in capo al ricorrente l'onere di indicare gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, alla quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso. Pertanto, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., è necessario il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di una puntuale indicazione degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione delegata alla cancelleria (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432). 5. I giudici di merito, poi, hanno valutato anche le dichiarazioni dei testi della difesa, rimarcando come gli stessi, affermando di non rammentare certe circostanze o di non avere ricordi nitidi, non hanno affatto smentito quelle rese dai testi dell'accusa. Il Tribunale, in particolare, ha richiamato le dichiarazioni rese dal teste della difesa [OSCURATO:PERSONA], responsabile della struttura sino al 2012, secondo il quale l'azienda di [OSCURATO:PERSONA] aveva attraversato una fase di crisi tra la fine del 2010 e l'inizio del 2011: "già nel 2010, invero, l'andamento era in regresso e si iniziava a intravedere quello che sarebbe accaduto da lì ad un anno di distanza" (pag. 28). La Corte di appello, richiamando detta deposizione, ha osservato che già nel primo periodo contestato nel capo d'imputazione (giugno 2010-dicembre 2010) esistevano, dunque, le "condizioni che, nell'ottica dell'imprenditore, giustificavano, in quei medesimi frangenti, il tentativo di procedere ad una contrazione dei costi di esercizio" (pag. 7) e, quindi, per richiedere ad alcuni lavoratori la prestazione di ore di straordinario non retribuito, con la minaccia del loro licenziamento. Anche il teste [OSCURATO:PERSONA], consulente fiscale della società, evocato nel ricorso, ha affermato che già nel 2010 "il concorrente aumento degli oneri finanziari aveva di fatto comunque impedito di realizzare un risultato positivo di gestione" (pag. 6). Risulta priva di fondamento, pertanto, l'affermazione del ricorrente secondo la quale non vi era motivo di richiedere gli straordinari nel 2010 perché in quell'anno "l'azienda era in crescita". Anche se la difesa ha proposto solo una diversa ricostruzione del fatto, negando che vi siano mai state le ore di straordinario, va ricordato che da ultimo questa Corte ha statuito che integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che costringa i lavoratori, con minacce larvate di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate (Sez. 2, n. 3724 del 29/10/2021, dep. 2022, Zaccardi, Rv. 282521). Nel caso di specie, peraltro, le minacce dell'imputato - secondo quanto riportato dai giudici di merito sulla base delle dichiarazioni testimoniali - non furono affatto larvate né nel corso della prima riunione convocata da Gioè nel 2010 né nel corso di quella del 2011, durante la quale la richiesta di effettuare un'ora giornaliera di straordinario non retribuito venne fatta da [OSCURATO:PERSONA], responsabile del service, per conto del ricorrente. Con logica motivazione la Corte di appello ha escluso che Palmeri potesse avere agito di propria iniziativa: i testi hanno dichiarato che egli aveva espressamente riferito di agire in nome e per conto di Gioè, circostanza peraltro "del tutto congruente e consequenziale alla analoga richiesta formalizzata, l'anno precedente da quest'ultimo e come quella rispondente alle medesime esigenze di contrazione dei costi nella prospettiva di evitare il definitivo radicamento della crisi aziendale che, di lì a breve, avrebbe condotto al fallimento della società (pag. 9). In ordine al contenuto della deposizione resa da Palmeri, trinceratosi peraltro dietro ai vuoti di memoria, già il primo giudice aveva logicamente osservato che egli negò di avere indetto la riunione nel 2011 "perché mosso dalla evidente volontà di non rendere dichiarazioni autoindizianti, che potessero lasciare emergere un suo diretto coinvolgimento nella vicenda delittuosa oggetto di accertamento" (pag. 50). Del resto, il codice di rito prevede che il testimone non possa «essere obbligato a deporre sui fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale» (art. 198, comma 2). 6. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio limitatamente all'applicazione della pena accessoria della interdizione legale, che viene eliminata, e di quella della interdizione perpetua dai pubblici uffici, che va sostituita con la pena accessoria della interdizione temporanea per la durata di anni cinque. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici che sostituisce con quella temporanea di anni cinque e della interdizione legale che e