CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 16777/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della Corte di appello di Firenze; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto del suo difensore, Franco CD,riassi impugna !a sentenza della Corte di appello di Firenze dei 27 maggio scorso, che si e pronunciata in sede di rinvio, a sèguito di annullamento della !Precedente sentenza di condanna in appello per due delitti di usura, disposto dalla Corte di cassa;:•ione limitatamente all'aumento per continuazione della pena inflittagli. Egli deduce che tali reati si siano prescritti in pendenza dei giudizio di rinvio e che la Corte d'appello abbia errato per non averne dichiarato l'estinzione, dal momento che il giudicato si formerebbe solo quando siano decisi tutti i punti relativi al reato contestato. 2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile, per una pluralità di ragioni, ovvero: /) nello specifico, la sentenza di annullamento con rinvio (Sez. 2, n. 1686 del 22/10/2021, dep. 2022) aveva espressamente dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità ed il giudice del rinvio, a norma dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., comunque non poteva sindacare tale statuizione; //) più in generale, qualora venga rimessa al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, il giudicato progressivo formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l'applicazione di cause estintive sopravvenute all'annullamento parziale (Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640, più di recente ribadita, tra innumerevoli altre, da Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018, dep. 2019, Malventi, Rv, 274828); ///) l'allegazione dell'intervenuta prescrizione, infine, è puramente assertiva; si consideri che, rimanendo alla sola contestazione, si tratta di reati puniti con la pena massima di quindici anni di reclusione (art. 644, quinto comma, cod. pen.), e quindi soggetti ad un termine di prescrizione massimo prorogato pari a diciotto anni e nove mesi: poiché essi si sarebbero consumati a marzo 2006 ed a febbraio 2007, è agevole rilevare che, sulla base delle evidenze disponibili ed in assenza di specifiche allegazioni differenti dell'interessato, gli stessi, alla data della sentenza impugnata, non si erano ancora prescritti. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso