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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 aprile 2021

Cassazione n. 43551/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso udito il difensore avv.to Donadio che ha chiesto la revoca dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 22 aprile 2021, il tribunale della libertà di Cosenza, in parziale riforma dell'ordinanza del G.I.P. presso il tribunale di Castrovillari datata 12-1-2021 che aveva disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura interdittiva della sospensione dall'impiego per anni uno, riduceva la durata della misura a mesi sette perché indagata del reato di truffa aggravata. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagata avv.to Donadio, deducendo con distinti motivi, ivi riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. con riguardo all'art. 8 della legge 148/2011 in relazione alla normativa applicabile al rapporto di lavoro dell'indagata rilevando esclusivamente la contrattazione decentrata; - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. e mancanza di motivazione su un punto decisivo costituito dalla inutilizzabilità dei tabulati telefonici alla luce della sentenza della Corte di giustizia 2 marzo 2021 che il tribunale aveva ritenuto pretestuosamente proposta tardivamente posto che la pronuncia suddetta era sopraggiunta rispetto alla proposizione dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è proposto in assenza di interesse e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ed invero deve innanzi tutto essere ricordato che non è configurabile alcun interesse alla definizione del ricorso per cassazione avverso provvedimento applicativo di misura interdittiva in capo a chi lo abbia proposto, allorché, nelle more del relativo procedimento, la misura medesima, sottoposta a limite temporale prestabilito, sia divenuta inefficace per decorso del tempo (Sez. 6, n. 26665 del 16/05/2007, Rv. 236862).

Il principio risulta poi ribadito altri interventi secondo i quali in tema di impugnazioni, l'interesse del ricorrente ad ottenere un provvedimento "de libertate" non è ravvisabile in caso di avvenuta cessazione della misura cautelare, anche se l'impugnazione tenda esclusivamente ad evitare conseguenze extrapenali sfavorevoli (Sez. 6, n. 26318 del 11/05/2017, Rv. 270283).

Orbene, nel caso in esame la misura imposta, ridotta nella durata a mesi sette dal tribunale della libertà, avendo avuto inizio dalla data di emissione del provvedimento cautelare del gennaio 2021 alla data odierna è certamente cessata sicché non potendo la ricorrente ottenere alcun effetto favorevole dall'impugnazione, la stessa deve essere dichiarata inammissibile.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi proposta per motivi non consentiti; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Roma, 3 novembre 2021 4L CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA].

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]Agostini e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso udito il difensore avv.to Donadio che ha chiesto la revoca dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 22 aprile 2021, il tribunale della libertà di Cosenza, in parziale riforma dell'ordinanza del G.I.P. presso il tribunale di Castrovillari datata 12-1-2021 che aveva disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura interdittiva della sospensione dall'impiego per anni uno, riduceva la durata della misura a mesi sette perché indagata del reato di truffa aggravata. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagata avv.to Donadio, deducendo con distinti motivi, ivi riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. con riguardo all'art. 8 della legge 148/2011 in relazione alla normativa applicabile al rapporto di lavoro dell'indagata rilevando esclusivamente la contrattazione decentrata; - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. e mancanza di motivazione su un punto decisivo costituito dalla inutilizzabilità dei tabulati telefonici alla luce della sentenza della Corte di giustizia 2 marzo 2021 che il tribunale aveva ritenuto pretestuosamente proposta tardivamente posto che la pronuncia suddetta era sopraggiunta rispetto alla proposizione dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è proposto in assenza di interesse e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero deve innanzi tutto essere ricordato che non è configurabile alcun interesse alla definizione del ricorso per cassazione avverso provvedimento applicativo di misura interdittiva in capo a chi lo abbia proposto, allorché, nelle more del relativo procedimento, la misura medesima, sottoposta a limite temporale prestabilito, sia divenuta inefficace per decorso del tempo (Sez. 6, n. 26665 del 16/05/2007, Rv. 236862). Il principio risulta poi ribadito altri interventi secondo i quali in tema di impugnazioni, l'interesse del ricorrente ad ottenere un provvedimento "de libertate" non è ravvisabile in caso di avvenuta cessazione della misura cautelare, anche se l'impugnazione tenda esclusivamente ad evitare conseguenze extrapenali sfavorevoli (Sez. 6, n. 26318 del 11/05/2017, Rv. 270283). Orbene, nel caso in esame la misura imposta, ridotta nella durata a mesi sette dal tribunale della libertà, avendo avuto inizio dalla data di emissione del provvedimento cautelare del gennaio 2021 alla data odierna è certamente cessata sicché non potendo la ricorrente ottenere alcun effetto favorevole dall'impugnazione, la stessa deve essere dichiarata inammissibile. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi proposta per motivi non consentiti; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 3 novembre 2021 4L CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]Agostini e
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