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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 aprile 1964

Cassazione n. 37551/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/04/1964 avverso la sentenza del 20/02/2020 della Corte di Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 20 febbraio 2020 la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del 22 settembre 2017 del Tribunale di Lucca resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro duemila di multa per il reato, così riqualificato, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con confisca e distruzione di quanto in sequestro.

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un complesso motivo di impugnazione.

2.1. In particolare, quanto alla ritenuta esistenza del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, il ricorrente ha ricordato di avere richiesto in primo grado perizia tossicologica per l'accertamento del principio attivo contenuto nelle piante di canapa indiana oggetto di sequestro.

In specie faceva difetto l'accertamento della offensività in concreto in relazione alla coltivazione di piante di tipologia non enucleata nell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE.

Né rilevava il rinvenimento di bilancina nella disponibilità dell'imputato, dato il contesto domestico della coltivazione ed in considerazione della modalità artigianale e rudimentale della tecnica utilizzata.

In ogni caso sussisteva la finalità terapeutica nella detenzione della cannabis, dal momento che la sentenza impugnata aveva solamente ratificato la prima decisione sia per la coltivazione delle piante di marijuana che per quelle di canapa indiana.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

4. La difesa ha dimesso memoria di replica, quanto al rilievo della richiesta di perizia ai fini della verifica dell'offensività in concreto della condotta. [OSCURATO:PERSONA]

5. Il ricorso è infondato.

5.1. In relazione al motivo di censura avanzato, il ricorrente si duole ancora della mancata ammissione della perizia - richiesta ai fini dell'ammissione al giudizio abbreviato condizionato - sulla sostanza stupefacente sequestrata, esperimento ritenuto utile e necessario al fine di individuare il principio attivo e ai fini della decisione.

Al riguardo, peraltro (cfr. atto di appello), va osservato che il giudizio abbreviato è stato poi comunque ammesso in esito alla riformulazione dell'istanza da parte del ricorrente, istanza condizionata solamente a produzioni documentali, mentre la Corte territoriale ha appunto ricordato che il Tribunale aveva dato conto dell'inutilità dell'invocata perizia, atteso che il carattere offensivo della condotta non era escluso dall'eventuale assenza del principio attivo (cfr. Sez. 1, n. 37244 del 13/11/2013, dep. 2014, Altamura, Rv. 260532; Sez. 3, n. 27183 del 05/06/2009, Fabbricini, Rv. 248477).

5.2. In ogni caso, la doglianza va rigettata con le precisazioni che seguono.

5.2.1. In relazione all'evoluzione giurisprudenziale intervenuta, è stato recentemente ritenuto che il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente.

Laddove peraltro non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all'uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto (Sez.

U, n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, Caruso, Rv. 278624 - 01 e 02).

Del pari, era stato altresì precisato che la legge 2 dicembre 2016, n. 242 qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, per le finalità tassativamente indicate dall'art. 2 della predetta legge)(Sez.

U, n. 30475 del 30/05/2019, Castignani, Rv. 275956).

Allo stesso tempo la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n. 242, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività (ibidem).

5.2.2. Al riguardo, era stato appunto colà osservato che le condotte diverse dalla coltivazione di canapa delle varietà di cui al catalogo indicato nell'art. 1, comma 2, legge n. 242 del 2016 e la realizzazione di prodotti diversi da quelli inseriti nell'elenco di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 242 cit., risultano penalmente rilevanti, ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 4, T.U. stup., che sanziona, oltre alla coltivazione, la produzione, l'estrazione, la vendita, la cessione, la distribuzione, il commercio, la consegna, la detenzione e altre attività di messa in circolazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla Tabella II, prevista dall'art. 14.

Non assumendo altresì alcuna rilevanza, al fine di escludere la illiceità della condotta, il mancato superamento delle percentuali di THC di cui all'art. 4, commi 5 e 7, legge n. 242 del 2016, atteso che tali valori riguardano esclusivamente il contenuto consentito di THC presente nella coltivazione - e non nei derivati - nell'ambito della specifica attività di coltivazione agroindustriale della canapa, per gli usi consentiti, delineata dalla stessa novella, anche in riferimento alla erogazione dei contributi al coltivatore, secondo la disciplina sovranazionale.

Per quanto interessa, pertanto (sul resto, cfr. amplius Sez.

U n. 30475 cit.), la legge n. 242 del 2016 è volta a promuovere la coltivazione agroindustriale di canapa delle varietà ammesse (cannabis sativa L.), coltivazione che beneficia dei contributi dell'Unione europea, ove il coltivatore dimostri di avere impiantato sementi ammesse; si tratta di coltivazione consentita senza necessità di autorizzazione ma dalla stessa possono essere ottenuti esclusivamente i prodotti tassativamente indicati dall'art. 2, comma 2, della legge n. 242 del 2016 (esemplificando: dalla coltivazione della canapa di cui si tratta possono ricavarsi fibre e carburanti, ma non hashish e marijuana).

5.2.3. In relazione a ciò, integra ad es. il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, da parte di coltivatore diretto, allorquando emerga la prova di una finalità diversa da quella indicata dall'art. 2 della legge 2 dicembre 2016, n. 242 (Sez. 4, n. 16155 del 17/03/2021, Currenti, Rv. 281150).

5.2.4. Ciò posto, quanto all'offensività in concreto della condotta di coltivazione, questa Corte ha già ritenuto, con principio che si intende ribadire, che non può ad es. ricondursi alla nozione di coltivazione domestica non punibile la messa a coltura di undici piantine di marjuana, non potendosi ritenere che la condotta riguardi uno scarso numero di piante, né che sia ricavabile un modestissimo quantitativo di stupefacente, risultando di per sé insufficiente la sola intenzione di destinare la coltivazione alle esigenze di consumo personale (Sez. 6, n. 3593 del 03/11/2020, dep. 2021, Camelia, Rv. 280592).

5.2.4.1. In proposito, infatti, prendendo le mosse da Sez.

U n. 12348 cit., è stata ribadita la non riconducibilità della coltivazione alla mera detenzione, in considerazione della "chiara scelta del legislatore di punire ogni forma di produzione di stupefacenti, se necessario, anticipando la tutela al momento in cui si manifesta un pericolo ragionevolmente presunto per la salute".

Ciò posto, confutata la tesi della possibile equipollenza fra la coltivazione c.d. domestica e la detenzione di droga per uso personale, ed al fine di definire in termini precisi l'area di copertura della fattispecie tipica della coltivazione penalmente rilevante, è stato così evidenziato come "l'irrilevanza penale della coltivazione di minime dimensioni, finalizzata esclusivamente al consumo personale", debba "essere ancorata, non alla sua assimilazione alla detenzione e al regime giuridico di quest'ultima, ma, più linearmente, alla sua non riconducibilità alla definizione di coltivazione come attività penalmente rilevante, dandosi, così, un'interpretazione restrittiva della fattispecie penale, che si giustifica tanto più per la sua natura di reato di pericolo presunto nell'ottica garantista di un corretto bilanciamento fra ampiezza e anticipazione della tutela".

Tenuto altresì conto che "la coltivazione, a differenza della detenzione, è attività suscettibile di creare nuove e non predeterminabili disponibilità di stupefacenti" (cfr. Sez.

U, n. 28605 del 24/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239920), è stato così sottolineato che tale connotazione non valga, tuttavia, per le "coltivazioni domestiche di minime dimensioni, intraprese con l'intento di soddisfare esigenze di consumo personale, perché queste hanno, per definizione, una produttività ridottissima e, dunque, insuscettibile di aumentare in modo significativo la provvista di stupefacenti".

Con la conseguenza che il discrimen fra la coltivazione penalmente rilevante - id est "tipica" - e la coltivazione non penalmente rilevante - in quanto "atipica" - deve essere individuato alla luce del parametro della "prevedibilità della potenziale produttività", potendosi ricondurre a quest'ultimo ambito soltanto "una produttività prevedibile come modestissima".

Parametro che deve essere "ancorato a presupposti oggettivi", "che devono essere tutti compresenti, quali: la minima dimensione della coltivazione, il suo svolgimento in forma domestica e non in forma industriale, la rudimentalità delle tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, la mancanza di indici di un inserimento dell'attività nell'ambito del mercato degli stupefacenti, l'oggettiva destinazione di quanto prodotto all'uso personale esclusivo del coltivatore", rimarcando come "la circostanza che la coltivazione sia intrapresa con l'intenzione soggettiva di soddisfare esigenze di consumo personale deve essere ritenuta da sola insufficiente ad escluderne la rispondenza al tipo penalmente sanzionato" (così infine, in motivazione, Sez.

U, n. 12348 cit.).

Infine è stato così rimarcato che "il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, essendo sufficiente la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e produrre sostanza stupefacente.

E per coltivazione dovrà intendersi l'attività svolta dall'agente in ogni fase dello sviluppo della pianta, dalla semina fino al raccolto".

5.2.5. In specie, è pacifico che nella disponibilità del ricorrente sono state rinvenute ventotto piante di canapa indiana, irrigate da un idoneo sistema a goccia, nonché piantine essiccate di marijuana per un peso complessivo di circa 1100 grammi, unitamente ad un bilancino di precisione e ad altro materiale destinato alla coltivazione.

Non è pertanto revocabile in dubbio che, come è stato comunque ritenuto anche dal Giudice del merito, il dato ponderale fosse in ogni caso inequivoco.

Al riguardo, infatti, la stessa messa a coltura di ventotto piantine di marjuana - da cui era stato ricavato oltre un chilogrammo di prodotto - non può ritenersi non punibile, risultando, nella specie, all'evidenza mancante uno dei principali "presupposti oggettivi" della coltivazione non punibile (che appunto devono essere tutti "compresenti"), ossia lo "scarso numero di piantine" "da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto", risultando da sola irrilevante - in presenza di un reato a pericolo presunto - l'eventuale "intenzione soggettiva di soddisfare esigenze di consumo personale" (a contrario ma a conferma del principio, quanto alla configurazione di coltivazione domestica non punibile in presenza della •messa a coltura di undici piantine di marijuana, collocate in vasi all'interno di un'abitazione e senza la predisposizione di accorgimenti, come impianti di irrigazione e/o di illuminazione, finalizzati a rafforzare la produzione, cfr. Sez. 6, n. 6599 del 05/11/2020, dep. 2021, Serafini, Rv. 280786).

6. Alla stregua di quanto precede, pertanto, l'impugnazione deve ritenersi senz'altro infondata, conseguendone il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/04/1964 avverso la sentenza del 20/02/2020 della Corte di Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 febbraio 2020 la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del 22 settembre 2017 del Tribunale di Lucca resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro duemila di multa per il reato, così riqualificato, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con confisca e distruzione di quanto in sequestro. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un complesso motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, quanto alla ritenuta esistenza del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, il ricorrente ha ricordato di avere richiesto in primo grado perizia tossicologica per l'accertamento del principio attivo contenuto nelle piante di canapa indiana oggetto di sequestro. In specie faceva difetto l'accertamento della offensività in concreto in relazione alla coltivazione di piante di tipologia non enucleata nell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE. Né rilevava il rinvenimento di bilancina nella disponibilità dell'imputato, dato il contesto domestico della coltivazione ed in considerazione della modalità artigianale e rudimentale della tecnica utilizzata. In ogni caso sussisteva la finalità terapeutica nella detenzione della cannabis, dal momento che la sentenza impugnata aveva solamente ratificato la prima decisione sia per la coltivazione delle piante di marijuana che per quelle di canapa indiana. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa ha dimesso memoria di replica, quanto al rilievo della richiesta di perizia ai fini della verifica dell'offensività in concreto della condotta. [OSCURATO:PERSONA] 5. Il ricorso è infondato. 5.1. In relazione al motivo di censura avanzato, il ricorrente si duole ancora della mancata ammissione della perizia - richiesta ai fini dell'ammissione al giudizio abbreviato condizionato - sulla sostanza stupefacente sequestrata, esperimento ritenuto utile e necessario al fine di individuare il principio attivo e ai fini della decisione. Al riguardo, peraltro (cfr. atto di appello), va osservato che il giudizio abbreviato è stato poi comunque ammesso in esito alla riformulazione dell'istanza da parte del ricorrente, istanza condizionata solamente a produzioni documentali, mentre la Corte territoriale ha appunto ricordato che il Tribunale aveva dato conto dell'inutilità dell'invocata perizia, atteso che il carattere offensivo della condotta non era escluso dall'eventuale assenza del principio attivo (cfr. Sez. 1, n. 37244 del 13/11/2013, dep. 2014, Altamura, Rv. 260532; Sez. 3, n. 27183 del 05/06/2009, Fabbricini, Rv. 248477). 5.2. In ogni caso, la doglianza va rigettata con le precisazioni che seguono. 5.2.1. In relazione all'evoluzione giurisprudenziale intervenuta, è stato recentemente ritenuto che il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente. Laddove peraltro non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all'uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto (Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, Caruso, Rv. 278624 - 01 e 02). Del pari, era stato altresì precisato che la legge 2 dicembre 2016, n. 242 qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, per le finalità tassativamente indicate dall'art. 2 della predetta legge)(Sez. U, n. 30475 del 30/05/2019, Castignani, Rv. 275956). Allo stesso tempo la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n. 242, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività (ibidem). 5.2.2. Al riguardo, era stato appunto colà osservato che le condotte diverse dalla coltivazione di canapa delle varietà di cui al catalogo indicato nell'art. 1, comma 2, legge n. 242 del 2016 e la realizzazione di prodotti diversi da quelli inseriti nell'elenco di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 242 cit., risultano penalmente rilevanti, ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 4, T.U. stup., che sanziona, oltre alla coltivazione, la produzione, l'estrazione, la vendita, la cessione, la distribuzione, il commercio, la consegna, la detenzione e altre attività di messa in circolazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla Tabella II, prevista dall'art. 14. Non assumendo altresì alcuna rilevanza, al fine di escludere la illiceità della condotta, il mancato superamento delle percentuali di THC di cui all'art. 4, commi 5 e 7, legge n. 242 del 2016, atteso che tali valori riguardano esclusivamente il contenuto consentito di THC presente nella coltivazione - e non nei derivati - nell'ambito della specifica attività di coltivazione agroindustriale della canapa, per gli usi consentiti, delineata dalla stessa novella, anche in riferimento alla erogazione dei contributi al coltivatore, secondo la disciplina sovranazionale. Per quanto interessa, pertanto (sul resto, cfr. amplius Sez. U n. 30475 cit.), la legge n. 242 del 2016 è volta a promuovere la coltivazione agroindustriale di canapa delle varietà ammesse (cannabis sativa L.), coltivazione che beneficia dei contributi dell'Unione europea, ove il coltivatore dimostri di avere impiantato sementi ammesse; si tratta di coltivazione consentita senza necessità di autorizzazione ma dalla stessa possono essere ottenuti esclusivamente i prodotti tassativamente indicati dall'art. 2, comma 2, della legge n. 242 del 2016 (esemplificando: dalla coltivazione della canapa di cui si tratta possono ricavarsi fibre e carburanti, ma non hashish e marijuana). 5.2.3. In relazione a ciò, integra ad es. il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, da parte di coltivatore diretto, allorquando emerga la prova di una finalità diversa da quella indicata dall'art. 2 della legge 2 dicembre 2016, n. 242 (Sez. 4, n. 16155 del 17/03/2021, Currenti, Rv. 281150). 5.2.4. Ciò posto, quanto all'offensività in concreto della condotta di coltivazione, questa Corte ha già ritenuto, con principio che si intende ribadire, che non può ad es. ricondursi alla nozione di coltivazione domestica non punibile la messa a coltura di undici piantine di marjuana, non potendosi ritenere che la condotta riguardi uno scarso numero di piante, né che sia ricavabile un modestissimo quantitativo di stupefacente, risultando di per sé insufficiente la sola intenzione di destinare la coltivazione alle esigenze di consumo personale (Sez. 6, n. 3593 del 03/11/2020, dep. 2021, Camelia, Rv. 280592). 5.2.4.1. In proposito, infatti, prendendo le mosse da Sez. U n. 12348 cit., è stata ribadita la non riconducibilità della coltivazione alla mera detenzione, in considerazione della "chiara scelta del legislatore di punire ogni forma di produzione di stupefacenti, se necessario, anticipando la tutela al momento in cui si manifesta un pericolo ragionevolmente presunto per la salute". Ciò posto, confutata la tesi della possibile equipollenza fra la coltivazione c.d. domestica e la detenzione di droga per uso personale, ed al fine di definire in termini precisi l'area di copertura della fattispecie tipica della coltivazione penalmente rilevante, è stato così evidenziato come "l'irrilevanza penale della coltivazione di minime dimensioni, finalizzata esclusivamente al consumo personale", debba "essere ancorata, non alla sua assimilazione alla detenzione e al regime giuridico di quest'ultima, ma, più linearmente, alla sua non riconducibilità alla definizione di coltivazione come attività penalmente rilevante, dandosi, così, un'interpretazione restrittiva della fattispecie penale, che si giustifica tanto più per la sua natura di reato di pericolo presunto nell'ottica garantista di un corretto bilanciamento fra ampiezza e anticipazione della tutela". Tenuto altresì conto che "la coltivazione, a differenza della detenzione, è attività suscettibile di creare nuove e non predeterminabili disponibilità di stupefacenti" (cfr. Sez. U, n. 28605 del 24/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239920), è stato così sottolineato che tale connotazione non valga, tuttavia, per le "coltivazioni domestiche di minime dimensioni, intraprese con l'intento di soddisfare esigenze di consumo personale, perché queste hanno, per definizione, una produttività ridottissima e, dunque, insuscettibile di aumentare in modo significativo la provvista di stupefacenti". Con la conseguenza che il discrimen fra la coltivazione penalmente rilevante - id est "tipica" - e la coltivazione non penalmente rilevante - in quanto "atipica" - deve essere individuato alla luce del parametro della "prevedibilità della potenziale produttività", potendosi ricondurre a quest'ultimo ambito soltanto "una produttività prevedibile come modestissima". Parametro che deve essere "ancorato a presupposti oggettivi", "che devono essere tutti compresenti, quali: la minima dimensione della coltivazione, il suo svolgimento in forma domestica e non in forma industriale, la rudimentalità delle tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, la mancanza di indici di un inserimento dell'attività nell'ambito del mercato degli stupefacenti, l'oggettiva destinazione di quanto prodotto all'uso personale esclusivo del coltivatore", rimarcando come "la circostanza che la coltivazione sia intrapresa con l'intenzione soggettiva di soddisfare esigenze di consumo personale deve essere ritenuta da sola insufficiente ad escluderne la rispondenza al tipo penalmente sanzionato" (così infine, in motivazione, Sez. U, n. 12348 cit.). Infine è stato così rimarcato che "il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, essendo sufficiente la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e produrre sostanza stupefacente. E per coltivazione dovrà intendersi l'attività svolta dall'agente in ogni fase dello sviluppo della pianta, dalla semina fino al raccolto". 5.2.5. In specie, è pacifico che nella disponibilità del ricorrente sono state rinvenute ventotto piante di canapa indiana, irrigate da un idoneo sistema a goccia, nonché piantine essiccate di marijuana per un peso complessivo di circa 1100 grammi, unitamente ad un bilancino di precisione e ad altro materiale destinato alla coltivazione. Non è pertanto revocabile in dubbio che, come è stato comunque ritenuto anche dal Giudice del merito, il dato ponderale fosse in ogni caso inequivoco. Al riguardo, infatti, la stessa messa a coltura di ventotto piantine di marjuana - da cui era stato ricavato oltre un chilogrammo di prodotto - non può ritenersi non punibile, risultando, nella specie, all'evidenza mancante uno dei principali "presupposti oggettivi" della coltivazione non punibile (che appunto devono essere tutti "compresenti"), ossia lo "scarso numero di piantine" "da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto", risultando da sola irrilevante - in presenza di un reato a pericolo presunto - l'eventuale "intenzione soggettiva di soddisfare esigenze di consumo personale" (a contrario ma a conferma del principio, quanto alla configurazione di coltivazione domestica non punibile in presenza della •messa a coltura di undici piantine di marijuana, collocate in vasi all'interno di un'abitazione e senza la predisposizione di accorgimenti, come impianti di irrigazione e/o di illuminazione, finalizzati a rafforzare la produzione, cfr. Sez. 6, n. 6599 del 05/11/2020, dep. 2021, Serafini, Rv. 280786). 6. Alla stregua di quanto precede, pertanto, l'impugnazione deve ritenersi senz'altro infondata, conseguendone il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta
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