CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14668/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.14898/2014 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. in persona del Direttore p.t., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma al viale delle Milizie n. 34; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato– avverso la sentenza n. 783 / 12 /201 4 della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, pronunciata in data 1 6 dicembre 2013 e pubblicata in data 27 gennaio 201 4, non notificata; IPOTECAudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, dichiarava inammissibile l’appello contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno reiettiva della sua impugnazione contro l’iscrizione ipotecaria n. 17107 e le presupposte cartelle di pagamento. In particolare, la C . T . R . evidenziava che l’appellante non aveva provato l’avvenuta notificazione dell’atto di appello mediante l’esibizione della ricevuta di ritorno e pertanto l’appello era inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 53 del d.lgs.n. 546 del 1992. 2 Contro tale decisione propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. affidandosi a settemotivi. E’ rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA], cui il ricorso è stato notificato sia in proprio che nel domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. La causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 27aprile 2023, per la quale il pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione, errata e falsa interpretazione di norme di diritto in relazione all’art. 360, n. 4 e n. 5 c.p.c. in relazione all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Con il secondo motivo deduce violazione, errata e falsa interpretazione di norme di diritto in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c. in relazione alla nullità del ricorso introduttivo.Col terzo motivo deduce violazione, errata e falsa interpretazione di norme di diritto in relazione all’art. 360, n. 3, n. 4 e n. 5 c.p.c. in relazione all’ammissibilità della domanda. Col quarto motivo, rubricato nuovamente come n. 3, deduce omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia nonché errata e falsa applicazione dell’art.360, n. 3, 4 e 5 c.p.c. in relazione alla costituzione in giudizio da parte della Equitalia sud s.p.a.. Col quinto motivo, rubricato con il n. 4, deduce omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversa nonché errata e falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. 602/73 in relazione all’art. 360 nn. 3, 4,5 c.p.c. alla inammissibilità del ricorso per regolare notifica delle cartelle e della iscrizione di ipoteca. Col sesto motivo, rubricato al n. 5, deduce violazione delle norme sulla giurisdizione, errata e falsa interpretazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 nn. 3, 4, 5 c.p.c. in relazione alla posizione dell’Agente della Riscossione nel processo tributario. Col settimo motivo deduce violazione delle norme sulla giurisdizione, errata e falsa interpretazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 nn. 3, 4,5 c.p.c. in relazione alla omessa vocatio in iusdei litisconsorti ed improcedibilità della domanda. 2. La natura processuale di alcuni dei motivi dedotti rende necessaria l’acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito. P.Q.M. rinvia a nuovo ruolo disponendo l’acquisiz