CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2024
Cassazione n. 11281/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che le doglianze del ricorrente sulle modalità del controllo operato dagli agenti investono in modo inammissibile la valutazione del compendio probatorio; ritenuto che il motivo reitera, in modo del tutto generico, la stessa questione già affrontata e risolta dalla Corte di appello di Milano con motivazione immune dai vizi denunciati, che rende non illogica la valutazione operata nel giudizio di merito; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così dec o il giorno 16 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] costanzo DEpos [OSCURATO:PERSONA] 1 a Ait 2024 Il