CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 aprile 2022
Cassazione n. 30051/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza del 21 novembre 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Messina, emessa in data 12 aprile 2022, ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in rela2:ione al reato di invasione di edifici e, previa concessione delle attenuanti generiche, ha ridotto la pena inflitta. Considerato che i ricorsi presentati, con unico atto, dal difensore di entrambi gli imputati, con i quali si contesta la mancanza di prova in ordine alla penale responsabilità, e il difetto di motivazione in merito all'entità della pena inflitta, all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione ed al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sono privi di specificità , in quanto difettano di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendono in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521); che gli stessi risultano essere meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici del merito (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sull'irrilevanza della successiva regplarizzazione contrattuale rispetto alla precedente invasione sine titulo, sull'individuazione della pena in misura prossima al minimo edittale, sul dies a quo del termine di prescrizione in ragione della permanenza della condotta, sulla non particolare tenuità per la durata dell'occupazione); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M1. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i