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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 aprile 2021

Cassazione n. 06942/2022

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Torino; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 14/04/2021 il Tribunale di Torino, quale Giudice dell'esecuzione, per quanto di interesse ai presenti fini, rigettava l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1-3 del provvedimento impugnato, ritenendo ostativa all'applicazione della disciplina invocata l'eterogeneità esecutiva che connotava i comportamenti criminosi oggetto di vaglio giurisdizionale.

Le decisioni irrevocabili presupposte, in particolare, riguardavano la sentenza numero 367/2012 emessa dal Tribunale di Pinerolo il 30/10/2012, la sentenza numero 1816/2016 emessa dal Tribunale di Torino il 30/10/2012 e la sentenza numero 785/2020 emessa dal Tribunale di Torino il 13/02/2020.

2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo, mediante tre correlate censure difensive, violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione esistente tra i fatti di reato giudicati dalle decisioni irrevocabili presupposte.

Questa correlazione era stata svalutata dal Tribunale di Torino, che, attraverso un percorso argomentativo incongruo, aveva disatteso l'incontrovertibile collegamento esecutivo esistente tra le condotte illecite controverse, attestato dal fatto che le ipotesi di reato presupposte apparivano collegate - essendosi concretizzate in seno all'ambiente familiare del ricorrente - ed erano connotate da una contiguità, pur incontroversa, della quale non si era tenuto conto in executivis, escludendosi apoditticamente l'esistenza del vincolo della continuazione dedotto.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, da tempo consolidata, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato da [OSCURATO:PERSONA], ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156-01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098-01).

Questo programma delinquenziale, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita l'ondata sulle attività illecite del condannato, perché in tal caso «la reitera7ione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al "favor rei"» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950-01).

La verifica di tale preordinazione crimino:sa, al contempo, non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione invocato in favore dal condannato siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso che, quantomeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596-01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833- 01).

3. Tenuto conto di questi parametri ermeneutici, l'ordinanza impugnata non soddisfa i requisiti indispensabili per ritenere compiuta la verifica sulla sussistenza dell'unicità del disegno criminoso dedotta da [OSCURATO:PERSONA] nella sua richiesta ex art. 671 cod. proc. pen., non risultando esplicitati gli elementi processuali che giustificavano il rigetto dell'istanza presentata nell'interesse del condannato in relazione ai reati giudicati dalle decisioni irrevocabili presupposte, costituite dalla sentenza numero 367/2012 emessa dal Tribunale di Pinerolo il 30/10/2012, dalla sentenza numero 1816/2016 emessa dal Tribunale di Torino il 30/10/2012 e dalla sentenza numero 785/2020 emessa dal Tribunale di Torino il 13/02/2020.

Si consideri, in proposito, che, per giustificare il suo rigetto, il Tribunale di Torino si limitava ad affermare, in termini assertivi, che le condotte illecite di Boretto non erano espressive di un disegno criminoso preordinato e non potevano ritenersi unificate dall'omogeneità dei titoli di reato oggetto di vaglio, non essendo stati acquisiti elementi processuali dimostrativi dell'unicità del programma delinquenziale invocato dal condannato.

In particolare, a pagina 2 del provvedimento impugnato, ci si limitava ad affermare genericamente che «nel caso di specie non si ritiene possa sussistere alcuna ipotesi di continuazione come prevista dall'art. 81 c.p.».

Il Tribunale di Torino, invero, non dava esaustivamente conto del fatto che le condotte illecite poste in essere da [OSCURATO:PERSONA], riguardanti i reati di cui agli artt. 570, 594, 612, 572, 388, commi terzo e quarto, si connotavano per la loro omogeneità esecutiva e riguardavano un contesto di possibile contiguità, essendosi concretizzate in seno all'ambiente familiare del ricorrente e in danno della moglie e di altri congiunti.

Su questi dati circostanziali, dunque, si imponeva una verifica giurisdizionale analitica, finalizzata a escludere che la possibile contiguità delle ipotesi di reato giudicate dalle decisioni irrevocabili presupposte - che, peraltro, non venivano richiamate nemmeno per relationem nel provvedimento impugnato -, non consentiva di prefigurare la preordinazione criminosa dedotta nell'interesse del condannato.

Ricostruito in questi termini il percorso argomentativo seguito dal Tribunale di Torino nel respingere l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., non è dubitabile che, nel caso in esame, ci si trovi di fronte a una motivazione apparente, per inquadrare la quale occorre richiamare il principio di diritto, secondo cui «la motivazione apparente e, dunque, inesistente è ravvisabile [...] quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente» (Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Mastrogiovanni, Rv. 247682-01).

4. Per queste ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con il conseguente rinvio al Tribunale di Torino per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito in conformità dei principi di diritto che si sono enunciati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torino.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Torino; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 14/04/2021 il Tribunale di Torino, quale Giudice dell'esecuzione, per quanto di interesse ai presenti fini, rigettava l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1-3 del provvedimento impugnato, ritenendo ostativa all'applicazione della disciplina invocata l'eterogeneità esecutiva che connotava i comportamenti criminosi oggetto di vaglio giurisdizionale. Le decisioni irrevocabili presupposte, in particolare, riguardavano la sentenza numero 367/2012 emessa dal Tribunale di Pinerolo il 30/10/2012, la sentenza numero 1816/2016 emessa dal Tribunale di Torino il 30/10/2012 e la sentenza numero 785/2020 emessa dal Tribunale di Torino il 13/02/2020. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo, mediante tre correlate censure difensive, violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione esistente tra i fatti di reato giudicati dalle decisioni irrevocabili presupposte. Questa correlazione era stata svalutata dal Tribunale di Torino, che, attraverso un percorso argomentativo incongruo, aveva disatteso l'incontrovertibile collegamento esecutivo esistente tra le condotte illecite controverse, attestato dal fatto che le ipotesi di reato presupposte apparivano collegate - essendosi concretizzate in seno all'ambiente familiare del ricorrente - ed erano connotate da una contiguità, pur incontroversa, della quale non si era tenuto conto in executivis, escludendosi apoditticamente l'esistenza del vincolo della continuazione dedotto. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, da tempo consolidata, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato da [OSCURATO:PERSONA], ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156-01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098-01). Questo programma delinquenziale, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita l'ondata sulle attività illecite del condannato, perché in tal caso «la reitera7ione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al "favor rei"» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950-01). La verifica di tale preordinazione crimino:sa, al contempo, non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione invocato in favore dal condannato siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso che, quantomeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596-01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833- 01). 3. Tenuto conto di questi parametri ermeneutici, l'ordinanza impugnata non soddisfa i requisiti indispensabili per ritenere compiuta la verifica sulla sussistenza dell'unicità del disegno criminoso dedotta da [OSCURATO:PERSONA] nella sua richiesta ex art. 671 cod. proc. pen., non risultando esplicitati gli elementi processuali che giustificavano il rigetto dell'istanza presentata nell'interesse del condannato in relazione ai reati giudicati dalle decisioni irrevocabili presupposte, costituite dalla sentenza numero 367/2012 emessa dal Tribunale di Pinerolo il 30/10/2012, dalla sentenza numero 1816/2016 emessa dal Tribunale di Torino il 30/10/2012 e dalla sentenza numero 785/2020 emessa dal Tribunale di Torino il 13/02/2020. Si consideri, in proposito, che, per giustificare il suo rigetto, il Tribunale di Torino si limitava ad affermare, in termini assertivi, che le condotte illecite di Boretto non erano espressive di un disegno criminoso preordinato e non potevano ritenersi unificate dall'omogeneità dei titoli di reato oggetto di vaglio, non essendo stati acquisiti elementi processuali dimostrativi dell'unicità del programma delinquenziale invocato dal condannato. In particolare, a pagina 2 del provvedimento impugnato, ci si limitava ad affermare genericamente che «nel caso di specie non si ritiene possa sussistere alcuna ipotesi di continuazione come prevista dall'art. 81 c.p.». Il Tribunale di Torino, invero, non dava esaustivamente conto del fatto che le condotte illecite poste in essere da [OSCURATO:PERSONA], riguardanti i reati di cui agli artt. 570, 594, 612, 572, 388, commi terzo e quarto, si connotavano per la loro omogeneità esecutiva e riguardavano un contesto di possibile contiguità, essendosi concretizzate in seno all'ambiente familiare del ricorrente e in danno della moglie e di altri congiunti. Su questi dati circostanziali, dunque, si imponeva una verifica giurisdizionale analitica, finalizzata a escludere che la possibile contiguità delle ipotesi di reato giudicate dalle decisioni irrevocabili presupposte - che, peraltro, non venivano richiamate nemmeno per relationem nel provvedimento impugnato -, non consentiva di prefigurare la preordinazione criminosa dedotta nell'interesse del condannato. Ricostruito in questi termini il percorso argomentativo seguito dal Tribunale di Torino nel respingere l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., non è dubitabile che, nel caso in esame, ci si trovi di fronte a una motivazione apparente, per inquadrare la quale occorre richiamare il principio di diritto, secondo cui «la motivazione apparente e, dunque, inesistente è ravvisabile [...] quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente» (Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Mastrogiovanni, Rv. 247682-01). 4. Per queste ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con il conseguente rinvio al Tribunale di Torino per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito in conformità dei principi di diritto che si sono enunciati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torino. Così decis
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