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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 aprile 2026

Cassazione n. 26306/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 25/11/2025 del Tribunale di PescaraVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore TOMASOEPIDENDIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.1.

Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Pescara dichiarava non doversiprocedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui agli artt. 81, cpv.,624, 625, co. 1, n. 2) e n. 7), cod. pen., in rubrica ascrittogli, per mancanza divalida querela, posto che, ad avviso del giudice di merito, “la denuncia sporta dallapersona offesa in data 11/10/2024 non contiene l’istanza punitiva, né altrielementi da cui si possa desumere tale istanza” (cfr. p. 2 della sentenzaimpugnata).2.

Avverso tale sentenza, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivoricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale diPescara, lamentando violazione di legge, risultando l’inequivocabile volontà dellapersona offesa di ottenere la punizione del colpevole.2.1.

Con requisitoria scritta e conclusioni del 5.3.2026, il [OSCURATO:PERSONA] procuratoregenerale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA],chiede che il ricorso venga accolto.Con memoria scritta del 21.3.2026 il difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA]Zampacorta, nel replicare alle conclusioni del Pubblico Ministero, chiede che ilricorso sia rigettato.3.

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto, essendo incorso il Tribunale diPescara in un evidente errore di diritto che va sanato, alla luce delladocumentazione allegata dal ricorrente, in conformità al principio della cd.autosufficienza del ricorso, documentazione conforme agli atti contenuti nelfascicolo processuale, la cui valutazione è consentita in questa sede di legittimità,essendo stato dedotto un error in procedendo.Da tali atti si evince che, effettivamente, la persona offesa dal reato, [OSCURATO:PERSONA],nella sua qualità di amministratore della società che gestiva il supermercato dove,secondo l’ipotesi accusatoria, sarebbero stati consumati i fatti contestati al [OSCURATO:PERSONA],in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva sottoscritto un atto preventivamente formato dallapolizia giudiziaria, qualificato nella intestazione come “DENUNCIA /[OSCURATO:PERSONA]”, senza che tale atto, in cui la persona offesa si limitava alladescrizione dei furti perpetrati nel supermercato, recasse la dichiarazione,sottoscritta dal [OSCURATO:PERSONA] "previa lettura e conferma", di sporgere "la presentedenuncia - querela", sicché non si potrebbe da esso desumere univocamente lavolontà di quest’ultimo di perseguire l’autore dei furti, in assenza di una specificamanifestazione di volontà dello stesso in tal senso.In questi condivisibili termini si esprime Sez. 5, n. 42994 del 14/09/2016, Rv.268201 – 01, mentre nel senso che non costituisce valida querela l'atto, purpredisposto dalla polizia giudiziaria, intestato come "ricezione di querela orale" esottoscritto dalla persona offesa, nel caso in cui non si traggano dal tenore delledichiarazioni in esso contenute e dal comportamento successivo della personaoffesa chiari elementi sintomatici della volontà di perseguire il responsabile delreato, cfr., da ultima, Sez. 2, n. 39673 del 08/09/2023, Rv. 285311 – 01.Tuttavia, dell’indicata “denuncia/querela” costituisce parte integrante un separatoMoretti, sempre predisposto dalla polizia giudiziaria, in cui viene dato contezzaespressamente che il “denunziante/querelante chiede sin d’ora la punizione delcolpevole per i reati, sia procedibili d’ufficio che a querela di parte, che l’Autoritàgiudiziaria ravviserà dall’esposizione dei fatti”.La mancanza di data di tale atto, a differenza di quanto affermato dal difensoredell’imputato, non ne inficia la validità; anzi, è un ulteriore argomento checonsente di ritenerlo parte integrante della denuncia presentata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]presso gli uffici della Questura di Pescara, denuncia in cui la persona offesa venivacompiutamente generalizzata.Nessun dubbio, dunque, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza dilegittimità in precedenza richiamati, appare sussistere sulla inequivocabilemanifestazione di volontà della persona offesa dal reato di voler ottenere lapunizione del colpevole, desumibile dal tenore delle dichiarazioni sottoscritte dalMoretti e anche dalla sua condotta successiva (egli, infatti, il 31.10.2024 avevamesso a disposizione degli organi investigativi “una chiave USB contenente leimmagini dei furti denunciati”, come emerge dal verbale di integrazione didenuncia/querela del 31.10.2024 del pari sottoscritto dal [OSCURATO:PERSONA]).A identiche conclusioni si perviene ove anche si volesse considerare l’atto separatosottoscritto dal [OSCURATO:PERSONA] un’integrazione dell’originaria denuncia, posto che, comeaffermato da un condivisibile orientamento della giurisprudenza di questa Corte,anche l'integrazione di una precedente denuncia, costituendo manifestazione dellavolontà di punizione dell'autore del reato, conferisce all'atto valore di querela (cfr.Sez. 5, n. 18267 del 29/01/2019, Rv. 275912 – 01).Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso va, dunque, accolto, disponendosil’annullamento dell’impugnata sentenza con rinvio per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA] P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al tribunale diPescara.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALFREDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 25/11/2025 del Tribunale di PescaraVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore TOMASOEPIDENDIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.1. Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Pescara dichiarava non doversiprocedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui agli artt. 81, cpv.,624, 625, co. 1, n. 2) e n. 7), cod. pen., in rubrica ascrittogli, per mancanza divalida querela, posto che, ad avviso del giudice di merito, “la denuncia sporta dallapersona offesa in data 11/10/2024 non contiene l’istanza punitiva, né altrielementi da cui si possa desumere tale istanza” (cfr. p. 2 della sentenzaimpugnata).2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivoricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale diPescara, lamentando violazione di legge, risultando l’inequivocabile volontà dellapersona offesa di ottenere la punizione del colpevole.2.1. Con requisitoria scritta e conclusioni del 5.3.2026, il [OSCURATO:PERSONA] procuratoregenerale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA],chiede che il ricorso venga accolto.Con memoria scritta del 21.3.2026 il difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA]Zampacorta, nel replicare alle conclusioni del Pubblico Ministero, chiede che ilricorso sia rigettato.3. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto, essendo incorso il Tribunale diPescara in un evidente errore di diritto che va sanato, alla luce delladocumentazione allegata dal ricorrente, in conformità al principio della cd.autosufficienza del ricorso, documentazione conforme agli atti contenuti nelfascicolo processuale, la cui valutazione è consentita in questa sede di legittimità,essendo stato dedotto un error in procedendo.Da tali atti si evince che, effettivamente, la persona offesa dal reato, [OSCURATO:PERSONA],nella sua qualità di amministratore della società che gestiva il supermercato dove,secondo l’ipotesi accusatoria, sarebbero stati consumati i fatti contestati al [OSCURATO:PERSONA],in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva sottoscritto un atto preventivamente formato dallapolizia giudiziaria, qualificato nella intestazione come “DENUNCIA /[OSCURATO:PERSONA]”, senza che tale atto, in cui la persona offesa si limitava alladescrizione dei furti perpetrati nel supermercato, recasse la dichiarazione,sottoscritta dal [OSCURATO:PERSONA] "previa lettura e conferma", di sporgere "la presentedenuncia - querela", sicché non si potrebbe da esso desumere univocamente lavolontà di quest’ultimo di perseguire l’autore dei furti, in assenza di una specificamanifestazione di volontà dello stesso in tal senso.In questi condivisibili termini si esprime Sez. 5, n. 42994 del 14/09/2016, Rv.268201 – 01, mentre nel senso che non costituisce valida querela l'atto, purpredisposto dalla polizia giudiziaria, intestato come "ricezione di querela orale" esottoscritto dalla persona offesa, nel caso in cui non si traggano dal tenore delledichiarazioni in esso contenute e dal comportamento successivo della personaoffesa chiari elementi sintomatici della volontà di perseguire il responsabile delreato, cfr., da ultima, Sez. 2, n. 39673 del 08/09/2023, Rv. 285311 – 01.Tuttavia, dell’indicata “denuncia/querela” costituisce parte integrante un separatoMoretti, sempre predisposto dalla polizia giudiziaria, in cui viene dato contezzaespressamente che il “denunziante/querelante chiede sin d’ora la punizione delcolpevole per i reati, sia procedibili d’ufficio che a querela di parte, che l’Autoritàgiudiziaria ravviserà dall’esposizione dei fatti”.La mancanza di data di tale atto, a differenza di quanto affermato dal difensoredell’imputato, non ne inficia la validità; anzi, è un ulteriore argomento checonsente di ritenerlo parte integrante della denuncia presentata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]presso gli uffici della Questura di Pescara, denuncia in cui la persona offesa venivacompiutamente generalizzata.Nessun dubbio, dunque, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza dilegittimità in precedenza richiamati, appare sussistere sulla inequivocabilemanifestazione di volontà della persona offesa dal reato di voler ottenere lapunizione del colpevole, desumibile dal tenore delle dichiarazioni sottoscritte dalMoretti e anche dalla sua condotta successiva (egli, infatti, il 31.10.2024 avevamesso a disposizione degli organi investigativi “una chiave USB contenente leimmagini dei furti denunciati”, come emerge dal verbale di integrazione didenuncia/querela del 31.10.2024 del pari sottoscritto dal [OSCURATO:PERSONA]).A identiche conclusioni si perviene ove anche si volesse considerare l’atto separatosottoscritto dal [OSCURATO:PERSONA] un’integrazione dell’originaria denuncia, posto che, comeaffermato da un condivisibile orientamento della giurisprudenza di questa Corte,anche l'integrazione di una precedente denuncia, costituendo manifestazione dellavolontà di punizione dell'autore del reato, conferisce all'atto valore di querela (cfr.Sez. 5, n. 18267 del 29/01/2019, Rv. 275912 – 01).Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso va, dunque, accolto, disponendosil’annullamento dell’impugnata sentenza con rinvio per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA] P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al tribunale diPescara.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALFREDO [OSCURATO:PERSONA]
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