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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03683/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sua condanna per il reato di bancarotta semplice documentale, così riqualificato in appello il fatto originariamente contestato sotto il titolo della bancarotta fraudolenta documentale.

Rilevato che il primo motivo, reiterativo di quello proposto con il gravame di merito, è manifestamente infondato per le ragioni correttamente evocate dalla Corte territoriale, che ha fatto buon governo del consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità per cui il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore (Sez.

U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398; Sez. 5, n. 21920 del 15/03/2018, Sebastianutti, Rv. 273188).

Rilevato che il secondo motivo è invece generico, avendo i giudici del merito giustificato le ragioni dello scostamento della pena irrogata dai minimi edittali facendo legittimo riferimento ai precedenti specifici dell'imputato e dunque con motivazione adeguata e con la quale il ricorso non si confronta.

Né rileva il fatto che l'imputato abbia consegnato al curatore il libro dei beni ammortizzabili ed altre scritture contabili, atteso che, come risulta dalla sentenza impugnata, egli ha non ha fatto pervenire all'organo fallimentare i principali libri obbligatori necessari per l'effettiva ed utile azione degli organi medesimi.

Stante l'inammissibilità del ricorso non rileva la prescrizione maturata al 12 novembre 2024, ossia successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. [OSCURATO:PERSONA] Scarlini "

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sua condanna per il reato di bancarotta semplice documentale, così riqualificato in appello il fatto originariamente contestato sotto il titolo della bancarotta fraudolenta documentale. Rilevato che il primo motivo, reiterativo di quello proposto con il gravame di merito, è manifestamente infondato per le ragioni correttamente evocate dalla Corte territoriale, che ha fatto buon governo del consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità per cui il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398; Sez. 5, n. 21920 del 15/03/2018, Sebastianutti, Rv. 273188). Rilevato che il secondo motivo è invece generico, avendo i giudici del merito giustificato le ragioni dello scostamento della pena irrogata dai minimi edittali facendo legittimo riferimento ai precedenti specifici dell'imputato e dunque con motivazione adeguata e con la quale il ricorso non si confronta. Né rileva il fatto che l'imputato abbia consegnato al curatore il libro dei beni ammortizzabili ed altre scritture contabili, atteso che, come risulta dalla sentenza impugnata, egli ha non ha fatto pervenire all'organo fallimentare i principali libri obbligatori necessari per l'effettiva ed utile azione degli organi medesimi. Stante l'inammissibilità del ricorso non rileva la prescrizione maturata al 12 novembre 2024, ossia successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. [OSCURATO:PERSONA] Scarlini "