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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 11320/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza n. 764/2010 emessa in data 22/04/2010, irrevocabile il 24/06/2016.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo, con il quale deduce la nullità dell'ordinanza per erronea applicazione della legge penale con riferimento al principio del ne bis in idem.

Argomenta che erroneamente il Tribunale aveva esteso l'ordine di demolizione alle ulteriori opere presenti in loco ed oggetto di altro procedimento penale e di diverso sequestro disposto nell'ambito del predetto procedimento, perché ritenute prosecuzione dell'abuso originariamente accertato con la sentenza irrevocabile alla quale era conseguita l'ingiunzione a demolire impugnata; il Tribunale aveva fondato il proprio convincimento sulle imprecise dichiarazioni del teste escusso che aveva riferito che le vecchie opere erano state inglobate nelle nuove, senza fornire alcuna circostanziata delucidazione sul punto; le nuove opere, in realtà, erano ubicate in area adiacente ma non collimante con quella ove erano state realizzate le opere oggetto dell'ingiunzione di demolizione, opere non più esistenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo proposto.

2. Il Tribunale, con apprezzamento di fatto congruamente e logicamente motivato, ha evidenziato che le opere oggetto dell'ordine di demolizione erano state inglobate in una struttura in ferro, simile ad un capannone industriale, realizzata successivamente; ha ritenuto, pertanto, che l'intervento demolitorio non poteva che interessare l'intero manufatto, unitariamente considerato, ivi compreso il successivo intervento, in quanto intrinsecamente connesso al manufatto oggetto della sentenza irrevocabile, quale migliore utilizzazione dei volumi già interessati dalle originarie opere abusive.

La decisione, insindacabile quanto all'accertamento in fatto, è in linea con il consolidato principio di diritto, secondo cui l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, previsto dall'art. 31, comma nono, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguarda l'edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive all'esercizio dell'azione penale e/o alla condanna, atteso che l'obbligo di demolizione si configura come un dovere di restitutio in integrum dello stato dei luoghi e, come tale, non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato che le opere accessorie e complementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo dell'originaria costruzione (Sez. 3, n. 6049 del 27/09/2016, dep. 09/02/2017, Rv.268831 - 01; Sez. 3, n. 21797 del 27/04/2011, Rv.250389 - 01).

3. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26/01/2022 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza n. 764/2010 emessa in data 22/04/2010, irrevocabile il 24/06/2016. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo, con il quale deduce la nullità dell'ordinanza per erronea applicazione della legge penale con riferimento al principio del ne bis in idem. Argomenta che erroneamente il Tribunale aveva esteso l'ordine di demolizione alle ulteriori opere presenti in loco ed oggetto di altro procedimento penale e di diverso sequestro disposto nell'ambito del predetto procedimento, perché ritenute prosecuzione dell'abuso originariamente accertato con la sentenza irrevocabile alla quale era conseguita l'ingiunzione a demolire impugnata; il Tribunale aveva fondato il proprio convincimento sulle imprecise dichiarazioni del teste escusso che aveva riferito che le vecchie opere erano state inglobate nelle nuove, senza fornire alcuna circostanziata delucidazione sul punto; le nuove opere, in realtà, erano ubicate in area adiacente ma non collimante con quella ove erano state realizzate le opere oggetto dell'ingiunzione di demolizione, opere non più esistenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo proposto. 2. Il Tribunale, con apprezzamento di fatto congruamente e logicamente motivato, ha evidenziato che le opere oggetto dell'ordine di demolizione erano state inglobate in una struttura in ferro, simile ad un capannone industriale, realizzata successivamente; ha ritenuto, pertanto, che l'intervento demolitorio non poteva che interessare l'intero manufatto, unitariamente considerato, ivi compreso il successivo intervento, in quanto intrinsecamente connesso al manufatto oggetto della sentenza irrevocabile, quale migliore utilizzazione dei volumi già interessati dalle originarie opere abusive. La decisione, insindacabile quanto all'accertamento in fatto, è in linea con il consolidato principio di diritto, secondo cui l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, previsto dall'art. 31, comma nono, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguarda l'edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive all'esercizio dell'azione penale e/o alla condanna, atteso che l'obbligo di demolizione si configura come un dovere di restitutio in integrum dello stato dei luoghi e, come tale, non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato che le opere accessorie e complementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo dell'originaria costruzione (Sez. 3, n. 6049 del 27/09/2016, dep. 09/02/2017, Rv.268831 - 01; Sez. 3, n. 21797 del 27/04/2011, Rv.250389 - 01). 3. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/01/2022 Il Consigliere
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