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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 maggio 1972

Cassazione n. 04997/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/05/1972 avverso l'ordinanza del 08/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con il provvedimento indicato in epigrafe, rigettava l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza con la quale Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] aveva respinto la richiesta volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 300, comma 4, cod. proc. pen., della custodia cautelare in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] il 19 novembre 2016, nel procedimento nel quale era stata emessa nei suoi confronti sentenza di condanna - confermata in grado di appello - alla pena di anni dieci di reclusione, per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. 2.

Avverso l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] tramite il proprio difensore, lamentando violazione degli artt. 297, 657 e 300 cod. proc. peli., nonché vizi della motivazione.

Deduce che avrebbe dovuto correttamente considerarsi, ai fini del computo di cui all'art. 300, comma 4, cod. proc. pen. , la custodia cautelare patita in altro procedimento dal 23 giugno 2010 e senza soluzione di continuità, per lo stesso addebito del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., in relazione al quale la pronunzia di condanna era stata annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione.

In tal modo, infatti, difettava il rapporto di proporzione fra la durata della custodia cautelare e l'unica statuizione di condanna per detto reato, a fronte di una misura disposta nel primo procedimento che aveva riguardato una condotta permanente con contestazione "aperta" e con esecuzione non sospesa dall'intervento della seconda misura, avendosi così una detenzione senza titolo fungibile secondo la corretta lettura delle previsioni dell'art. 657 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve ritenersi inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. Come puntualmente rappresentato nel provvedimento impugnato, la ricostruzione prospettata a supporto della tesi della cessazione dell'efficacia della misura cautelare, si fonda su assunti in palese contrasto con il dato normativo.

A fronte della già intervenuta esclusione di una "contestazione a catena", si invoca l'applicazione nel procedimento de libertate relativo a un giudizio pendente in cognizione, delle previsioni dettate dall'art. 657 cod. proc. pen. e operanti in esecuzione, non considerando che il disposto dell'art. 300, comma 4, cod. proc. pen. si riferisce solo alla pena irrogata nello stesso procedimento.La difesa, inoltre, continua a ignorare le altre osservazioni che pongono altrettanto correttamente in evidenza, da un lato, la diversità delle condotte „Ai 3 o contestate nei due procedimenti (riguardando il secondo una partecipazione 3 cr all'associazione mafiosa la cui permanenza si è protratta in epoca successiva), dall'altro la pendenza anche del primo procedimento e la condanna già definitiva nello stesso per il reato di tentata estorsione, comportante una pena che, una volta rideterminata in sede di giudizio di rinvio, dovrà espiarsi, così non potendo neppure configurarsi le condizioni della custodia cautelare subita senza titolo.

3. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 1 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/05/1972 avverso l'ordinanza del 08/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con il provvedimento indicato in epigrafe, rigettava l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza con la quale Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] aveva respinto la richiesta volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 300, comma 4, cod. proc. pen., della custodia cautelare in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] il 19 novembre 2016, nel procedimento nel quale era stata emessa nei suoi confronti sentenza di condanna - confermata in grado di appello - alla pena di anni dieci di reclusione, per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] tramite il proprio difensore, lamentando violazione degli artt. 297, 657 e 300 cod. proc. peli., nonché vizi della motivazione. Deduce che avrebbe dovuto correttamente considerarsi, ai fini del computo di cui all'art. 300, comma 4, cod. proc. pen. , la custodia cautelare patita in altro procedimento dal 23 giugno 2010 e senza soluzione di continuità, per lo stesso addebito del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., in relazione al quale la pronunzia di condanna era stata annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione. In tal modo, infatti, difettava il rapporto di proporzione fra la durata della custodia cautelare e l'unica statuizione di condanna per detto reato, a fronte di una misura disposta nel primo procedimento che aveva riguardato una condotta permanente con contestazione "aperta" e con esecuzione non sospesa dall'intervento della seconda misura, avendosi così una detenzione senza titolo fungibile secondo la corretta lettura delle previsioni dell'art. 657 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve ritenersi inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Come puntualmente rappresentato nel provvedimento impugnato, la ricostruzione prospettata a supporto della tesi della cessazione dell'efficacia della misura cautelare, si fonda su assunti in palese contrasto con il dato normativo. A fronte della già intervenuta esclusione di una "contestazione a catena", si invoca l'applicazione nel procedimento de libertate relativo a un giudizio pendente in cognizione, delle previsioni dettate dall'art. 657 cod. proc. pen. e operanti in esecuzione, non considerando che il disposto dell'art. 300, comma 4, cod. proc. pen. si riferisce solo alla pena irrogata nello stesso procedimento.La difesa, inoltre, continua a ignorare le altre osservazioni che pongono altrettanto correttamente in evidenza, da un lato, la diversità delle condotte „Ai 3 o contestate nei due procedimenti (riguardando il secondo una partecipazione 3 cr all'associazione mafiosa la cui permanenza si è protratta in epoca successiva), dall'altro la pendenza anche del primo procedimento e la condanna già definitiva nello stesso per il reato di tentata estorsione, comportante una pena che, una volta rideterminata in sede di giudizio di rinvio, dovrà espiarsi, così non potendo neppure configurarsi le condizioni della custodia cautelare subita senza titolo. 3. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 1 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]
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