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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1968

ECLI:EU:C:1968:28
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61968C0027

[OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] 4 GIUGNO 1969 (

1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente ,

[OSCURATO:PERSONA]

, Il ricorrente nella causa odierna è cittadino olandese, è nato il 9 giugno 1906 ed è stato assunto dall'[OSCURATO:PERSONA] della CECA il 17 maggio 1953.

Dapprima segretario, dal 1 o gennaio 1958 veniva nominato vicedirettore del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al grado A3.

Soppresso questo titolo in seno alla CECA, egli veniva classificato «consigliere».

Come tale, e sempre in A 3, era assegnato al [OSCURATO:PERSONA] comune [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, dove tra l'altro si occupava dei collega menti tra l'[OSCURATO:PERSONA] e gli altri organismi comunitari con sede in Lussemburgo.

Dopo l'entrata in vigore del trattato di fusione, sempre con le stesse funzioni, passava alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] comune presso la [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In seguito la [OSCURATO:PERSONA], applicando l'allegato I del trattato di fusione, in esecuzione del ben noto regolamento n. 259/68, si accingeva a razionalizzare i servizi e la propria organizzazione amministrativa, operazione che coinvolgeva anche il ricorrente.

Con una lettera del presidente della [OSCURATO:PERSONA] in data 22 maggio 1968, il Renckens veniva informato di essere stato incluso nell'elenco dei dipendenti in predicato per il licenziamento a norma dell'articolo 4 del regolamento 259/68.

Contemporaneamente, lo si invitava a presentare le proprie osservazioni, ch'egli inviava con lettera 14 giugno 1968.

L'interessato si opponeva al provvedimento che la [OSCURATO:PERSONA] intendeva adottare nei suoi confronti e chiedeva di essere destinato ad un posto diverso, di preferenza alla [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] dell'Aia.

Le riserve già espresse in precedenza venivano ribadite il 24 giugno 1968 in una lettera al presidente della [OSCURATO:PERSONA], nella quale l'interessato si dichiarava disposto ad accettare eventualmente anche un posto A 5-A 4, che si sarebbe reso vacante a Bruxelles presso i gruppi portavoce.

Ciononostante, il 26 giugno 1968 la [OSCURATO:PERSONA] decideva di porre termine al rapporto di lavoro col ricorrente a partire dal 1 o ottobre 1968, in applicazione dell'articolo 4 del regolamento

259. La decisione veniva comunicata all'interessato con lettera del presidente in data 28 giugno 1968.

Il ricorrente pero non volle darsene per inteso, e il 15 luglio 1968 presentò un reclamo a norma dell'articolo 90 dello statuto, nel quale confermava le riserve già avanzate contro il licenziamento, e tornava a chiedere il trasferimento all'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dell'Aia.

Prolungatosi per oltre due mesi il silenzio della [OSCURATO:PERSONA] (il rigetto espresso gli veniva reso noto solo con lettera del presidente in data 31 ottobre 1968) e dopo aver appreso che il 17 ottobre 1968 il posto dell'Aia era stato dichiarato ufficialmente vacante e avrebbe dovuto venir occupato a norma dell'articolo 29 dello statuto, il 13 novembre 1968 l'interessato proponeva ricorso giurisdizionale.

II ricorrente conclude che : — venga annullata la decisione del 26 giugno 1968; — venga annullato il silenzio-rifiuto opposto al reclamo del 15 luglio; — venga annullata la decisione 31 ottobre 1968, con la quale si respinge il reclamo del ricorrente; — si statuisca che il ricorrente è rimasto alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA]; — si disponga la regolarizzazione della sua posizione statutaria ed economica.

Il presidente della Prima Sezione, con ordinanza 12 dicembre 1968, respingeva l'istanza di sospensione dell'esecuzione della decisione 26 giugno 1968 e di ogni azione amministrativa intrapresa per occupare il posto dell'Aia. [OSCURATO:PERSONA] ritiene totalmente infondato il ricorso e ne chiede la reiezione.

Su questi fatti mi pronuncerò qui appresso.

Valutazione giuridica Primo mezzo Anzitutto il ricorrente critica il fondamento legislativo del provvedimento di licenziamento, denunziando la violazione delle norme sulla competenza e un'illecita delega di poteri.

Uno degli argomenti fondamentali è il fatto che la [OSCURATO:PERSONA], in forza dell'allegato I del trattato di fusione dell'8 aprile 1965, è stata incaricata di fare tutto il necessario per razionalizzare i propri servizi.

Il ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA], secondo le norme vigenti, non può eseguire l'incarico affidatole dai plenipotenziari degli Stati membri.

Inoltre il Consiglio non potrebbe delegare alla [OSCURATO:PERSONA] la facoltà di emanare decisioni che deroghino allo statuto del personale.

Quanto a tale assunto, bisogna dire anzitutto che il fondamento giuridico del provvedimento di licenziamento, cioè il capitolo II del regolamento 259/ 68, non si basa sull'incarico conferito dall'allegato I al trattato di fusione, ma si riallaccia direttamente all'articolo 24 del trattato di fusione che, come lo stesso trattato, è entrato in vigore dopo la ratifica effettuata dai Parlamenti nazionali.

In forza dell'articolo 24, come già in forza del precedente articolo 212 del trattato CEE, è competenza del Consiglio dei ministri «su proposta della [OSCURATO:PERSONA] e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, stabilire lo statuto del personale».

Il capitolo I del regolamento 259/68 rappresenta la conseguenza tangibile di tali facoltà.

Alla gamma di norme elencate all'articolo 24 appartengono certo anche le disposizioni speciali del capitolo II del regolamento 259/68, che disciplinano il licenziamento di dipendenti in conseguenza della razionalizzazione dei servizi della [OSCURATO:PERSONA].

Il fatto che la motivazione del regolamento 259/68 ricordi tra l'altro l'allegato I del trattato di fusione, a mio avviso non costituisce richiamo ad un'autorizzazione ope legis (che in effetti non è desumibile dalla norma, poiché l'allegato I è destinato solo alla [OSCURATO:PERSONA] e per di più menziona un incarico «nel quadro delle sue responsabilità»).

Al massimo, l'accenno all'allegato I può essere inteso come richiamo ad un movente legislativo, ma non vi si può ravvisare un nesso determinante o causale, poiché la ragione fondamentale dell'adozione delle norme particolari va evidentemente individuata nella necessità di riorganizzare l'amministrazione e di razionalizzarla, necessità imposta dal processo di fusione (disposto dal trattato).

Il mandato contenuto nell'allegato I non ha quindi alcuna importanza determinante per quanto riguarda l'adozione del regolamento

259. Per di più, se non erro, e anche escluso che l'autorizzazione concessa dal Consisiglio alla [OSCURATO:PERSONA] nelle disposizioni particolari del regolamento 259 presenti il fianco alla critica solo perché il Consiglio ha competenza normativa esclusiva nel settore della disciplina del rapporto d'impiego.

In effetti la [OSCURATO:PERSONA], nel capitolo II del regolamento 259, non è stata investita affatto di facoltà legislative che le permettano di derogare allo statuto del personale; al contrario, lo stesso Consiglio ha istituito un mezzo normativo che consente alla [OSCURATO:PERSONA], entro certi limiti (quindi «nel quadro delle sue responsabilità»), di adottare provvedimenti singoli nei confronti di determinati dipendenti, onde far fronte ad una situazione particolare.

Esaminando il secondo mezzo vedremo se questa disciplina presti il fianco alla critica per altri motivi, ad esempio per violazione dei principi fondamentali della disciplina del rapporto d'impiego.

Comunque è esclusa una delega illegittima di poteri.

Per concludere, il primo mezzo non mette in luce alcun vizio del fondamento giuridico della decisione impugnata che sia atto ad inficiare il provvedimento stesso.

Secondo mezzo Anche il secondo mezzo è diretto contro il regolamento 259, in quanto vi si afferma che il capitolo II di detto regolamento non tiene conto delle garanzie statutarie e costituisce una legge speciale creata per poter seguire una politica speciale nei confronti di alcuni dipendenti.

La norma stabilisce illegittimamente che la determinazione dei candidati in predicato per il licenziamento sarà effettuata in forza del potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA], non quindi in base a norme oggettive.

A questo proposito si può obiettare che non sussistono garanzie statutarie nel senso attribuito al termine dal ricorrente e già lo statuto precedente, all'articolo 41, prevedeva che un dipendente statutario potesse perdere il posto in caso di collocamento in disponibilità per riduzione dell'organico.

In sostanza, la nuova disciplina ha contenuto identico, e si differenzia solo per il fatto che si applica su una scala di ampiezza senza precedenti.

Gli interessati potevano scegliere tra le dimissioni ed il collocamento in disponibilità.

Inoltre i diritti alla liquidazione sono stati determinati con criteri piuttosto larghi ed il ricorrente non ha sostenuto che il sistema non sia all'altezza delle corrispondenti discipline nazionali in materia di licenziamento in situazioni corrispondenti.

Mancano quindi le basi per affermare che la disciplina sia stata istituita per motivi di opportunità politica.

Essa è l'evidente conseguenza della fusione degli esecutivi, fusione senz'altro auspicabile.

Nessuno si nascondeva che l'operazione avrebbe implicato una razionalizzazione nel senso di una riduzione dell'organico, date le numerose competenze parallele dei tre esecutivi.

Nemmeno può trovar favore la censura secondo cui si tratta di un'illegittima legge speciale destinata a determinati dipendenti, in ispregio all'imperativo della parità di trattamento.

Il fatto che il capitolo II del regolamento 259 si limiti ad autorizzare la [OSCURATO:PERSONA], si spiega con la circostanza che la fusione degli organismi amministrativi riguardava solo la [OSCURATO:PERSONA] stessa.

Una disciplina speciale era quindi necessaria solo per i dipendenti della [OSCURATO:PERSONA], mentre per quelli delle altre istituzioni non vi era alcuna ragione di derogare alle norme dello statuto.

Non posso infine accettare la censura secondo cui la disciplina non s'ispira a criteri oggettivi: in effetti tali criteri sono determinati dall'articolo 4 che recita : «prendendo in considerazione la competenza, il rendimento, il comportamento in servizio, la situazione di famiglia e l'anzianità dei funzionari».

Pare quindi impossibile ogni ulteriore precisazione, ad esempio chi di regola fosse preferibile mantenere in servizio oppure come dovesse considerarsi la somma dei giudizi sull'interessato.

Come sovente si verifica nei rapporti d'impiego e sempre nel diritto amministrativo, la valutazione viene fatta caso per caso ed ovviamente secondo un potere discrezionale.

Ciò però non vuol dire che siano ammessi giudizi arbitrari o provvedimenti dettati da criteri soggettivi, poiché in ogni caso l'esercizio del potere discrezionale rimane soggetto a sindacato, anche in considerazione delle esigenze dell'effettiva razionalizzazione.

Concludo affermando che nessuno dei mezzi dedotti contro la base generale della decisione impugnata può essere accolto.

Terzo mezzo I rimanenti mezzi si riferiscono direttamente al provvedimento impugnato.

II ricorrente contesta la legittimità del provvedimento, allegando che non vi erano esigenze di razionalizzazione.

Egli annette grande importanza al fatto che il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era un servizio comune già prima della fusione e la [OSCURATO:PERSONA] generale che gli è subentrata dopo la fusione dispone di un numero di posti di categoria A superiore a quello del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Per quanto lo riguarda, il ricorrente allega ancora che, al momento in cui si è deciso il suo licenziamento, la [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato vacanti vari posti di grado A3 e di grado A5-A4.

Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto accogliere la domanda del ricorrente di trasferimento alla [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] dell'Aia; la domanda pare invece non sia nemmeno stata presa in considerazione, il che costituirebbe uno sviamento di potere.

E evidente che tali argomenti ci portano nel vivo della controversia.

Vorrei premettere che il grave provvedimento con cui si pone anticipatamente termine alla carriera di un dipendente sacrificandolo agli imperativi della razionalizzazione dev'essere preceduto da un esame particolarmente meticoloso, onde dissipare eventuali dubbi che la razionalizzazione sia stata un semplice pretesto per sfoltire il personale secondo criteri soggettivi.

Il primo postulato di quest'indagine dev'essere la stabilità del posto dei dipendenti e quindi devono essere messi in luce con cura i giustificati motivi che hanno indotto a licenziare quel determinato dipendente, in quanto non è stato possibile trovare una altra soluzione.

Ciò premesso, mi chiedo anzitutto come si debba giudicare l'affermazione del ricorrente secondo cui, prima della fusione, il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era già stato unificato.

Anticiperò la risposta: da questo argomento non si trae alcun elemento decisivo.

I servizi comuni, prima della fusione, erano organizzati tenendo conto dell'esistenza di tre esecutivi distinti in sedi diverse.

Tale organizzazione implicava che il ricorrente svolgesse funzionidi coordinamento in Lussemburgo tra l'[OSCURATO:PERSONA] e le altre istituzioni con sede pure in Lussemburgo.

Anche i servizi comuni, quindi, potevano risentire della fusione che avrebbe potuto implicare l'accentramento in un'unica sede di tutti gli uffici.

Contro l'avviso del ricorrente, non si può quindi escludere a priori che, per valide ragioni organizzative, le norme speciali del regolamento 259 fossero applicabili anche ai servizi comuni.

E nemmeno si traggono argomenti determinanti dal fatto, allegato dal ricorrente, che la [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], creata dopo la fusione, dispone di un numero di posti di categoria A superiore a quello dell'ex [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Anzitutto, per il caso in esame è irrilevante il numero complessivo di posti di categoria A, devendo l'esame limitarsi ai gradi 3 e

4. In proposito, però, non disponiamo di dati precisi.

D'altro canto, secondo la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non ha solo le funzioni dell'ex [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Nell'ambito della trasformazione dell'amministrazione generale, le sono state attribuite anche mansioni già di altri servizi (in particolare, determinati incarichi dei gruppi portavoce e del servizio documentazione dell'[OSCURATO:PERSONA]).

Se si tiene conto di questi fatti, d'accordo con la [OSCURATO:PERSONA] non si può certo considerare rilevante l'aumento dei posti di categoria A rispetto a quelli di cui disponeva l'ex [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Anche se al momento del licenziamento del ricorrente risultavano vacanti altri posti di grado A3, ciò non è sufficiente a provare il vizio del provvedimento di licenziamento.

Il ricorrente conosce certo l'organico della [OSCURATO:PERSONA], ed è pure certo ch'egli non poteva essere idoneo ad uno qualsiasi dei posti vacanti nei vari settori.

Poiché egli non ha fornito ulteriori informazioni circa i posti per i quali si riteneva idoneo, e poiché a quanto pare non vi ha nemmeno presentato la candidatura, è impossibile trarre da questo argomento conclusioni positive per il suo ricorso.

Diversa può essere la situazione per quanto riguarda l'argomento secondo cui, sempre nel [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], vi sarebbe stato un posto libero presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Aia al quale il ricorrente (trattandosi di un posto A4) avrebbe potuto essere trasferito a norma dell'articolo 8 del regolamento

259. La Corte non dovrebbe sottovalutare questo punto.

In proposito il ricorrente deduce anzitutto che la [OSCURATO:PERSONA] ha completamente trascurato ogni possibilità di effettuare un simile mutamento, ignorando non solo la richiesta del ricorrente, ma anche venendo meno ad un obbligo che le imponeva il capitolo II del regolamento

259. In effetti non vi sono documenti (ad esempio un processo verbale) dai quali risulti che la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato l'esame di cui trattasi.

Il provvedimento impugnato ricorda soltanto genericamente che, tenuto conto dell'età del ricorrente e del periodo di adattamento necessario, non appariva opportuno destinarlo ad un posto A 3 che richiedeva cognizioni più vaste e più specializzate, nonché una preparazione e un'esperienza diverse da quelle del ricorrente.

Mi pare tuttavia dubbio che si possa concludere, nonostante le assicurazioni della [OSCURATO:PERSONA] di aver esaminato l'idoneità del ricorrente ad occupare il posto dell'Aia, che l'esame non ha avuto luogo e non è perciò stato preso in considerazione un elemento essenziale.

Ritengo quindi più utile entrare nel vivo della questione, porre cioè il problema del se il ricorrente — come afferma la [OSCURATO:PERSONA] — per motivi obiettivi non fosse idoneo ad essere trasferito all'Aia.

Con ciò non voglio arrogarmi una valutazione di merito riservata alla [OSCURATO:PERSONA]; mi limito a sottolineare gli indizi atti a far dubitare della fondatezza del giudizio della [OSCURATO:PERSONA].

Trasferendo il ricorrente all'Aia, si sarebbe dovuto prevedere un certo periodo di adattamento; d'altro canto, si doveva anche pensare che il ricorrente sarebbe andato in pensione dopo tre anni.

È esatto, come risulta da una nota dell'll marzo 1963, che il ricorrente fino al suo licenziamento si è occupato dei problemi carbosiderurgici, dei rapporti col servizio stampa del Parlamento e dei contatti con gli altri organi comunitari con sede in Lussemburgo.

D'altro canto, il Direttore di un ufficio informazioni in uno Stato membro logicamente deve conoscere tutta la sfera disciplinata dai tre trattati.

È quindi incontestabile che il posto all'Aia implicava per il ricorrente un certo numero di nuove attività, anche se il campo d'azione rimaneva sempre nel settore della stampa e delle informazioni e benché paia accertato che il ricorrente in passato si è occupato anche di taluni problemi relativi alla CEE.

D'altro canto, non bisogna dimenticare che l'interessato aveva un grado elevato e, nell'ambito della CECA, per parecchi anni era stato vicedirettore del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed anche nell'ambito del [OSCURATO:PERSONA] comune [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] egli aveva una posizione di primissimo piano.

Secondo l'ultimo rapporto, che lo classifica in quasi tutti i campi buono ed eccellente e che gli riconosce buone facoltà di adattamento, il suo rendimento è stato sempre soddisfacente, il che consente di presumere che egli non ha mai cristallizzato la sua attività, ma si è sempre industriato di aggiornarsi su tutto quanto aveva attinenza col suo lavoro.

Egli quind offriva garanzie di duttilità per un eventuale lavoro implicante altre competenze, purché queste non esulassero completamente dal suo settore.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] è concorde nel riconoscere al ricorrente una certa familiarità con tutti i problemi del trattato CEE ed Euratom, si poteva certo presumere che il periodo di adattamento sarebbe stato piuttosto breve, specie in un ambiente ch'egli conosceva e quindi all'Aia il Renckens avrebbe potuto essere ancora utile.

Altro elemento positivo è quello che nel dicembre 1967 era stato interpellato da un capo gabinetto circa un eventuale trasferimento all'Aia ed un membro della [OSCURATO:PERSONA] si era già ripetutamente intrattenuto con lui per discutere sul metodo di lavoro da seguire.

Tenuto conto di questi tatti e della necessità di mettere in atto le disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento 259 col maggior tatto possibile, spettava alla [OSCURATO:PERSONA] provare esaurientemente che l'interesse del servizio impediva di destinare all'Aia il ricorrente.

La prova non è stata fornita, il che autorizza la Corte a ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso senza prendere in considerazione la possibilità di reimpiego del ricorrente ed ha quindi misconosciuto il principio di razionalizzare i servizi, tutelando nei limiti del possibile l'interesse dei dipendenti di ruolo.

Se non e provata la necessita di licenziare il ricorrente, la Corte deve dichiarare illegittimo il provvedimento impugnato.

Quindi il capo principale della domanda è fondato.

Quarto mezzo Sul quarto e quinto mezzo, che sono oggettivamente connessi, non rimane quindi molto da dire.

La decisione sarebbe insufficientemente motivata in quanto non vi si citano elementi di fatto, non si spiega come sia stato redatto l'elenco dei candidati al licenziamento né su quali principi fosse basata la scelta, e non si dice perché al ricorrente sia stato rifiutato il posto dell'Aia.

Non risponde a verità l'assunto che non si citino elementi di fatto: mi richiamo ai capoversi 6-8 dai quali si possono desumere le circostanze che hanno indotto la [OSCURATO:PERSONA] ad includere il ricorrente nell'elenco dei licenziandi.

Per quanto riguarda i criteri seguiti nella scelta dei candidati in predicato per il licenziamento a norma dell'articolo 4 del regolamento 259, la prassi è molto complessa ed implica alcuni giudizi di merito insindacabili.

Si tratta dell'iter con cui è venuta in essere una decisione, che non può essere illustrato nei suoi particolari.

Il terz'ultimo capoverso della decisione giustifica il rifiuto di destinare l'interessato ad un altro posto.

Anche per questa decisione entrano in gioco delle valutazioni comparative rispetto agli altri dipendenti inclusi nell'elenco e si può ripetere quanto ho già detto prima circa i criteri di scelta.

Analogamente non appare criticabile il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia commentato il rifiuto ad affidare al ricorrente i singoli posti dichiarati vacanti.

Tutto ciò non costituisce una motivazione ideale, la motivazione — tenuto conto della gravità della decisione — avrebbe potuto anche essere migliore. poiché però le considerazioni fondamentali sono evidenti, non si può affermare che la motivazione sia insufficiente tanto da doversi annullare la decisione per ragioni di forma. [OSCURATO:PERSONA] premesso, concludo come segue: di tutti i mezzi invocati, mi pare fondato solo quello con cui si sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non ha offerto al ricorrente un nuovo posto adeguato.

Ciò però invalida il provvedimento di licenziamento, nonché il silenzio rifiuto confermativo che è seguito al reclamo del ricorrente.

Questo implica che il ricorrente è ancora alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza della Corte non potrà stabilire se il ricorrente debba venir destinato al posto dell'Aia; spetta invece alla [OSCURATO:PERSONA] trarre le necessarie conclusioni amministrative dalla sentenza di annullamento.

Poiché la domanda risulta fondata, le spese vanno poste a carico della [OSCURATO:PERSONA]. ( 1 ) Traduzione dal tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61968C0027 [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] 4 GIUGNO 1969 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente , [OSCURATO:PERSONA] , Il ricorrente nella causa odierna è cittadino olandese, è nato il 9 giugno 1906 ed è stato assunto dall'[OSCURATO:PERSONA] della CECA il 17 maggio 1953. Dapprima segretario, dal 1 o gennaio 1958 veniva nominato vicedirettore del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al grado A3. Soppresso questo titolo in seno alla CECA, egli veniva classificato «consigliere». Come tale, e sempre in A 3, era assegnato al [OSCURATO:PERSONA] comune [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, dove tra l'altro si occupava dei collega menti tra l'[OSCURATO:PERSONA] e gli altri organismi comunitari con sede in Lussemburgo. Dopo l'entrata in vigore del trattato di fusione, sempre con le stesse funzioni, passava alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] comune presso la [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In seguito la [OSCURATO:PERSONA], applicando l'allegato I del trattato di fusione, in esecuzione del ben noto regolamento n. 259/68, si accingeva a razionalizzare i servizi e la propria organizzazione amministrativa, operazione che coinvolgeva anche il ricorrente. Con una lettera del presidente della [OSCURATO:PERSONA] in data 22 maggio 1968, il Renckens veniva informato di essere stato incluso nell'elenco dei dipendenti in predicato per il licenziamento a norma dell'articolo 4 del regolamento 259/68. Contemporaneamente, lo si invitava a presentare le proprie osservazioni, ch'egli inviava con lettera 14 giugno 1968. L'interessato si opponeva al provvedimento che la [OSCURATO:PERSONA] intendeva adottare nei suoi confronti e chiedeva di essere destinato ad un posto diverso, di preferenza alla [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] dell'Aia. Le riserve già espresse in precedenza venivano ribadite il 24 giugno 1968 in una lettera al presidente della [OSCURATO:PERSONA], nella quale l'interessato si dichiarava disposto ad accettare eventualmente anche un posto A 5-A 4, che si sarebbe reso vacante a Bruxelles presso i gruppi portavoce. Ciononostante, il 26 giugno 1968 la [OSCURATO:PERSONA] decideva di porre termine al rapporto di lavoro col ricorrente a partire dal 1 o ottobre 1968, in applicazione dell'articolo 4 del regolamento 259. La decisione veniva comunicata all'interessato con lettera del presidente in data 28 giugno 1968. Il ricorrente pero non volle darsene per inteso, e il 15 luglio 1968 presentò un reclamo a norma dell'articolo 90 dello statuto, nel quale confermava le riserve già avanzate contro il licenziamento, e tornava a chiedere il trasferimento all'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dell'Aia. Prolungatosi per oltre due mesi il silenzio della [OSCURATO:PERSONA] (il rigetto espresso gli veniva reso noto solo con lettera del presidente in data 31 ottobre 1968) e dopo aver appreso che il 17 ottobre 1968 il posto dell'Aia era stato dichiarato ufficialmente vacante e avrebbe dovuto venir occupato a norma dell'articolo 29 dello statuto, il 13 novembre 1968 l'interessato proponeva ricorso giurisdizionale. II ricorrente conclude che : — venga annullata la decisione del 26 giugno 1968; — venga annullato il silenzio-rifiuto opposto al reclamo del 15 luglio; — venga annullata la decisione 31 ottobre 1968, con la quale si respinge il reclamo del ricorrente; — si statuisca che il ricorrente è rimasto alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA]; — si disponga la regolarizzazione della sua posizione statutaria ed economica. Il presidente della Prima Sezione, con ordinanza 12 dicembre 1968, respingeva l'istanza di sospensione dell'esecuzione della decisione 26 giugno 1968 e di ogni azione amministrativa intrapresa per occupare il posto dell'Aia. [OSCURATO:PERSONA] ritiene totalmente infondato il ricorso e ne chiede la reiezione. Su questi fatti mi pronuncerò qui appresso. Valutazione giuridica Primo mezzo Anzitutto il ricorrente critica il fondamento legislativo del provvedimento di licenziamento, denunziando la violazione delle norme sulla competenza e un'illecita delega di poteri. Uno degli argomenti fondamentali è il fatto che la [OSCURATO:PERSONA], in forza dell'allegato I del trattato di fusione dell'8 aprile 1965, è stata incaricata di fare tutto il necessario per razionalizzare i propri servizi. Il ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA], secondo le norme vigenti, non può eseguire l'incarico affidatole dai plenipotenziari degli Stati membri. Inoltre il Consiglio non potrebbe delegare alla [OSCURATO:PERSONA] la facoltà di emanare decisioni che deroghino allo statuto del personale. Quanto a tale assunto, bisogna dire anzitutto che il fondamento giuridico del provvedimento di licenziamento, cioè il capitolo II del regolamento 259/ 68, non si basa sull'incarico conferito dall'allegato I al trattato di fusione, ma si riallaccia direttamente all'articolo 24 del trattato di fusione che, come lo stesso trattato, è entrato in vigore dopo la ratifica effettuata dai Parlamenti nazionali. In forza dell'articolo 24, come già in forza del precedente articolo 212 del trattato CEE, è competenza del Consiglio dei ministri «su proposta della [OSCURATO:PERSONA] e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, stabilire lo statuto del personale». Il capitolo I del regolamento 259/68 rappresenta la conseguenza tangibile di tali facoltà. Alla gamma di norme elencate all'articolo 24 appartengono certo anche le disposizioni speciali del capitolo II del regolamento 259/68, che disciplinano il licenziamento di dipendenti in conseguenza della razionalizzazione dei servizi della [OSCURATO:PERSONA]. Il fatto che la motivazione del regolamento 259/68 ricordi tra l'altro l'allegato I del trattato di fusione, a mio avviso non costituisce richiamo ad un'autorizzazione ope legis (che in effetti non è desumibile dalla norma, poiché l'allegato I è destinato solo alla [OSCURATO:PERSONA] e per di più menziona un incarico «nel quadro delle sue responsabilità»). Al massimo, l'accenno all'allegato I può essere inteso come richiamo ad un movente legislativo, ma non vi si può ravvisare un nesso determinante o causale, poiché la ragione fondamentale dell'adozione delle norme particolari va evidentemente individuata nella necessità di riorganizzare l'amministrazione e di razionalizzarla, necessità imposta dal processo di fusione (disposto dal trattato). Il mandato contenuto nell'allegato I non ha quindi alcuna importanza determinante per quanto riguarda l'adozione del regolamento 259. Per di più, se non erro, e anche escluso che l'autorizzazione concessa dal Consisiglio alla [OSCURATO:PERSONA] nelle disposizioni particolari del regolamento 259 presenti il fianco alla critica solo perché il Consiglio ha competenza normativa esclusiva nel settore della disciplina del rapporto d'impiego. In effetti la [OSCURATO:PERSONA], nel capitolo II del regolamento 259, non è stata investita affatto di facoltà legislative che le permettano di derogare allo statuto del personale; al contrario, lo stesso Consiglio ha istituito un mezzo normativo che consente alla [OSCURATO:PERSONA], entro certi limiti (quindi «nel quadro delle sue responsabilità»), di adottare provvedimenti singoli nei confronti di determinati dipendenti, onde far fronte ad una situazione particolare. Esaminando il secondo mezzo vedremo se questa disciplina presti il fianco alla critica per altri motivi, ad esempio per violazione dei principi fondamentali della disciplina del rapporto d'impiego. Comunque è esclusa una delega illegittima di poteri. Per concludere, il primo mezzo non mette in luce alcun vizio del fondamento giuridico della decisione impugnata che sia atto ad inficiare il provvedimento stesso. Secondo mezzo Anche il secondo mezzo è diretto contro il regolamento 259, in quanto vi si afferma che il capitolo II di detto regolamento non tiene conto delle garanzie statutarie e costituisce una legge speciale creata per poter seguire una politica speciale nei confronti di alcuni dipendenti. La norma stabilisce illegittimamente che la determinazione dei candidati in predicato per il licenziamento sarà effettuata in forza del potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA], non quindi in base a norme oggettive. A questo proposito si può obiettare che non sussistono garanzie statutarie nel senso attribuito al termine dal ricorrente e già lo statuto precedente, all'articolo 41, prevedeva che un dipendente statutario potesse perdere il posto in caso di collocamento in disponibilità per riduzione dell'organico. In sostanza, la nuova disciplina ha contenuto identico, e si differenzia solo per il fatto che si applica su una scala di ampiezza senza precedenti. Gli interessati potevano scegliere tra le dimissioni ed il collocamento in disponibilità. Inoltre i diritti alla liquidazione sono stati determinati con criteri piuttosto larghi ed il ricorrente non ha sostenuto che il sistema non sia all'altezza delle corrispondenti discipline nazionali in materia di licenziamento in situazioni corrispondenti. Mancano quindi le basi per affermare che la disciplina sia stata istituita per motivi di opportunità politica. Essa è l'evidente conseguenza della fusione degli esecutivi, fusione senz'altro auspicabile. Nessuno si nascondeva che l'operazione avrebbe implicato una razionalizzazione nel senso di una riduzione dell'organico, date le numerose competenze parallele dei tre esecutivi. Nemmeno può trovar favore la censura secondo cui si tratta di un'illegittima legge speciale destinata a determinati dipendenti, in ispregio all'imperativo della parità di trattamento. Il fatto che il capitolo II del regolamento 259 si limiti ad autorizzare la [OSCURATO:PERSONA], si spiega con la circostanza che la fusione degli organismi amministrativi riguardava solo la [OSCURATO:PERSONA] stessa. Una disciplina speciale era quindi necessaria solo per i dipendenti della [OSCURATO:PERSONA], mentre per quelli delle altre istituzioni non vi era alcuna ragione di derogare alle norme dello statuto. Non posso infine accettare la censura secondo cui la disciplina non s'ispira a criteri oggettivi: in effetti tali criteri sono determinati dall'articolo 4 che recita : «prendendo in considerazione la competenza, il rendimento, il comportamento in servizio, la situazione di famiglia e l'anzianità dei funzionari». Pare quindi impossibile ogni ulteriore precisazione, ad esempio chi di regola fosse preferibile mantenere in servizio oppure come dovesse considerarsi la somma dei giudizi sull'interessato. Come sovente si verifica nei rapporti d'impiego e sempre nel diritto amministrativo, la valutazione viene fatta caso per caso ed ovviamente secondo un potere discrezionale. Ciò però non vuol dire che siano ammessi giudizi arbitrari o provvedimenti dettati da criteri soggettivi, poiché in ogni caso l'esercizio del potere discrezionale rimane soggetto a sindacato, anche in considerazione delle esigenze dell'effettiva razionalizzazione. Concludo affermando che nessuno dei mezzi dedotti contro la base generale della decisione impugnata può essere accolto. Terzo mezzo I rimanenti mezzi si riferiscono direttamente al provvedimento impugnato. II ricorrente contesta la legittimità del provvedimento, allegando che non vi erano esigenze di razionalizzazione. Egli annette grande importanza al fatto che il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era un servizio comune già prima della fusione e la [OSCURATO:PERSONA] generale che gli è subentrata dopo la fusione dispone di un numero di posti di categoria A superiore a quello del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto lo riguarda, il ricorrente allega ancora che, al momento in cui si è deciso il suo licenziamento, la [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato vacanti vari posti di grado A3 e di grado A5-A4. Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto accogliere la domanda del ricorrente di trasferimento alla [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] dell'Aia; la domanda pare invece non sia nemmeno stata presa in considerazione, il che costituirebbe uno sviamento di potere. E evidente che tali argomenti ci portano nel vivo della controversia. Vorrei premettere che il grave provvedimento con cui si pone anticipatamente termine alla carriera di un dipendente sacrificandolo agli imperativi della razionalizzazione dev'essere preceduto da un esame particolarmente meticoloso, onde dissipare eventuali dubbi che la razionalizzazione sia stata un semplice pretesto per sfoltire il personale secondo criteri soggettivi. Il primo postulato di quest'indagine dev'essere la stabilità del posto dei dipendenti e quindi devono essere messi in luce con cura i giustificati motivi che hanno indotto a licenziare quel determinato dipendente, in quanto non è stato possibile trovare una altra soluzione. Ciò premesso, mi chiedo anzitutto come si debba giudicare l'affermazione del ricorrente secondo cui, prima della fusione, il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era già stato unificato. Anticiperò la risposta: da questo argomento non si trae alcun elemento decisivo. I servizi comuni, prima della fusione, erano organizzati tenendo conto dell'esistenza di tre esecutivi distinti in sedi diverse. Tale organizzazione implicava che il ricorrente svolgesse funzionidi coordinamento in Lussemburgo tra l'[OSCURATO:PERSONA] e le altre istituzioni con sede pure in Lussemburgo. Anche i servizi comuni, quindi, potevano risentire della fusione che avrebbe potuto implicare l'accentramento in un'unica sede di tutti gli uffici. Contro l'avviso del ricorrente, non si può quindi escludere a priori che, per valide ragioni organizzative, le norme speciali del regolamento 259 fossero applicabili anche ai servizi comuni. E nemmeno si traggono argomenti determinanti dal fatto, allegato dal ricorrente, che la [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], creata dopo la fusione, dispone di un numero di posti di categoria A superiore a quello dell'ex [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Anzitutto, per il caso in esame è irrilevante il numero complessivo di posti di categoria A, devendo l'esame limitarsi ai gradi 3 e 4. In proposito, però, non disponiamo di dati precisi. D'altro canto, secondo la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non ha solo le funzioni dell'ex [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nell'ambito della trasformazione dell'amministrazione generale, le sono state attribuite anche mansioni già di altri servizi (in particolare, determinati incarichi dei gruppi portavoce e del servizio documentazione dell'[OSCURATO:PERSONA]). Se si tiene conto di questi fatti, d'accordo con la [OSCURATO:PERSONA] non si può certo considerare rilevante l'aumento dei posti di categoria A rispetto a quelli di cui disponeva l'ex [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Anche se al momento del licenziamento del ricorrente risultavano vacanti altri posti di grado A3, ciò non è sufficiente a provare il vizio del provvedimento di licenziamento. Il ricorrente conosce certo l'organico della [OSCURATO:PERSONA], ed è pure certo ch'egli non poteva essere idoneo ad uno qualsiasi dei posti vacanti nei vari settori. Poiché egli non ha fornito ulteriori informazioni circa i posti per i quali si riteneva idoneo, e poiché a quanto pare non vi ha nemmeno presentato la candidatura, è impossibile trarre da questo argomento conclusioni positive per il suo ricorso. Diversa può essere la situazione per quanto riguarda l'argomento secondo cui, sempre nel [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], vi sarebbe stato un posto libero presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Aia al quale il ricorrente (trattandosi di un posto A4) avrebbe potuto essere trasferito a norma dell'articolo 8 del regolamento 259. La Corte non dovrebbe sottovalutare questo punto. In proposito il ricorrente deduce anzitutto che la [OSCURATO:PERSONA] ha completamente trascurato ogni possibilità di effettuare un simile mutamento, ignorando non solo la richiesta del ricorrente, ma anche venendo meno ad un obbligo che le imponeva il capitolo II del regolamento 259. In effetti non vi sono documenti (ad esempio un processo verbale) dai quali risulti che la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato l'esame di cui trattasi. Il provvedimento impugnato ricorda soltanto genericamente che, tenuto conto dell'età del ricorrente e del periodo di adattamento necessario, non appariva opportuno destinarlo ad un posto A 3 che richiedeva cognizioni più vaste e più specializzate, nonché una preparazione e un'esperienza diverse da quelle del ricorrente. Mi pare tuttavia dubbio che si possa concludere, nonostante le assicurazioni della [OSCURATO:PERSONA] di aver esaminato l'idoneità del ricorrente ad occupare il posto dell'Aia, che l'esame non ha avuto luogo e non è perciò stato preso in considerazione un elemento essenziale. Ritengo quindi più utile entrare nel vivo della questione, porre cioè il problema del se il ricorrente — come afferma la [OSCURATO:PERSONA] — per motivi obiettivi non fosse idoneo ad essere trasferito all'Aia. Con ciò non voglio arrogarmi una valutazione di merito riservata alla [OSCURATO:PERSONA]; mi limito a sottolineare gli indizi atti a far dubitare della fondatezza del giudizio della [OSCURATO:PERSONA]. Trasferendo il ricorrente all'Aia, si sarebbe dovuto prevedere un certo periodo di adattamento; d'altro canto, si doveva anche pensare che il ricorrente sarebbe andato in pensione dopo tre anni. È esatto, come risulta da una nota dell'll marzo 1963, che il ricorrente fino al suo licenziamento si è occupato dei problemi carbosiderurgici, dei rapporti col servizio stampa del Parlamento e dei contatti con gli altri organi comunitari con sede in Lussemburgo. D'altro canto, il Direttore di un ufficio informazioni in uno Stato membro logicamente deve conoscere tutta la sfera disciplinata dai tre trattati. È quindi incontestabile che il posto all'Aia implicava per il ricorrente un certo numero di nuove attività, anche se il campo d'azione rimaneva sempre nel settore della stampa e delle informazioni e benché paia accertato che il ricorrente in passato si è occupato anche di taluni problemi relativi alla CEE. D'altro canto, non bisogna dimenticare che l'interessato aveva un grado elevato e, nell'ambito della CECA, per parecchi anni era stato vicedirettore del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed anche nell'ambito del [OSCURATO:PERSONA] comune [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] egli aveva una posizione di primissimo piano. Secondo l'ultimo rapporto, che lo classifica in quasi tutti i campi buono ed eccellente e che gli riconosce buone facoltà di adattamento, il suo rendimento è stato sempre soddisfacente, il che consente di presumere che egli non ha mai cristallizzato la sua attività, ma si è sempre industriato di aggiornarsi su tutto quanto aveva attinenza col suo lavoro. Egli quind offriva garanzie di duttilità per un eventuale lavoro implicante altre competenze, purché queste non esulassero completamente dal suo settore. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] è concorde nel riconoscere al ricorrente una certa familiarità con tutti i problemi del trattato CEE ed Euratom, si poteva certo presumere che il periodo di adattamento sarebbe stato piuttosto breve, specie in un ambiente ch'egli conosceva e quindi all'Aia il Renckens avrebbe potuto essere ancora utile. Altro elemento positivo è quello che nel dicembre 1967 era stato interpellato da un capo gabinetto circa un eventuale trasferimento all'Aia ed un membro della [OSCURATO:PERSONA] si era già ripetutamente intrattenuto con lui per discutere sul metodo di lavoro da seguire. Tenuto conto di questi tatti e della necessità di mettere in atto le disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento 259 col maggior tatto possibile, spettava alla [OSCURATO:PERSONA] provare esaurientemente che l'interesse del servizio impediva di destinare all'Aia il ricorrente. La prova non è stata fornita, il che autorizza la Corte a ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso senza prendere in considerazione la possibilità di reimpiego del ricorrente ed ha quindi misconosciuto il principio di razionalizzare i servizi, tutelando nei limiti del possibile l'interesse dei dipendenti di ruolo. Se non e provata la necessita di licenziare il ricorrente, la Corte deve dichiarare illegittimo il provvedimento impugnato. Quindi il capo principale della domanda è fondato. Quarto mezzo Sul quarto e quinto mezzo, che sono oggettivamente connessi, non rimane quindi molto da dire. La decisione sarebbe insufficientemente motivata in quanto non vi si citano elementi di fatto, non si spiega come sia stato redatto l'elenco dei candidati al licenziamento né su quali principi fosse basata la scelta, e non si dice perché al ricorrente sia stato rifiutato il posto dell'Aia. Non risponde a verità l'assunto che non si citino elementi di fatto: mi richiamo ai capoversi 6-8 dai quali si possono desumere le circostanze che hanno indotto la [OSCURATO:PERSONA] ad includere il ricorrente nell'elenco dei licenziandi. Per quanto riguarda i criteri seguiti nella scelta dei candidati in predicato per il licenziamento a norma dell'articolo 4 del regolamento 259, la prassi è molto complessa ed implica alcuni giudizi di merito insindacabili. Si tratta dell'iter con cui è venuta in essere una decisione, che non può essere illustrato nei suoi particolari. Il terz'ultimo capoverso della decisione giustifica il rifiuto di destinare l'interessato ad un altro posto. Anche per questa decisione entrano in gioco delle valutazioni comparative rispetto agli altri dipendenti inclusi nell'elenco e si può ripetere quanto ho già detto prima circa i criteri di scelta. Analogamente non appare criticabile il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia commentato il rifiuto ad affidare al ricorrente i singoli posti dichiarati vacanti. Tutto ciò non costituisce una motivazione ideale, la motivazione — tenuto conto della gravità della decisione — avrebbe potuto anche essere migliore. poiché però le considerazioni fondamentali sono evidenti, non si può affermare che la motivazione sia insufficiente tanto da doversi annullare la decisione per ragioni di forma. [OSCURATO:PERSONA] premesso, concludo come segue: di tutti i mezzi invocati, mi pare fondato solo quello con cui si sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non ha offerto al ricorrente un nuovo posto adeguato. Ciò però invalida il provvedimento di licenziamento, nonché il silenzio rifiuto confermativo che è seguito al reclamo del ricorrente. Questo implica che il ricorrente è ancora alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza della Corte non potrà stabilire se il ricorrente debba venir destinato al posto dell'Aia; spetta invece alla [OSCURATO:PERSONA] trarre le necessarie conclusioni amministrative dalla sentenza di annullamento. Poiché la domanda risulta fondata, le spese vanno poste a carico della [OSCURATO:PERSONA]. ( 1 ) Traduzione dal tedesco.
Sentenza Corte di giustizia UE/1968 — Fons Iuris — Fons Iuris