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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 09877/2026

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te pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] inpersona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesidall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale sonoelettivamente domiciliati in Roma (00195), [OSCURATO:PERSONA], n. 10 ([OSCURATO:TELEFONO] - PEC [OSCURATO:EMAIL])-ricorrenti-controAGENZIA delle ENTRATE, in persona del legale rappresentante protempore-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio-Roma n. 2593/2017 depositata il 10/05/2017.Numero registro generale 29420/2017Numero sezionale 2622/2026Numero di raccolta generale 9877/2026Data pubblicazione 16/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione era sottoposta a verifica fiscalecondotta dalla Guardia di finanza ed esitata in processo verbale diconstatazione.

In considerazione della inattendibilità delle scritturecontabili della contribuente, la GdF aveva proceduto ad una ricostruzioneinduttiva del reddito per le annualità comprese tra il 2009 e 2011,disconoscendo integralmente i costi sostenuti nell'esercizio dell'attività diimpresa.In adesione al PVC, la Direzione provinciale II di Roma dell’Agenziadelle entrate emetteva avviso di accertamento per l’anno di imposta 2011,mediante il quale recuperava maggiori imposte dirette e indirette, oltreinteressi e sanzioni.2.

Dal ricorso per cassazione (pp. 4 ss.) si apprende che:- “accertamenti di contenuto analogo a quello emesso a carico della ACsono stati notificati al sig. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in qualità di liquidatore …,e alla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], quale cessionaria diazienda solidalmente tenuta al pagamento delle imposte accertate neiconfronti della AC […]”;- “il sig. [OSCURATO:PERSONA] e le società AC e AC [OSCURATO:SOCIETA] hanno propostocongiuntamente ricorso avverso gli atti di accertamento ad essi notificatiinnanzi alla CTP di Roma”;- “la Commissione di prime cure, con la sentenza n. 485/05/16,pronunciata il 9 ottobre 2015 e depositata il 18 gennaio 2016 hainnanzitutto ritenuto che i ricorsi proposti dalla AC [OSCURATO:SOCIETA] e dal sig.[OSCURATO:PERSONA] dovessero ritenersi ‘inammissibili’, ritenendo che gliNumero registro generale 29420/2017Numero sezionale 2622/2026Numero di raccolta generale 9877/2026Data pubblicazione 16/04/2026stessi non avessero presentato alcuna ‘istanza di accertamento conadesione’.

Quanto alla posizione della AC, la Commissione ha comunqueritenuto che il ricorso della contribuente fosse infondato, in considerazionedel carattere ‘generico’ delle contestazioni avanzate avversol'accertamento impugnato”;- “i contribuenti hanno impugnato tempestivamente la sentenza diprimo grado, chiedendone la riforma nella parte in cui i Giudici della CTPavevano dichiarato tardive le impugnazioni autonomamente proposte dalsig. [OSCURATO:PERSONA] e dalla AC [OSCURATO:SOCIETA].

Nel merito, venivano poiriproposte tutte le contestazioni formulate nel primo grado di giudizio”.3.

La CTR del Lazio, con la sentenza in epigrafe, rigettava l’appello,così motivando: Preliminarmente, si osserva che gli appelli oggetto dellacontroversia, pur riguardanti denominazioni sociali diverse, riguardanoesclusivamente l'attività di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha svolto l'attività dicommercio di autoveicoli in prima persona fino al 7 febbraio 2008, data in cui hacostituito la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (con capitale interamente sottoscritto edivenendone amministratore unico) con cui ha continuato la medesima attività.Due mesi più tardi, il 28 aprile 2008, ha ceduto l'intero capitale sociale alla RTSAPOLLONI Gianluca, titolare di studio commerciale in Roma.

La [OSCURATO:PERSONA] SArisulta a sua volta partecipata da altre due società estere, di cui una inglese edaltra delle [OSCURATO:PERSONA] britanniche ed in data 7 agosto 2009 l'assemblea hadeliberato di trasferire la propria sede sociale presso lo studio Apolloni,nominandolo procuratore speciale.

Il verbale di assemblea in questione risultafirmato dal solo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].Il 30 giugno 2011 è stato deliberato io scioglimento e messa in liquidazionedell'[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la nomina di un procuratore, sempre nella persona diALFERINO [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29420/2017Numero sezionale 2622/2026Numero di raccolta generale 9877/2026Data pubblicazione 16/04/2026Successivamente, il 13 marzo 2012, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in persona diALFERINO [OSCURATO:PERSONA], ha ceduto alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] tuttal'azienda con le sue varie sedi, incluse tutte le autorizzazioni e concessioni.[OSCURATO:PERSONA] di Finanza aveva iniziato una verifica generale della società il 10novembre 2011;risulta pertanto evidente che tale cessione è avvenuta in corso diverifica e che essa aveva lo scopo di trasferire tutte le risorse in capo ad unsoggetto solo formalmente nuovo, trattandosi di una società interamenteposseduta sempre da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].Quanto alla sua posizione fiscale, risulta che il contribuente ha presentato, inritardo, la dichiarazione dei redditi e l'ha poi modificata per ben tre volte,presentandola sempre con dati incompleti, per cui l'Ufficio finanziario, a seguitodegli accertamenti della Guardia di Finanza, ha accertato la omessacontabilizzazione di ricavi per operazioni imponibili pari ad Euro 3.723.772,01 edun'evasione dell'IVA pari ad Euro 779.529,09.[OSCURATO:PERSONA] di primo grado ha ritenuto ammissibile il ricorso presentato da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione respingendolo nel merito, mentre ha ritenutoinammissibile gli altri ricorsi ritenendo che agli stessi non potesse applicarsi ilprolungamento del termine di presentazione, non avendo presentato alcunaistanza di accertamento con adesione.Avverso tale sentenza hanno presentato appello sia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], inproprio, sia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], sia [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. inliquidazione, sostenendo la tempestività di tutti i ricorsi proposti e la sussistenzadella responsabilità solidale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.[OSCURATO:SOCIETA] in relazione alla obbligazione di imposta accertata in carico allaAUTO [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ….Ad avviso del Collegio i motivi dell'appello sono totalmente infondati.Risulta del tutto evidente che le trasformazioni societarie sono state poste inessere esclusivamente allo scopo di eludere le imposte e per evitare leconseguenze degli accertamenti tributari iniziati dalla Guardia di Finanza.Numero registro generale 29420/2017Numero sezionale 2622/2026Numero di raccolta generale 9877/2026Data pubblicazione 16/04/2026Emerge poi che l'istanza di accertamento con adesione è stata avanzata perfinalità meramente dilatorie e che, nel corso dello stesso giudizio di appello, ilcontribuente ha richiesto la possibilità di definire la controversia attraversol'istituto della conciliazione giudiziaria[…], istanza che non ha poi avuto alcunseguito concreto.La sentenza di primo grado ha esaminato correttamente tutte le questionidedotte e, pertanto, risulta infondata la pretesa violazione dell'articolo 112 delcodice di procedura civile.Risulta poi evidente che, nel caso di specie, sussiste una responsabilità solidale diGiuseppe [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione alla obbligazione diimposta accertata a carico della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione sia per lacontinuità gestionale, sia per la confusione del capitale sociale, sia per latitolarità esclusiva della stessa persona fisica.Si deve ritenere, pertanto, che gli appelli, che possono ritenersi ammissibili, inquanto riferiti ad un'unica posizione fiscale, siano privi di qualsiasi fondamento eche la sentenza di primo grado, sorretta da ampia e congrua motivazione, debbaessere confermata.4.

I contribuenti propongono ricorso per cassazione con cinque motivi.L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva.5.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio aisensi dell’art.380 bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Per ragioni di economia espositiva, tutti i motivi si prestano adessere enunciati congiuntamente.2.

Primo motivo: “Violazione degli artt. 132, comma primo, n. 4,c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36, comma secondo, n. 4, del d.lgs. 31dicembre 1992 n. 546 (art. 360, c. 1, n. 4, c.p.c.), essendo la sentenzaimpugnata corredata da una motivazione apparente in ordine: i) al meritodella pretesa fiscale; ii) alla sussistenza dei presupposti per far valere laNumero registro generale 29420/2017Numero sezionale 2622/2026Numero di raccolta generale 9877/2026Data pubblicazione 16/04/2026responsabilità solidale del liquidatore e della cessionaria di azienda dellaAC”.3.

Secondo motivo: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 36d.P.R. n. 602/1973 e 2486 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), laddove ilgiudice di appello afferma che la responsabilità delliquidatore/amministratore per i debiti fiscali della società accertata possaessere fondata su elementi come la ‘continuità gestionale, la confusionedel capitale sociale, la titolarità esclusiva della stessa persona fisica’”.4.

Terzo motivo: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 D.Lgs. n.472/1999 e dell'art. 2697 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), laddove ilgiudice di appello afferma che il carattere fraudolento di una cessione diazienda e la connessa responsabilità solidale della società cessionaria per idebiti fiscali della società accertata possano essere fondati su elementicome la ‘continuità gestionale, la confusione del capitale sociale, latitolarità esclusiva della stessa persona fisica’”.5.

Quarto motivo: “Violazione del principio di corrispondenza trachiesto e pronunciato ex art. 112 e dell'art. 56 del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546 (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.), laddove la C.T.R. omette dipronunciarsi: i) sulla nullità degli accertamenti notificati a carico del sig.[OSCURATO:PERSONA] e della AC [OSCURATO:SOCIETA] per difetto di motivazione; ii)sul mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della [OSCURATO:PERSONA] diRoma nel caso di specie; iii) sull'applicazione dello ‘ius superveniens’introdotto dal d.lgs. n. 158/2015 con riferimento alle sanzioni irrogatenegli avvisi di accertamento impugnati”.6.

Quinto motivo: In via subordinata, “violazione degli artt. 132,comma primo, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36, comma secondo, n.4, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.),essendo la sentenza impugnata radicalmente priva di motivazione sulledoglianze oggetto del precedente motivo di ricorso”.Numero registro generale 29420/2017Numero sezionale 2622/2026Numero di raccolta generale 9877/2026Data pubblicazione 16/04/20267.

A fronte di tale articolazione dei motivi, ad avviso del Collegio, devescindersi la posizione di [OSCURATO:PERSONA], da una parte, da quella dell’[OSCURATO:PERSONA] edi [OSCURATO:PERSONA], dall’altra.8.

In riferimento alla posizione di questi ultimi due, infatti, la CTPaveva ritenuto l’inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività, nonavendo i medesimi proposto istanza di accertamento con adesione rispettoagli avvisi loro diretti, con conseguente esclusione del beneficio di uncorrispondente maggior termine per impugnare.L’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello sul punto,sostenendo di contro la tempestività dei rispettivi ricorsi.

Ne danno attosia il ricorso per cassazione che, come visto, la sentenza impugnata.8.1.

Ora, a fronte del rigetto dell’appello da parte della CTR, la qualescrive che “ad avviso del Collegio i motivi dell'appello sono totalmenteinfondati”, il ricorso per cassazione non articola censure riguardo al rigettodell’appello avverso la statuizione di inammissibilità dei ricorsi introduttividell’[OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].Né potrebbe argomentarsi, in contrario, alla luce della parte finaledella motivazione della sentenza, laddove leggesi che “gli appelli […]possono ritenersi ammissibili, in quanto riferiti ad un'unica posizionefiscale”: la valutazione di ammissibilità riguarda, invero, gli “appelli”,siccome formulati “uno acto”, non i ricorsi introduttivi dell’[OSCURATO:PERSONA] e diAuto Center; peraltro, ritenuta l’ammissibilità degli appelli, la CTR neribadisce subito in appresso il difetto “di qualsiasi fondamento”, ragion percui “la sentenza di primo grado, sorretta da ampia e congrua motivazione,deve essere confermata”: la sentenza di primo grado, pertanto, ètestualmente confermata “in toto”, compreso il capo della declaratoriad’inammissibilità dei ricorsi introduttivi dell’[OSCURATO:PERSONA] e di Auto CenterUnipersonale.Numero registro generale 29420/2017Numero sezionale 2622/2026Numero di raccolta generale 9877/2026Data pubblicazione 16/04/2026Né, ancora, rileva che la CTR, nella motivazione, sembri comunqueesaminare anche le posizioni dell’[OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]:infatti, una volta confermata la sentenza di primo grado in punto diinammissibilità dei ricorsi introduttivi dei medesimi, ogni ulterioreaffermazione che, nella sentenza impugnata, li investa è ultronea.8.2.

Venendo alle conseguenze di quanto precede sul ricorso percassazione, poiché questo non attinge il ridetto capo della sentenzaimpugnata (“in limine” per omessa pronuncia od omessa motivazione sullarelativa doglianza proposta in appello), inammissibili si rivelano le censurearticolate nel ricorso stesso quanto al cd.

“merito cassatorio” delleposizioni dell’[OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. Cass. n. 21514del 2019: “Ove il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile uno deimotivi di gravame per difetto di specificità, affermandone poi comunquenel merito l'infondatezza, la parte rimasta soccombente che ricorra incassazione contro tale sentenza, ove intenda impedirne il passaggio ingiudicato, ha l'onere di impugnare la relativa statuizione, da solasufficiente a sorreggere la decisione, dato che il passaggio in giudicatodella pronuncia di inammissibilità priverebbe la medesima partedell'interesse a far valere in sede di legittimità l'erroneità delle ulterioristatuizioni della decisione impugnata”; Cass. n. 24550 del 2023: “Nelgiudizio di cassazione, i motivi che, a frontedella dichiarazione di inammissibilità del gravame, attingano direttamentel'apprezzamento di merito operato dal giudice d'appello, senza censurarel'"error in procedendo" cui questi è incorso, così da rimuovere la ragione inrito che aveva impedito la valutazione nel merito delle censure mosse conl'atto di appello, determinano l'inammissibilità del ricorso, derivando datale omissione il passaggio in giudicato della statuizionedi inammissibilità e il conseguente venir meno dell'interesse della parte afar valere in sede di legittimità l'erroneità delle ulteriori statuizioni delladecisione impugnata”).Numero registro generale 29420/2017Numero sezionale 2622/2026Numero di raccolta generale 9877/2026Data pubblicazione 16/04/20268.3.

Donde si rivelano inammissibili tout court il secondo ed il terzomotivo.Quanto al primo, si rivela inammissibile tout court la sub-censura dicui alla lett. ii); la sub-censura di cui alla lett. i) è inammissibile in partequa.Quanto al quarto, si rivela inammissibile tout court la sub-censura dicui alle lett. i); mentre le sub-censure di cui alle lett. ii) ed iii) sonoinammissibili “in parte qua”.Il quinto motivo, formulato in via gradata, segue le sorti delprecedente.9.

Resta da scrutinare il ricorso con riferimento alla posizione di AutoCenter.10.

Rilevano la lett. i) del primo motivo, volta a denunciare l’omessamotivazione della sentenza impugnata in ordine “al merito della pretesafiscale”; le lett. ii) ed iii) del quarto, volte a denunciare l’omessa pronuncia“sul mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della [OSCURATO:PERSONA] diRoma” e sull’applicazione, in ogni caso, rispetto alle sanzioni, del D.Lgs. n.158 del 2015 quale lex mitior.11.

La sub-censura di cui alla lett. i) del primo motivo e quella di cuialla lett. ii) del quarto motivo, quest’ultima da leggersi altresì nelladeclinazione, comunque, di omessa motivazione articolata nel quinto,tutte congiuntamente scrutinabili per sostanziale sovrapposizione di piani,sono inammissibili e comunque infondate.11.1.

V’è da premettere che la seconda censura, quella di cui alla lett.ii) del quarto motivo, laddove recita che “tra gli ulteriori profili di doglianzasollevati nel ricorso in primo grado”, e ribaditi in appello, “i contribuentihanno censurato il difetto di prova dell'atto di accertamento emesso dallaDP II di Roma […].

Ed invero, controparte, non solo ha prodotto in giudizioNumero registro generale 29420/2017Numero sezionale 2622/2026Numero di raccolta generale 9877/2026Data pubblicazione 16/04/2026soltanto alcune pagine del pvc e non anche copia integrale dell'attoistruttorio, ma per di più le pagine depositate non costituiscono affattoprova della pretesa contenendo una descrizione delle asserite violazionicommesse”, riprende sostanzialmente la prima, quella di cui alla lett. i) delprimo motivo, laddove recita che “i contribuenti hanno in primo luogorilevato come l'Ufficio fosse venuto meno all'onere probatorio su di essoincombente, non avendo prodotto in giudizio - o, ancor prima, individuatonell'atto di accertamento - qualsivoglia elemento idoneo a dimostrare lasussistenza di maggiori ricavi sottratti ad imposizione da parte della AC[…].

Lo stesso p.v.c. di verifica, del resto, oltre a non costituire prova deifatti accertati a carico dei contribuenti, non era stato in ogni caso allegatoin giudizio e neppure debitamente richiamato nell'atto di accertamento,con conseguente radicale difetto di motivazione del provvedimentoimpositivo”.La produzione, da parte dell’Agenzia, di alcune pagine del PVC in unoall’atto di controdeduzioni in primo grado emerge dalla disamina di detto11.2.

Fermo ciò, le censure in disamina omettono di riprodurre, oquantomeno riassumere, tali pagine, neppure allegate al ricorso percassazione, in guisa da consentire di verificare l’attitudine, o meno, dellestesse a supportare la ripresa rassegnata nell’avviso di accertamentonotificato ad [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo bensì allegato al ricorso percassazione, ma, in difetto di precisione, non minimamente richiamato, neitratti motivazionali essenziali, in alcun luogo del ricorso: resta cosìimpedito “a monte” l’apprezzamento del concreto tenore dei fatti addottidall’Ufficio a fondamento dell’accertamento, fatti solo in un secondomomento suscettibili di prova attraverso gli esiti d’indagine compendiatinel PVC.Numero registro generale 29420/2017Numero sezionale 2622/2026Numero di raccolta generale 9877/2026Data pubblicazione 16/04/202611.3.

Ciò detto, ad ogni modo, le superiori censure, e con esse altresìil quinto motivo, pretermettono, donde comunque la loro anticipatainfondatezza, che la CTR fa esplicito richiamo agli “accertamenti”, di per séneppure contestati, “della Guardia di Finanza”, in punto di “omessacontabilizzazione di ricavi” ed “evasione dell'IVA”, ritenendone,implicitamente ma chiaramente, la legittimità, in considerazione del fattodella ritardata presentazione della dichiarazione dei redditi, comunqueulteriormente modificata per ben tre volte, con l’esposizione “sempre” di“dati incompleti”.

In tal guisa, il tenore letterale della motivazione dellasentenza impugnata supera la soglia del cd. minimo costituzionale (Cass.Sez.

U n. 8053 del 2014).12.

Fondata è invece, la sub-censura di cui alla lett. iii) del quartomotivo, avendo la CTR totalmente pretermesso di esaminare la quaestiorelativa al trattamento sanzionatorio, in conseguenza dell’entrata in vigoredel D.Lgs. n. 158 del 2015.13.

In definitiva:- i motivi agitati da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] essere dichiarati inammissibili; nulla è statuirsi sulle spese permancanza di attività difensiva da parte dell’Agenzia delle entrate; imedesimi sono tuttavia ex lege tenuti al pagamento del cd. doppiocontributo unificato;- va accolta la sub-censura di cui alla lett. iii) del quarto motivo delricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che la sentenzaimpugnata, limitatamente al profilo inerente alle sanzioni, deve esserecassata con rinvio, per nuovo esame e per le spese.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi proposti nell’interesse di GiuseppeAlferino e di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], dando atto, ai sensiNumero registro generale 29420/2017Numero sezionale 2622/2026Numero di raccolta generale 9877/2026Data pubblicazione 16/04/2026dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza deipresupposti processuali, in capo ai medesimi, per il versamento di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Accoglie il quarto motivo di ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla sub-censura di cuialla lett. iii), per l’effetto cassando in relazione la sentenza impugnata, conrinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, indiversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine allespese del giudizio di legittimità.Così deciso a Roma, lì 20 marzo 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] inpersona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesidall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale sonoelettivamente domiciliati in Roma (00195), [OSCURATO:PERSONA], n. 10 ([OSCURATO:TELEFONO] - PEC [OSCURATO:EMAIL])-ricorrenti-controAGENZIA delle ENTRATE, in persona del legale rappresentante protempore-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio-Roma n. 2593/2017 depositata il 10/05/2017.Numero registro generale 29420/2017Numero sezionale 2622/2026Numero di raccolta generale 9877/2026Data pubblicazione 16/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione era sottoposta a verifica fiscalecondotta dalla Guardia di finanza ed esitata in processo verbale diconstatazione. In considerazione della inattendibilità delle scritturecontabili della contribuente, la GdF aveva proceduto ad una ricostruzioneinduttiva del reddito per le annualità comprese tra il 2009 e 2011,disconoscendo integralmente i costi sostenuti nell'esercizio dell'attività diimpresa.In adesione al PVC, la Direzione provinciale II di Roma dell’Agenziadelle entrate emetteva avviso di accertamento per l’anno di imposta 2011,mediante il quale recuperava maggiori imposte dirette e indirette, oltreinteressi e sanzioni.2. Dal ricorso per cassazione (pp. 4 ss.) si apprende che:- “accertamenti di contenuto analogo a quello emesso a carico della ACsono stati notificati al sig. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in qualità di liquidatore …,e alla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], quale cessionaria diazienda solidalmente tenuta al pagamento delle imposte accertate neiconfronti della AC […]”;- “il sig. [OSCURATO:PERSONA] e le società AC e AC [OSCURATO:SOCIETA] hanno propostocongiuntamente ricorso avverso gli atti di accertamento ad essi notificatiinnanzi alla CTP di Roma”;- “la Commissione di prime cure, con la sentenza n. 485/05/16,pronunciata il 9 ottobre 2015 e depositata il 18 gennaio 2016 hainnanzitutto ritenuto che i ricorsi proposti dalla AC [OSCURATO:SOCIETA] e dal sig.[OSCURATO:PERSONA] dovessero ritenersi ‘inammissibili’, ritenendo che gliNumero registro generale 29420/2017Numero sezionale 2622/2026Numero di raccolta generale 9877/2026Data pubblicazione 16/04/2026stessi non avessero presentato alcuna ‘istanza di accertamento conadesione’. Quanto alla posizione della AC, la Commissione ha comunqueritenuto che il ricorso della contribuente fosse infondato, in considerazionedel carattere ‘generico’ delle contestazioni avanzate avversol'accertamento impugnato”;- “i contribuenti hanno impugnato tempestivamente la sentenza diprimo grado, chiedendone la riforma nella parte in cui i Giudici della CTPavevano dichiarato tardive le impugnazioni autonomamente proposte dalsig. [OSCURATO:PERSONA] e dalla AC [OSCURATO:SOCIETA]. Nel merito, venivano poiriproposte tutte le contestazioni formulate nel primo grado di giudizio”.3. La CTR del Lazio, con la sentenza in epigrafe, rigettava l’appello,così motivando: Preliminarmente, si osserva che gli appelli oggetto dellacontroversia, pur riguardanti denominazioni sociali diverse, riguardanoesclusivamente l'attività di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha svolto l'attività dicommercio di autoveicoli in prima persona fino al 7 febbraio 2008, data in cui hacostituito la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (con capitale interamente sottoscritto edivenendone amministratore unico) con cui ha continuato la medesima attività.Due mesi più tardi, il 28 aprile 2008, ha ceduto l'intero capitale sociale alla RTSAPOLLONI Gianluca, titolare di studio commerciale in Roma. La [OSCURATO:PERSONA] SArisulta a sua volta partecipata da altre due società estere, di cui una inglese edaltra delle [OSCURATO:PERSONA] britanniche ed in data 7 agosto 2009 l'assemblea hadeliberato di trasferire la propria sede sociale presso lo studio Apolloni,nominandolo procuratore speciale. Il verbale di assemblea in questione risultafirmato dal solo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].Il 30 giugno 2011 è stato deliberato io scioglimento e messa in liquidazionedell'[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la nomina di un procuratore, sempre nella persona diALFERINO [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29420/2017Numero sezionale 2622/2026Numero di raccolta generale 9877/2026Data pubblicazione 16/04/2026Successivamente, il 13 marzo 2012, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in persona diALFERINO [OSCURATO:PERSONA], ha ceduto alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] tuttal'azienda con le sue varie sedi, incluse tutte le autorizzazioni e concessioni.[OSCURATO:PERSONA] di Finanza aveva iniziato una verifica generale della società il 10novembre 2011;risulta pertanto evidente che tale cessione è avvenuta in corso diverifica e che essa aveva lo scopo di trasferire tutte le risorse in capo ad unsoggetto solo formalmente nuovo, trattandosi di una società interamenteposseduta sempre da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].Quanto alla sua posizione fiscale, risulta che il contribuente ha presentato, inritardo, la dichiarazione dei redditi e l'ha poi modificata per ben tre volte,presentandola sempre con dati incompleti, per cui l'Ufficio finanziario, a seguitodegli accertamenti della Guardia di Finanza, ha accertato la omessacontabilizzazione di ricavi per operazioni imponibili pari ad Euro 3.723.772,01 edun'evasione dell'IVA pari ad Euro 779.529,09.[OSCURATO:PERSONA] di primo grado ha ritenuto ammissibile il ricorso presentato da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione respingendolo nel merito, mentre ha ritenutoinammissibile gli altri ricorsi ritenendo che agli stessi non potesse applicarsi ilprolungamento del termine di presentazione, non avendo presentato alcunaistanza di accertamento con adesione.Avverso tale sentenza hanno presentato appello sia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], inproprio, sia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], sia [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. inliquidazione, sostenendo la tempestività di tutti i ricorsi proposti e la sussistenzadella responsabilità solidale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.[OSCURATO:SOCIETA] in relazione alla obbligazione di imposta accertata in carico allaAUTO [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ….Ad avviso del Collegio i motivi dell'appello sono totalmente infondati.Risulta del tutto evidente che le trasformazioni societarie sono state poste inessere esclusivamente allo scopo di eludere le imposte e per evitare leconseguenze degli accertamenti tributari iniziati dalla Guardia di Finanza.Numero registro generale 29420/2017Numero sezionale 2622/2026Numero di raccolta generale 9877/2026Data pubblicazione 16/04/2026Emerge poi che l'istanza di accertamento con adesione è stata avanzata perfinalità meramente dilatorie e che, nel corso dello stesso giudizio di appello, ilcontribuente ha richiesto la possibilità di definire la controversia attraversol'istituto della conciliazione giudiziaria[…], istanza che non ha poi avuto alcunseguito concreto.La sentenza di primo grado ha esaminato correttamente tutte le questionidedotte e, pertanto, risulta infondata la pretesa violazione dell'articolo 112 delcodice di procedura civile.Risulta poi evidente che, nel caso di specie, sussiste una responsabilità solidale diGiuseppe [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione alla obbligazione diimposta accertata a carico della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione sia per lacontinuità gestionale, sia per la confusione del capitale sociale, sia per latitolarità esclusiva della stessa persona fisica.Si deve ritenere, pertanto, che gli appelli, che possono ritenersi ammissibili, inquanto riferiti ad un'unica posizione fiscale, siano privi di qualsiasi fondamento eche la sentenza di primo grado, sorretta da ampia e congrua motivazione, debbaessere confermata.4. I contribuenti propongono ricorso per cassazione con cinque motivi.L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva.5. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio aisensi dell’art.380 bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Per ragioni di economia espositiva, tutti i motivi si prestano adessere enunciati congiuntamente.2. Primo motivo: “Violazione degli artt. 132, comma primo, n. 4,c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36, comma secondo, n. 4, del d.lgs. 31dicembre 1992 n. 546 (art. 360, c. 1, n. 4, c.p.c.), essendo la sentenzaimpugnata corredata da una motivazione apparente in ordine: i) al meritodella pretesa fiscale; ii) alla sussistenza dei presupposti per far valere laNumero registro generale 29420/2017Numero sezionale 2622/2026Numero di raccolta generale 9877/2026Data pubblicazione 16/04/2026responsabilità solidale del liquidatore e della cessionaria di azienda dellaAC”.3. Secondo motivo: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 36d.P.R. n. 602/1973 e 2486 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), laddove ilgiudice di appello afferma che la responsabilità delliquidatore/amministratore per i debiti fiscali della società accertata possaessere fondata su elementi come la ‘continuità gestionale, la confusionedel capitale sociale, la titolarità esclusiva della stessa persona fisica’”.4. Terzo motivo: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 D.Lgs. n.472/1999 e dell'art. 2697 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), laddove ilgiudice di appello afferma che il carattere fraudolento di una cessione diazienda e la connessa responsabilità solidale della società cessionaria per idebiti fiscali della società accertata possano essere fondati su elementicome la ‘continuità gestionale, la confusione del capitale sociale, latitolarità esclusiva della stessa persona fisica’”.5. Quarto motivo: “Violazione del principio di corrispondenza trachiesto e pronunciato ex art. 112 e dell'art. 56 del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546 (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.), laddove la C.T.R. omette dipronunciarsi: i) sulla nullità degli accertamenti notificati a carico del sig.[OSCURATO:PERSONA] e della AC [OSCURATO:SOCIETA] per difetto di motivazione; ii)sul mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della [OSCURATO:PERSONA] diRoma nel caso di specie; iii) sull'applicazione dello ‘ius superveniens’introdotto dal d.lgs. n. 158/2015 con riferimento alle sanzioni irrogatenegli avvisi di accertamento impugnati”.6. Quinto motivo: In via subordinata, “violazione degli artt. 132,comma primo, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36, comma secondo, n.4, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.),essendo la sentenza impugnata radicalmente priva di motivazione sulledoglianze oggetto del precedente motivo di ricorso”.Numero registro generale 29420/2017Numero sezionale 2622/2026Numero di raccolta generale 9877/2026Data pubblicazione 16/04/20267. A fronte di tale articolazione dei motivi, ad avviso del Collegio, devescindersi la posizione di [OSCURATO:PERSONA], da una parte, da quella dell’[OSCURATO:PERSONA] edi [OSCURATO:PERSONA], dall’altra.8. In riferimento alla posizione di questi ultimi due, infatti, la CTPaveva ritenuto l’inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività, nonavendo i medesimi proposto istanza di accertamento con adesione rispettoagli avvisi loro diretti, con conseguente esclusione del beneficio di uncorrispondente maggior termine per impugnare.L’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello sul punto,sostenendo di contro la tempestività dei rispettivi ricorsi. Ne danno attosia il ricorso per cassazione che, come visto, la sentenza impugnata.8.1. Ora, a fronte del rigetto dell’appello da parte della CTR, la qualescrive che “ad avviso del Collegio i motivi dell'appello sono totalmenteinfondati”, il ricorso per cassazione non articola censure riguardo al rigettodell’appello avverso la statuizione di inammissibilità dei ricorsi introduttividell’[OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].Né potrebbe argomentarsi, in contrario, alla luce della parte finaledella motivazione della sentenza, laddove leggesi che “gli appelli […]possono ritenersi ammissibili, in quanto riferiti ad un'unica posizionefiscale”: la valutazione di ammissibilità riguarda, invero, gli “appelli”,siccome formulati “uno acto”, non i ricorsi introduttivi dell’[OSCURATO:PERSONA] e diAuto Center; peraltro, ritenuta l’ammissibilità degli appelli, la CTR neribadisce subito in appresso il difetto “di qualsiasi fondamento”, ragion percui “la sentenza di primo grado, sorretta da ampia e congrua motivazione,deve essere confermata”: la sentenza di primo grado, pertanto, ètestualmente confermata “in toto”, compreso il capo della declaratoriad’inammissibilità dei ricorsi introduttivi dell’[OSCURATO:PERSONA] e di Auto CenterUnipersonale.Numero registro generale 29420/2017Numero sezionale 2622/2026Numero di raccolta generale 9877/2026Data pubblicazione 16/04/2026Né, ancora, rileva che la CTR, nella motivazione, sembri comunqueesaminare anche le posizioni dell’[OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]:infatti, una volta confermata la sentenza di primo grado in punto diinammissibilità dei ricorsi introduttivi dei medesimi, ogni ulterioreaffermazione che, nella sentenza impugnata, li investa è ultronea.8.2. Venendo alle conseguenze di quanto precede sul ricorso percassazione, poiché questo non attinge il ridetto capo della sentenzaimpugnata (“in limine” per omessa pronuncia od omessa motivazione sullarelativa doglianza proposta in appello), inammissibili si rivelano le censurearticolate nel ricorso stesso quanto al cd. “merito cassatorio” delleposizioni dell’[OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. Cass. n. 21514del 2019: “Ove il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile uno deimotivi di gravame per difetto di specificità, affermandone poi comunquenel merito l'infondatezza, la parte rimasta soccombente che ricorra incassazione contro tale sentenza, ove intenda impedirne il passaggio ingiudicato, ha l'onere di impugnare la relativa statuizione, da solasufficiente a sorreggere la decisione, dato che il passaggio in giudicatodella pronuncia di inammissibilità priverebbe la medesima partedell'interesse a far valere in sede di legittimità l'erroneità delle ulterioristatuizioni della decisione impugnata”; Cass. n. 24550 del 2023: “Nelgiudizio di cassazione, i motivi che, a frontedella dichiarazione di inammissibilità del gravame, attingano direttamentel'apprezzamento di merito operato dal giudice d'appello, senza censurarel'"error in procedendo" cui questi è incorso, così da rimuovere la ragione inrito che aveva impedito la valutazione nel merito delle censure mosse conl'atto di appello, determinano l'inammissibilità del ricorso, derivando datale omissione il passaggio in giudicato della statuizionedi inammissibilità e il conseguente venir meno dell'interesse della parte afar valere in sede di legittimità l'erroneità delle ulteriori statuizioni delladecisione impugnata”).Numero registro generale 29420/2017Numero sezionale 2622/2026Numero di raccolta generale 9877/2026Data pubblicazione 16/04/20268.3. Donde si rivelano inammissibili tout court il secondo ed il terzomotivo.Quanto al primo, si rivela inammissibile tout court la sub-censura dicui alla lett. ii); la sub-censura di cui alla lett. i) è inammissibile in partequa.Quanto al quarto, si rivela inammissibile tout court la sub-censura dicui alle lett. i); mentre le sub-censure di cui alle lett. ii) ed iii) sonoinammissibili “in parte qua”.Il quinto motivo, formulato in via gradata, segue le sorti delprecedente.9. Resta da scrutinare il ricorso con riferimento alla posizione di AutoCenter.10. Rilevano la lett. i) del primo motivo, volta a denunciare l’omessamotivazione della sentenza impugnata in ordine “al merito della pretesafiscale”; le lett. ii) ed iii) del quarto, volte a denunciare l’omessa pronuncia“sul mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della [OSCURATO:PERSONA] diRoma” e sull’applicazione, in ogni caso, rispetto alle sanzioni, del D.Lgs. n.158 del 2015 quale lex mitior.11. La sub-censura di cui alla lett. i) del primo motivo e quella di cuialla lett. ii) del quarto motivo, quest’ultima da leggersi altresì nelladeclinazione, comunque, di omessa motivazione articolata nel quinto,tutte congiuntamente scrutinabili per sostanziale sovrapposizione di piani,sono inammissibili e comunque infondate.11.1. V’è da premettere che la seconda censura, quella di cui alla lett.ii) del quarto motivo, laddove recita che “tra gli ulteriori profili di doglianzasollevati nel ricorso in primo grado”, e ribaditi in appello, “i contribuentihanno censurato il difetto di prova dell'atto di accertamento emesso dallaDP II di Roma […]. Ed invero, controparte, non solo ha prodotto in giudizioNumero registro generale 29420/2017Numero sezionale 2622/2026Numero di raccolta generale 9877/2026Data pubblicazione 16/04/2026soltanto alcune pagine del pvc e non anche copia integrale dell'attoistruttorio, ma per di più le pagine depositate non costituiscono affattoprova della pretesa contenendo una descrizione delle asserite violazionicommesse”, riprende sostanzialmente la prima, quella di cui alla lett. i) delprimo motivo, laddove recita che “i contribuenti hanno in primo luogorilevato come l'Ufficio fosse venuto meno all'onere probatorio su di essoincombente, non avendo prodotto in giudizio - o, ancor prima, individuatonell'atto di accertamento - qualsivoglia elemento idoneo a dimostrare lasussistenza di maggiori ricavi sottratti ad imposizione da parte della AC[…]. Lo stesso p.v.c. di verifica, del resto, oltre a non costituire prova deifatti accertati a carico dei contribuenti, non era stato in ogni caso allegatoin giudizio e neppure debitamente richiamato nell'atto di accertamento,con conseguente radicale difetto di motivazione del provvedimentoimpositivo”.La produzione, da parte dell’Agenzia, di alcune pagine del PVC in unoall’atto di controdeduzioni in primo grado emerge dalla disamina di detto11.2. Fermo ciò, le censure in disamina omettono di riprodurre, oquantomeno riassumere, tali pagine, neppure allegate al ricorso percassazione, in guisa da consentire di verificare l’attitudine, o meno, dellestesse a supportare la ripresa rassegnata nell’avviso di accertamentonotificato ad [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo bensì allegato al ricorso percassazione, ma, in difetto di precisione, non minimamente richiamato, neitratti motivazionali essenziali, in alcun luogo del ricorso: resta cosìimpedito “a monte” l’apprezzamento del concreto tenore dei fatti addottidall’Ufficio a fondamento dell’accertamento, fatti solo in un secondomomento suscettibili di prova attraverso gli esiti d’indagine compendiatinel PVC.Numero registro generale 29420/2017Numero sezionale 2622/2026Numero di raccolta generale 9877/2026Data pubblicazione 16/04/202611.3. Ciò detto, ad ogni modo, le superiori censure, e con esse altresìil quinto motivo, pretermettono, donde comunque la loro anticipatainfondatezza, che la CTR fa esplicito richiamo agli “accertamenti”, di per séneppure contestati, “della Guardia di Finanza”, in punto di “omessacontabilizzazione di ricavi” ed “evasione dell'IVA”, ritenendone,implicitamente ma chiaramente, la legittimità, in considerazione del fattodella ritardata presentazione della dichiarazione dei redditi, comunqueulteriormente modificata per ben tre volte, con l’esposizione “sempre” di“dati incompleti”. In tal guisa, il tenore letterale della motivazione dellasentenza impugnata supera la soglia del cd. minimo costituzionale (Cass.Sez. U n. 8053 del 2014).12. Fondata è invece, la sub-censura di cui alla lett. iii) del quartomotivo, avendo la CTR totalmente pretermesso di esaminare la quaestiorelativa al trattamento sanzionatorio, in conseguenza dell’entrata in vigoredel D.Lgs. n. 158 del 2015.13. In definitiva:- i motivi agitati da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] essere dichiarati inammissibili; nulla è statuirsi sulle spese permancanza di attività difensiva da parte dell’Agenzia delle entrate; imedesimi sono tuttavia ex lege tenuti al pagamento del cd. doppiocontributo unificato;- va accolta la sub-censura di cui alla lett. iii) del quarto motivo delricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che la sentenzaimpugnata, limitatamente al profilo inerente alle sanzioni, deve esserecassata con rinvio, per nuovo esame e per le spese. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi proposti nell’interesse di GiuseppeAlferino e di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], dando atto, ai sensiNumero registro generale 29420/2017Numero sezionale 2622/2026Numero di raccolta generale 9877/2026Data pubblicazione 16/04/2026dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza deipresupposti processuali, in capo ai medesimi, per il versamento di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Accoglie il quarto motivo di ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla sub-censura di cuialla lett. iii), per l’effetto cassando in relazione la sentenza impugnata, conrinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, indiversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine allespese del giudizio di legittimità.Così deciso a Roma, lì 20 marzo 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti
Sentenza Cassazione n. 09877/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris