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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 ottobre 2021

Cassazione n. 31781/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in Palermo avverso l'ordinanza del tribunale di Bologna del 23/06/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Bologna ha dichiarato inammissibile il riesame presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data 6 ottobre 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona in quanto l'impugnazione, proposta in data 4 ottobre 2021, era stata inviata a un indirizzo di posta elettronica certificata non incluso tra gli indirizzi pec individuati per la ricezione telematica nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati.

Il Tribunale del riesame ha rilevato, infatti, che difettava uno dei requisiti previsti a pena di inammissibilità dall'art. 24 della legge n. 176 del 2020 poiché l'impugnazione era stata inoltrata all'indirizzo di posta elettronica certificata riesame.tribunale.bologna@ giustiziacert.it. in luogo di quello corretto, [OSCURATO:EMAIL] , istituzionalmente deputato alla ricezione delle impugnazioni inviate al tribunale del riesame di Bologna.

2. Con un unico motivo di ricorso per cassazione il difensore del ricorrente deduce la violazione degli artt. 583 cod. proc. pen., e 43 (rectius 48) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, dalla cui lettura combinata, si sostiene contrariamente a quanto sostenuto dal riesame, risulterebbe la generale possibilità della trasmissione di atti di impugnazione a mezzo PEC in quanto mezzo che, al pari della raccomandata, è idoneo a dimostrare la data di spedizione, il destinatario dell'atto e il fatto che l'atto sia entrato nella sfera di conoscenza del destinatario, evenienza, quest'ultima verificatasi nel caso di specie avendo il Tribunale di Bologna trasmesso gli atti ricevuti al Tribunale di Parma ai fini della decisione sulla parte d'impugnazione avente ad oggetto il decreto di sequestro. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 176 e recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", nel testo seguito all'approvazione della legge di conversione, stabilisce, all'art. 24, comma 4, la possibilità di deposito con valore legale, mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'art. 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, di tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 11 e 2 (e cioè diversi da quelli per i quali è previsto il deposito in via esclusiva mediante portale del processo penale telematica, per la durata del periodo emergenziale), fino alla scadenza del termine di cui all'art.

I del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2020, n. 35.

In particolare, è stato previsto, tra l'altro, che il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici, segnalando anche che, con il medesimo provvedimento, sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrìzìone digitale, nonché le "ulteriori modalità di invio" e disposizioni per messaggi che eccedono la dimensione massima stabilita (art. 24, comma 4, seconda parte).

La legge di conversione ha aggiunto, tra l'altro, all'art. 24 suddetto, i commi da 6-bis a 6-undecies, con i quali sono state previste disposizioni specifiche relative alla digitalizzazione del deposito e della ricezione degli atti di impugnazione penale.

Più precisamente, l'art. 24, comma 6-ter, citato stabilisce che l'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 11, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate, espressamente escludendo l'applicazione, in tal caso, della disposizione di cui all'art. 582 c.p.p., comma 2, (e cioè le specifiche possibilità di deposito "materiale" dell'impugnazione in ufficio diverso da quello del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato).

L'applicazione generalizzata delle disposizioni emergenziali a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati, e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli artt. 410 e 461 cod. proc. pen., e art. 667 cod. proc. pen., comma 4, e ai reclami giurisdizionalì previsti dalla L. 26 luglio 1975., n. 354, è assicurata dal successivo comma quinquies, che stabilisce, altresì, specificamente, che, per le richieste di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 6-ter, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del Tribunale di cui all'art.309 cod. proc. pen., comma 7, e cioè del Tribunale distrettuale.

Questa disciplina, come evidenziato anche dalla rubrica del di. n. 137 del 2020, è volta a semplificare le modalità dì deposito degli atti in conseguenze del diffondersi della pandemia e della conseguente necessità di contenere l'emergenza sanitaria in corso, ricorrendo a un sistema dì dematerializzazione del deposito degli atti del processo penale, anche se d'impugnazione.

2. In tale contesto di disciplina il legislatore, all'art. 24, comma 6-sexies, D.L. n. 137 del 2020, ha previsto alcune cause espresse di inammissibilità dell'impugnazione, relative all'impugnazione proposta al di fuori degli schemi legali delineati, che si aggiungono a quelle stabilite in via generale dall'art. 591 cod. proc. pen., fatte espressamente salve.

Secondo tale disposizione l'atto di impuqnazione presentato in via telematica è inammissibile: a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6 bis, non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale; c) quando l'atto d'impugnazione è trasmesso da un indirizzo di posta certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4; d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore; e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'art. 309 c.p.p., comma 7, dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi ed automatizzati di cui al comma 4.

3. La specifica causa di inammissibilità declinata dalla lett. e) del comma 6- sexies, si riferisce, pertanto ai casi nei quali il deposito dell'atto di impugnazione avvenga tramite una casella di posta elettronica non indicata nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi ed automatizzati. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, ritiene di dover dare continuità all'orientamento di questa Corte, per il quale, in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid 19, nei procedimenti cautelari è inammissibile la richiesta di riesame trasmessa ad una casella di posta elettronica certificata diversa da quella indicata dal provvedimento del 9 novembre 2020 emesso dal direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, ai sensi del comma 4 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazione dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (Sez. 3, n. 26009 del 29/04/2021, F., Rv. 281734; Sez. 5, n. n. 24953 del 10/05/2021, [OSCURATO:PERSONA] de lesus Rv. 281414).

La violazione di legge denunciata dal ricorrente è, dunque, insussistente poiché il Tribunale di Bologna ha correttamente dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta.

4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in Palermo avverso l'ordinanza del tribunale di Bologna del 23/06/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Bologna ha dichiarato inammissibile il riesame presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data 6 ottobre 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona in quanto l'impugnazione, proposta in data 4 ottobre 2021, era stata inviata a un indirizzo di posta elettronica certificata non incluso tra gli indirizzi pec individuati per la ricezione telematica nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. Il Tribunale del riesame ha rilevato, infatti, che difettava uno dei requisiti previsti a pena di inammissibilità dall'art. 24 della legge n. 176 del 2020 poiché l'impugnazione era stata inoltrata all'indirizzo di posta elettronica certificata riesame.tribunale.bologna@ giustiziacert.it. in luogo di quello corretto, [OSCURATO:EMAIL] , istituzionalmente deputato alla ricezione delle impugnazioni inviate al tribunale del riesame di Bologna. 2. Con un unico motivo di ricorso per cassazione il difensore del ricorrente deduce la violazione degli artt. 583 cod. proc. pen., e 43 (rectius 48) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, dalla cui lettura combinata, si sostiene contrariamente a quanto sostenuto dal riesame, risulterebbe la generale possibilità della trasmissione di atti di impugnazione a mezzo PEC in quanto mezzo che, al pari della raccomandata, è idoneo a dimostrare la data di spedizione, il destinatario dell'atto e il fatto che l'atto sia entrato nella sfera di conoscenza del destinatario, evenienza, quest'ultima verificatasi nel caso di specie avendo il Tribunale di Bologna trasmesso gli atti ricevuti al Tribunale di Parma ai fini della decisione sulla parte d'impugnazione avente ad oggetto il decreto di sequestro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato. Il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 176 e recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", nel testo seguito all'approvazione della legge di conversione, stabilisce, all'art. 24, comma 4, la possibilità di deposito con valore legale, mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'art. 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, di tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 11 e 2 (e cioè diversi da quelli per i quali è previsto il deposito in via esclusiva mediante portale del processo penale telematica, per la durata del periodo emergenziale), fino alla scadenza del termine di cui all'art. I del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2020, n. 35. In particolare, è stato previsto, tra l'altro, che il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici, segnalando anche che, con il medesimo provvedimento, sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrìzìone digitale, nonché le "ulteriori modalità di invio" e disposizioni per messaggi che eccedono la dimensione massima stabilita (art. 24, comma 4, seconda parte). La legge di conversione ha aggiunto, tra l'altro, all'art. 24 suddetto, i commi da 6-bis a 6-undecies, con i quali sono state previste disposizioni specifiche relative alla digitalizzazione del deposito e della ricezione degli atti di impugnazione penale. Più precisamente, l'art. 24, comma 6-ter, citato stabilisce che l'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 11, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate, espressamente escludendo l'applicazione, in tal caso, della disposizione di cui all'art. 582 c.p.p., comma 2, (e cioè le specifiche possibilità di deposito "materiale" dell'impugnazione in ufficio diverso da quello del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato). L'applicazione generalizzata delle disposizioni emergenziali a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati, e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli artt. 410 e 461 cod. proc. pen., e art. 667 cod. proc. pen., comma 4, e ai reclami giurisdizionalì previsti dalla L. 26 luglio 1975., n. 354, è assicurata dal successivo comma quinquies, che stabilisce, altresì, specificamente, che, per le richieste di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 6-ter, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del Tribunale di cui all'art.309 cod. proc. pen., comma 7, e cioè del Tribunale distrettuale. Questa disciplina, come evidenziato anche dalla rubrica del di. n. 137 del 2020, è volta a semplificare le modalità dì deposito degli atti in conseguenze del diffondersi della pandemia e della conseguente necessità di contenere l'emergenza sanitaria in corso, ricorrendo a un sistema dì dematerializzazione del deposito degli atti del processo penale, anche se d'impugnazione. 2. In tale contesto di disciplina il legislatore, all'art. 24, comma 6-sexies, D.L. n. 137 del 2020, ha previsto alcune cause espresse di inammissibilità dell'impugnazione, relative all'impugnazione proposta al di fuori degli schemi legali delineati, che si aggiungono a quelle stabilite in via generale dall'art. 591 cod. proc. pen., fatte espressamente salve. Secondo tale disposizione l'atto di impuqnazione presentato in via telematica è inammissibile: a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6 bis, non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale; c) quando l'atto d'impugnazione è trasmesso da un indirizzo di posta certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4; d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore; e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'art. 309 c.p.p., comma 7, dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi ed automatizzati di cui al comma 4. 3. La specifica causa di inammissibilità declinata dalla lett. e) del comma 6- sexies, si riferisce, pertanto ai casi nei quali il deposito dell'atto di impugnazione avvenga tramite una casella di posta elettronica non indicata nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi ed automatizzati. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, ritiene di dover dare continuità all'orientamento di questa Corte, per il quale, in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid 19, nei procedimenti cautelari è inammissibile la richiesta di riesame trasmessa ad una casella di posta elettronica certificata diversa da quella indicata dal provvedimento del 9 novembre 2020 emesso dal direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, ai sensi del comma 4 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazione dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (Sez. 3, n. 26009 del 29/04/2021, F., Rv. 281734; Sez. 5, n. n. 24953 del 10/05/2021, [OSCURATO:PERSONA] de lesus Rv. 281414). La violazione di legge denunciata dal ricorrente è, dunque, insussistente poiché il Tribunale di Bologna ha correttamente dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp
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