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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 giugno 1996

Cassazione n. 18670/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/06/1996 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/08/1979 avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Catania riformava parzialmente in senso favorevole agli imputati la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ragusa, in data 17.6.2022, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati loro in rubrica ascritti.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con distinti atti di impugnazione, con cui lamentano, il Noto, vizio di motivazione in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte del giudice di merito, con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo, e di determinazione dell'enl:ità del trattamento sanzionatorio; il Distefano, violazione di legge in punto di dosimetria della pena.

3. I ricorsi vanno dichiarati in inammissibili, perché fondati, con riferimento alla contestata dosimetria della pena, su censure volte a sollecitare una nuova valutazione sul merito del trattamento sanzionatorio, non consentita in questa sede di legittimità.

Quanto alle censure in punto di affermazione di responsabilità, articolate dal Noto, il percorso argomentativo seguito dal ricorrente si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, del pari non consentita, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di un' operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

Tali censure, peraltro, si risolvono anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto i ricorrenti in realtà non si confrontano, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/06/1996 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/08/1979 avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Catania riformava parzialmente in senso favorevole agli imputati la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ragusa, in data 17.6.2022, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati loro in rubrica ascritti. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con distinti atti di impugnazione, con cui lamentano, il Noto, vizio di motivazione in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte del giudice di merito, con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo, e di determinazione dell'enl:ità del trattamento sanzionatorio; il Distefano, violazione di legge in punto di dosimetria della pena. 3. I ricorsi vanno dichiarati in inammissibili, perché fondati, con riferimento alla contestata dosimetria della pena, su censure volte a sollecitare una nuova valutazione sul merito del trattamento sanzionatorio, non consentita in questa sede di legittimità. Quanto alle censure in punto di affermazione di responsabilità, articolate dal Noto, il percorso argomentativo seguito dal ricorrente si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, del pari non consentita, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di un' operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Tali censure, peraltro, si risolvono anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto i ricorrenti in realtà non si confrontano, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C
Sentenza Cassazione n. 18670/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris