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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04091/2026

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scritto al n. 34988/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA].AR. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Arezzo, Z.I. [OSCURATO:PERSONA] A n. 21, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allegata al controricorso, e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore del 21 dicembre 2020, - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] –IRES 2010-2013.

R.G.

N.34988/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana –sez. 6 - n. 1469/2018 , depositata il 17 luglio 2018; udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 23 ottobre2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale d i Arezzo notificava alla società OR.AR. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avviso di accertamento n.

T8D030301482/2014, con il qual e accertava maggiori ricavi per l’anno 2010 dell’importo di € 63.488,00, ed avviso di accertamento n.

T8D030301565/2014, con il qual e accertava maggiori ricavi per l’anno 2013 dell’importo di € 55.519,00, rideterminando conseguentemente le imposte dovute dalla società contribuente.

Gli accertamenti in questione si fondavano su una presunta sotto-fatturazione di ricavi, in relazione al prestito d’uso di kg. 100 di oro puro, intervenuto tra la concedente [OSCURATO:SOCIETA]. e la società [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva rilevato in affitto l’azienda di oreficeria della [OSCURATO:SOCIETA].

2. Avverso gli avvisi di accertamento suddetti la OR.AR. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva separati ricorsidinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Arezzo la quale, con sentenze n. 314/2016 (per l’anno 2010) e n. 315/2016 (per l’anno 2013), entrambe depositate il 19 dicembre 2016, li rigettava, condannando la contribuente alla rifusione delle spese di lite.

3. Interposto gravame avverso le sentenze suddette dalla [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana– sez. n. 6 , con sentenza n. 1469/2018, pronunciata R.G.

N.34988/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il 3 luglio 2018 e depositata in segreteria il 17 luglio 201 8 , previa riunione degli appelli li accoglieva, annullando gli atti impugnati e condannando l’Ufficio appellante alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi (ricorso notificato il 13 novembre2019).

Resiste con controricorso la OR.AR. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

5. Con decreto presidenziale del 26 giugno 2025 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio dell’8 ottobre 2025, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

La controricorrente hadepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata dalla difesa della [OSCURATO:SOCIETA].

Tale eccezione è infondata.

La presente impugnazione è stata proposta applicando il termine differito ex art. 6, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136.

Ora, sostiene la controricorrente che la sospensione dei termini per impugnare ex art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018, si applicherebbe soltanto a i contribuenti e non anche all’Agenzia delle Entrate, perché solo i primi sarebbero interessati a tale sospensione, per consentire loro di presentare la domanda di definizione agevolata.

In realtà il testo della disposizione è chiarissimo [«Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di R.G.

N.34988/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019»], ragion per cui, in mancanza di una limitazione specifica ad una parte, la sospensione non può che riguardarei termini per tutte le parti, trattandosi, peraltro, di norma anche con evidenti finalità deflattivedel contenzioso.

2. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce la nullità della sentenza per carenza di motivazione effettiva, e quindi violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 132, secondo comma, n. 4), c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), dello stesso codice di rito.

Deduce, in particolare, l’Ufficio che la sentenza impugnata sarebbe affetta da carenza e/o insufficiente motivazione, con riferimento al richiamo all’incertezza del criterio scelto per determinare il rendimento dell’oro, ed al riferimento alla crisi del settore orafo, così non chiarendo il percorso logico seguito per giungere alla decisione adottata.

Il motivo è infondato.

Come è noto, il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del rispetto del c.d. minimo costituzionale, nel senso che l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce - con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza - nella mancanza assoluta di motivi R.G.

N.34988/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

Infatti, dopo la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. [ad opera dell'articolo 54, comma 1, lett. b), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2012, n. 134], non è più consentito censurare in sede di legittimità la contraddittorietà o l'insufficienza della motivazione, essendo evidente che ammettere, in sede di legittimità, la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle quaestiones facti significherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (da ultimo, Cass. 28 aprile 2023, n. 11263; Cass. 7 aprile 2023, n.9543).

A tal proposito, la violazione del principio del c.d. minimo costituzionale è individuabile nei soli casi -che si tramutano in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4) c.p.c., e, nel processo tributario, all’art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546/1992 - di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «motivazione apparente», di «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa od incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza della mera «insufficienza» o «contraddittorietà» della motivazione (Cass.18 agosto 2023, n. 24808).

Nel caso di specie, tale minimo costituzionale appare comunque raggiunto, in quanto la sentenza èsufficientemente chiara nel ritenere valide le giustificazioni fornite dalla società R.G.

N.34988/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] appellante circa la ragioni che avevano indotto le parti a rideterminare il corrispettivo per l’utilizzo dell’oro per gli anni 2010 e 2013, in considerazione di una situazione generali di crisi del settore orafo, e che quindi tale riduzione rientrava nell’ambito di legittime scelte imprenditoriali della contribuente. 3.Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché degli artt. 112 e 277 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.

Deduce, in particolare, l’Ufficio che e sso, ritenendo antieconomica la remunerazione dell’oro dato in prestito d’uso, a seguito della concordata riduzione del canone di affitto, aveva ricalcolato detto rendimento, considerando la quota del metallo prezioso negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, ed il tasso di rendimento di un buono poliennale del tesoro a dieci anni, nel mentre la C.T.R. aveva omesso l’analisi degli elementi gravi, precisi e convergenti verso la tesi dell’antieconomicità aziendale, tenuto conto del fatto che, applicando il criterio previsto dal contratto, la remunerazione avrebbe dovuta essere ben maggiore.

Anche tale motivo è infondato.

E’ pur vero che il criterio originariamente pattuito tra le parti per il prestito d’uso dell’oro (rendimento di un buono poliennale del tesoro reperibile sul mercato, anche a lunga scadenza, di importo uguale al valore di metallo) era generico (e quindi la clausola era da considerare nulla per indeterminatezza dell’oggetto), e tuttavia per gli anni 2010 e 2013 sono intervenute delle specifiche pattuizioni tra le parti, che hannodeterminato il prezzo per l’utilizzo dell’oro.

R.G.

N.34988/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]Ufficio ritiene che tale prezzo pattuito sia antieconomico, ma, innanzitutto, utilizza un criterio di riferimento (il tasso dei titoli di Stato a dieci anni) sulla base di una clausola nulla; sotto altro profilo, si dovrebbe ritenere che vi sia stata una simulazione relativa del prezzo pattuito, ma di ciò non vi è prova alcuna.

Peraltro, il criterio dell’antieconomicità va valutato con riferimento alla società concedente ([OSCURATO:SOCIETA]., oggetto dell’accertamento), e non della società concessionaria ([OSCURATO:SOCIETA].), e non vi sono elementi per ritenere , con riferimento alla concedente (che, di fatto, non svolgeva alcuna attività, in quantoil complesso aziendale era concesso in affitto alla [OSCURATO:SOCIETA].), che il canone pattuito fosse antieconomico.

Deve a ciò aggiungersi che, nel caso di specie, siamo nell’ambito di legittime scelte imprenditoriali della società concedente, valutate anche sulla base del fatto che la [OSCURATO:SOCIETA]. ha ritenuto più conveniente concedere una riduzione sul prezzo di utilizzo dell’oro, piuttosto che rischiare di far cessare l’attività alla affittuaria e non percepire alcun canone.

Va aggiunto che, «in assenza di ulteriori elementi di valutazione, il solo rilievo inerente l'antieconomicità del rapporto costo/ricavi, tenuto peraltro conto della particolare situazione di criticità oggettiva e soggettiva in cui versava il contribuente, non può ritenersi sufficiente a legittimare la valutazione dell'Ufficio e a sconfessare le scelte effettuate ai fini della continuità aziendale» (Cass. 31 luglio 2024, n. 21531).

Peraltro, l’Ufficio non ha fatto alcun riferimento a canoni usualmente praticati, sulla base dei quali ci sarebbe stato lo scostamento.

R.G.

N.34988/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

4. Con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.

Deduce, in particolare, l’Ufficio che erroneamente la C.T.R. aveva interamente caducato gli atti impugnato, mentre avrebbe dovuto comunque rideterminare il corretto ammontare dell’obbligazione tributaria.

Il motivo è infondato .

L’accertamento è basato su una presunta differenza tra quanto dichiarato (sulla base dei canoni pattuiti con le integrazioni del contratto di prestito d’uso dell’oro) e quanto accertato; pertanto, una volta escluso tale accertamento di maggiori ricavi, l’accertamento non può che essere escluso integralmente.

5. Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore della OR.AR. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., delle spese del presente giudizio, ch

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
scritto al n. 34988/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA].AR. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Arezzo, Z.I. [OSCURATO:PERSONA] A n. 21, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allegata al controricorso, e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore del 21 dicembre 2020, - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] –IRES 2010-2013. R.G. N.34988/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana –sez. 6 - n. 1469/2018 , depositata il 17 luglio 2018; udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 23 ottobre2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale d i Arezzo notificava alla società OR.AR. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avviso di accertamento n. T8D030301482/2014, con il qual e accertava maggiori ricavi per l’anno 2010 dell’importo di € 63.488,00, ed avviso di accertamento n. T8D030301565/2014, con il qual e accertava maggiori ricavi per l’anno 2013 dell’importo di € 55.519,00, rideterminando conseguentemente le imposte dovute dalla società contribuente. Gli accertamenti in questione si fondavano su una presunta sotto-fatturazione di ricavi, in relazione al prestito d’uso di kg. 100 di oro puro, intervenuto tra la concedente [OSCURATO:SOCIETA]. e la società [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva rilevato in affitto l’azienda di oreficeria della [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Avverso gli avvisi di accertamento suddetti la OR.AR. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva separati ricorsidinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Arezzo la quale, con sentenze n. 314/2016 (per l’anno 2010) e n. 315/2016 (per l’anno 2013), entrambe depositate il 19 dicembre 2016, li rigettava, condannando la contribuente alla rifusione delle spese di lite. 3. Interposto gravame avverso le sentenze suddette dalla [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana– sez. n. 6 , con sentenza n. 1469/2018, pronunciata R.G. N.34988/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il 3 luglio 2018 e depositata in segreteria il 17 luglio 201 8 , previa riunione degli appelli li accoglieva, annullando gli atti impugnati e condannando l’Ufficio appellante alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi (ricorso notificato il 13 novembre2019). Resiste con controricorso la OR.AR. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 5. Con decreto presidenziale del 26 giugno 2025 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio dell’8 ottobre 2025, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c. La controricorrente hadepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata dalla difesa della [OSCURATO:SOCIETA]. Tale eccezione è infondata. La presente impugnazione è stata proposta applicando il termine differito ex art. 6, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136. Ora, sostiene la controricorrente che la sospensione dei termini per impugnare ex art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018, si applicherebbe soltanto a i contribuenti e non anche all’Agenzia delle Entrate, perché solo i primi sarebbero interessati a tale sospensione, per consentire loro di presentare la domanda di definizione agevolata. In realtà il testo della disposizione è chiarissimo [«Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di R.G. N.34988/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019»], ragion per cui, in mancanza di una limitazione specifica ad una parte, la sospensione non può che riguardarei termini per tutte le parti, trattandosi, peraltro, di norma anche con evidenti finalità deflattivedel contenzioso. 2. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce la nullità della sentenza per carenza di motivazione effettiva, e quindi violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 132, secondo comma, n. 4), c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), dello stesso codice di rito. Deduce, in particolare, l’Ufficio che la sentenza impugnata sarebbe affetta da carenza e/o insufficiente motivazione, con riferimento al richiamo all’incertezza del criterio scelto per determinare il rendimento dell’oro, ed al riferimento alla crisi del settore orafo, così non chiarendo il percorso logico seguito per giungere alla decisione adottata. Il motivo è infondato. Come è noto, il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del rispetto del c.d. minimo costituzionale, nel senso che l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce - con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza - nella mancanza assoluta di motivi R.G. N.34988/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. Infatti, dopo la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. [ad opera dell'articolo 54, comma 1, lett. b), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2012, n. 134], non è più consentito censurare in sede di legittimità la contraddittorietà o l'insufficienza della motivazione, essendo evidente che ammettere, in sede di legittimità, la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle quaestiones facti significherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (da ultimo, Cass. 28 aprile 2023, n. 11263; Cass. 7 aprile 2023, n.9543). A tal proposito, la violazione del principio del c.d. minimo costituzionale è individuabile nei soli casi -che si tramutano in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4) c.p.c., e, nel processo tributario, all’art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546/1992 - di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «motivazione apparente», di «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa od incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza della mera «insufficienza» o «contraddittorietà» della motivazione (Cass.18 agosto 2023, n. 24808). Nel caso di specie, tale minimo costituzionale appare comunque raggiunto, in quanto la sentenza èsufficientemente chiara nel ritenere valide le giustificazioni fornite dalla società R.G. N.34988/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] appellante circa la ragioni che avevano indotto le parti a rideterminare il corrispettivo per l’utilizzo dell’oro per gli anni 2010 e 2013, in considerazione di una situazione generali di crisi del settore orafo, e che quindi tale riduzione rientrava nell’ambito di legittime scelte imprenditoriali della contribuente. 3.Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché degli artt. 112 e 277 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. Deduce, in particolare, l’Ufficio che e sso, ritenendo antieconomica la remunerazione dell’oro dato in prestito d’uso, a seguito della concordata riduzione del canone di affitto, aveva ricalcolato detto rendimento, considerando la quota del metallo prezioso negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, ed il tasso di rendimento di un buono poliennale del tesoro a dieci anni, nel mentre la C.T.R. aveva omesso l’analisi degli elementi gravi, precisi e convergenti verso la tesi dell’antieconomicità aziendale, tenuto conto del fatto che, applicando il criterio previsto dal contratto, la remunerazione avrebbe dovuta essere ben maggiore. Anche tale motivo è infondato. E’ pur vero che il criterio originariamente pattuito tra le parti per il prestito d’uso dell’oro (rendimento di un buono poliennale del tesoro reperibile sul mercato, anche a lunga scadenza, di importo uguale al valore di metallo) era generico (e quindi la clausola era da considerare nulla per indeterminatezza dell’oggetto), e tuttavia per gli anni 2010 e 2013 sono intervenute delle specifiche pattuizioni tra le parti, che hannodeterminato il prezzo per l’utilizzo dell’oro. R.G. N.34988/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]Ufficio ritiene che tale prezzo pattuito sia antieconomico, ma, innanzitutto, utilizza un criterio di riferimento (il tasso dei titoli di Stato a dieci anni) sulla base di una clausola nulla; sotto altro profilo, si dovrebbe ritenere che vi sia stata una simulazione relativa del prezzo pattuito, ma di ciò non vi è prova alcuna. Peraltro, il criterio dell’antieconomicità va valutato con riferimento alla società concedente ([OSCURATO:SOCIETA]., oggetto dell’accertamento), e non della società concessionaria ([OSCURATO:SOCIETA].), e non vi sono elementi per ritenere , con riferimento alla concedente (che, di fatto, non svolgeva alcuna attività, in quantoil complesso aziendale era concesso in affitto alla [OSCURATO:SOCIETA].), che il canone pattuito fosse antieconomico. Deve a ciò aggiungersi che, nel caso di specie, siamo nell’ambito di legittime scelte imprenditoriali della società concedente, valutate anche sulla base del fatto che la [OSCURATO:SOCIETA]. ha ritenuto più conveniente concedere una riduzione sul prezzo di utilizzo dell’oro, piuttosto che rischiare di far cessare l’attività alla affittuaria e non percepire alcun canone. Va aggiunto che, «in assenza di ulteriori elementi di valutazione, il solo rilievo inerente l'antieconomicità del rapporto costo/ricavi, tenuto peraltro conto della particolare situazione di criticità oggettiva e soggettiva in cui versava il contribuente, non può ritenersi sufficiente a legittimare la valutazione dell'Ufficio e a sconfessare le scelte effettuate ai fini della continuità aziendale» (Cass. 31 luglio 2024, n. 21531). Peraltro, l’Ufficio non ha fatto alcun riferimento a canoni usualmente praticati, sulla base dei quali ci sarebbe stato lo scostamento. R.G. N.34988/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4. Con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. Deduce, in particolare, l’Ufficio che erroneamente la C.T.R. aveva interamente caducato gli atti impugnato, mentre avrebbe dovuto comunque rideterminare il corretto ammontare dell’obbligazione tributaria. Il motivo è infondato . L’accertamento è basato su una presunta differenza tra quanto dichiarato (sulla base dei canoni pattuiti con le integrazioni del contratto di prestito d’uso dell’oro) e quanto accertato; pertanto, una volta escluso tale accertamento di maggiori ricavi, l’accertamento non può che essere escluso integralmente. 5. Il ricorso deve quindi essere rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore della OR.AR. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., delle spese del presente giudizio, ch
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