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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2021

Cassazione n. 45036/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOco avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], ricorre personalmente avverso la sentenza in data 12/11/2020 della Corte di appello di Torino che ha confermato la sentenza in data .1)0/40/20/4 del Tribunale di Torino che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 640-bis, cod.pen. 2.

Denuncia il vizio di motivazione con riguardo all'art. 62, n. 4, cod.pen. e all'art. 62-bis, cod.pen.

Ha altresì sollevato questione di legittimità costituzionale.

3. Ciò premesso il ricorso è inammissibile.

3.1. Va premesso che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno già chiarito che «è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato)», (Sez.

U, Sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Rv. 272011).

3.2. Fatta questa premessa va -dunque- osservato che a seguito della novella del codice di rito, applicabile al caso di specie -in quanto il ricorso è stato proposto dopo l'entrata in vigore della indicata novella di cui alla legge 23 giugno 2017 n. 103- ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., nuova formulazione, l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione.

Tanto importa che l'odierno ricorso, in quanto presentato personalmente dall'imputato è inammissibile.

4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 28/09/2021 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S Atis r [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOco avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], ricorre personalmente avverso la sentenza in data 12/11/2020 della Corte di appello di Torino che ha confermato la sentenza in data .1)0/40/20/4 del Tribunale di Torino che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 640-bis, cod.pen. 2. Denuncia il vizio di motivazione con riguardo all'art. 62, n. 4, cod.pen. e all'art. 62-bis, cod.pen. Ha altresì sollevato questione di legittimità costituzionale. 3. Ciò premesso il ricorso è inammissibile. 3.1. Va premesso che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno già chiarito che «è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato)», (Sez. U, Sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Rv. 272011). 3.2. Fatta questa premessa va -dunque- osservato che a seguito della novella del codice di rito, applicabile al caso di specie -in quanto il ricorso è stato proposto dopo l'entrata in vigore della indicata novella di cui alla legge 23 giugno 2017 n. 103- ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., nuova formulazione, l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione. Tanto importa che l'odierno ricorso, in quanto presentato personalmente dall'imputato è inammissibile. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 28/09/2021 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S Atis r [OSCURATO:PERSONA]
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