CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 23786/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4805-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].P.P. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], gusta procura in calce alla memoria difensiva; -resistente - Ric. 2022 n. 4805 sez. M2 -ud. 01-07-2022 -2- nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimate - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PAOLA, depositata il 13/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], con le quali si richiede l’accoglimento del ricorso; Lette le memorie del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione per opposizione di terzo, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Paola il fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]. Costruzioni pubbliche e private, che era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 33 del 30 agosto 2004. Esponeva che con atto pubblico del 28 aprile 2016, aveva acquistato da [OSCURATO:PERSONA], la proprietà dell’immobile adibito a civile abitazione sito in Diamante, via IV Novembre, censito al NCEU di detto comune al foglio 13, particella 56 sub. 31, scala A, piano 4 categoria A/3 Cl, e che la dante causa aveva dichiarato di aver acquistato la proprietà del bene per effetto dell’usucapione maturata per il possesso uti dominus, esercitato in maniera pacifica, continuata, pubblica, esclusiva ed ininterrotta, sin dal 1977. Ric. 2022 n. 4805 sez. M2 -ud. 01-07-2022 -3- Tuttavia, alla data dell’atto, il bene risultava ancora formalmente intestato alla società poi fallita, né, successivamente alla dichiarazione di fallimento, la relativa sentenza era stata trascritta. Aggiungeva che il 12.5.2017 il Tribunale di Cosenza aveva proceduto con la vendita all’asta di una serie di immobili della società fallita, tra i quali anche l’appartamento acquistato dall’attore, con conseguenziale ordine di liberazione notificato in data 1.6.2017, sicché era interesse dell’istante fare accertare la validità ed efficacia della compravendita del 28.4.2016, ordinando la cessazione delle turbative altrui, dichiarando altresì l’acquisto per usucapione dell’immobile summenzionato in favore della propria dante causa, ovvero in subordine a favore dello stesso attore, ai sensi degli artt.1146 e 1158 c.c. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] che si associava alle difese dell’attore, mentre la curatela della società fallita eccepiva preliminarmente l’incompetenza di quell’ufficio giudiziario in favore del Tribunale Fallimentare di Cosenza ai sensi dell’art. 24 L.F., deducendo nel merito, l’infondatezza delle domande. Interveniva ex art. 105 cpc, ad adiuvandum della convenuta curatela, anche la [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., creditrice ipotecaria – cessionaria da [OSCURATO:PERSONA] SPA, a sua volta cessionaria dalla [OSCURATO:SOCIETA]. –ammessa al passivo del predetto fallimento. Ric. 2022 n. 4805 sez. M2 -ud. 01-07-2022 -4- Con ordinanza del 13 gennaio 2022, il Tribunale adito ha dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale fallimentare di Cosenza, assegnando il termine per la riassunzione, e ponendo le spese del processo a carico dell’attore. Rilevava il Tribunale che l’art. 24 L.F., nella sua versione originaria, prevedeva che “il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore e anche se relative a rapporti di lavoro, eccettuate le azioni reali immobiliari, per le quali restano ferme le norme ordinarie di competenza”. Successivamente, a seguito delle modifiche disposte con l’art. 21, 1° comma, D. Lgs. 5/2006, da un lato, è venuta meno l’eccezione prevista dal primo comma, dall’altro, è stato introdotto, al secondo comma dell’art. 24, il rito camerale. Così, quindi, ai sensi del novellato art. 24 L.F. il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore, applicandosi, ai sensi del secondo comma, le norme previste dagli articoli da 737 a 742 del codice di procedura civile. La novella è entrata in vigore il 17.7.2006 ma all’art. 150 è stata posta la disciplina transitoria, secondo cui: “I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore”. Infine, l’art. 3, comma 1, del Ric. 2022 n. 4805 sez. M2 -ud. 01-07-2022 -5- D.L.vo 169/2007 ha espressamente abrogato il predetto secondo comma dell’art. 24 L.F., ma l’ulteriore novella è entrata in vigore in data 1.1.2008 ai sensi del primo comma dell’art. 22, e contiene, al secondo comma del predetto art. 22, una norma transitoria analoga al citato art. 150 D.L.vo, secondo cui: “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore”. Ne consegue che attualmente, secondo l’art. 24 L.F., “il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore”, senza alcuna eccezione. Secondo il Tribunale, l’azione proposta dal Rotondaro derivava dal fallimento ai sensi del citato art. 24 L.F., dovendosi far rientrare in tale accezione, non soltanto le controversie che traggano origine e fondamento dal fallimento, ma anche quelle destinate comunque ad incidere sulla procedura concorsuale e tali, pertanto, da doversi dirimere necessariamente in seno alla procedura stessa, onde assicurarne l’unità e garantire la par condicio creditorum. Andava però disattesa la tesi dell’attore secondo cui il giudizio fosse soggetto all’originaria versione dell’art. 24, 1° comma, L.F., al fine di conservare la competenza del Tribunale adito. La norma transitoria prevista art. 150 D.L.vo 5/2006 – la quale dà rilievo all’atto introduttivo della procedura Ric. 2022 n. 4805 sez. M2 -ud. 01-07-2022 -6- fallimentare (nel caso di specie certamente anteriore all’entrata in vigore del D.Lvo 5/2006 in data 17.7.2006 in quanto la sentenza dichiarativa del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. è stata emessa dal Tribunale di Cosenza il 30.8.2004) non è stata però reputata applicabile, dovendosi invece far riferimento al principio generale del tempus regit actum , dando rilievo alla notifica dell’atto di citazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], successiva all’entrata in vigore (in data 17.7.2006) del D.Lgs. n. 5/2006 che ha abrogato l’eccezione originariamente prevista dall’art. 24 L.F. Secondo l’ordinanza qui gravata, occorreva far riferimento a quanto sostenuto da Cass. n. 13165 del 24/6/2016, che intervenendo sulla problematica intertemporale relativa al secondo comma dell’art. 24 L.F. ha reputato che tale norma si riferisce proprio alle azioni previste dal primo comma del medesimo articolo, e che la norma transitoria (art. 150 D.L.vo 5/2006 come l’art. 22 D.L.vo 169/2007) – laddove fa riferimento alle “procedure concorsuali” – contenuto – , secondo la sua interpretazione letterale, “non può che intendersi riferita alla disciplina propria di tali procedure e perciò, sul piano processuale, ai soli procedimenti interni che tipicamente si innestano nel corso delle stesse, ma non anche alle controversie che, pur originando dal fallimento, non sono regolate dalla legge speciale se non per quanto riguarda l'esclusiva competenza a conoscerle del tribunale che ha emesso la sentenza dichiarativa” ai sensi dell’art. 24 L.F. Ric. 2022 n. 4805 sez. M2 -ud. 01-07-2022 -7- Inoltre, a voler accedere alla opposta soluzione si avrebbe il paradossale risultato di veder regolato il processo secondo il rito previsto da una norma abrogata ancor prima che il processo avesse avuto inizio. Pertanto, in assenza di norme transitorie applicabili alle controversie di cui all’art. 24 L.F., per risolvere le relative questioni di diritto intertemporale, occorreva fare applicazione del principio generale del tempus regit actum riferito alla data di proposizione della domanda, con la conseguenza che, avuto riguardo alla data di proposizione dell’atto introduttivo del giudizio (nel novembre 2017), bisognava fare applicazione della vigente versione dell’art. 24 L.F., individuando, quale giudice compente – per tutte le controversie ivi previste, senza nessuna eccezione, e, quindi, comprese le azioni reali immobiliari – “il tribunale che ha dichiarato il fallimento”, e cioè il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato tale ordinanza con ricorso per regolamento necessario di competenza sulla base di un motivo. La curatela del fallimento della C.O.PP. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con memoria difensiva ed ha altresì depositato memorie in prossimità dell’udienza. Le altre intimate non hanno svolto attività difensiva. Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all' , è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all'esito del loro deposito ne è stata fatta Ric. 2022 n. 4805 sez. M2 -ud. 01-07-2022 -8- notificazione alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale. 2.Con il motivo di ricorso si denunzia la violazione dell’art. 24 legge fallimentare e dell’art. 150 del D. Lgs. n. 5/2006. Si evidenzia che quella proposta dal ricorrente è un’azione reale immobiliare relativa ad un bene situato in una circoscrizione diversa rispetto al tribunale che ha dichiarato il fallimento della società originaria proprietaria del bene, azione per la quale sussiste la generale competenza del giudice del luogo dove è ubicato l'immobile. La peculiarità dell’essere la proprietaria interessata da una procedura fallimentare non può nella fattispecie incidere su detta regola, in quanto, avuto riguardo alla data in cui il fallimento è stato dichiarato (2004), deve trovare applicazione la formulazione originaria dell’art. 24 della legge fallimentare che sottraeva alla competenza del tribunale fallimentare le azioni reali immobiliari. Solo con il D.Lgs. 5/2006, la norma è stata modificata estendendo la competenza del tribunale ove era stato dichiarato il fallimento anche alle cause aventi ad oggetto azioni reali immobiliari, ma l’art. 150 dello stesso decreto, conteneva una disciplina transitoria applicabile ai ricorsi per dichiarazione di fallimento ed alle domande di concordato depositate prima dell’entrata in vigore del decreto stesso, prevedendo l’applicazione della disciplina anteriore, con la conseguenza che l’art. 24 L.F., nella sua versione originaria, conserva la sua originaria efficacia per i fallimenti dichiarati Ric. 2022 n. 4805 sez. M2 -ud. 01-07-2022 -9- prima della novella. Né su tale conclusione è destinata ad incidere la ulteriore novella di cui al D. Lgs 169/2007 (entrato in vigore il 1 gennaio 2008), che all’art. 3 abrogava il secondo comma dell’art. 24 L.F., nulla disponendo, tuttavia, circa l’art. 150 del D.lgs. 5/2006 che, per l’effetto, continuava e continua a spiegare i suoi effetti transitori e derogatori. Ed in effetti, per come chiarito dalle disposizioni transitorie dalle leggi che nel corso del tempo hanno novellato il R.D. n. 267/1942, le procedure fallimentari aperte anteriormente alla riforma di cui al D.lgs. n. 5 del 2006 risultano tuttora regolate, ai sensi dell'art. 150 del predetto decreto, dalla disciplina previgente. Assume, quindi, il ricorrente, che sulla scorta di tale quadro normativo, la competenza per la domanda proposta non poteva essere assegnata al Tribunale di Cosenza, risultando quindi la controversia correttamente incardinata dinanzi al Tribunale di Paola, nel cui circondario è ubicato il bene oggetto della domanda di usucapione. Ad analoghe conclusioni è peraltro giunto il medesimo Tribunale di Paola in un altro giudizio che vede coinvolta la medesima curatela fallimentare, per il quale è stata affermata, proprio sulla scorta delle norme di diritto transitorio richiamate, la propria competenza per azioni di usucapione fatte valere nei confronti del fallimento. 3.Il motivo è fondato. Pacifica la ricostruzione del quadro normativo e specificamente delle norme di diritto intertemporale dettate a seguito della riforma della legge fallimentare del 2006, ritiene Ric. 2022 n. 4805 sez. M2 -ud. 01-07-2022 -10- la Corte che non possa essere condivisa, proprio alla luce del tenore dell’art. 150 del D. Lgs. n.5 del 2006, la soluzione cui è pervenuta l’ordinanza impugnata. Ed, infatti, una volta riaffermata la sottopozione della procedura fallimentare che ha interessato la società nei cui confronti si agisce per l’accertamento dell’usucapione della proprietà, alla disciplina previgente la riforma del 2006 (e senza che l’ulteriore novella del 2007 abbia innovato al riguardo), non appare suscettibile di trovare applicazione, come invecenella sostanza opinato dal Tribunale, la novellata previsione di cui all’art. 24 della legge fallimentare che ha rimosso ogni limitazione alla competenza del tribunale fallimentare sulle azioni derivanti dal fallimento. La vis actractiva della procedura c oncorsuale anche per l’azione in questa sede proposta si fonda in effetti sulla novellata previsione di cui al citato art. 24, di guisa che, una volta ritenuto inapplicabile nella vicenda il testo scaturente dalla novella, resta ferma la necessità di appli care le ordinarie regole di competenza dettate per le azioni reali immobiliari. Infatti, se l’art. 24 funge da norma in grado di porre una deroga alle ordinarie regole di competenza, è al testo della norma applicabile alla procedura ratione temporis che oc corre avere riguardo per stabilire se la controversia proposta risulti o meno attratta dal foro fallimentare, e pertanto, poiché nella specie alla procedura fallimentare continuano a trovare applicazione le norme previgenti, sulla scorta di queste resta Ric. 2022 n. 4805 sez. M2 -ud. 01-07-2022 -11- esclusa la possibilità di radicare un’azione reale immobiliare dinanzi al tribunale che ha dichiarato il fallimento. Non coglie nel segno la deduzione contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui ad escludere la competenza del tribunale fallimentare, quella del Tribunale di Paola si radicherebbe su di una norma ormai abrogata da 10 anni alla data di introduzione del presente processo, dovendosi di converso osservare che è proprio la deroga al le regole ordinarie di competenza che si fonda su di una norma , e cioè il novellato art. 24, che però non è suscettibile di trovare applicazione per la procedura concorsuale oggetto di causa. Ritiene pertanto il Collegio di dover dare continuità al principio affermato da Cass. n. 23513 del 19/11/2010 secondo cui nelle procedure fallimentari aperte anteriormente alla riforma di cui al d.lgs. n. 5 del 2006, e tuttora regolate, ai sensi dell'art.150 del predetto decreto, dalla disciplina previgente, il terzo che rivendichi la proprietà di un bene immobile acquisito al fallimento può proporre opposizione nelle forme e nei termini di cui all'art.619 cod. proc. civ., essendo invece esclusa l'esperibilità, avverso il provvedimento del giudice delegato, del reclamo endofallimentare regolato dall'art. 26 legge fall.” In motivazione è stato, infatti, osservato che ove la procedura di fallimento nel cui ambito sorga la controversia reale immobiliare sia già parte prima del riferimento cronologico per l’entrata in vigore della novella del 2006, continua ad applicarsi la disciplina dettata dalla legge fallimentare vigente Ric. 2022 n. 4805 sez. M2 -ud. 01-07-2022 -12- prima delle modifiche apportatevi dal suddetto decreto, la quale esclude che una domanda di rivendicazione proposta da un terzo con riferimento a beni immobili acquisiti al fallimento possa essere ricondotta alla previsione della L. Fall., art. 103, ancora limitata alle azioni di carattere mobiliare. Pertanto, in difetto di un'espressa previsione della legge fallimentare al riguardo, è quindi da ritenere che un'azione siffatta, esulante dalla speciale competenza del tribunale fallimentare (art. 24, nel testo allora vigente), possa essere intrapresa nelle forme di un ordinario giudizio di cognizione e, ricorrendone gli estremi, nella forma dell'opposizione di terzo a norma dell'art.619 c.p.c. Né appare idoneo a confortare la soluzione raggiunta dal Tribunale di Paola il richiamo al principio affermato da Cass. n. 13165/2016 che, oltre a non occuparsi specificamente delle azioni reali immobiliari intraprese in occasione di una procedura fallimentare, risolve il problema del rito applicabile ad una domanda comunque pacificamente rientrante nella competenza del giudice fallimentare sia prima che dopo la novella, ma non appare suscettibile di estensione ad una diversa domanda che invece subisce la vis actractiva fallimentare solo per effetto della riforma, le cui norme però non sono invocabili per effetto della previsione dell’art. 150 citato. 4. Peraltro depongono a favore della competenza del Tribunale di Paola anche le considerazioni svolte dal Pubblico Ministero nella sua requisitoria scritta, avendo questi Ric. 2022 n. 4805 sez. M2 -ud. 01-07-2022 -13- condivisibilmente richiamato il principio secondo cui in sede di rivendica di beni nei confronti del fallimento, non può essere fatta valere l'usucapione dell'immobile intestato al fallito, nella specie riconosciuta da quest'ultimo in un accordo in sede di mediazione ma non trascritto, non essendo tale accordo opponibile al curatore che, rispetto ad esso, è terzo, né può essere richiesto alcun accertamento in via incidentale sull'intervenuta usucapione, poiché la verifica dello stato passivo coinvolge la massa dei creditori e non il fallito - che è invece parte necessaria nelle cause promosse ex art. 1158 c.c. -, essendo strutturalmente inidonea alla trattazione di un giudizio sull'usucapione (Cass. n. 12736/2021). In motivazione è stato puntualmente rilevato che l’accertamento dell’usucapione di beni già avvenuta in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, non può avvenire nel contesto del procedimento di verifica fallimentare. Infatti, il sistema vigente consegna il compito di rendere opponibili ed efficaci nei confronti dei terzi i titoli di acquisto della proprietà per usucapione a vicende che si svolgono propriamente tra il rivendicante e il soggetto che si pone come l’ultimo proprietario del bene, in esito a un processo di cui sempre i detti soggetti si manifestano essere le parti necessarie. Quello della verifica fallimentare, per contro, è un processo che vede come parte necessaria non già colui che è stato dichiarato fallito, nella specie, assunto nella veste di ultimo proprietario del bene fatto oggetto di rivendica per usucapione quanto invece la massa di creditori di quest'ultimo, come Ric. 2022 n. 4805 sez. M2 -ud. 01-07-2022 -14- soggettivamente polarizzata nella persona del curatore. Inoltre, il procedimento di verifica fallimentare risulta in sé stesso strutturalmente inidoneo ad accogliere un giudizio come quello di accertamento di compiuta usucapione, specie in ragione delle lunghe e complesse indagini di fatto che facilmente possono al riguardo occorrere. Ne deriva che anche per tali ulteriori ragioni si palesa l’erroneità della pronuncia impugnata, dovendosi pertanto cassare l’ordinanza impugnata ed affermare la competenza del Tribunale di Paola. 5.L